Art. 10 
 
               Integrazione salariale per i lavoratori 
            di Alitalia in amministrazione straordinaria 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito  dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo  79,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione sala riale di cui  all'articolo  7,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  puo'  essere  concesso  ai
lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e  di
Alitalia Cityliner  Spa  in  amministrazione  straordinaria  per  una
durata  complessiva  di  12  mesi.  Il  predetto   trattamento   puo'
proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita'  del
commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La  proroga
dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta  nel  limite
di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21  maggio  2016,  e'  incrementato  di
212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione  del
trattamento di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   79,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto  aereo).  -
          1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed  evento
          eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera
          b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
                2. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
                3.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa   nel
          settore  del  trasporto  aereo  di  persone  e  merci,   e'
          autorizzata  la  costituzione   di   una   nuova   societa'
          interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ovvero controllata da  una  societa'  a  prevalente
          partecipazione  pubblica   anche   indiretta.   L'esercizio
          dell'attivita'  e'  subordinato  alle   valutazioni   della
          Commissione europea. 
                4. Ai fini della costituzione della societa'  di  cui
          al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi  ai  sensi  dell'articolo
          2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
          criteri, in riferimento al mercato,  per  la  remunerazione
          degli amministratori investiti di  particolari  cariche  da
          parte   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche  in  piu'
          fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
          patrimoniale,   anche   tramite   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica. 
                4-bis. In sede di prima applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea. 
                4-ter. Ai fini della prestazione di servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
                5. Alla societa' di cui al comma 3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                5-bis. La societa' di cui al comma 3  puo'  avvalersi
          del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai   sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
                5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di  cui
          al presente articolo sono  esenti  da  imposizione  fiscale
          diretta e indiretta e da tasse. 
                6. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  2  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione di 350 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Per
          l'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  da  3  a
          4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
          3.000 milioni di euro per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione
          delle disposizioni di  cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis  del
          presente  articolo,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze si  avvale  di  primarie  istituzioni  finanziarie,
          industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
          2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila  euro
          per l'anno 2020. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,
          puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, una quota degli importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
                8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): 
                «Art. 7  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione
          guadagni). - 1. Il comma  4  dell'art.  2  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. La domanda  del  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del
          trattamento medesimo devono essere presentate, nel  termine
          previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20  maggio
          1975, n. 164, all'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro
          territorialmente  competenti.  Nel  caso  di  presentazione
          tardiva della domanda si applicano il secondo ed  il  terzo
          comma del predetto art. 7.". 
                1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente: 
                  "2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  su  istanza
          dell'azienda, da formularsi contestualmente alle  richieste
          di  proroga,  dispone,  ricorrendo  le  condizioni  di  cui
          all'art.  2,  comma  6,  il  pagamento  diretto  da   parte
          dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          delle relative prestazioni, con i connessi assegni  per  il
          nucleo familiare ove spettanti". 
                2. Ai fini dell'erogazione  del  contributo  previsto
          dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo  1988,  n.
          67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche  quelle
          effettuate con passaggio diretto ed immediato  da  societa'
          costituite dalla GEPI S.p.a. o  da  societa'  in  stato  di
          amministrazione  straordinaria,  in  quanto  i   lavoratori
          interessati siano  posti  in  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria, nei limiti delle  risorse  disponibili  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  a  valere
          sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36  e  37
          della  legge  5  agosto  1981,   n.   416,   e   successive
          modificazioni, mantengono la propria  validita'  in  quanto
          normativa speciale valevole per il  settore  dell'editoria,
          non modificata  espressamente  dalla  successiva  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
                4. Sino al 31 dicembre 1995 le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
          successive modificazioni, si applicano anche al settore dei
          giornali   periodici   e   al   settore    delle    imprese
          radiotelevisive private, estendendosi a tutti i  dipendenti
          delle  aziende  interessate,  quale   che   sia   il   loro
          inquadramento professionale, nonche'  ai  dipendenti  delle
          aziende funzionalmente collegate. 
                5. Sino al 31 dicembre 1994, in  deroga  all'articolo
          1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di  27
          miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi  per  il
          1994, una proroga del programma per la medesima causale, di
          durata non superiore a sei mesi,  per  i  casi  in  cui  il
          numero dei lavoratori interessati sia pari  o  inferiore  a
          100,  ove   si   riscontri   l'esistenza   di   particolari
          difficolta' di ordine  temporale  nella  realizzazione  del
          programma  di  gestione   della   crisi,   oppure   vengano
          riscontrate difficolta' anche esterne non  imputabili  alla
          volonta' dell'azienda. 
                6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al
          31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui
          alla  legge  20  maggio  1975,  n.   164,   relative   alle
          contrazioni ed alle sospensioni  dell'attivita'  produttiva
          verificatesi  nelle  imprese  che  occupino  da  cinque   a
          cinquanta  dipendenti,  possono  essere  concesse  per   un
          periodo non  superiore  a  ventiquattro  mesi  consecutivi,
          ovvero  per  piu'  periodi  non  consecutivi,   la   durata
          complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in  un
          triennio. 
                6-bis. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna,  la
          societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e'  autorizzata
          ad assumere ed a reimpiegare, secondo le  disposizioni  del
          decreto-legge 9 dicembre  1981,  n.  721,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  5  febbraio  1982,  n.  25,  i
          lavoratori che, precedentemente alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  siano  stati
          collocati in cassa integrazione guadagni  straordinaria  ai
          sensi della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
          modificazioni,  e  nei  confronti   dei   quali   non   sia
          intervenuto il rinnovo della stessa cassa  integrazione,  o
          che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata
          conclusa  o  avviata  la  procedura  di  fallimento  o   di
          liquidazione coatta amministrativa. 
                6-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano  altresi'   ai   lavoratori   destinatari   delle
          disposizioni  in  materia  di   trattamento   speciale   di
          disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle
          leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni,
          e 8  agosto  1972,  n.  464,  e  successive  modificazioni,
          nonche' delle disposizioni di  cui  all'articolo  12  della
          legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni,  e
          al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  febbraio  1979,  n.  36,  ivi
          compresi quelli gia' collocati in mobilita'. 
                6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter
          del  presente   articolo   e'   concesso   il   trattamento
          straordinario di integrazione salariale previsto  dall'art.
          22, comma 6, L.  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni. 
                6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti
          concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti  all'avviamento
          delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante  il
          conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993. 
                6-sexies.  Il  Ministro  del  tesoro,   con   proprio
          decreto, dispone il conferimento  della  somma  di  cui  al
          comma  6-quinquies.  Al  relativo  onere  per  il  1993  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per  il  1993,  all'uopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro. 
                7. Sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  in
          materia  di  trattamento  straordinario   di   integrazione
          salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23
          luglio 1991, n. 223, sono  estese  alle  imprese  esercenti
          attivita' commerciali che  occupino  piu'  di  50  addetti,
          nonche' alle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi  gli
          operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle
          imprese di vigilanza. Fino al 31  dicembre  1994  (101)  le
          disposizioni del presente comma si applicano  alle  imprese
          di spedizione e  di  trasporto  che  occupino  piu'  di  50
          addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,  nei  limiti
          di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli  anni
          1993, 1994 e 1995. 
                8. All'art. 3, comma 1, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, nel primo periodo le parole  da  "di  omologazione"
          sino alle parole "dei  beni"  sono  abrogate;  Al  medesimo
          comma, dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti
          periodi:  "Il  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e' altresi' concesso nel caso  di  ammissione  al
          concordato preventivo consistente nella cessione dei  beni.
          In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione
          salariale fruito dai lavoratori sara'  detratto  da  quello
          previsto nel caso di dichiarazione di fallimento". 
                9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre  1992,
          n. 393,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da
          parte dell'INSAR). - 1.  La  societa'  Iniziative  Sardegna
          S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori
          in   esubero   dipendenti   dalle   imprese    costruttrici
          appaltatrici  e   subappaltatrici   dei   lavori   per   la
          costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto  (primo,
          secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati
          o collocati in mobilita'. 
                  2.  I  lavoratori  sono  assunti   dall'INSAR   con
          decorrenza dalla data del licenziamento  dalle  imprese  di
          cui al comma 1 o  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste  di
          mobilita'. 
                  3. Ai predetti lavoratori assunti per le  finalita'
          di  cui  all'art.  5,  primo  comma,  del  decreto-legge  9
          dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5  febbraio  1982,  n.  25,   e'   riconosciuto   il
          trattamento di integrazione salariale straordinaria di  cui
          all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
                  4. Il CIPI con propria deliberazione, entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i
          criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici  del
          lavoro territorialmente competenti. 
                  5. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni  1993,  1994  e  1995,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1993,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                  6.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
                10. Per  l'anno  1993  i  trasferimenti  dello  Stato
          all'INPS  a   titolo   di   trattamenti   straordinari   di
          integrazione  salariale  sono  incrementati  di  lire   350
          miliardi. 
                10-bis. All'art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio
          1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite"  sono
          inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'" 
                10-ter. Per i dipendenti delle aziende  commissariate
          in base al D.L. 30 gennaio 1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979,  n.  95,  la  durata
          dell'intervento della cassa integrazione  straordinaria  e'
          equiparata  al  termine  previsto   per   l'attivita'   del
          commissario.».