art. 1 (commi 201-300)
  201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico  dei  datori  di
lavoro che, nel semestre precedente la data  di  presentazione  della
domanda, abbiano occupato mediamente  piu'  di  quindici  dipendenti,
nonche' dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo  20,
comma 3-ter, e' stabilito un contributo ordinario nella misura  dello
0,90 per cento della retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,
di cui lo 0,30 per cento e' a carico del lavoratore ». 
  202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 25-ter. - (Condizionalita' e formazione) - 1.  I  lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente  capo,  allo
scopo  di  mantenere  o  sviluppare  le  competenze  in  vista  della
conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa e in connessione con la domanda  di  lavoro  espressa  dal
territorio, partecipano a iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 
  2. Le iniziative di cui al  comma  1  possono  essere  cofinanziate
dalle regioni nell'ambito delle rispettive  misure  di  formazione  e
politica attiva del lavoro. 
  3.  La  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo   alle
iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di  sanzioni  che
vanno  dalla  decurtazione  di  una  mensilita'  di  trattamento   di
integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso,  secondo  le
modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  4.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  iniziative  di  carattere
formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono  definite  con
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione ». 
  203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150, e' abrogato. 
  204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla predetta data che devono
comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30,  comma  1-bis,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale  stipulano  accordi  e  contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto  la  costituzione
di fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di  lavoro  che  non
rientrano  nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  10,  con  la
finalita' di assicurare ai  lavoratori  una  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le causali ordinarie e  straordinarie,  come  regolate
dalle disposizioni di cui al titolo I »; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  « 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione  dei  fondi
di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per  i  datori  di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
31 dicembre 2022. In  mancanza,  i  datori  di  lavoro  del  relativo
settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel  fondo  di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  al  quale   sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi »; 
    c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al  comma
1, » sono inserite le seguenti: « che  comprendono,  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti  dal  1°
gennaio 2022, anche  i  datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un
dipendente, ». 
  205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «  assegno  ordinario  »  sono
sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »; 
      2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
L'assegno di solidarieta' puo' essere  riconosciuto  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre
2021 »; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa  decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di  lavoro  confluiscono  nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023 ». 
  206. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite  dalle
seguenti: « assegno di integrazione salariale ». 
  207. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente, appartenenti a  settori,  tipologie  e
classi  dimensionali  non  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo  10,  che  non  aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'
bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma  cessa  di  trovare  applicazione  per  i  trattamenti
decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di  integrazione
salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle  causali
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste  dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie,  e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: 
    a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
presentazione della  domanda,  abbiano  occupato  mediamente  fino  a
cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in  un
biennio mobile; 
    b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di
cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un
biennio mobile »; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Per i trattamenti relativi  a  periodi  di  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  « 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota  di  finanziamento
del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che,
nel semestre precedente  la  data  di  presentazione  della  domanda,
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per
cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di
cinque dipendenti.  E'  stabilita  una  contribuzione  addizionale  a
carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo  delle  prestazioni
di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della  retribuzione  persa
»; 
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  « 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2025,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente fino a cinque dipendenti  e  che  non  abbiano  presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai  sensi  del  presente
articolo per almeno ventiquattro mesi, a far  data  dal  termine  del
periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si
riduce in misura pari al 40 per cento »; 
    g) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ». 
  208. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,  i  fondi  di  cui  agli
articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle  causali  previste
dalla normativa in materia  di  integrazioni  salariali  ordinarie  e
straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale
di importo pari a quello definito ai  sensi  dell'articolo  3,  comma
5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione  in  misura  almeno
pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata,  e  comunque  nel
rispetto delle durate massime complessive previste  dall'articolo  4,
comma 1. Entro il 31  dicembre  2022,  i  fondi  gia'  costituiti  si
adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In  mancanza,  i
datori di lavoro, ai soli fini  dell'erogazione  dei  trattamenti  di
integrazione  salariale,  confluiscono  nel  fondo  di   integrazione
salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »; 
    b) ai commi 1 e 2, le parole:  «  assegno  ordinario  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « assegno di  integrazione
salariale »; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Assegno  di
integrazione salariale ». 
  209. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «  7-bis.  L'assegno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
riconosciuto per periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ». 
  210. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite  le
seguenti: « e di cui all'articolo 27 ». 
  211. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in  possesso
dei requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dagli
articoli 37 e 38, designati, per i  fondi  di  cui  all'articolo  26,
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di  cui
all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro
e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale, in numero complessivamente non superiore a  dieci,  o  nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di  tutte  le
parti sociali istitutive del fondo, nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  in  possesso  dei   requisiti   di   onorabilita'   previsti
dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese ». 
  212. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Per  i
trattamenti  relativi  a   periodi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi  di
cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9 ». 
  213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi  di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.  I  fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle  disposizioni  di
cui al presente comma entro il  31  dicembre  2022.  In  mancanza,  i
datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio  2023,  nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi ». 
  214. Nel titolo II del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva) - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio
2022, la regolarita' del versamento  dell'aliquota  di  contribuzione
ordinaria ai fondi di solidarieta' bilaterali di  cui  agli  articoli
26, 27 e 40 e' condizione per il  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC) ». 
  215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni
2019, 2020 e 2021, salvo quanto  previsto  al  comma  1-bis,  »  sono
inserite le seguenti: « e per gli anni  2022  e  2023,  salvo  quanto
previsto al comma 1-ter, »; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  « 1-ter. Per gli anni 2022  e  2023  il  limite  minimo  di  unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a
cinquanta,  anche  calcolate  complessivamente   nelle   ipotesi   di
aggregazione stabile di imprese con un'unica finalita'  produttiva  o
di servizi »; 
    c) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «
Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici  di  cui  al
presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4  milioni
di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2
milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026 »; 
    d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di  spesa
di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro  per
l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102  milioni
di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro  il
limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno  2019,
di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni
di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
  216. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti: 
  « 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023,  i  processi  di
riorganizzazione  e  le   situazioni   di   particolare   difficolta'
economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono
piu' ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione  salariale
e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di  spesa
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di  euro  per
l'anno 2023, un trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre
2023. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
  11-quater.  Per  i  fondi  bilaterali  di  cui   all'articolo   26,
costituiti nel periodo compreso fra  il  1°  gennaio  2020  e  il  31
dicembre 2021, il termine di  adeguamento  di  cui  all'articolo  30,
comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023 ». 
  217. All'articolo 8 della legge 8 agosto  1972,  n.  457,  dopo  il
terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  « A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui  al  primo
comma e' riconosciuto anche ai  lavoratori  dipendenti  imbarcati  su
navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari,  ivi
compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di  cui
alla legge 13  marzo  1958,  n.  250,  nonche'  agli  armatori  e  ai
proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita,  per
periodi diversi da quelli di  sospensione  dell'attivita'  lavorativa
derivante  da  misure  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  e   non
obbligatorio ». 
  218. Dopo l'articolo 8 della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  e'
inserito il seguente: 
  « Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di  rimborso  degli
importi dei trattamenti di  integrazione  salariale  corrisposti  dai
datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato  devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della
concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   se
successivo ». 
  219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del  mese  di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della  competenza  del  periodo  di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, come modificato dalla presente legge, e' ridotta di: 
    a) 0,350 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 
    b) 0,250 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente piu' di  cinque  dipendenti  e  fino  a  quindici
dipendenti; 
    c) 0,110 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente piu' di quindici dipendenti; 
    d) 0,560 punti percentuali per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di  viaggio
e  turismo,  inclusi  gli  operatori  turistici,  che,  nel  semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente piu' di cinquanta dipendenti. 
  220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del  mese  di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della  competenza  del  periodo  di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 1-bis dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, come introdotto dalla presente  legge,  e'  ridotta  di
0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c)
del comma 219. 
  221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « A decorrere dal 1° gennaio  2022  sono  destinatari  della
NASpI  anche  gli  operai  agricoli  a  tempo   indeterminato   delle
cooperative  e  loro   consorzi   che   trasformano,   manipolano   e
commercializzano  prodotti  agricoli  e  zootecnici   prevalentemente
propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15  giugno  1984,
n. 240 »; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. Il requisito di cui al  comma  1,  lettera  c),  cessa  di
applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022 »; 
    c) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a
decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di  fruizione;  tale
riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione  per
i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di eta' alla data di presentazione della domanda ». 
  222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15  giugno  1984,  n.
240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite  le
seguenti: « all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI, ». 
  223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: 
  «  15-quinquies.  In  relazione  agli  eventi   di   disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL  si  riduce  del  3  per
cento ogni mese a decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di
fruizione ed e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai
mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro  e  il
predetto evento. Ai fini della durata non sono  computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   della
prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni  caso  superare  la  durata
massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  e'
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito  medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti  e
i dottorandi di ricerca con borsa di  studio  che  hanno  diritto  di
percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci  di
cui al comma 1, e' dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  a  quella
dovuta per la NASpI ». 
  224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e  produttivo,  il  datore  di  lavoro  in  possesso  dei   requisiti
dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla  chiusura
di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un  ufficio  o
reparto autonomo situato nel  territorio  nazionale,  con  cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un  numero
di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione  per
iscritto   dell'intenzione   di   procedere   alla   chiusura    alle
rappresentanze sindacali aziendali o  alla  rappresentanza  sindacale
unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni  sindacali
di  categoria  comparativamente  piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro
(ANPAL).   La   comunicazione   puo'   essere   effettuata    tramite
l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa  aderisce  o
conferisce mandato. 
  225. La disciplina di cui ai commi da  224  a  238  si  applica  ai
datori di lavoro che,  nell'anno  precedente,  abbiano  occupato  con
contratto  di  lavoro  subordinato,  inclusi  gli  apprendisti  e   i
dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. 
  226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi  da  224  a
238 i datori di lavoro che si trovano  in  condizioni  di  squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario  che  ne  rendono  probabile  la
crisi o  l'insolvenza  e  che  possono  accedere  alla  procedura  di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di  cui
al  decreto-legge  24  agosto   2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 
  227. La comunicazione di cui al  comma  224  e'  effettuata  almeno
novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le  ragioni  economiche,
finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero  e  i
profili professionali del personale occupato e il termine  entro  cui
e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi  intimati  in  mancanza
della comunicazione o prima dello  scadere  del  termine  di  novanta
giorni sono nulli. 
  228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224,
il datore di  lavoro  elabora  un  piano  per  limitare  le  ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura  e  lo  presenta
alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224  e  contestualmente
alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il  piano
non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica: 
    a)  le  azioni  programmate  per  la  salvaguardia  dei   livelli
occupazionali e gli interventi per la  gestione  non  traumatica  dei
possibili esuberi, quali il ricorso  ad  ammortizzatori  sociali,  la
ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo
all'esodo; 
    b) le azioni finalizzate alla  rioccupazione  o  all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai
fondi interprofessionali; 
    c) le prospettive di cessione dell'azienda o  di  rami  d'azienda
con  finalita'  di  continuazione  dell'attivita',   anche   mediante
cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a  cooperative
da essi costituite; 
    d) gli eventuali progetti di riconversione del  sito  produttivo,
anche  per  finalita'  socio-culturali  a   favore   del   territorio
interessato; 
    e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste. 
  229. I lavoratori interessati  dal  piano  di  cui  al  comma  228,
sottoscritto  ai  sensi  del  comma  231,  possono  beneficiare   del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, come introdotto dal presente articolo,  nel  limite  massimo  di
spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024,  73,6  milioni
di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno  2026,  75,7
milioni di euro per l'anno 2027, 76,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  230. Le azioni di cui al comma  228,  lettera  b),  possono  essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito  delle  rispettive  misure  di
politica attiva del lavoro. 
  231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano  di  cui
al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali  di  cui  al
comma  224,  alla   presenza   dei   rappresentanti   delle   regioni
interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  del
Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso  di  accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano,  a  seguito  del
quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in
esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In  caso  di
accordo sindacale di cui al presente  comma,  qualora  il  datore  di
lavoro avvii, al termine del piano,  la  procedura  di  licenziamento
collettivo di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
applicazione la previsione di cui all'articolo  2,  comma  35,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  232. I lavoratori  interessati  dal  piano  di  cui  al  comma  228
accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori  (GOL)
di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 
  233. Prima della conclusione  dell'esame  del  piano  e  della  sua
eventuale sottoscrizione il datore di  lavoro  non  puo'  avviare  la
procedura di licenziamento collettivo di cui  alla  legge  23  luglio
1991, n. 223, ne'  intimare  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo. 
  234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al
comma 224 lo stato  di  attuazione  del  piano,  dando  evidenza  del
rispetto dei tempi e  delle  modalita'  di  attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese. 
  235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano  non
contenga gli elementi di cui al comma 228, il  datore  di  lavoro  e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii
la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23  luglio
1991,  n.  223,  non  trova  applicazione  la   previsione   di   cui
all'articolo 2, comma 35, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
verifica formale in ordine alla sussistenza,  nel  piano  presentato,
degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura  per
le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro e' tenuto a pagare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno
2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la  procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica  anche
qualora il datore di lavoro sia inadempiente  rispetto  agli  impegni
assunti, ai tempi e alle modalita' di attuazione del  piano,  di  cui
sia esclusivamente responsabile. Il datore  di  lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di
carattere non finanziario di cui al decreto legislativo  30  dicembre
2016, n. 254. 
  236. In caso di mancata sottoscrizione  dell'accordo  sindacale  di
cui al comma 231, qualora il datore  di  lavoro,  decorsi  i  novanta
giorni di cui al comma  227,  avvii  la  procedura  di  licenziamento
collettivo di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge  n.  223
del 1991. 
  237. In caso di cessione dell'azienda o di  un  ramo  di  essa  con
continuazione   dell'attivita'   e   mantenimento    degli    assetti
occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che  per
le  loro   caratteristiche   non   sono   suscettibili   di   diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale nella  misura  fissa  di
euro  200  ciascuna.  In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  o  di
trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli  immobili
acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del  decorso
del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. 
  238.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022,  71,5
milioni di euro per l'anno 2023, 72,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro  per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027,  76,9  milioni  di
euro per l'anno 2028, 78  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  79,1
milioni di euro per l'anno 2030  e  80,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2031. 
  239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e  70  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151,  che  abbiano  dichiarato,  nell'anno  precedente
l'inizio del periodo di maternita',  un  reddito  inferiore  a  8.145
euro, incrementato del 100 per  cento  dell'aumento  derivante  dalla
variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  e  impiegati,  l'indennita'  di  maternita'  e'
riconosciuta per ulteriori  tre  mesi  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di maternita'. 
  240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «  Inoltre,  con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni  territoriali
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,  nelle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  puo'  essere  istituito  un  fondo
territoriale intersettoriale ». 
  241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  I  fondi
possono altresi' finanziare, in tutto o  in  parte,  piani  formativi
aziendali di incremento delle competenze dei  lavoratori  destinatari
di trattamenti di integrazione salariale in costanza di  rapporto  di
lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e  c),
e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ». 
  242. Al fine di favorire percorsi di  incremento  delle  competenze
dei lavoratori destinatari di trattamenti di  integrazione  salariale
in costanza di rapporto  di  lavoro  orientati  al  mantenimento  del
livello occupazionale nell'impresa, per gli  anni  2022  e  2023,  ai
fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi  di
incremento  delle  professionalita'  di  lavoratori  destinatari  dei
trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), e 30 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  il
versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, e' annualmente rimborsato con decreto del Ministero del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi
stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in
favore dei soggetti di cui al presente comma. 
  243. Al datore  di  lavoro  che  assume  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  i  lavoratori  beneficiari  del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, come introdotto dal presente articolo,  e'  concesso,  per  ogni
mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore,  un  contributo
mensile  pari  al  50  per  cento  dell'ammontare   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   autorizzato   ai   sensi
dell'articolo 22-ter del decreto legislativo  n.  148  del  2015  che
sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto  contributo  non
puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici. 
  244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori  di  lavoro
privati che,  nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. 
  245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243
nonche' il licenziamento collettivo o  individuale  per  giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore  impiegato  nella  medesima  unita'
produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale  di
inquadramento  del  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  comma   243,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta
la revoca del contributo e il recupero del beneficio gia' fruito.  Ai
fini del  computo  del  periodo  residuo  utile  alla  fruizione  del
contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  il
lavoratore ai  sensi  del  comma  243.  In  caso  di  dimissioni  del
lavoratore il beneficio e' riconosciuto per il periodo  di  effettiva
durata del rapporto. 
  246. Il beneficio di cui al comma 243  e'  riconosciuto  pro  quota
anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di  cui  all'articolo  22-ter  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una  cooperativa
ai sensi dell'articolo  23,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  247. Il beneficio previsto dal comma 243 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19 », e nei limiti e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  243
a 246 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  248. All'articolo 47, comma 4, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della  loro  qualificazione  o
riqualificazione   professionale,   e'    possibile    assumere    in
apprendistato professionalizzante, senza  limiti  di  eta',  anche  i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di  integrazione
salariale di cui  all'articolo  22-ter  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 ». 
  249. Nell'ambito del programma nazionale denominato «  Garanzia  di
occupabilita'  dei   lavoratori   »   (GOL),   istituito   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 324, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
possono essere sottoscritti accordi fra  autonomie  locali,  soggetti
pubblici e privati, enti del Terzo  settore,  associazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  con  lo  scopo  di  realizzare
progetti formativi e di  inserimento  lavorativo  nei  settori  della
transizione ecologica e digitale, come  definiti  e  individuati  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministero  della  transizione  ecologica  e  con  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, diretti a: 
    a) inserire e reinserire, con adeguata formazione,  i  lavoratori
disoccupati, inoccupati e inattivi; 
    b) riqualificare i lavoratori gia' occupati e potenziare le  loro
conoscenze. 
  250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in
rete,  possono,  secondo  il  loro   livello   di   specializzazione,
realizzare la formazione  dei  lavoratori,  nei  settori  di  cui  al
medesimo comma 249, al fine di: 
    a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera  a),
previa accurata analisi  del  fabbisogno  di  competenze,  conoscenze
specialistiche  tecniche  e  professionali,  anche  avvalendosi   dei
contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) istituire centri interaziendali per  garantire,  eventualmente
mediante  l'istituzione  di  conti   individuali   di   apprendimento
permanente, la formazione continua dei lavoratori  di  cui  al  comma
249, lettera b), e agevolarne la mobilita' tra imprese. 
  251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul  mercato
e ai  servizi  personalizzati  di  orientamento,  riqualificazione  e
ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di  partita  IVA,  le
misure di  assistenza  intensiva  all'inserimento  occupazionale  del
programma  nazionale  GOL  sono  riconosciute  anche  ai   lavoratori
autonomi  che  cessano  in  via  definitiva  la   propria   attivita'
professionale. 
  252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono  erogati  dai
centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attivita'  di
intermediazione in  materia  di  lavoro  ai  sensi  della  disciplina
vigente, mediante lo sportello dedicato al  lavoro  autonomo  di  cui
all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  anche  stipulando
convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge  14  gennaio  2013,  n.  4,   nonche'   con   le   associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. 
  253. Al fine  di  promuovere  interventi  diretti  a  salvaguardare
l'occupazione  e  assicurare  la  continuita'   all'esercizio   delle
attivita'  imprenditoriali,  alle   societa'   cooperative   che   si
costituiscono,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2022,   ai   sensi
dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi
dalla  data  della  costituzione  della  cooperativa,  l'esonero  dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a
6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base  mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  254. L'esonero di cui al comma 253 non e' riconosciuto  qualora  il
datore di lavoro dell'impresa oggetto  di  trasferimento,  affitto  o
cessione ai lavoratori non abbia corrisposto  ai  propri  dipendenti,
nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno  pari  al  50  per
cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con  esclusione
di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. 
  255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al  Fondo
di integrazione salariale di cui al medesimo articolo e' riconosciuto
un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo  di  2.047,4
milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno
2023  per  assicurare  le  prestazioni  di  assegno  di  integrazione
salariale in base alle effettive necessita'  come  conseguenti  dagli
interventi di modifica di  cui  ai  commi  207  e  219  del  presente
articolo. 
  256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' soppressa. 
  257. Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un
osservatorio  permanente,  presieduto  dal  Ministro,  o  da  un  suo
delegato, e composto da rappresentanti dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello    nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati  forniti  dal  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e  dai  fondi  di
solidarieta'  bilaterali  alternativi  di  cui  all'articolo  27  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  gli  effetti  delle
disposizioni  della  presente  legge  in  materia  di  ammortizzatori
sociali, comunicando le risultanze al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  per  le  opportune  valutazioni  e  le  eventuali
revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle  relative
aliquote di finanziamento in  base  all'evoluzione  del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese  o  emolumento,  comunque  denominato.  Dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  258.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e'  determinato  in  124.061
milioni di euro per l'anno 2022,  in  126.061  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno  2024.
Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono
agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270,  271,  272,  273,
274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290,
293, 294 e 295 nell'ambito  del  finanziamento  di  cui  al  presente
comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente  previsto,
delle   disposizioni    legislative    vigenti    in    materia    di
compartecipazione  delle  autonomie  speciali  al  finanziamento  del
relativo fabbisogno sanitario. 
  259. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  401,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle  regioni
delle spese  sostenute  per  l'acquisto  dei  farmaci  innovativi  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di  200  milioni
di euro per l'anno  2023  e  di  300  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2024. Gli importi di cui al  presente  comma  integrano  il
finanziamento di cui al comma 258. 
  260. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 194 milioni di euro per l'anno  2022,  319  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro
per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma
integrano il finanziamento di cui al comma 258. 
  261. Nelle more  dell'adozione  da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano dei  decreti  attuativi  dei
piani pandemici regionali e provinciali, e' autorizzata la  spesa  di
200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia  influenzale  (PanFlu)  2021-2023,  di  cui  all'accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il  25  gennaio
2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno
2022. Per le medesime  finalita',  e  nelle  more  dell'adozione  dei
decreti attuativi dei piani pandemici  regionali  e  provinciali,  e'
autorizzata la spesa massima di 350 milioni di  euro,  a  valere  sul
fabbisogno sanitario nazionale  standard  per  l'anno  2023,  il  cui
importo e' definito,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del
fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui  al  presente  comma  e
relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  compartecipazione
delle autonomie speciali al  finanziamento  del  relativo  fabbisogno
sanitario. 
  262. Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  trasferire
sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata. 
  263.  Ai  fini  del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32  miliardi
di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito  in  base
alle  effettive  disponibilita'  del   bilancio   dello   Stato.   La
ripartizione dell'incremento di cui al presente comma  avviene  sulla
base  della  composizione  percentuale   del   fabbisogno   sanitario
regionale  corrente  previsto   per   l'anno   2021,   tenuto   conto
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  fatte  salve  eventuali  necessarie
compensazioni in conseguenza di eventuali  rimodulazioni  di  cui  al
comma 267. L'accesso  alle  risorse  di  cui  al  presente  comma  e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
sottoscrizione di accordi, la propria  disponibilita'  a  valere  sui
citati 32 miliardi di euro. 
  264. Al fine di costituire una scorta nazionale di  dispositivi  di
protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di  reagenti
e di kit di genotipizzazione, in coerenza  con  quanto  previsto  nel
PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni  di  euro  a
valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente. 
  265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la
sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per  l'acquisizione
di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo
correlata ad una fase di allerta pandemica, in  coerenza  con  quanto
previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42  milioni
di  euro  a  valere  sul  finanziamento  del  programma  di  edilizia
sanitaria vigente. 
  266. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definita  la  quota  di  spesa
autorizzata per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  sulla  base
delle risultanze derivanti da  una  ricognizione  effettuata  con  le
medesime  regioni  e  province  autonome,  anche  in  relazione  alla
dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali  e  provinciali;
all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per  le  regioni,  a
valere   sulle   risorse   vigenti,   come   ripartite    ai    sensi
dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui  al  presente
comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare  le  risorse  occorrenti  alle
province autonome di Trento e di Bolzano a valere  sul  finanziamento
vigente ancora non ripartito. 
  267. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i  decreti  di
cui al comma 266, ove  necessario,  si  provvede  alla  rimodulazione
delle quote assegnate alle regioni ai sensi  dell'articolo  1,  commi
442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e  della  relativa
tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge. 
  268. Al fine  di  rafforzare  strutturalmente  i  servizi  sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di  consentire
la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale  che
ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli  enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti  per
il personale degli enti  medesimi  dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269  del
presente articolo: 
    a) verificata l'impossibilita' di utilizzare  personale  gia'  in
servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati  in  graduatorie
concorsuali in vigore, possono  avvalersi,  anche  per  l'anno  2022,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente  ai  medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo  articolo,
e 2-ter, commi 1 e  5,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
anche  mediante  proroga,  non  oltre  il  31  dicembre  2022,  degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; 
    b) ferma restando l'applicazione  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31
dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni  di  personale,  il  personale  del
ruolo sanitario e gli operatori  socio-sanitari,  anche  qualora  non
piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo  determinato  con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di  cui  all'articolo
2-ter del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e  che  abbiano
maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un  ente  del  Servizio
sanitario nazionale almeno  diciotto  mesi  di  servizio,  anche  non
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022,  secondo  criteri  di  priorita'
definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione  del
personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate
si provvede previo espletamento di prove selettive; 
    c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati
ed  evitare  differenze  retributive   a   parita'   di   prestazioni
lavorative, in coerenza con il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale,  avviare  procedure  selettive  per  il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili,
del personale  impiegato  in  mansioni  sanitarie  e  socio-sanitarie
corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati  che  abbia
garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra  il
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre  2021  e  con  almeno  tre  anni  di
servizio. 
  269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: « un  importo  pari  al  5  per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al  10  per
cento »; 
    b) al quarto periodo, le parole:  «  Per  il  medesimo  triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla  base
della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi »; 
    c) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: « Dall'anno  2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione  di
una metodologia per la determinazione  del  fabbisogno  di  personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali,  nel  rispetto  del  valore  complessivo  della  spesa  di
personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai  sensi  dei
precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.  70,  e
dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una  graduale
revisione della  disciplina  delle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo.  Le  regioni,  sulla  base  della   predetta   metodologia,
predispongono il piano  dei  fabbisogni  triennali  per  il  servizio
sanitario regionale, che sono valutati  e  approvati  dal  tavolo  di
verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12,   comma   1,
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,  congiuntamente  al  Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1,  della
medesima intesa, anche al fine di  salvaguardare  l'invarianza  della
spesa complessiva ». 
  270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ». 
  271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma  268
possono essere applicate, nell'ambito delle  risorse  dei  rispettivi
bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono
al finanziamento del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 
  272. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  nell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza, il  personale  medico  in  servizio
presso le strutture del  sistema  di  emergenza-urgenza  territoriale
118, che alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  ha
maturato un'anzianita' lavorativa  di  almeno  trentasei  mesi,  puo'
accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali
a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza  118
anche  senza  il  possesso  del  diploma  attestante  la   formazione
specifica  in  medicina  generale.  A  determinare  il  requisito  di
anzianita' lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi
di attivita', anche non continuativi, effettuati negli  ultimi  dieci
anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale
a tempo determinato. 
  273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle  procedure
di assegnazione degli incarichi convenzionali a  tempo  indeterminato
destinate al servizio di emergenza-urgenza  118  in  via  subordinata
rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale  e  in
possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le
procedure di assegnazione  degli  incarichi  ai  medici,  di  cui  al
periodo precedente, avvengono in una fase  immediatamente  successiva
alla conclusione dell'assegnazione delle  zone  carenti  agli  aventi
diritto. Nei casi di cui al  presente  comma  e'  comunque  requisito
essenziale  il  possesso  dell'attestato  d'idoneita'   all'esercizio
dell'emergenza sanitaria territoriale. 
  274.  Al  fine  di  assicurare  l'implementazione  degli   standard
organizzativi,  quantitativi,  qualitativi  e  tecnologici  ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza  territoriale,
con  riferimento  ai  maggiori  oneri  per  la  spesa  di   personale
dipendente, da reclutare anche in deroga ai  vincoli  in  materia  di
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente  limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello  convenzionato,
e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  1.015,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione  decorre
dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di
standard  organizzativi,  quantitativi,  qualitativi,  tecnologici  e
omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con  successivo  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  base  ai
criteri definiti con il medesimo decreto anche  tenendo  conto  degli
obiettivi previsti dal PNRR. 
  275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di  prevenzione
oncologica della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori  (LILT)
nonche'  delle  connesse  attivita'  di  natura   socio-sanitaria   e
riabilitativa, e' riconosciuto alla  LILT  un  contributo  pari  a  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  276.  Per  garantire  la  piena  attuazione  del   Piano   di   cui
all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,   le
disposizioni  previste  dall'articolo  26,   commi   1   e   2,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di
Trento e di  Bolzano  rimodulano  il  Piano  per  le  liste  d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma
2,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e  lo  presentano
entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della  salute  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
coinvolgere  anche  le  strutture  private  accreditate,  in   deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo  complessivo
su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato
nella tabella A dell'allegato  4  annesso  alla  presente  legge,  ed
eventualmente  incrementabile  sulla  base  di  specifiche   esigenze
regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma
278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro  il
31 gennaio 2023  alle  rispettive  regioni  e  province  autonome  le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget  assegnato
per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di  cui
al presente comma. La presente disposizione  si  applica  anche  alle
regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo  sanitario  di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  278. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 276 e 277  e'
autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di  euro,  a  valere
sul livello  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.  Tale  autorizzazione
di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di  cui  al
comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da  276  a  279  accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, secondo la  ripartizione  riportata
nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge. 
  279. Il Ministero della salute verifica,  sulla  base  di  apposita
relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, il numero e la  tipologia  di  prestazioni  oggetto  di
recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi
degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalita'  di  cui
al comma 276. Ove  il  Ministero  della  salute  abbia  positivamente
verificato l'insussistenza del fabbisogno  di  recupero  delle  liste
d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276
al presente comma o quota parte di esso rientra nella  disponibilita'
del servizio sanitario della regione  o  provincia  autonoma  per  lo
svolgimento di altra finalita' sanitaria. 
  280.   Al   fine   di   aggiornare    le    valutazioni    inerenti
all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera  erogate  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   si   provvede
all'aggiornamento delle tariffe massime per  la  remunerazione  delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime  di
ricovero  ordinario  e  diurno  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale,   congiuntamente   all'aggiornamento   dei   sistemi    di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni  cliniche
contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe
massime, come aggiornate con il decreto  di  cui  al  primo  periodo,
costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni  rese
a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni  due
anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. 
  281. Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  delle  prestazioni
ricomprese  nei  LEA,  anche  alla   luce   delle   innovazioni   che
caratterizzano il settore, il  tetto  della  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma  398,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura dell'8 per cento
per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30  per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il  valore  percentuale
del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui  all'articolo
1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Resta  fermo  il
limite della spesa farmaceutica convenzionata  nel  valore  stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Conseguentemente  il  valore  complessivo  della  spesa
farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno  2022,  nel
15,15 per cento nell'anno 2023 e nel  15,30  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2024. 
  282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere  annualmente
rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo
comma, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale. 
  283. L'attuazione del comma 281  e'  subordinata  all'aggiornamento
annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di  costo  e  di
efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente
sovrapponibili,  nel  rispetto  dei  criteri  determinati  dall'AIFA,
previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento. 
  284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA,
sono definite le modalita' di applicazione  di  quanto  disposto  dal
comma 281 esclusivamente in favore delle  aziende  farmaceutiche  che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere  di  ripiano  per
gli anni 2019 e 2020, senza riserva. 
  285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia  stato  verificato
il mancato pagamento in  tutto  o  in  parte  dell'onere  di  ripiano
previsto per la relativa autorizzazione all'immissione  in  commercio
(AIC), sono avviate dall'AIFA le  procedure  per  la  cessazione  del
rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa  AIC,
previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilita' del  farmaco
con altro medicinale di analoga efficacia. 
  286. In considerazione dell'emergenza  da  COVID-19  in  corso,  le
entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento
con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle  province
autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma
restando la  compensazione  delle  stesse  a  valere  sul  fabbisogno
sanitario nazionale  standard  dell'anno  in  cui  il  pagamento  con
riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. 
  287. I dispositivi medici correlati alle azioni di  contenimento  e
contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco «  Acquisti
di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19
», pubblicato nel sito internet istituzionale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, acquistati dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per  gli  anni
2020 e  2021,  ai  fini  del  computo  del  tetto  di  spesa  di  cui
all'articolo  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento  dei  LEA,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della
legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  finalizzato  l'importo  di  200
milioni di euro, a  valere  sulla  quota  indistinta  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard. 
  289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le  parole:  «  e  per  l'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ». 
  290. All'articolo 33 del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « fino  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
8 milioni di  euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa  di  8
milioni di euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al  fabbisogno  sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento di 8  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  riportata  nella  tabella  C
allegata al presente decreto »; 
    c) al comma 3, le parole: « fino  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. Per le finalita' di cui al comma 3  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022. Conseguentemente il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
19.932.000 euro per l'anno 2021;  per  l'anno  2022,  alla  spesa  di
19.932.000 euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al  fabbisogno  sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  riportata  nella  tabella  D
allegata al presente decreto »; 
    e) al comma 6-bis, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». 
  291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella  D  allegata  al
medesimo decreto-legge n. 73 del  2021,  concernente  l'articolo  33,
commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle  di  cui
agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge. 
  292. Agli oneri derivanti dal comma 290,  lettera  e),  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  293. Ai fini del riconoscimento delle  particolari  condizioni  del
lavoro svolto dal personale della dirigenza medica  e  dal  personale
del comparto sanita', dipendente  dalle  aziende  e  dagli  enti  del
Servizio sanitario  nazionale  ed  operante  nei  servizi  di  pronto
soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali
di lavoro e' definita, nei limiti degli importi  annui  lordi  di  27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di  euro  per
il personale del comparto sanita', una specifica indennita' di natura
accessoria da riconoscere,  in  ragione  dell'effettiva  presenza  in
servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. 
  294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 293, valutati complessivamente  in  90  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. 
  295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  gia'  prorogate  dall'articolo  1,  comma  425,
lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  ulteriormente
prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola  regione
e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso  alla  presente
legge. 
  296. All'onere derivante dalla disposizione di cui  al  comma  295,
valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale  standard  cui
concorre lo Stato. 
  297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022,
di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
    a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro
per l'anno 2025 e 740 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2026
destinati all'assunzione di professori universitari,  di  ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre
2010,  n.  240,   e   di   personale   tecnico-amministrativo   delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, al fine di
favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in  ordine
al  rapporto  tra   il   numero   dei   docenti   e   del   personale
tecnico-amministrativo delle universita' e quello degli studenti. Con
riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di
cui  alla  presente  lettera  sono  riservate   esclusivamente   alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge  30  dicembre  2010,  n.
240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai  sensi  del
comma 4 del medesimo articolo 18 della legge  n.  240  del  2010.  Le
procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui
alla  presente  lettera,  sono  volte  a   valutare   le   competenze
dell'aspirante nell'ambito della didattica,  della  ricerca  e  della
terza missione. Con decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i  criteri  di  riparto
delle  risorse  di  cui  alla  presente   lettera,   tenendo   conto,
prioritariamente,  dei  risultati  conseguiti  dagli   atenei   nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR)  e  nella  valutazione
delle politiche di reclutamento; 
    b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla
valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle universita'
statali in ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e  della  terza  missione.
Con il  decreto  di  ripartizione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri  di  riparto  delle
risorse di cui alla presente  lettera  tra  le  singole  istituzioni,
nonche' i principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
l'attribuzione    delle     predette     risorse     al     personale
tecnico-amministrativo.    Le    singole    universita'    provvedono
all'assegnazione  delle  risorse  al  personale  in   ragione   della
partecipazione dello  stesso  ad  appositi  progetti  finalizzati  al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica,
della ricerca e della terza missione, nel limite massimo  pro  capite
del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo
criteri stabiliti mediante la contrattazione  collettiva  integrativa
nel rispetto di  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui  al  secondo
periodo; 
    c) 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022  destinati  ad
incentivare,  a  titolo  di  cofinanziamento,  le  chiamate  di   cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230; 
    d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati
alle  Scuole   superiori   ad   ordinamento   speciale.   Nell'ambito
dell'incremento disposto ai sensi del precedente  periodo,  la  quota
del fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2022, 5,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  9,7
milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
    e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2023 destinati per  l'adeguamento  dell'importo
delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca. L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di  studio  e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  298. Al fine di sostenere gli  studenti  fuori  sede  residenti  in
regione diversa da quella in cui e'  situata  la  sede  universitaria
alla quale  sono  iscritti  e  con  un  indicatore  della  situazione
economica equivalente non  superiore  a  20.000  euro  attraverso  un
contributo alle  spese  sanitarie,  il  fondo  per  il  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo
periodo sono disciplinate le modalita' di accesso al contributo,  per
il tramite delle universita'. 
  299. Ai fini del piu' ampio accesso alla rete di connessione  dati,
anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali
nell'erogazione della didattica per gli studenti delle universita'  e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non »  e'  soppressa  e
dopo le  parole:  «  attrezzature  tecniche  o  informatiche  »  sono
aggiunte le seguenti:  «  .  E'  altresi'  ricompresa  la  spesa  per
l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento
del servizio di connessione dati di rete personale o  domestica  tale
da consentire la navigazione mediante la piu' recente  tecnologia  di
rete locale  senza  fili  ovvero,  laddove  non  possibile,  mediante
tecnologia di telefonia mobile e cellulare ». 
  300. Lo stanziamento, iscritto  nello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e  destinato  ai
collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
2 milioni di euro.