Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, coordinato  con  la  legge  di  conversione  17
dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia  economica
e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili.»,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                        Rimessione in termini 
             per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere  negli  anni  2020  e
2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3  e  5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018, entro il 9 dicembre 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   68   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 68 (Sospensione dei termini di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini dei versamenti, in scadenza  nel  periodo
          dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da  cartelle
          di pagamento emesse dagli agenti della riscossione  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9,  commi  da  3-bis  a
          3-sexies,  del  decreto-legge  2   marzo   2012,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
          1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli
          atti di cui all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, rispettivamente, di diciotto e di  dieci  rate,
          anche non consecutive. 
                3. Il versamento delle rate  da  corrispondere  negli
          anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui
          agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136, all'articolo 16  -bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190  e
          193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  considerato
          tempestivo  e  non  determina  l'inefficacia  delle  stesse
          definizioni se effettuato integralmente,  con  applicazione
          delle disposizioni dell'articolo 3, comma  14  -bis  ,  del
          citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il  9  dicembre
          2021. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  e
          all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute. 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
          2020 e nell'anno  2021  sono  presentate,  rispettivamente,
          entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
          il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla  data  del
          31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
          31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati: 
                  a) di dodici mesi, il termine di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile
          1999, n. 112; 
                  b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione  di  legge
          vigente, i termini di  decadenza  e  prescrizione  relativi
          alle stesse entrate.».