Art. 1 bis 
 
Proroga  di  termini  per  il  versamento  dell'IRAP  e  dell'imposta
  immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi 
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 gennaio 2022». 
  2. All'articolo 38 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta  e'
effettuato  entro  il  16  dicembre  2021  allo  Stato  che  provvede
all'attribuzione del gettito di spettanza  comunale  sulla  base  del
decreto di cui al comma 4. A tale fine, le  somme  di  spettanza  dei
comuni  per  l'anno  2021  sono  riassegnate  ad  apposito   capitolo
istituito nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze
comunica al Ministero dell'interno l'importo  del  gettito  acquisito
nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  42-bis,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari  e
          contributivi, nonche' interventi finanziari a favore  delle
          imprese del settore turistico, agricolo e della pesca,  per
          Lampedusa e  Linosa,  e  risorse  per  i  comuni  siciliani
          maggiormente   coinvolti   nella   gestione   dei    flussi
          migratori). - 1. Per i  soggetti  che  hanno  il  domicilio
          fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
          del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei  tributi
          nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
          premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
          e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
          dicembre 2020 o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,  sono
          effettuati,  nel  limite  del  40  per  cento  dell'importo
          dovuto,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          (IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro  la
          medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il
          50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli
          126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  della  rateizzazione  fino   a   un   massimo   di
          ventiquattro rate mensili  prevista  dall'articolo  97  del
          presente decreto. Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto
          gia' versato. 
                1-bis.  Per  i  soggetti   che   svolgono   attivita'
          economica, la riduzione al 40 per cento di cui al  comma  1
          si applica nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che
          intendono  avvalersi  dell'agevolazione  devono  presentare
          apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle   entrate.   Le
          modalita', i termini di presentazione e il contenuto  della
          comunicazione  sono   stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima,  da  emanare  entro  venti
          giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
                2. In considerazione dei  flussi  migratori  e  delle
          conseguenti  misure   di   sicurezza   sanitaria   per   la
          prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire
          il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed  alberghiera,
          alle imprese del settore turistico, agricole e della  pesca
          con domicilio fiscale nel  comune  di  Lampedusa  e  Linosa
          possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
          9, comma 1, del decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156. A tali agevolazioni  si  applicano  i  limiti
          massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea  e  le
          disposizioni della medesima in materia di  aiuti  di  Stato
          per i settori interessati. 
                3. I criteri e  le  modalita'  di  concessione  delle
          agevolazioni di cui al comma 2  sono  stabiliti,  anche  ai
          fini del rispetto del limite di spesa di cui  al  comma  4,
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                4. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          autorizzata la spesa di 0,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                5. In caso di errata applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 24 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, in relazione  alla  determinazione  dei
          limiti e  delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione
          della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863
          final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19",   e    successive    modificazioni,    l'importo
          dell'imposta non versata e' dovuto entro il 31 gennaio 2022
          senza applicazioni di sanzioni ne' interessi. 
                6.   All'articolo   38,   comma   1-quinquies,    del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  dopo  le
          parole:  «In  caso  di  mancata  adesione  da   parte   dei
          possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento  della
          cedola in corso al momento dell'adesione stessa,». 
                7. All'articolo 54,  comma  1,  lettera  a-bis),  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le
          parole: «qualora almeno il 20 % dei soci»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci». 
                8. Al fine di fronteggiare le  esigenze  connesse  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 e  garantire  la
          regolare gestione, anche di natura  sanitaria,  dei  flussi
          migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
          comma  che  costituisce  tetto   di   spesa   massimo,   e'
          autorizzato per l'anno 2020 un contributo di  375.000  euro
          per ciascuno  dei  comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto
          Empedocle,  Pozzallo,  Caltanissetta,   Vizzini,   Messina,
          Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro della salute, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e   le
          modalita'  di  gestione  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8,
          pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
          presente decreto.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   38,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19   dicembre   (Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e per  esigenze  indifferibili),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  38  (Imposta  immobiliare  sulle   piattaforme
          marine). - 1.  A  decorrere  dall'anno  2020  e'  istituita
          l'imposta immobiliare sulle piattaforme  marine  (IMPi)  in
          sostituzione di ogni altra imposizione  immobiliare  locale
          ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si
          intende la piattaforma con struttura emersa destinata  alla
          coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del  mare
          territoriale come individuato dall'articolo  2  del  Codice
          della Navigazione. 
                2. La base imponibile e' determinata in  misura  pari
          al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  richiamato
          dall'articolo 13, comma 3,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
                3. L'imposta e' calcolata ad aliquota  pari  al  10,6
          per mille. E' riservata allo  Stato  la  quota  di  imposta
          calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la
          restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per
          mille, e' attribuita ai comuni  individuati  ai  sensi  del
          comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte
          dei comuni per la quota loro spettante. 
                4.  I  comuni  cui  spetta  il  gettito  dell'imposta
          derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3  per  mille
          sono individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con
          il Ministro della difesa e con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi previa intesa in sede di  Conferenza
          Stato-Citta' ed autonomie locali entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello
          stesso decreto sono stabiliti i criteri,  le  modalita'  di
          attribuzione e di versamento nonche' la quota  del  gettito
          spettante  ai  comuni  individuati.  Qualora   ricorra   la
          condizione di cui al comma 3 dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'
          comunque adottato. 
                5.  Limitatamente  all'anno   2020,   il   versamento
          dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro  il
          16 dicembre, allo Stato  che  provvedera'  all'attribuzione
          del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di
          cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di  spettanza  dei
          comuni  per  l'anno  2020  sono  riassegnate  ad   apposito
          capitolo istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento   delle   Finanze,   comunica   al   Ministero
          dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
          finanziario 2020 di spettanza dei comuni. 
                5-bis. Limitatamente  all'anno  2021,  il  versamento
          dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre  2021  allo
          Stato  che  provvede  all'attribuzione   del   gettito   di
          spettanza comunale sulla base del decreto di cui  al  comma
          4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno
          2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito  nello
          stato  di  previsione  del   Ministero   dell'interno.   Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle finanze comunica al Ministero dell'interno  l'importo
          del gettito acquisito nell'esercizio  finanziario  2021  di
          spettanza dei comuni. 
                6.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai
          comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti  dallo
          svolgimento delle suddette attivita' a titolo  di  imposta,
          interessi e sanzioni. 
                7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  relative   alla
          deducibilita' in materia di imposta municipale  propria  di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
          imposta, in quanto compatibili. 
                8.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   ai
          manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1  della  legge
          27  dicembre  2017,  n.   205   ai   quali   si   applicano
          esclusivamente i  commi  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente
          articolo.».