Art. 11 bis 
 
Misure in materia di termini procedurali relativi  ai  trattamenti  e
  assegni di integrazione salariale emergenziale 
 
  1. I termini di decadenza per l'invio dei  dati  necessari  per  il
conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di  accesso
ai trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  scaduti  tra  il  31  gennaio  e  il  30
settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le  domande  gia'
inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  non   accolte,   sono   considerate   validamente
presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite
di spesa. 
  2.  L'INPS  provvede  al   monitoraggio   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del comma 1 al fine  di  garantire  il  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa
relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del comma  13,  dell'articolo
          8, del citato decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41  recante
          Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  e  agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,   connesse   all'emergenza    da    COVID-19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69, e' riportato nei riferimenti normativi  all'articolo
          11.