Art. 11 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
            mobilita' sostenibili e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  per
l'anno  finanziario  2022,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2022, in 136 unita'. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  riguardante  il
Corpo delle capitanerie di porto, sono  descritte  le  spese  per  le
quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2022,   i
prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione  iscritto   nel   programma
« Sicurezza  e  controllo  nei  mari,  nei  porti  e  sulle  coste »,
nell'ambito  della  missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza »  del
medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle
entrate versate al bilancio dello Stato derivanti  dai  corrispettivi
di concessione offerti in sede di gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.