art. 1 (commi 301-400)
  301. Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non  statali
legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma
521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023.  Per  il
riparto delle risorse  di  cui  al  primo  periodo,  il  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al  citato  articolo
1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto  esclusivamente
del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo
12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera  organica  e
sistematica  la  diffusione  della  cultura  scientifica,   anche   a
vantaggio della tutela, fruizione  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale  del  Paese,  e'  autorizzato  un  contributo  annuale,   a
decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  dei
seguenti  enti:  Fondazione  IDIS-Citta'  della  scienza  di  Napoli,
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia  Leonardo
da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di  storia  della
scienza di Firenze. Il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
esercita  sui  tre  enti  di  cui  al  presente  comma  attivita'  di
vigilanza,  attraverso  la  nomina  degli  organi  di   controllo   e
l'approvazione  dei  piani  triennali  di  attivita'.   A   decorrere
dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma  e'  precluso  il
contributo di cui al comma 3 »; 
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: « Della somma di cui  all'articolo  2,  euro  4.500.000
sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma
3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60  per  cento  e'
riservato  annualmente  al  finanziamento   ordinario   degli   enti,
fondazioni, strutture  e  consorzi,  nonche'  delle  intese  e  degli
accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ». 
  303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
342 e' sostituito dal seguente: 
  «  342.  A  decorrere  dall'anno  2022,  il  rimborso  delle  spese
sostenute, i compensi e le indennita'  spettanti  al  presidente,  al
direttore e ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico  dei  bilanci
delle suddette istituzioni ». 
  304. Il nucleo di valutazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera f), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con  delibera  del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed  e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti  tra  esperti  esterni,  anche  stranieri,  dalle  istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia  nazionale
di  valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca.   Ai
componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto  il  diritto  al
compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni,  definito
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato. 
  305. All'articolo 11, comma 2, della legge  20  novembre  2017,  n.
167, le parole da: « , a copertura » fino  a:  «  relativi  contratti
integrativi » sono soppresse. 
  306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle  azioni
individuali di mobilita'  del  Programma  Erasmus+  e  di  rispondere
adeguatamente  all'incremento  delle  risorse  e   alla   conseguente
crescita  sostanziale  delle  azioni  di  mobilita'  degli   studenti
universitari, e' disposto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024  a  favore
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+. 
  307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza  di  corsi
di livello universitario o post-universitario in Italia da  parte  di
studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno  2024,
a favore dell'associazione Uni-Italia. 
  308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
19,5 milioni »; 
    b)  dopo  le  parole:  «  tra  le  istituzioni  statali  di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  »  sono  aggiunte  le
seguenti: «  ,  ivi  comprese,  in  esito  ai  relativi  processi  di
statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96 ». 
  309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche  attivita'  svolte
nonche'  della  valorizzazione   delle   competenze   necessarie   al
raggiungimento,  da  parte  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,   di   piu'   elevati   obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in
favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la  spesa  di
8,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  ripartiti  con  il
decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo
e per le attivita' didattiche delle istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale  e  coreutica  statali.  Le  singole  istituzioni
provvedono all'assegnazione delle risorse  al  personale  in  ragione
della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della  didattica
e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante
la contrattazione  collettiva  integrativa  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo. 
  310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,
2023 e 2024 e di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, di cui: 
    a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),  una  quota
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra  gli
enti pubblici di ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, ad eccezione del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR). Nell'ambito della quota di  cui  al  periodo  precedente,  2,5
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2022  sono  vincolati  alla
copertura dei costi connessi alle procedure di  cui  all'articolo  20
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri di riparto tra gli  enti  pubblici  di  ricerca
delle risorse di cui alla presente lettera; 
    b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022  sono  destinati
alla  promozione  dello  sviluppo  professionale  di  ricercatori   e
tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di  entrata
in  vigore  della  presente   legge.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  relative  alla
messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di  terzo
livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca delle
risorse di cui alla presente lettera. Gli enti  pubblici  di  ricerca
possono  indire  procedure  selettive  riservate  a   ricercatori   e
tecnologi di terzo livello professionale  per  l'accesso  al  secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui  al
secondo periodo. I componenti  delle  commissioni  per  le  procedure
selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra
esperti di elevata  qualificazione  nelle  aree  scientifiche  e  nei
settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente; 
    c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati
alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo  degli  enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'  e  della
ricerca in ragione delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi  nell'ambito  della  ricerca
pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati i criteri di riparto  tra  gli
enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente  lettera,
nonche' i principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
l'attribuzione    delle     predette     risorse     al     personale
tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  provvedono
all'assegnazione  delle  risorse  al  personale  in   ragione   della
partecipazione dello  stesso  ad  appositi  progetti  finalizzati  al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della  ricerca,
nel limite massimo pro  capite  del  15  per  cento  del  trattamento
tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri  stabiliti   mediante   la
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto
dal decreto di cui al secondo periodo. 
  311. La  dotazione  del  Fondo  italiano  per  la  scienza  di  cui
all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,   e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di  100  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  312. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca  industriale  e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di  previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca,  un  apposito  fondo,
denominato « Fondo italiano  per  le  scienze  applicate  »  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di  150  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito  di
tali criteri sono valorizzate  le  progettualita'  con  una  maggiore
quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati. 
  313. Per le finalita' di  cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  e'  disposto  lo
stanziamento di 30 milioni di euro  per  l'anno  2023.  Ai  fini  del
riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma,  il  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene  conto
anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di  ricerca  nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR). 
  314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  i  commi
da 240 a 248 sono abrogati. 
  315. Al  fine  di  riorganizzare  e  rilanciare  le  attivita'  del
Consiglio  nazionale  delle   ricerche   (CNR),   il   consiglio   di
amministrazione dell'ente  adotta,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   «   piano   di
riorganizzazione e rilancio del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume  la  funzione
di piano triennale  di  attivita'  ai  fini  dell'applicazione  della
normativa vigente. 
  316. Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un comitato strategico  per  il  rilancio
dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con
una comprovata conoscenza del  sistema  della  ricerca  in  Italia  e
all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti  o
organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca tra  otto  nominativi  proposti  dal
presidente   del   CNR,   due   sono   individuati    dal    Ministro
dell'universita' e della ricerca tra  otto  nominativi  proposti  dal
comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e uno e' nominato d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano  un  compenso
pari ad euro 20.000 annui nonche' gli  eventuali  rimborsi  di  spese
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  di
missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui.  Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a  232.700
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a  valere
sulle risorse previste dal comma 322. 
  317. Il piano di cui al comma 315 e'  adottato  previo  parere  del
comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del  piano  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca riferisce alle  Camere  in  apposita
audizione. 
  318.  Il  piano  di  cui  al  comma  315  e'  predisposto  con   il
coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo
le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.
Per la predisposizione del piano di cui ai commi da  315  a  324,  il
consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di  cui  al  comma
316  possono  avvalersi  di  esperti  di  comprovata   qualificazione
professionale, individuati ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo  massimo
di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite  massimo
complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere  sulle  risorse
di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma
esaminano, in particolare, la consistenza economica  e  patrimoniale,
lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano
di   fabbisogno,   nonche'   la    documentazione    relativa    alla
programmazione,   alla    rendicontazione    scientifica    e    alla
programmazione economica e finanziaria. 
  319. Il piano di cui  al  comma  315  puo'  contenere  proposte  di
revisione della disciplina, statutaria e normativa, di  funzionamento
dell'ente, ivi  compresa  quella  riferita  alla  composizione  degli
organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria  per
il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa  e
gestionale. Il piano  reca,  altresi',  l'indicazione  delle  risorse
economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo  tra
quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle  richieste
dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente. 
  320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni  dalla
sua  approvazione.  L'attuazione   del   piano   e'   sottoposta   al
monitoraggio,   almeno   semestrale,   da   parte    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del  comitato  di
cui al comma 316. 
  321. L'adozione del piano entro il termine  di  cui  al  comma  315
consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di  euro  ai  sensi
del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio  di  cui
al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323. 
  322. Al CNR e' concesso un contributo  di  60  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, di cui: 
    a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022  sono  vincolati
alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    b) 50 milioni di euro sono  utilizzabili  per  le  finalita'  del
piano di cui al comma  315  e  per  le  spese  di  funzionamento  del
comitato strategico di cui al comma 316 per gli  anni  2022,  2023  e
2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e'  erogata  in
esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321. 
  323. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  321,  a  decorrere
dall'anno 2023, al CNR e' concesso  un  ulteriore  contributo  di  20
milioni di euro annui. 
  324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano  di  cui
al comma 315, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  « 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in
gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, da parte degli  enti  pubblici
di ricerca di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296.  Restano  acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di
cui al precedente periodo e sono fatte  salve  le  assegnazioni  gia'
effettuate a titolo gratuito, anche in uso  governativo  ai  medesimi
enti ». 
  325. Al fine di sostenere le attivita' di  ricerca  finalizzate  al
contenimento  della  diffusione  dell'organismo  nocivo   «   Xylella
fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  326. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza  epidemiologica,  il  termine  dei
contratti  sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  58,  comma  4-ter,
lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  puo'  essere
prorogato fino al termine delle lezioni  dell'anno  scolastico  2021/
2022  nel  limite  delle  risorse  di   cui   al   secondo   periodo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio  2020,  n.  77,  come  ripartito  dal  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 400  milioni
di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione,  entro  il  31
luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese  di  cui  al  primo
periodo,   comunicando   le   relative   risultanze   al    Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo
che,  in  base  al  monitoraggio,  risulti  non  spesa   e'   versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2022 ». 
  328.  Per  l'anno  2022  e'  assegnato  alle  scuole  dell'infanzia
paritarie  un  contributo  aggiuntivo  di  20  milioni  di  euro.  Il
contributo e' ripartito secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  329. Al fine di conseguire gli obiettivi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei  giovani,  fin  dalla
scuola primaria,  l'assunzione  di  comportamenti  e  stili  di  vita
funzionali  alla  crescita  armoniosa,  alla  salute,  al   benessere
psico-fisico  e  al  pieno  sviluppo  della   persona,   riconoscendo
l'educazione motoria quale espressione  di  un  diritto  personale  e
strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di  una  complessiva
revisione  dell'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella  scuola
primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione
del decreto di  cui  al  comma  335,  l'insegnamento  dell'educazione
motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte
di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella
correlata classe di concorso  «  Scienze  motorie  e  sportive  nella
scuola primaria ». 
  330. L'introduzione dell'insegnamento  dell'educazione  motoria  e'
prevista per  la  classe  quinta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2022/2023 e per la classe quarta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2023/2024,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente nonche'  di  quelle  di  personale
definite con il decreto di cui al comma 335. 
  331.  Si  accede  all'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella
scuola primaria a seguito del  superamento  di  specifiche  procedure
concorsuali   abilitanti.   Possono   partecipare   alle    procedure
concorsuali i soggetti in possesso di  laurea  magistrale  conseguita
nella classe LM-67 «  Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
preventive e adattate » o nella classe LM-68  «  Scienze  e  tecniche
dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione  e  gestione  dei
servizi per lo sport e le attivita' motorie »  oppure  di  titoli  di
studio equiparati  alle  predette  lauree  magistrali  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
7  ottobre  2009,  che  abbiano,  altresi',  conseguito  24   crediti
formativi universitari o accademici - CFU/ CFA,  acquisiti  in  forma
curricolare,  aggiuntiva  o  extra   curricolare   nelle   discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   nelle   metodologie   e    tecnologie
didattiche. 
  332. Il docente di educazione  motoria  nella  scuola  primaria  e'
equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti  del
medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli  altri
insegnamenti della scuola primaria. 
  333. Il contingente dei docenti di educazione  motoria  di  cui  al
comma  329  e'  determinato  in  ragione  di  non  piu'  di  due  ore
settimanali  di  insegnamento  aggiuntive,  per  le  classi  che  non
adottano il modello  del  tempo  pieno  nelle  quali  sia  introdotto
l'insegnamento,  rispetto  all'orario  di  cui  all'articolo  4   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo  pieno  mantengono
l'orario in essere anche quando interessate dal  nuovo  insegnamento.
In tale ultimo caso le  ore  di  educazione  motoria  possono  essere
assicurate in compresenza,  ferma  restando  la  responsabilita'  dei
docenti coinvolti. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare situazioni di esubero di personale. 
  334. I  posti  per  l'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella
scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase
di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed  esami
abilitante, da bandire negli anni  2022  e  2023.  Il  contenuto  del
bando, i termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande,  i
titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri
di valutazione dei titoli e  delle  prove,  nonche'  la  composizione
delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del  contributo  a
carico dei partecipanti sono disciplinati con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. L'entita' del  contributo  di
cui al secondo periodo e' determinata in misura tale  da  consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le  relative  graduatorie
hanno  validita'  annuale  e  in  ogni  caso  perdono  efficacia  con
l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso. 
  335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e,  in
sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022: 
    a) e' rilevato il  personale  cessato  o  che  abbia  chiesto  di
cessare a qualsiasi  titolo,  nonche'  quello  in  servizio  a  tempo
indeterminato,  per   ciascun   ordine   e   grado   di   istruzione,
distintamente  per  regione  e  classe  di  concorso,  tipologia   di
insegnamento, classe di laurea, posti comuni,  posti  di  sostegno  e
posti di  potenziamento,  sulla  base  del  quale,  a  invarianza  di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e'  rimodulato
il  fabbisogno  di  personale   derivante   dall'applicazione   della
normativa  vigente,  con   indicazione   di   quello   da   destinare
all'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella  scuola   primaria,
tenendo conto delle esigenze di personale connesse  all'attuazione  a
regime  del  PNRR  e  di  quanto  disposto   dall'articolo   64   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) sono definiti il numero delle classi  quarte  e  quinte  della
scuola  primaria  presso  le  quali  e'  attivato  l'insegnamento  di
educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento. 
  336. I  decreti  di  cui  al  comma  335  relativi  alle  dotazioni
organiche del  personale  docente  evidenziano  i  posti  comuni,  di
sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di  istruzione
distintamente per  regione,  con  evidenza  dei  posti  da  destinare
all'educazione motoria nella scuola primaria. 
  337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334
non siano approvate in tempo utile  per  l'assunzione  in  ruolo  dei
docenti, i contratti a tempo  determinato  necessari  possono  essere
attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie
e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II  grado  »  e
A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I  grado
». L'attivazione  dei  predetti  contratti  a  tempo  determinato  e'
subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335. 
  338. A  decorrere  dall'anno  2023,  il  Ministero  dell'istruzione
provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno,  un
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute  nei  commi
da 329  a  337,  comunicando  le  relative  risultanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato. 
  339. Al fine di adeguare la  retribuzione  di  posizione  di  parte
variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla  complessita'  e
alla gravosita' delle attivita' che  sono  chiamati  a  svolgere,  il
fondo unico nazionale per  il  finanziamento  delle  retribuzioni  di
posizione e  di  risultato,  di  cui  all'articolo  4  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale  dell'Area  V
della  dirigenza  per  il  secondo   biennio   economico   2008-2009,
sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico  dello
Stato.  I  predetti  importi  sono  destinati  alla  retribuzione  di
posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. 
  340. Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo  unico
nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione  e  di
risultato, di cui all'articolo 4 del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro di cui al comma  339,  e'  incrementato  di  ulteriori  8,3
milioni di euro, al lordo degli  oneri  a  carico  dello  Stato,  per
l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri  a  carico
dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati  alla
retribuzione  di  posizione  di   parte   variabile   dei   dirigenti
scolastici. 
  341. Per gli anni  scolastici  2019/2020,  2020/2021  e  2021/2022,
continuano ad operare le contrattazioni integrative  regionali  (CIR)
sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le  organizzazioni
sindacali rappresentative, per la definizione delle  retribuzioni  di
posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti  scolastici   a   livello
regionale, sempre sulla base  del  riparto  regionale  delle  risorse
disponibili sul fondo unico nazionale,  di  cui  all'articolo  4  del
citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009, disposto dal  Ministero  dell'istruzione  in  applicazione
dell'articolo  25  del  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il  quadriennio
normativo  2006-2009  ed  il  primo  biennio   economico   2006-2007,
sottoscritto in data 15 luglio 2010. 
  342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 340 si provvede per l'anno  2022,  per  un  importo  di  8,3
milioni di euro,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi  perequativi  di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440,  e  per  l'anno  2023,  per  un
importo di 25  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
aggiuntive stanziate dall'articolo  1,  comma  503,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. 
  343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024  ».
All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del  2020,  le
parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per  l'anno  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022,
45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e  37,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 ». 
  344.  Al  fine  di  favorire  l'efficace  fruizione   del   diritto
all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati  in
classi con numerosita' prossima o  superiore  ai  limiti  previsti  a
normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato,  nei
limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a  istituire  classi  in
deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta  deroga
opera nelle scuole caratterizzate da valori degli  indici  di  status
sociale,  economico  e  culturale   e   di   dispersione   scolastica
individuati con il decreto di cui al comma 345  e  nel  limite  delle
risorse strumentali e  finanziarie  e  della  dotazione  organica  di
personale scolastico disponibili a legislazione vigente. 
  345. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro  il  mese  di  febbraio  precedente  all'anno   scolastico   di
riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il  mese  di  marzo
2022: 
    a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e
culturale e di dispersione scolastica da utilizzare  per  individuare
le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344; 
    b) sono definite le soglie degli indicatori di cui  alla  lettera
a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga  di  cui  al
comma 344 per il grado della scuola primaria e  per  il  primo  e  il
secondo grado della scuola secondaria; 
    c) sono definiti i parametri da utilizzare  per  la  costituzione
delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate  da
valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie,
in luogo di quelli definiti dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
    d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di  personale  come
rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del
personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed e'
individuato conseguentemente il numero delle predette classi. 
  346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata  agli
uffici scolastici regionali. 
  347.  Il  Ministero  dell'istruzione  effettua,  entro  il  termine
dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione  dell'impatto  delle
disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla
dispersione scolastica. 
  348. All'articolo 13, comma 2,  secondo  periodo,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui »  sono
sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ». 
  349.  Il  Fondo  per  la  cultura  di  cui  all'articolo  184   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura  pari  a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  350. Al fine di  promuovere  la  lettura  e  sostenere  la  filiera
dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di  cui  al  presente
comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato,
degli enti territoriali e dei soggetti  beneficiari  ai  sensi  della
legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, per l'acquisto di libri,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro della cultura da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  351. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel
settore della vendita al  dettaglio  di  libri,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023. 
  352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un  sostegno  economico
temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,  tenuto
conto del carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura  e'
istituito un fondo, denominato «  Fondo  per  il  sostegno  economico
temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento  normativo,  nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di   spesa,   si   provvede   a   dare   attuazione
all'intervento previsto. 
  353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare  la
desertificazione commerciale e  l'abbandono  dei  territori,  in  via
sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al  dettaglio  e
gli artigiani che iniziano, proseguono  o  trasferiscono  la  propria
attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree
interne, come individuate dagli  strumenti  di  programmazione  degli
interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli  anni
2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei  comuni
di  cui  al  presente  comma,  di  un  contributo  per  il  pagamento
dell'imposta municipale propria per gli immobili  siti  nei  predetti
comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente  comma
e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica. 
  354. Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti locali  possono  concedere  in  comodato
beni  immobili  di  loro  proprieta',   non   utilizzati   per   fini
istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e
agli artigiani di cui al medesimo  comma  353.  Il  comodato  ha  una
durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il  comodatario  ha
l'onere di effettuare sull'immobile, a  proprie  cura  e  spese,  gli
interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi  necessari  a
mantenere la funzionalita' dell'immobile. 
  355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». 
  356. Il contributo di cui al comma  353  e'  erogato  alle  imprese
beneficiarie nel  limite  complessivo  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e  2023.  Con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353,  anche
attraverso la stipula di apposita  convenzione  con  l'Agenzia  delle
entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 
  357.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno  in  corso  di  validita',  e'  assegnata,  nell'anno   del
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal  2022,  una  Carta
elettronica,    utilizzabile    per    acquistare    biglietti    per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo,
libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato
digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua  straniera.
Il Ministero della cultura vigila sul  corretto  funzionamento  della
Carta e, in caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle
disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  disattivazione  della
Carta, alla cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,  imprese  o
esercizi commerciali  accreditati,  al  diniego  di  accredito  o  al
recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di
condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei
soggetti  accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare
nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche'  i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta. 
  358. Ai fini di cui al comma 357,  secondo  periodo,  il  Ministero
della  cultura  e  il  Corpo  della  guardia  di  finanza   stipulano
un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di  accesso  ai
dati e alle informazioni  relativi  all'assegnazione  e  all'utilizzo
della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte  del  medesimo
Corpo nelle autonome attivita' di  polizia  economico-finanziaria  ai
sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  359. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per  l'anno
2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di  un
contributo finalizzato a incrementare il  fondo  di  dotazione  delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno
1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310. 
  360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui
al comma 359 e' destinata alle fondazioni  liricosinfoniche  che  nel
bilancio  consuntivo  dell'esercizio  2021  redatto  ai  sensi  degli
articoli 2423 e  seguenti  del  codice  civile  riportano  una  delle
seguenti situazioni contabili: 
    a) un patrimonio  netto  negativo  o  un  patrimonio  disponibile
negativo; 
    b) una riserva indisponibile  iscritta  al  passivo  dello  stato
patrimoniale  o   un   patrimonio   indisponibile,   inferiori   alla
corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «
diritto  d'uso  illimitato  del  teatro  »  riveniente  dall'atto  di
trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato; 
    c) una o piu' perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al
passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112. 
  361. La restante quota del fondo di cui al comma 359  e'  destinata
prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non  riportano
una delle situazioni contabili di cui al comma  360,  per  finanziare
investimenti  destinati  ad  incrementare  l'attivo  patrimoniale   e
finalizzati al  rilancio  delle  attivita'  di  spettacolo  dal  vivo
mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e  immobili,  nonche'
mediante   la   realizzazione   di   opere   infrastrutturali   volte
all'adeguamento tecnologico, energetico e  ambientale  dei  teatri  e
degli altri immobili utilizzati per  lo  svolgimento  delle  relative
attivita'.  Alle  somme  oggetto  di  finanziamento  corrisponde  una
riserva indisponibile di pari importo. 
  362. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno 2022,  sono  stabilite  le  modalita'  di  assegnazione  ed
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma  359,  nonche'  le
modalita'  di  impiego  delle  risorse  assegnate  e  della  relativa
rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo  11
del  decreto-legge  8   agosto   2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112,   svolge
l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti  ministeriali  di
cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni
lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti. 
  363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di  cui  al
comma  360  produce  nuovo  disavanzo  d'esercizio  che   riduce   il
patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il  Ministro  della
cultura,  anche  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dispone lo scioglimento del consiglio  di  indirizzo  o  del
consiglio  di  amministrazione  e  la  fondazione  e'  sottoposta  ad
amministrazione straordinaria. Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367. 
  364. Al fine di assicurare la  conservazione  e  la  fruizione  del
patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa  di  25  milioni  di
euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20  milioni
di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025  per  la
realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e  antisismico
degli  istituti  archivistici  nonche'  per  l'acquisto  di  immobili
destinati agli Archivi di Stato gia'  in  possesso  delle  necessarie
caratteristiche antisismiche  e  dotati  di  impianti  adeguati  alla
normativa vigente. 
  365. Con decreto del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori
con indicazione  dei  codici  unici  di  progetto,  le  modalita'  di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma  procedurale  con  i
relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di  cui  al
comma  364  nonche'  le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  dei
termini previsti  dal  cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229, e sistemi collegati. 
  366.  Al  fine  di  razionalizzare   gli   interventi   finalizzati
all'attrattivita'  e  alla  promozione   turistica   nel   territorio
nazionale, sostenendo gli  operatori  del  settore  nel  percorso  di
attenuazione degli effetti della crisi e per il  rilancio  produttivo
ed occupazionale  in  sinergia  con  le  misure  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di parte  corrente  »,  con  una
dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
  367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono  destinate  alle
seguenti finalita': 
    a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici
del settore in grado di valorizzare le potenzialita' del comparto  di
fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le
misure in favore degli operatori per i  quali  permangono  condizioni
che limitano l'ordinaria possibilita' di svolgimento delle  attivita'
produttive e lavorative; 
    b) promozione di politiche di sviluppo del turismo  in  grado  di
produrre  positive  ricadute  economiche  e  sociali  sui   territori
interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte. 
  368.  Per  la  realizzazione   di   investimenti   finalizzati   ad
incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in  relazione
all'organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,  compresi  quelli
sportivi,  connotati  da  spiccato  rilievo   turistico,   garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui  territori
e per  le  categorie  interessate,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di conto  capitale  »,  con  una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
  369. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' di attuazione, di riparto  e  di  assegnazione
delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. 
  370. Per le risorse del Fondo di cui  al  comma  368,  il  medesimo
decreto di cui al comma 369 definisce un  piano  con  il  quale  sono
individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei
codici  unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio   degli
interventi, il cronoprogramma procedurale con  i  relativi  obiettivi
determinati in coerenza con gli stanziamenti di  cui  al  comma  368,
nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata  alimentazione  dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto  dei  termini  previsti
dal  cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni  necessarie   per
l'attuazione degli interventi di  cui  al  comma  368  sono  rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. 
  371. Il Ministro del turismo presenta ogni  anno  alle  Commissioni
parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta  e  sulle
risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368. 
  372.  Per  le  medesime  finalita'  e  per  garantire   l'effettiva
attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8,
comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo  periodo,
le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro  mesi  »  sono
soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al  presente
comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ». 
  373. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  dopo  le  parole:  «  alle  informazioni  che  vi  sono
contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della  loro  pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Ministero  del  turismo.  Per  le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la  banca
dati  e'  accessibile  all'amministrazione  finanziaria  degli   enti
creditori per le finalita' istituzionali ». 
  374. Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  375.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo  straordinario  per
gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione  pari  a
90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno
2023. 
  376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato  a  incentivare  gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di  nuova  costituzione,
orientati all'innovazione tecnologica e  alla  transizione  digitale,
all'ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei
nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e  gli
ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. 
  377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero
del sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  con  delega  per   l'informazione,   la   comunicazione   e
l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio
2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  nel  settore  delle   imprese
editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa  ricognizione
annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse  del
Fondo di cui al comma 375. 
  378. Il credito d'imposta  in  favore  delle  imprese  editrici  di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni  2022  e  2023
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute,  rispettivamente
negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce  limite  massimo  di
spesa. 
  379. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 
  380.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo   239   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni
di euro per l'anno 2024. 
  381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti
interventi: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  18,  comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125,  e'  incrementata  di
euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023,
di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni  per  l'anno
2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026; 
    b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e
della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata
mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati,
anche a valere su risorse europee »; 
      2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti  di  cui
agli articoli 8 e 27; » sono inserite  le  seguenti:  «  attivita'  e
servizi  di  comunicazione  finalizzati  alla  valorizzazione   degli
interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo;  »  e  le   parole:   «
dell'Agenzia  sulla  base  di  convenzioni  approvate  dal   Comitato
congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti:  «
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
»; 
      3)  all'articolo  20,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: « 2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei  servizi  di
comunicazione  e  dell'attivita'  di  valutazione   d'impatto   delle
iniziative di cooperazione di cui al  comma  2,  e'  autorizzata,  in
favore  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  la  spesa  di  euro  1.000.000  annui  a   decorrere
dall'anno 2022 »; 
      4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: «  miste
» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «  in
Paesi partner, con  particolare  riferimento  alle  piccole  e  medie
imprese.  Possono  essere  altresi'  concessi   finanziamenti   sotto
qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »; 
      5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo
modalita' identificate dal CICS,  imprese  miste  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »; 
      6) all'articolo 27, comma 3, lettera c) , la parola: « miste  »
e' soppressa; 
      7) all'articolo 27, comma 4,  alinea,  le  parole:  «  Il  CICS
stabilisce » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti »; 
      8) all'articolo  27,  comma  5,  la  parola:  «  crediti  »  e'
sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ». 
  382. Per gli  adempimenti  connessi  alla  partecipazione  italiana
all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai  fini
del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i
riferimenti ivi contenuti a Expo 2020  Dubai  e  agli  Emirati  Arabi
Uniti si intendono rispettivamente fatti  a  Expo  2025  Osaka  e  al
Giappone. 
  383. Per la  concessione  da  parte  dello  Stato  italiano  di  un
contributo annuale da  destinare  al  Conto  speciale  del  Consiglio
d'Europa, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a  decorrere  dall'anno
2022. 
  384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
di risposta internazionale alla crisi pandemica ed  economica,  fermo
restando  l'accordo  di  prestito  di  cui  all'articolo  13,   comma
6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo
di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere  un  nuovo
prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo  da
erogare a tassi di mercato tramite il Poverty  Reduction  and  Growth
Trust,  secondo  le  modalita'  concordate  tra  il  Fondo  monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. 
  385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384,
per consentire il puntuale  ed  efficace  funzionamento  del  Poverty
Reduction and Growth  Trust,  la  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a
concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario  internazionale
nei limiti complessivi di 101  milioni  di  euro,  equivalenti  a  83
milioni di euro di diritti speciali  di  prelievo,  da  ripartire  in
cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal
presente comma ed al  fine  di  rispettare  le  vigenti  disposizioni
legislative nazionali ed  europee,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, da  corrispondere  alla  Banca  d'Italia
entro il mese di marzo di ciascun anno. 
  386. Sul  prestito  autorizzato  dal  comma  384  e'  accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta  garanzia  si
fa fronte mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
delle  somme  disponibili  sulla   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  387. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta  antergata  al  29  giugno
2021, l'importo di 49 milioni di  euro  nell'anno  2022,  equivalente
all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo  versato
dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale  e  utilizzato
come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a  favore
del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero  stesso
nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei  Paesi
piu' poveri fortemente indebitati (HIPC). 
  388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 620-bis. - (Fondo  per  gli  assetti  ad  alta  e  altissima
prontezza operativa)-1. Per  assicurare  il  rispetto  degli  impegni
assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace  e  della
sicurezza internazionali, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa e' istituito un fondo per finanziare  l'approntamento  e
l'impiego degli assetti ad alta e  altissima  prontezza  operativa  a
cio' destinati. La dotazione iniziale  del  fondo  di  cui  al  primo
periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di  cui  al  presente
comma e' ripartito tra le diverse finalita' di  impiego  con  decreto
del  Ministro  della  difesa,  previa   intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ». 
  389. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,  4
milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per  l'anno  2029,
3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro  per  l'anno
2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
  390. Per far fronte alle eccezionali esigenze  di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, in conseguenza della crisi  politica  in  atto  in
Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di  ulteriori  2.000
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI),  la  dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024. 
  391. Al fine di garantire la partecipazione italiana  al  programma
spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della  spesa
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. 
  392. Al fine di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  di
cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14
luglio 2021, con la finalita'  di  ridurre,  entro  l'anno  2030,  le
emissioni nette di  almeno  il  55  per  cento  rispetto  ai  livelli
registrati  nell'anno  1990,  sino  al   raggiungimento,   da   parte
dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per  la
strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro  per  l'anno
2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  criteri  di
riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro  al
rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto
di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate,  alla
realizzazione di ciclovie urbane  e  turistiche,  allo  sviluppo  del
trasporto merci intermodale  su  ferro,  all'adozione  di  carburanti
alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei  e  al  rinnovo  dei
mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati,  nei
limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di  cui  al
secondo periodo, gli interventi  ammissibili  a  finanziamento  e  il
relativo soggetto attuatore, con  indicazione  dei  codici  unici  di
progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale
con  i  relativi  obiettivi,  determinati   in   coerenza   con   gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio  o  di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi  di  cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  i  sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  393. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  della  mobilita'
urbana, anche mediante l'estensione della rete  metropolitana  e  del
trasporto rapido di massa, delle citta' di  Genova,  Milano,  Napoli,
Roma  e  Torino,  ivi  comprese  le  attivita'  di  progettazione,  e
l'acquisto o il rinnovo del materiale  rotabile,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro  per  l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2022, sono  definite  le  modalita'  di  assegnazione  delle
risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e  sono  individuati
gli interventi e il soggetto attuatore, con  indicazione  dei  codici
unici di progetto, le modalita' di  monitoraggio,  il  cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio  o  di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi  di  cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  i  sistemi
collegati. 
  394.  Per  l'accelerazione  degli   interventi   finalizzati   alla
promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta
capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica,  anche  al  fine
dell'inserimento  nella  rete  centrale  (Core  Network)  della  Rete
transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di  Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni
di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2028  al  2030,  450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le
risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili,  ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024,
230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro  per  l'anno
2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032  e
550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036  per  il
finanziamento  del  contratto  di   programma,   parte   investimenti
2022-2026 tra il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e RFI. 
  396. E' autorizzata la spesa di 500  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,  2025
e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del
contratto di programma, parte  servizi  2022-2027  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. 
  397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per  l'anno  2025,  di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2029  al  2036  per  il
finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa. 
  398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « di alcuni  materiali  da  costruzione
verificatisi nel primo semestre  dell'anno  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « di alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi
nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali,  in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre  dell'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre  2021  e
il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori  all'8  per  cento,  verificatesi
rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »; 
    b) al comma 3, le parole: « 30 giugno  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre »; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui  al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei  decreti  di  cui  al
comma 1 ». 
  399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata  la  spesa
di 100 milioni di euro per il 2022. 
  400. Per le finalita' di cui all'articolo 35,  comma  1-ter,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata  la
spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  quale  contributo  massimo  a
favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il
riequilibrio    delle    condizioni    economico-finanziarie    della
concessione.