Art. 2 Modalita' di utilizzo delle risorse 1. Con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di utilizzo ed erogazione delle risorse di cui all'art. 1, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi ed obiettivi e della tempistica stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai provvedimenti nazionali che dettano le disposizioni attuative del medesimo PNRR. 2. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui all'art. 1 avviene con le modalita' definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.