Art. 3 
 
Contenimento dei prezzi  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
                            respiratorie 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, considerati i  prezzi  mediamente  praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022
e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di
dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a
prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi  dei
dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e  relaziona  al
Governo.