La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e
2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di
un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
25.000 euro ma non a 35.000 euro »;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;
5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».
3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Il trattamento integrativo e' riconosciuto anche se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro,
a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e
comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31
dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli
articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico
nonche' di quelle relative alle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui
ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore
a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma
delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto
dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2
» sono soppresse;
b) l'articolo 2 e' abrogato.
4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della
riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a
titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la
compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi
spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31
marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia
speciale.
5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente
articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022,
e' differito al 31 marzo 2022.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti
per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3,
quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai
fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per
l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita'
commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le
regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali
derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non
compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero
dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal
presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna
regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella
tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e per gli
anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo
complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire
l'omogeneita' dei conti pubblici, le risorse del fondo sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali,
alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «
Trasferimenti correnti da Ministeri ».
10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a
software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e
modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o
indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi
periodi d'imposta »;
c) il comma 9 e' abrogato;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
« 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi
d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime
opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 »;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
« 10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento
di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere
applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale ».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) e'
inserito il seguente:
« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla
protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».
14. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «
indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite
dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa
Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita' » e,
all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il presidente
» sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell'ente il
direttore »;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia delle
entrate. Il comitato di gestione e' composto dal direttore, che lo
presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra
i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta
alcun compenso, indennita' o rimborso spese »;
c) al comma 5:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
« Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina
le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente
necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche' i
criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi
prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni
statali »;
2) al quarto periodo, la parola: « presidente » e' sostituita
dalla seguente: « direttore »;
3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
4) l'ottavo periodo e' soppresso;
d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo
statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione, secondo le forme e le modalita' previste
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle
modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
nonche' ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono
trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate.
L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di
merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non e' emanato alcun
provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e'
interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione
preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni
istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri,
apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme
di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da
un'agenzia all'altra »;
f) al comma 13:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
« La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per
l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento
del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio
dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita' svolte
dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati »;
3) alla lettera c), la parola: « tributari » e' sostituita
dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
4) alla lettera f), le parole: « vigilanza sull'operato
dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono
sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »;
g) il comma 13-bis e' abrogato;
h) al comma 14, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: «
segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e,
a cura di quest'ultima, »;
i) al comma 14-bis, le parole: « in materia di riscossione,
esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da
riscuotere, nonche' le quote di credito divenute inesigibili. La
relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le
procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,
evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei
carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della
predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione,
nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu' proficue
in termini di economicita' della gestione e di recupero dei carichi
di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati,
l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le
quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione
che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui
all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e' sostituito dal seguente:
« Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della
riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del
tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio
della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente
della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere
per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a
tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese
esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e
cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura
fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da
determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi
titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il
decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1
per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli
enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della
riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in
aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui
affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate
dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a
quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la
disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001.
17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi,
nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni
vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della
riscossione;
b) limitatamente alle attivita' svolte fino alla stessa data del
31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera
a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese
successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilita' di
tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di
versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17,
lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla
legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente
creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti
spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli
enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel
testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente
alle attivita' svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione
del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla
notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e
le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle
disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate
dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a
quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la
disponibilita' di tali somme e delle informazioni complete
riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212
milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250
milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022
» sono soppresse;
b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 250 milioni »;
c) il comma 328 e' abrogato.
21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le
funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati
dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
».
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle
disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da
14 a 22 e' stanziata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022.
24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».
25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, ».
26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite
complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non
superiore a 200.000 euro ».
27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
» sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112
limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo,
».
28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: «
per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022
»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d), »;
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per
gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno
di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico »;
d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione
spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo
stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari
importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno piu' accessi autonomi dall'esterno secondo la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;
e) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio
o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70
per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su
unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati
dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023 »;
f) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
« 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per
gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;
g) dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel
comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti
nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi
2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;
h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,
» sono inserite le seguenti: « nonche' in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione
nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il
predetto visto di conformita' »;
i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13,
lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e,
al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;
l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della
lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di
cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ».
29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma
2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo
complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole
unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « a), b) e d) »;
d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
inserito il seguente:
« Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle frodi in materia di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) - 1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio
della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati,
sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui
al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito
del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione
di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma
2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto,
non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi
previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di
cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa
erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche
disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il
recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di
crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero di cui al comma 32 e' notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui e' avvenuta la violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo
atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole
norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli
interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del
domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad un'articolazione
della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al
comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma
2-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i
forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a
5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a
condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello
dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui
al secondo periodo e' considerato al netto delle spese sostenute
nell'anno precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni di cui al comma 1 ».
38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere
d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 119-bis e' inserito il seguente:
« Art. 119-ter. - (Detrazione per gli interventi finalizzati al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti
e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche in edifici gia' esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due
a otto unita' immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
piu' di otto unita' immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi
di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unita'
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche
nonche', in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto
sostituito.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al
presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 »;
b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
« f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto ».
43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di
prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12
dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i
vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in
energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di
eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1052 a 1058-ter »;
b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente:
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
pari a 20 milioni di euro »;
c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
»;
e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a
1058-ter »;
f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».
45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 198 e' sostituito dal seguente:
« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
b) il comma 203 e' sostituito dal seguente:
« 203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le
attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
« 203-bis. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal
comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal
comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5
per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quater. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese
ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a
condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi
di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale
di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie
di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
46. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro » sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di 200.000 euro » e le
parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 ».
47. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2
e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
60 milioni di euro per l'anno 2027.
48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita' determinate
con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in piu'
quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento
di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere
erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di
cui alla lettera d) del medesimo comma.
50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i
seguenti interventi:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 18-bis, le parole: « R.E.TE. Imprese Italia, di
Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria
italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Alleanza delle
Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e
media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana,
nonche' da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del
settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i
presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della
cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati »;
2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
« 20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 19 e' adottata con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con
il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto
conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-bis.
Sul decreto di cui al primo periodo e' acquisita l'intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento
dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di
cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta
dall'Agenzia »;
3) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
« 24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle
risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento
di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di
livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale
sono rideterminate in 33 unita'. Nelle more dello svolgimento dei
concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello
generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante
interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di
interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a
decorrere dall'anno 2022 »;
b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 1.000.000 di euro per l'anno
2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno
2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno
2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;
c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma
61 e' abrogato;
d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;
e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
297 e' abrogato.
51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico
e privato e dalle attivita' economiche e produttive a seguito dei
gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi
nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri
del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8
settembre 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma
448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro,
sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati
nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 789 del 1° settembre 2021 provvedono alla citata
ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto
della peculiarita' dello specifico contesto emergenziale.
52. Per le finalita' di cui al comma 51, l'autorizzazione di spesa
di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata di 40 milioni di
euro per l'anno 2022.
53. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle
lettere a) e m) »;
2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono
sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1°
aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una
commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
3) alla lettera g), alle parole: « fermo restando » sono
premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;
4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: « con
copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonche', a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, » e
dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dal 1°
aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui alla presente
lettera e' previsto il pagamento di una commissione da versare al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 »;
b) al comma 12-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
54. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la
disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni,
recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' pari a 5 milioni di euro e la garanzia e' concessa
mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, fatta salva l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse
dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto
modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima
del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.
In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60
per cento e' riferita alla misura della copertura del Fondo di
garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria
sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le
maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
56. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Il
Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato
annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano
annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e
l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2)
del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione
al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto
dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini
percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura
dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei
rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e
attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano
annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more
dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo
sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in
assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente
programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura
del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante
monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui
saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza
pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il
Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e
della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio
e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un
prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni
effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di
accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di
riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli
indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».
57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli
impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in
210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni di euro riferibili
allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni
di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le
garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro
per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro
per il 2027.
59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, le
parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2022 »;
b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura
delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge
di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del
comma 2 ».
61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro,
per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000
milioni di euro.
62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
63. Per il completamento delle attivita' del Fondo indennizzo
risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la
Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31
luglio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2022.
64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione
tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere alla definizione
delle attivita' del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere
dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15
dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, ciascuno, rispettivamente, con le seguenti
funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento,
direzione e controllo del Capo della sezione:
a) assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa
del Parlamento e i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche
per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione
europea;
b) assicurare lo svolgimento delle attivita' riferite alle
materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
65. In considerazione di quanto previsto al comma 64, e'
corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo
5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e all'articolo 11-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli
anni » e « al 2027 » sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: « Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558
euro a decorrere dall'anno 2022 »;
b) al comma 16, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al
2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 ».
66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le
funzioni indicate al comma 64.
67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a
decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
68. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e' rideterminato sulla base della percentuale
stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati,
come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
24.
69. All'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: « Per le finalita' di cui alla presente lettera e per
le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni
emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia
di finanza e' incrementata di quarantacinque unita', di cui e'
autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno
2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed
euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.747 unita'";
c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.702 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unita'" ».
70. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 234, alinea, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: « La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un
quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di
efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un
ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni
di euro e il 2 per cento della somma delle attivita' dei soggetti
partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta le attivita' di
importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attivita'
oggetto di conferimento »;
b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano
societa' controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio
consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini
del periodo precedente per tali societa' si considerano le attivita'
risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »;
c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al
soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle
seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo
dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo
testo unico »;
d) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « entro due anni »;
e) ai commi 233 e 238, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2021 ».
72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro.
73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.065,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per
l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e
1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
« 1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al
comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero,
l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano
di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini
della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica,
definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, puo' prevedere anche lo scambio di dati con le
competenti autorita' dello Stato estero, sulla base di accordi
bilaterali. Il piano di verifica e' approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla presentazione »;
b) all'articolo 3:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono
aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;
2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono
sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;
c) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per se' e
tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione
del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di
immediata disponibilita' al lavoro di cui al presente comma e'
improcedibile »;
2) al comma 6, il primo periodo e' soppresso e, al secondo
periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti:
« In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;
3) al comma 8, lettera b):
3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; la ricerca attiva del lavoro e' verificata presso il centro per
l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di
mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica
la decadenza dal beneficio »;
3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite
dalle seguenti: « due offerte »;
4) al comma 9:
4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del
beneficio del Rdc e » sono soppresse;
4.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;
4.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo
parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non
dista piu' di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo
di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di
prima sia di seconda offerta »;
5) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla
poverta' al fine della verifica dei risultati raggiunti e del
rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto
personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato
giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;
6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le
parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei progetti
utili alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un
terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo gratuito, non e'
assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o
parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;
7) dopo il comma 15-quinquies e' aggiunto il seguente:
« 15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione
sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei
beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere in presenza »;
d) all'articolo 5:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono
sostituite dalle seguenti: « Con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: «
decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « ,
nonche' le modalita' di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla
base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;
1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al
primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui
al primo periodo »;
2) al comma 3:
2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: «
e fermi restando i dati di cui al comma 2 »;
2.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In ogni
caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS
avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della
domanda all'Istituto »;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione
dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla
composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per
l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al
primo periodo nonche', successivamente all'erogazione del beneficio,
sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione
sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
con la partecipazione dell'INPS, al quale e' tempestivamente
comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni »;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di
cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono
preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base
delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione
dell'Istituto.
4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei
controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che
necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici
mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro
centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte
dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle
somme e' sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle
somme e' comunque disposto. Il responsabile del procedimento del
comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato
dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione
della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc »;
e) all'articolo 6, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei
beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede
parita' di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it »;
f) all'articolo 7:
1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti
dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600,
600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis
e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1
del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1,
1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo
12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, »;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al
comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla
cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della sentenza definitiva »;
3) al comma 5:
3.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il
termine da questo fissato »;
3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono
sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;
g) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « Al datore di lavoro privato che
comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo
pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato,
soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al
datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o
parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
i soggetti beneficiari di Rdc, »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico
delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di
incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di
Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori
di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto a
seguito di specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del
presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1,
che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di
beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di
Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5,
componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano
tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per
l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo
servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo
beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento
della mancata comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con
riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di
occupabilita', tenuto conto, in particolare, del numero di offerte
congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati
eventuali criticita' riscontrate in sede di valutazione, anche in
termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte
congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da
valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione
al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti
salvi gli interventi attivati al momento della revoca ».
75. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e
percettori di Reddito di cittadinanza Rdc, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nelle more della
sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei
dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei
soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che
risultino gia' condannati con sentenza passata in giudicato da meno
di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per
consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc
eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal
fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della
verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla
ricezione dell'elenco ivi previsto.
76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun
mese a partire dal mese successivo a quello in cui si e'
eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma
78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4
del 2019.
77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei
familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonche' per i nuclei
familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore
di tre anni di eta' ovvero una persona con disabilita' grave o non
autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.
78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui
il beneficio economico mensile, anche a seguito della
rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a
300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge
n. 4 del 2019.
79. La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa dal mese successivo
a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia
avviato attivita' da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese
continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo
periodo, il beneficio e' rideterminato nelle modalita' ordinarie.
80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal
mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a
seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto
al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della
componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in
abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero,
per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il
10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un
solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione,
riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto
individuale di lavoro »;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di
lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno
previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a
tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di
durata non inferiore a tre mesi ».
82. Per le finalita' di cui al comma 74, lettera e), il decreto di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019
e' integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'INPS.
83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76
a 80, effettua una specifica attivita' di monitoraggio a cadenza
trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun
trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dalla predetta attivita' di monitoraggio siano annualmente
accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri
ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche
parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva
spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse
possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita'
previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
85. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni
organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.
86. A decorrere dall'anno 2022 e' altresi' autorizzata una spesa
nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di
funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attivita'
connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore
dei giovani di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati ne'
inseriti in un percorso di studio o formazione.
87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « I requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono
determinati in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti
nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo'
essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme
restando le disposizioni del presente articolo »;
b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: «
quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;
c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota
100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al
secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al
presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;
e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi
dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui
all'articolo 14, comma 1 ».
88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppressa.
89. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese
in crisi, che abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di almeno 62 anni.
90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, le modalita' e le procedure di erogazione delle risorse di
cui al comma 89.
91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: «
da almeno tre mesi » sono soppresse.
92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori
dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3
annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat
6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di
articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il
requisito dell'anzianita' contributiva di cui alla medesima lettera
d) e' di almeno 32 anni.
93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 144,1
milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno
2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni
di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino
nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.
94. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il
28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28
febbraio 2022 ».
95. In relazione alla specificita' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato all'adozione di
provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in
servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del
relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per
il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
97. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che
almeno il 50 per cento sia destinato alle finalita' di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono
destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini
del calcolo della base pensionabile e della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per
cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le
maggiorazioni per infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni
personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio
2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal
1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a
decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
99. Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione
dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98
pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.
100. Per le finalita' di cui al comma 98, e' autorizzata la spesa,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno
delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, di
euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di
euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di
euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere
dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico
dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro
32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.