Art. 11 
 
          Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti 
                      di integrazione salariale 
 
  1. I  datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma
4. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma  non  e'
dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente
comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9  milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  2. I datori di lavoro di cui  all'articolo  50-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di nove settimane nel periodo tra  il  1°  ottobre  e  il  31
dicembre 2021, secondo le  modalita'  previste  al  comma  4.  Per  i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente  comma  sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di  spesa  di
cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che
e' stato raggiunto anche in  via  prospettica  il  limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  3. Le tredici settimane dei trattamenti di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui  all'articolo  8,
comma 2, del  decreto-legge  n.  41  del  2021,  decorso  il  periodo
autorizzato. Le nove  settimane  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo sono riconosciute ai datori di lavoro  di  cui  all'articolo
50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il  periodo
autorizzato. 
  4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo  22-quater,  comma
4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto  a
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione  salariale,
oppure,  se  posteriore,  entro   il   termine   di   trenta   giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali  termini,  il  pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Le risorse di cui all'articolo  8,  comma  7,  del
decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali e' garantita anche
l'erogazione  dell'assegno  ordinario  di  cui  al  comma   1,   sono
rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo
1,  comma  303,  della  legge  30  dicembre  2020,   n.   178,   sono
rideterminate in 700 milioni  di  euro.  I  Fondi  erogano  l'assegno
ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo. 
  7. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
  8. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  7  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22.  Sono  altresi'  esclusi
dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7 i
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto
l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel  caso  in  cui  l'esercizio  provvisorio  sia  disposto  per  uno
specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dalla predetta applicazione
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di 80 milioni  di  euro
per l'anno 2021. 
  9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ulteriormente incrementato  di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  10. Il limite di spesa di cui all'articolo  40-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo
41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e'  rideterminato  in
216 milioni di euro per l'anno 2021 e in  108  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a  878,4  milioni
di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 11
valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 456 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 6; 
    b) quanto a 245 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 10; 
    c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  quota
delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno; 
    d) quanto a 11,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  14. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  15. All'articolo 31, comma 1, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
disposizione di cui al periodo precedente ha  efficacia  fino  al  30
settembre 2022». 
  16. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 16. 
    a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente:  «251-ter.  Ai
lavoratori di cui all'articolo 251-bis  che,  a  norma  del  medesimo
comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione
dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere
concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»; 
    b) al comma 253, le  parole  «dei  commi  251  e  251-bis»,  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter». 
  17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di  1,39
milioni di euro per l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo  del  presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58-bis,
comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante  Misure  urgenti
          in materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da   COVID-19,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
          di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
          che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
          riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19
          possono presentare, per i lavoratori in forza alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   domanda   di
          concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una  durata  massima  di
          tredici settimane nel periodo compreso tra il 1°  aprile  e
          il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
          presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
                2. I  datori  di  lavoro  privati  che  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19    possono
          presentare, per i lavoratori in forza alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, domanda per  i  trattamenti
          di assegno ordinario e di cassa integrazione  salariale  in
          deroga di cui agli articoli 19,  21,  22  e  22-quater  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una
          durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il  1°
          aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
          sensi del presente comma non  e'  dovuto  alcun  contributo
          addizionale. 
                2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1  e  2  possono
          essere concessi in continuita'  ai  datori  di  lavoro  che
          abbiano  integralmente  fruito  dei  trattamenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178. 
                3. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                3-bis. I  termini  di  decadenza  per  l'invio  delle
          domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
          collegati all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  i
          termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
          o per il saldo degli stessi, scaduti  nel  periodo  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30  giugno
          2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
          nel limite di spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2021,
          che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede  al
          monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  comma  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del
          relativo limite di spesa. 
                3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
                4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
          la  possibilita'  di  ricorrere  all'anticipazione  di  cui
          all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  inviare
          all'Istituto i dati necessari per il  pagamento  o  per  il
          saldo dell'integrazione salariale entro la  fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, o, se posteriore, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dall'adozione  del   provvedimento   di
          concessione. In sede di prima applicazione,  i  termini  di
          cui al presente comma sono spostati  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
          al primo periodo. Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Per le  domande  di  trattamenti  di  integrazione
          salariale  di  cui  al   presente   articolo   riferite   a
          sospensioni  o  riduzioni  dell'attivita'  lavorativa,   la
          trasmissione  dei  dati  necessari  al   calcolo   e   alla
          liquidazione diretta delle integrazioni salariali da  parte
          dell'INPS o al  saldo  delle  anticipazioni  delle  stesse,
          nonche'   all'accredito   della   relativa    contribuzione
          figurativa,  e'  effettuata  con   il   flusso   telematico
          denominato "UniEmens - Cig". 
                6. Al fine di razionalizzare il sistema di  pagamento
          delle   integrazioni   salariali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  i  trattamenti  di  cui   al
          presente  articolo  possono  essere  concessi  sia  con  la
          modalita' di pagamento diretto della prestazione  da  parte
          dell'INPS, compresa quella di  cui  all'articolo  22-quater
          del medesimo decreto-legge n.  18  del  2020,  sia  con  le
          modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                7.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  2  con
          le medesime modalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Il
          concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri  finanziari
          relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel  limite
          massimo di 1.100 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Tale
          importo e' assegnato ai rispettivi Fondi  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Le  risorse
          di cui al presente  comma  sono  trasferite  ai  rispettivi
          Fondi con uno o piu' decreti del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
          dei   Fondi   stessi   dell'andamento   del   costo   della
          prestazione,  relativamente  alle  istanze   degli   aventi
          diritto, nel rispetto del limite  di  spesa  e  secondo  le
          indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                8. Il trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA) ai sensi  dell'articolo  19,  comma
          3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
          richiesto   per    eventi    riconducibili    all'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  e'  concesso,  in  deroga  ai
          limiti di fruizione riferiti al  singolo  lavoratore  e  al
          numero di giornate lavorative da svolgere presso la  stessa
          azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, per una  durata  massima  di  centoventi  giorni,  nel
          periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre  2021.
          La domanda di CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                9. Fino al 30 giugno  2021,  resta  precluso  l'avvio
          delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della  legge
          23 luglio 1991,  n.  223  e  restano  altresi'  sospese  le
          procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio
          2020,  fatte  salve  le  ipotesi  in   cui   il   personale
          interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
          riassunto a seguito di subentro  di  nuovo  appaltatore  in
          forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
          o di clausola del contratto di appalto. Fino alla  medesima
          data di cui al primo periodo, resta  altresi'  preclusa  al
          datore  di  lavoro,  indipendentemente   dal   numero   dei
          dipendenti, la  facolta'  di  recedere  dal  contratto  per
          giustificato motivo  oggettivo  ai  sensi  dell'articolo  3
          della legge 15 luglio  1966,  n.  604  e  restano  altresi'
          sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della
          medesima legge. 
                10. Dal 1° luglio al 31 ottobre  2021  ai  datori  di
          lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso  l'avvio  delle
          procedure di cui agli articoli 4, 5 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
          pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
          salve le  ipotesi  in  cui  il  personale  interessato  dal
          recesso,  gia'  impiegato  nell'appalto,  sia  riassunto  a
          seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
          di contratto collettivo nazionale di lavoro o  di  clausola
          del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti  di  cui  al
          primo periodo resta, altresi',  preclusa  indipendentemente
          dal numero dei  dipendenti  la  facolta'  di  recedere  dal
          contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai   sensi
          dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9
          e 10  non  si  applicano  nelle  ipotesi  di  licenziamenti
          motivati   dalla   cessazione   definitiva   dell'attivita'
          dell'impresa    oppure    dalla    cessazione    definitiva
          dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla   messa   in
          liquidazione  della  societa'  senza  continuazione,  anche
          parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel  corso  della
          liquidazione non si configuri la cessione di  un  complesso
          di  beni   o   attivita'   che   possano   configurare   un
          trasferimento d'azienda o di  un  ramo  di  essa  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile  o  nelle  ipotesi  di
          accordo    collettivo    aziendale,     stipulato     dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo.  A  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio dell'impresa o ne sia disposta  la  cessazione.
          Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto  per
          uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
          licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
          stesso. 
                12. I trattamenti di cui ai  commi  1,  2  e  8  sono
          concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
          di euro per l'anno 2021, ripartito in  2.901,0  milioni  di
          euro per i trattamenti di cassa  integrazione  ordinaria  e
          assegno  ordinario,  in  1.603,3  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa integrazione  in  deroga  e  in  375,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
          al monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  presente
          comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'
          stato raggiunto anche  in  via  prospettica  il  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
                13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
          articolo e  all'articolo  1,  comma  312,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, rappresentano in ogni caso i  limiti  massimi
          di spesa complessivi  per  il  riconoscimento  dei  diversi
          trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del  presente
          articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304  della
          predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari,  per
          l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di  euro  per  i
          trattamenti  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno
          ordinario, a complessivi 2.290,4  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga  e  a  657,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per  un  totale
          complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
          Ai fini dell'integrazione del complessivo limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni  caso
          reso disponibile l'importo di 707,4  milioni  di  euro  per
          l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma   13,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  il
          quale  e'  trasferito   all'INPS   e,   qualora   dovessero
          verificarsi le condizioni di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma  12  del  presente  articolo,  attribuito   dall'INPS
          medesimo, previa comunicazione al Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di
          spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione
          delle risultanze del monitoraggio effettuato  ai  fini  del
          rispetto  dei  limiti  di   spesa.   Qualora,   a   seguito
          dell'attivita'  di  monitoraggio  relativa  ai  trattamenti
          concessi di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          per una o  piu'  tipologie  dei  trattamenti  previsti,  le
          stesse possono essere utilizzate, con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  prioritariamente
          per finanziare eventuali esigenze finanziarie  relative  ad
          altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo  del
          presente comma, fermi restando i limiti massimi  di  durata
          previsti dai commi  1,  2  e  8  del  presente  articolo  e
          dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n.  178
          del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di  cui
          al  comma  2  del  presente  articolo,  i   quali   abbiano
          interamente fruito  del  periodo  complessivo  di  quaranta
          settimane, per  finanziare  un'eventuale  estensione  della
          durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
          risorse accertate come disponibili  in  via  residuale.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio  in  termini
          di residui, competenza e cassa. 
                14. All'onere derivante dai commi  7  e  12,  pari  a
          5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  quanto
          a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo  del  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
          n. 178,  come  rifinanziato  dall'articolo  7  e  quanto  a
          3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  19,  21,  22  e
          22-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  (Misure
          di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 19 (Norme speciali in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
                2. I datori di lavoro che presentano  la  domanda  di
          cui   al   comma   1   sono   dispensati    dall'osservanza
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n.  148,  e   dei   termini   del   procedimento   previsti
          dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30,  comma
          2,  del  medesimo   decreto   legislativo   per   l'assegno
          ordinario, fermo restando l'informazione, la  consultazione
          e l'esame congiunto che devono essere svolti anche  in  via
          telematica entro i tre giorni  successivi  a  quello  della
          comunicazione preventiva. La domanda, a pena di  decadenza,
          deve essere presentata entro la fine del mese successivo  a
          quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o
          di riduzione dell'attivita' lavorativa e  non  e'  soggetta
          alla verifica dei requisiti  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. 
                La  predetta  domanda,  presentata  nelle   modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non sono in  ogni  caso  conteggiati  ai  fini  dei  limiti
          previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,
          29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  148.  Limitatamente   all'anno   2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
                4. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
                6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
                6-ter. I Fondi di cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
                7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
                8. I lavoratori destinatari delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                9. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  da
          1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
                10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di  cui
          al comma 10-bis sono riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento  al  trattamento  ordinario   di   integrazione
          salariale e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento alla prestazione di assegno  ordinario.  L'INPS
          provvede al monitoraggio dei limiti  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                10-quater. Agli oneri derivanti dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art. 21 (Trattamento  di  assegno  ordinario  per  i
          datori di  lavoro  che  hanno  trattamenti  di  assegni  di
          solidarieta' in corso). - 1. I datori di  lavoro,  iscritti
          al Fondo di integrazione salariale, che alla  data  del  23
          febbraio 2020 hanno in corso un  assegno  di  solidarieta',
          possono  presentare  domanda  di  concessione  dell'assegno
          ordinario ai sensi dell'articolo  19  per  un  periodo  non
          superiore a nove settimane. 
                La  concessione  dell'assegno  ordinario  sospende  e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
                2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
                4. Limitatamente  ai  periodi  di  assegno  ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   22   (Nuove   disposizioni   per   la   Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.  Le  Regioni  e  Province
          autonome, con riferimento ai datori di lavoro  del  settore
          privato, ivi inclusi quelli agricoli,  della  pesca  e  del
          terzo  settore  compresi  gli  enti  religiosi   civilmente
          riconosciuti, per  i  quali  non  trovino  applicazione  le
          tutele previste dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          sospensione o riduzione di orario, in costanza di  rapporto
          di   lavoro,   possono    riconoscere,    in    conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo  accordo
          che puo' essere concluso anche in  via  telematica  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          la durata della riduzione o  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per un periodo non superiore  a  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato  interamente  gia'
          autorizzato un  periodo  di  nove  settimane.  Le  predette
          ulteriori cinque settimane  sono  riconosciute  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto  conto  di
          quanto disciplinato dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo  22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1°
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
                1-bis. I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al  Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          datori di lavoro domestico. 
                3. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
                4. I trattamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
                5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5  affluiscono  anche
          le risorse non utilizzate di  cui  all'articolo  44,  comma
          6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
          in alternativa alla destinazione alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
                5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
                5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                6. Per il trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
                7. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
                8-ter. Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis  e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
                8-quinquies. Agli oneri di cui al comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
                «Art.   22-quater   (Trattamento   di    integrazione
          salariale   in   deroga   "Emergenza   Covid-19"   concesso
          dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). -  1.  I
          trattamenti di integrazione  salariale  in  deroga  di  cui
          all'articolo 22, per periodi  successivi  alle  prime  nove
          settimane  riconosciuti  dalle   Regioni,   sono   concessi
          dall'Inps a domanda del datore di lavoro la  cui  efficacia
          e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al  comma  5.  I  datori  di  lavoro
          inviano  telematicamente  la  domanda  con  la  lista   dei
          beneficiari all'Inps indicando le ore  di  sospensione  per
          ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa, fornendo i  risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto, anche in via prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
          concessori. Per i datori di lavoro  con  unita'  produttive
          site in piu' regioni o province autonome il trattamento  di
          cui al  presente  articolo  puo'  essere  riconosciuto  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
          di cui al comma 5 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o
          province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le   unita'
          produttive del medesimo datore di lavoro, al di  sopra  del
          quale  il  trattamento   e'   riconosciuto   dal   predetto
          Ministero. 
                2. Per le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5. 
                3. La domanda di concessione del trattamento  di  cui
          al comma 1 deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,
          alla sede dell'INPS territorialmente competente,  entro  la
          fine del mese successivo a quello in cui ha,  avuto  inizio
          il periodo di sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'
          lavorativa. In sede di prima applicazione,  il  termine  di
          cui al primo periodo  e'  stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a quello determinato ai sensi del  primo  periodo.  Per  le
          domande riferite  a  periodi  di  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
          pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
                4. Il datore di lavoro che si  avvale  del  pagamento
          diretto  da  parte  dell'INPS  trasmette  la   domanda   di
          concessione del trattamento di cui al  comma  1,  entro  il
          quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di  sospensione
          o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente  ai  dati
          essenziali   per   il    calcolo    e    l'erogazione    di
          un'anticipazione della prestazione ai  lavoratori,  con  le
          modalita' indicate dall'INPS. Per  le  domande  riferite  a
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
          il 30 aprile 2020, il termine di cui al  primo  periodo  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  L'INPS
          autorizza   l'accoglimento   della   domanda   e    dispone
          l'anticipazione  del  pagamento   del   trattamento   entro
          quindici giorni dal ricevimento della  domanda  stessa.  La
          misura dell'anticipazione e'  calcolata  sul  quaranta  per
          cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A  seguito
          della successiva trasmissione completa dei  dati  da  parte
          del datore di lavoro,  l'INPS  provvede  al  pagamento  del
          trattamento residuo o al recupero nei confronti del  datore
          di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
          L'INPS disciplina le modalita' operative  del  procedimento
          previsto dalla presente disposizione. Il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
          a valere sul medesimo limite  di  spesa,  limitatamente  ai
          dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo  2020.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
          complessivo  di  cui  all'articolo  22,  comma  3   tra   i
          differenti    soggetti    istituzionali     preposti     al
          riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo  articolo
          22. 
                6. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  5  e'
          stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
          dal  medesimo  Ministero  ai  sensi  del  comma  5   ultimo
          periodo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  50-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art.  50-bis  (Misure  in  materia  di  tutela   del
          lavoro). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31  dicembre  2021,  la  proroga  di  sei   mesi   di   cui
          all'articolo  44,  comma  1-bis,   del   decreto-legge   28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  puo',  in  via
          eccezionale,  essere  concessa,  previo  accordo  stipulato
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          con  la  partecipazione  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e delle  regioni  interessate,  anche
          per i trattamenti di integrazione  salariale  straordinaria
          di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,  n.  27,   come   modificato   dal
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  nel
          limite di 12,3 milioni di euro per l'anno  2021  e  di  6,2
          milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo  di
          solidarieta' per il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
          sistema aeroportuale,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,  e'
          incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti
          dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari
          a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9  milioni  di
          euro per l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
          sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                2. I datori di lavoro delle industrie tessili,  delle
          confezioni di articoli di abbigliamento e  di  articoli  in
          pelle e pelliccia, e delle  fabbricazioni  di  articoli  in
          pelle e simili, identificati,  secondo  la  classificazione
          delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13,  14
          e 15, che, a decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
          sospendono  o  riducono  l'attivita'  lavorativa,   possono
          presentare, per i lavoratori in forza alla data di  entrata
          in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99,  domanda
          di concessione del trattamento  ordinario  di  integrazione
          salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  per  una  durata  massima  di
          diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio
          e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi  ai  sensi
          del  presente  comma  non  e'   dovuto   alcun   contributo
          addizionale. 
                3. Per la presentazione delle domande si osservano le
          procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4,  5  e  6,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
                4. Ai datori di  lavoro  di  cui  al  comma  2  resta
          precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di
          cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, e  restano  altresi'  sospese  le  procedure  pendenti
          avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le
          ipotesi in cui il personale interessato dal  recesso,  gia'
          impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro
          di un nuovo appaltatore in forza  di  legge,  di  contratto
          collettivo nazionale di lavoro o di clausola del  contratto
          di appalto.  Fino  alla  medesima  data  di  cui  al  primo
          periodo, resta  altresi'  preclusa  al  datore  di  lavoro,
          indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
          recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
          restano, altresi', sospese le procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma  4
          non si applicano nelle ipotesi  di  licenziamenti  motivati
          dalla  cessazione  definitiva  dell'attivita'  dell'impresa
          oppure  dalla  cessazione  definitiva   dell'attivita'   di
          impresa  conseguente  alla  messa  in  liquidazione   della
          societa'    senza    continuazione,     anche     parziale,
          dell'attivita',  nei  casi   in   cui   nel   corso   della
          liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di
          beni o attivita' che  possa  configurare  un  trasferimento
          d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo  2112
          del codice civile o nelle  ipotesi  di  accordo  collettivo
          aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          di incentivo  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          limitatamente ai  lavoratori  che  aderiscono  al  predetto
          accordo. A detti lavoratori  e'  comunque  riconosciuto  il
          trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
          marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal  divieto  i
          licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
          sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia
          disposta  la  cessazione.  Nel  caso  in  cui   l'esercizio
          provvisorio   sia   disposto   per   uno   specifico   ramo
          dell'azienda, sono  esclusi  dal  divieto  i  licenziamenti
          riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
                6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi  nel
          limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto
          del limite di spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga il  raggiungimento,  anche  in
          via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                7. Agli oneri derivanti dal comma  6,  pari  a  185,4
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77. 
                8.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  fondo
          denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze  e
          la  riqualificazione  professionale",  con  una   dotazione
          iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e'
          finalizzato a  contribuire  al  finanziamento  di  progetti
          formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di  trattamenti
          di integrazione salariale per i quali  e'  programmata  una
          riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per  cento,
          calcolata  in  un  periodo  di  dodici  mesi,  nonche'   ai
          percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
          per l'Impiego (Naspi). Agli oneri  derivanti  dal  presente
          comma, pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                9. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse  di  cui
          al comma 8. 
                10. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
                  a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          sostituito  dal  seguente:  "I   periodi   di   trattamento
          ordinario di integrazione  salariale  e  assegno  ordinario
          concessi ai sensi  del  comma  1  non  sono  in  ogni  caso
          conteggiati ai fini dei limiti  previsti  dall'articolo  4,
          commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1,
          e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."; 
                  b) gli  oneri  relativi  alle  domande  di  assegno
          ordinario  con  causale  COVID-19   autorizzate,   di   cui
          all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del  citato  decreto-legge
          n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico  delle
          disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di  cui
          agli articoli 26,  29  e  40  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in deroga a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente; 
                  c)  gli  oneri  relativi  alle  domande  di   cassa
          integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di
          cui  agli  articoli  19,  comma  1,   e   20   del   citato
          decreto-legge n. 18 del 2020, sono  posti  a  carico  della
          gestione di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88, ai sensi di quanto  previsto  alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
                11.  L'INPS  e'  autorizzato  ad  aggiornare,  previa
          comunicazione al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la
          ripartizione degli specifici limiti  di  spesa  di  cui  al
          primo  periodo   del   comma   13   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  in
          ragione  di  quanto  previsto  al  comma  10  del  presente
          articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato  ai
          fini del rispetto  dei  limiti  di  spesa  medesimi,  fermo
          restando il limite di spesa complessivo.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
                2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
                3. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale concessi ai sensi del comma  1  e
          in considerazione della relativa fattispecie non si applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                4.  In  considerazione  della  limitata  operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
                5. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                6. 
                7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
                7-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  7-bis  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art.   27   (Fondi   di   solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori
          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei
          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati
          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del
          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite
          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi seguenti. 
                2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
          1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
                3. I fondi di cui al comma 1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
                  a) un assegno di durata e misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
                  b) l'assegno di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          31, eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto
          al comma 2 di tale articolo, prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
                4. I fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                  a)   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento non inferiore,  fatto  salvo  il
          caso di cui alla lettera e),  allo  0,45  per  cento  della
          retribuzione imponibile previdenziale a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro  e  lavoratore
          secondo criteri che devono essere stabiliti da  un  accordo
          tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
          entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
          lavoro, che  occupano  mediamente  piu'  di  5  dipendenti,
          aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo   29   a
          decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  possono  richiedere  le
          prestazioni previste dal medesimo fondo per gli  eventi  di
          sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
          dal 1° luglio 2016; 
                  b) le tipologie di prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                  c)   l'adeguamento   dell'aliquota   in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
                  d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; 
                  e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                  f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1
          di avere le finalita' di  cui  all'articolo  26,  comma  9,
          lettere a) e b); 
                  g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
          cui al comma 1. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
                  a) criteri  volti  a  garantire  la  sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
                  b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
                  c) criteri e  requisiti  per  la  contabilita'  dei
          fondi; 
                  d) modalita' volte  a  rafforzare  la  funzione  di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei.». 
              - Si riporta il testo del comma 303,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 302. Omissis. 
                303. I fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con
          le medesime modalita' di cui ai commi  da  299  a  314  del
          presente articolo, ovvero per una durata massima di  dodici
          settimane collocate nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso  del  bilancio  dello
          Stato  agli  oneri  finanziari   relativi   alla   predetta
          prestazione e' stabilito nel limite massimo di 900  milioni
          di euro per l'anno  2021;  tale  importo  e'  assegnato  ai
          rispettivi fondi con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con  uno
          o piu' decreti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, previo monitoraggio  da  parte  dei  fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
                «Art.  4   (Procedura   per   la   dichiarazione   di
          mobilita').  -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al
          trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,
          qualora nel  corso  di  attuazione  del  programma  di  cui
          all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di  garantire
          il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e  di  non  poter
          ricorrere a misure alternative, ha facolta' di  avviare  la
          procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
          articolo. 
                2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
                3. La comunicazione di cui al comma 2 deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
                4. Copia della comunicazione di  cui  al  comma  2  e
          della ricevuta del versamento di  cui  al  comma  3  devono
          essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale  del
          lavoro e della massima occupazione. 
                5. Entro sette  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
                6. La  procedura  di  cui  al  comma  5  deve  essere
          esaurita  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   del
          ricevimento della comunicazione dell'impresa.  Quest'ultima
          da' all'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
                7. Qualora non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
                8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
                9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
                10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
                11. Gli accordi sindacali stipulati nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
                12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
                13. I lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
                14. Il presente articolo non trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
                15. Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
                15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
                16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.» 
                «Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri  a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da licenziare deve avvenire,  in  relazione  alle  esigenze
          tecnico-produttive   ed   organizzative    del    complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma 2, ovvero,  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
                  a) carichi di famiglia; 
                  b) anzianita'; 
                  c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
                2.  Nell'operare  la   scelta   dei   lavoratori   da
          licenziare, l'impresa e' tenuta al  rispetto  dell'articolo
          9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  79.  L'impresa  non  puo'   altresi'   licenziare   una
          percentuale  di   manodopera   femminile   superiore   alla
          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo
          alle mansioni prese in considerazione. 
                3.  Qualora  il  licenziamento  sia  intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni. 
                4. - 6.» 
                «Art.  24  (Norme  in  materia   di   riduzione   del
          personale). - 1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
          commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
          si applicano alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici
          dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza  di
          una riduzione o trasformazione di attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
                1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  commi
          2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
                1-ter. La disposizione di cui all'articolo  5,  comma
          3, ultimo periodo, non si applica al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
                1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
                1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
                2. Le disposizioni richiamate nei commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
                3. Quanto previsto all'articolo 4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
                4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
                5.  La  materia  dei  licenziamenti  collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
                6.  Il  presente   articolo   non   si   applica   ai
          licenziamenti intimati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della  legge
          15  luglio  1966,   n.   604   (Norme   sui   licenziamenti
          individuali): 
                «Art. 3. - Il licenziamento per  giustificato  motivo
          con   preavviso   e'   determinato   da   un    Riferimenti
          normativivole inadempimento degli obblighi contrattuali del
          prestatore   di   lavoro   ovvero   da   ragioni   inerenti
          all'attivita' produttiva, all'organizzazione del  lavoro  e
          al regolare funzionamento di essa.» 
                «Art.  7.  -  1.  Ferma  l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
                2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  datore
          di lavoro deve  dichiarare  l'intenzione  di  procedere  al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
                3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
                4. La comunicazione contenente l'invito si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
                5.  Le   parti   possono   essere   assistite   dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
                6. La procedura di cui al presente articolo non trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
                7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
                8.  Il   comportamento   complessivo   delle   parti,
          desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
                9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2112  del  codice
          civile: 
                «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori
          in  caso  di  trasferimento  d'azienda).  -  In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
                Il cedente  ed  il  cessionario  sono  obbligati,  in
          solido, per tutti i crediti  che  il  lavoratore  aveva  al
          tempo del trasferimento.  Con  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura  civile  il
          lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
          obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
                Il cessionario e' tenuto ad applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
                Ferma restando la facolta' di esercitare  il  recesso
          ai sensi della normativa in materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
                Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
                Nel caso in cui l'alienante stipuli con  l'acquirente
          un  contratto  di  appalto  la   cui   esecuzione   avviene
          utilizzando il ramo  d'azienda  oggetto  di  cessione,  tra
          appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
          cui all'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 04 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
          e' istituita presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   "Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)",  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 40-bis  e  41  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art.  40-bis   (Ulteriore   trattamento   di   cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria).  -  1.  Anche   per
          fronteggiare   situazioni   di   particolare    difficolta'
          economica presentate al Ministero dello sviluppo economico,
          ai datori di lavoro di cui all'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  che  non
          possono ricorrere ai trattamenti di integrazione  salariale
          di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
          riconosciuto, nel limite di spesa di 351  milioni  di  euro
          per  l'anno   2021,   un   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5,  12  e
          22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un
          massimo di tredici settimane fruibili fino al  31  dicembre
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
          Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento,
          anche in via prospettica, del  predetto  limite  di  spesa,
          l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
                2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di
          integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta  precluso
          l'avvio delle procedure di cui agli  articoli  4,  5  e  24
          della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
          trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31
          dicembre 2021 e  restano  altresi'  sospese,  nel  medesimo
          periodo, le procedure pendenti avviate  successivamente  al
          23  febbraio  2020,  fatte  salve  le  ipotesi  in  cui  il
          personale   interessato   dal   recesso,   gia'   impiegato
          nell'appalto, sia riassunto a seguito  di  subentro  di  un
          nuovo  appaltatore  in  forza  di   legge,   di   contratto
          collettivo nazionale di lavoro o di clausola del  contratto
          di appalto. Ai medesimi soggetti di cui  al  primo  periodo
          resta,   altresi',   preclusa,   nel   medesimo    periodo,
          indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
          recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma  2
          non si applicano nelle ipotesi  di  licenziamenti  motivati
          dalla  cessazione  definitiva  dell'attivita'  dell'impresa
          oppure  dalla  cessazione  definitiva   dell'attivita'   di
          impresa  conseguente  alla  messa  in  liquidazione   della
          societa'    senza    continuazione,     anche     parziale,
          dell'attivita',  nei  casi   in   cui   nel   corso   della
          liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di
          beni o attivita' che  possa  configurare  un  trasferimento
          d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo  2112
          del codice civile o nelle  ipotesi  di  accordo  collettivo
          aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          di incentivo  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          limitatamente ai  lavoratori  che  aderiscono  al  predetto
          accordo. A detti lavoratori  e'  comunque  riconosciuto  il
          trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
          marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal  divieto  i
          licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
          sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia
          disposta  la  cessazione.  Nel  caso  in  cui   l'esercizio
          provvisorio   sia   disposto   per   uno   specifico   ramo
          dell'azienda, sono  esclusi  dal  divieto  i  licenziamenti
          riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.» 
                Art. 41 (Contratto di rioccupazione).  -  1.  In  via
          eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31  ottobre  2021
          e' istituito il contratto di rioccupazione quale  contratto
          di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  diretto  a
          incentivare  l'inserimento  nel  mercato  del  lavoro   dei
          lavoratori   in   stato   di   disoccupazione   ai    sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n.  150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente
          articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. 
                2. Condizione per l'assunzione con  il  contratto  di
          rioccupazione  e'  la  definizione,  con  il  consenso  del
          lavoratore, di  un  progetto  individuale  di  inserimento,
          finalizzato  a  garantire  l'adeguamento  delle  competenze
          professionali  del  lavoratore  stesso  al  nuovo  contesto
          lavorativo. Il progetto individuale di inserimento  ha  una
          durata di sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento
          trovano applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa
          vigente per il licenziamento illegittimo. 
                3. Al termine del periodo  di  inserimento  le  parti
          possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
          del codice civile, con preavviso  decorrente  dal  medesimo
          termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
          applicazione la disciplina del contratto di  rioccupazione.
          Se nessuna delle parti recede  il  rapporto  prosegue  come
          ordinario  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato. 
                4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo si applica la disciplina ordinaria in  materia  di
          rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
                5. Ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del
          settore agricolo  e  del  lavoro  domestico,  che  assumono
          lavoratori con il contratto di cui al presente articolo  e'
          riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero
          dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
          previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
          dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
          limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base  annua,
          riparametrato e applicato  su  base  mensile.  Resta  ferma
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
                6. Fermi restando i principi  generali  di  fruizione
          degli  incentivi  di  cui  all'articolo  31   del   decreto
          legislativo  14   settembre   2015,   n.   150,   l'esonero
          contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori  di  lavoro
          privati che, nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non
          abbiano   proceduto   a   licenziamenti   individuali   per
          giustificato motivo oggettivo,  ai  sensi  dell'articolo  3
          della legge 15  luglio  1966,  n.  604  o  a  licenziamenti
          collettivi, ai sensi della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
          nella medesima unita' produttiva. 
                7. Il licenziamento intimato durante o al termine del
          periodo  di  inserimento  ai  sensi  del  comma  3,  o   il
          licenziamento collettivo  o  individuale  per  giustificato
          motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella  medesima
          unita' produttiva e inquadrato  con  lo  stesso  livello  e
          categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
          con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei  mesi
          successivi alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca
          dell'esonero e il recupero del beneficio  gia'  fruito.  Ai
          fini del computo del periodo residuo utile  alla  fruizione
          dell'esonero,  la  predetta  revoca  non  ha  effetti   nei
          confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono
          il lavoratore ai sensi del presente articolo.  In  caso  di
          dimissioni del lavoratore il beneficio  viene  riconosciuto
          per il periodo di effettiva durata del rapporto. 
                8. Il beneficio previsto dal comma 5  e'  cumulabile,
          per il periodo di durata del  rapporto  successivo  ai  sei
          mesi, con gli esoneri contributivi previsti a  legislazione
          vigente e nei casi di cui  al  comma  3,  primo  e  secondo
          periodo,  lo  stesso  e'  oggetto  di  recupero  da   parte
          dell'ente previdenziale. 
                9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai
          sensi  della  sezione   3.1   della   comunicazione   della
          Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
          recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
          Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del
          COVID-19", e nei limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla
          medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del
          presente articolo e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea. 
                10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1  a
          9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive
          pari a 585,6 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  292,8
          milioni di  euro  per  l'anno  2022.  L'ente  previdenziale
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di  tale
          attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9,
          pari a 585,6 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  292,8
          milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di
          euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202  milioni  di
          euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
          dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto  a  585,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022 e a 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  ai  sensi
          dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
                2. Fermo restando quanto previsto per le risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
                3. Per le risorse derivanti dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
                3-bis.   Le   risorse   del   Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate derivanti  dall'applicazione  dell'articolo
          6-quater  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza
          dell'accordo del  12  febbraio  2009  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          base ai principi stabiliti all'esito della  seduta  del  12
          marzo 2009 della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,   avuto   riguardo   alle   contingenti   esigenze
          territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il
          vincolo di cui al comma 3 del presente articolo. 
                4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
                4-bis. Al fine della sollecita attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  1,  le  parole:  "d'intesa  con"  sono
          sostituite dalla seguente: "sentita"; 
                  b) al comma 12 sono premesse  le  seguenti  parole:
          "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,"; 
                  c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
                    "12-bis. Per il tempestivo  avvio  di  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano". 
                4-ter. Per il finanziamento degli interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
                4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: "Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro". 
                4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate  e
          le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
                4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "7-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,   la
          percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, e' destinata nella  misura
          dello 0,5 per cento alle finalita'  di  cui  alla  medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo". 
                4-septies.   All'articolo   13,    comma    1,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  dopo  le
          parole: "dei servizi  pubblici  locali"  sono  inserite  le
          seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di
          committenza apprestati a livello regionale  a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163". 
                4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          "producono servizi di interesse generale" sono inserite  le
          seguenti: "e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,".». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4  (Disposizioni  urgenti
          in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26: 
                «Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di  reddito
          di  cittadinanza   e   di   pensioni).   -   1.   Ai   fini
          dell'erogazione del beneficio economico  del  Rdc  e  della
          Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1,  2  e  3,
          degli   incentivi,   di   cui   all'articolo   8,   nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato "Fondo per il  reddito
          di cittadinanza". 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per
          consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le  risorse
          del Fondo di cui al comma 1,  ad  eccezione  delle  risorse
          necessarie per le finalita' di cui all'articolo  13,  comma
          1, sono trasferite annualmente all'INPS su  apposito  conto
          corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale
          sono prelevate le risorse necessarie per  l'erogazione  del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
                3. Al fine di  rafforzare  le  politiche  attive  del
          lavoro e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni  in  materia,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 4, comma 14,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
          n. 131, entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          1, comma 258,  terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
          lettere a) e b), del presente articolo,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  anche   attraverso   le   societa'   a
          partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
          le  province  e  le  citta'   metropolitane   se   delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati ad  assumere,  con  aumento  della
          rispettiva dotazione organica, a decorrere  dall'anno  2020
          fino a complessive 3.000 unita' di personale, da  destinare
          ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere  dall'anno  2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
                3-ter. All'articolo 1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al terzo periodo, le parole:  "le  regioni  sono
          autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati"; 
                  b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
          "Le predette assunzioni  non  rilevano  in  relazione  alle
          capacita' assunzionali di cui all'articolo  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;  in
          ordine al trattamento accessorio trova applicazione  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
                3-quater.  Allo  scopo   di   garantire   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  servizi  e
          politiche attive del  lavoro,  le  regioni  e  le  province
          autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il
          piano di rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui
          all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al  predetto  piano
          di rafforzamento dei servizi  per  l'impiego  non  rilevano
          rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti
          di lavoro a tempo determinato  dalle  vigenti  disposizioni
          legislative;  in  ordine  all'incidenza   sul   trattamento
          economico  accessorio  non   opera   il   limite   previsto
          dall'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75. 
                4. 
                4-bis. Al fine di adeguare le spese di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede: 
                  a) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  258,  quarto  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; 
                  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a
          5 milioni di euro per l'anno 2021, ai  sensi  dell'articolo
          28, comma 2, lettera a). 
                5. Anche al fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019. 
                6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
          399, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  nei  limiti
          della dotazione organica dell'INPS, come  rideterminata  ai
          sensi del presente comma, a  decorrere  dall'anno  2019  e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto.  La  dotazione
          organica del personale di Area C dell'INPS e'  incrementata
          di n. 1003 unita'. 
                7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'articolo 6,  nonche'  per  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
                7-bis. Al fine di dare piena attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145. 
                8. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) ai commi 255 e 258, le  parole:  "Fondo  per  il
          reddito   di   cittadinanza",   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza"; 
                  b) al comma 258: 
                    1) al primo periodo, le parole "fino a 1 miliardo
          di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020"   sono
          sostituite dalle seguenti: "fino a 467,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020"; 
                    2) al primo periodo sostituire le  parole  "e  un
          importo fino a 10 milioni  di  euro"  fino  alla  fine  del
          periodo con le seguenti: ", anche infrastrutturale. Per  il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019"; 
                    3) al terzo periodo le parole: ",  quanto  a  120
          milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
          l'anno 2020, a valere sulle  risorse  destinate  dal  primo
          periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
          a 160 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,"
          sono soppresse. 
                8-bis.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  a   statuto
          ordinario previsti dai commi  794  e  797  dell'articolo  1
          della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si  provvede,  a
          decorrere dall'anno 2020,  mediante  apposito  capitolo  di
          spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
                8-ter. In deroga all'articolo  1,  comma  365,  della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145  del
          2018  si  applica  alle  procedure   concorsuali   per   le
          assunzioni  di  personale  da  destinare  ai   centri   per
          l'impiego bandite a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta
          ferma la possibilita'  di  procedere  alle  assunzioni  del
          personale da destinare ai centri per l'impiego  utilizzando
          le graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
                9. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  annuali
          di cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,  a  valere  sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'articolo  8.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma  1,   accertato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 17, comma 10, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'esaurimento  di  dette  risorse,  e'  ristabilita   la
          compatibilita'    finanziaria    mediante     rimodulazione
          dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione  del
          decreto di cui al terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove
          domande e le  erogazioni  sono  sospese.  La  rimodulazione
          dell'ammontare  del  beneficio  opera  esclusivamente   nei
          confronti  delle  erogazioni   del   beneficio   successive
          all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
                10.   Fermo   restando   il   monitoraggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, l'INPS provvede al monitoraggio delle  erogazioni  del
          beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
          e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il
          10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento  alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
                11. 
                12. Al finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n.  183),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  31   (Somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  non  puo'
          eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a  tempo
          indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°  gennaio
          dell'anno  di  stipula  del  predetto  contratto,  con   un
          arrotondamento del decimale  all'unita'  superiore  qualora
          esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
          dell'attivita' nel corso dell'anno, il  limite  percentuale
          si computa sul numero dei lavoratori a tempo  indeterminato
          in  forza  al  momento  della  stipula  del  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo  indeterminato.  Possono
          essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
          lavoratori   assunti   dal    somministratore    a    tempo
          indeterminato.  Nel   caso   in   cui   il   contratto   di
          somministrazione  tra  l'agenzia  di   somministrazione   e
          l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore  puo'
          impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
          mesi  anche  non  continuativi,  il   medesimo   lavoratore
          somministrato, per il quale l'agenzia  di  somministrazione
          abbia  comunicato  all'utilizzatore  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato,   senza   che   cio'   determini   in   capo
          all'utilizzatore stesso la costituzione di un  rapporto  di
          lavoro   a   tempo   indeterminato   con   il    lavoratore
          somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
          ha efficacia fino al 30 settembre 2022. 
                2. Salva diversa previsione dei contratti  collettivi
          applicati dall'utilizzatore  e  fermo  restando  il  limite
          disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
          con contratto a tempo determinato ovvero con  contratto  di
          somministrazione a  tempo  determinato  non  puo'  eccedere
          complessivamente il 30 per cento del numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al  1°
          gennaio dell'anno di stipulazione dei  predetti  contratti,
          con  arrotondamento  del  decimale   all'unita'   superiore
          qualora esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di
          inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
          percentuale si computa sul numero dei  lavoratori  a  tempo
          indeterminato in forza al momento  della  stipulazione  del
          contratto di somministrazione di lavoro. E'  in  ogni  caso
          esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
          determinato di lavoratori di cui all'articolo 8,  comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
          che  godono  da  almeno  sei   mesi   di   trattamenti   di
          disoccupazione non agricola o di ammortizzatori  sociali  e
          di lavoratori svantaggiati o molto  svantaggiati  ai  sensi
          dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  come
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                3.  I   lavoratori   somministrati   sono   informati
          dall'utilizzatore dei posti  vacanti  presso  quest'ultimo,
          anche mediante un avviso generale affisso  all'interno  dei
          locali dell'utilizzatore. 
                4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
          legislativo  n.  165  del   2001,   la   disciplina   della
          somministrazione   a   tempo   indeterminato   non    trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 251-bis. Omissis. 
                251-ter. Ai lavoratori di  cui  all'articolo  251-bis
          che, a norma del medesimo  comma,  nell'anno  2020  abbiano
          presentato richiesta per la concessione dell'indennita'  di
          cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere concessa
          in continuita' fino al 31 dicembre 2021. 
                252. Omissis 
                253. All'onere derivante  dall'attuazione  dei  commi
          251, 251-bis e 251-ter si  fa  fronte  nel  limite  massimo
          delle risorse gia' assegnate alle regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  44,
          comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3
          dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi  8-quater  e
          8-quinquies,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
          27.  Le  regioni   e   le   province   autonome   concedono
          l'indennita' di cui al  comma  251,  esclusivamente  previa
          verifica  della   disponibilita'   finanziaria   da   parte
          dell'INPS. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
                «Art. 58-bis (Investimenti  dei  fondi  pensione  nel
          capitale del micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai fondi
          pensione che, nell'ambito di  apposite  iniziative  avviate
          dalle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          investano, a partire dal 1° gennaio 2020,  risorse  per  la
          capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
          e medie imprese, puo' essere  concessa,  nei  limiti  della
          dotazione della sezione speciale di cui al presente  comma,
          la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A  fronte
          della  concessione  della   garanzia   e'   richiesta   una
          commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
          Fondo. A tal fine e' istituita  una  sezione  speciale  del
          predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al comma 3, nel  rispetto  della  normativa
          europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
          condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
          1. La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione
          pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. 
                3. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Commissione  di  vigilanza   sui   fondi   pensione,   sono
          individuate le iniziative di cui al comma 1. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  si  avvale
          anche delle analisi, degli studi, delle  ricerche  e  delle
          valutazioni del Comitato per la promozione  e  lo  sviluppo
          della  previdenza  complementare   denominato   "Previdenza
          Italia",  istituito  in  data   21   febbraio   2011,   cui
          partecipano anche i rappresentanti delle  associazioni  dei
          fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
          il compito di coadiuvare i  soggetti  interessati,  ove  da
          questi  richiesto,  con   analisi   e   valutazioni   delle
          operazioni  di  capitalizzazione  e  internazionalizzazione
          delle piccole  e  medie  imprese  meritevoli  di  sostegno,
          nonche' con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
          di promozione e informazione, anche allo scopo di  favorire
          la costituzione di consorzi volontari per gli  investimenti
          dei  fondi  pensione   che,   anche   per   organizzazione,
          dimensioni e patrimonio, non siano  in  grado  di  attivare
          autonomamente in modo efficace gli  investimenti  medesimi.
          Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
          e  promuovere  iniziative  di  informazione  e   formazione
          finanziaria, previdenziale,  assistenziale  e  di  welfare,
          destinate ai medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'
          della  collettivita',  anche  in   eta'   scolare,   ovvero
          qualsiasi  altra  iniziativa  finalizzata  a  favorire   la
          crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle  forme
          complementari  di  previdenza,  assistenza  e  welfare   in
          genere. 
                5. Per il funzionamento del Comitato di cui al  comma
          4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2021 al 2034. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  5,
          pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni
          di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
          2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero; 
                  b) quanto a 12 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2034,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».