Art. 11 ter 
 
                       Fondo Nuove Competenze 
 
  1. Al fine di potenziare  gli  interventi  previsti  dal  PNRR,  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresi' destinate a  favore
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per
essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 88,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo  88,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi  ai
contributi previdenziali e assistenziali  delle  ore  destinate  alla
formazione; le caratteristiche  dei  datori  di  lavoro  che  possono
presentare  istanza,  avendo  particolare  attenzione  a  coloro  che
operano  nei  settori  maggiormente  interessati  dalla   transizione
ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti  formativi.  Il
secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi  da  325  a
328 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa
l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021,  n.  125,  sono  attuati  nell'ambito  del  programma
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione  5,
Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma
1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione  del  Consiglio  ECOFIN
del 13 luglio 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   88,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1.  Al  fine  di
          consentire  la   graduale   ripresa   dell'attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica, per gli anni  2020  e  2021,  i
          contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello
          aziendale o territoriale  da  associazioni  dei  datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative sul  piano  nazionale,  ovvero  dalle  loro
          rappresentanze sindacali  operative  in  azienda  ai  sensi
          della normativa e degli accordi  interconfederali  vigenti,
          possono  realizzare  specifiche  intese  di   rimodulazione
          dell'orario di lavoro per mutate esigenze  organizzative  e
          produttive dell'impresa ovvero  per  favorire  percorsi  di
          ricollocazione  dei  lavoratori,   con   le   quali   parte
          dell'orario  di  lavoro  viene   finalizzato   a   percorsi
          formativi. Gli  oneri  relativi  alle  ore  di  formazione,
          comprensivi  dei  relativi   contributi   previdenziali   e
          assistenziali,  sono  a  carico  di   un   apposito   Fondo
          denominato  "Fondo  Nuove  Competenze",  costituito  presso
          l'Agenzia  Nazionale  delle  Politiche  Attive  del  Lavoro
          (ANPAL), nel limite di 230 milioni di  euro  a  valere  sul
          Programma Operativo Nazionale SPAO. Il  predetto  fondo  e'
          incrementato di ulteriori 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. 
                2. Alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 possono partecipare, previa  intesa  in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   i   Programmi
          Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
          Fondi Paritetici  Interprofessionali  costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388
          nonche', per le  specifiche  finalita',  il  Fondo  per  la
          formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276  che,  a  tal  fine,  potranno  destinare  al  Fondo
          costituito  presso  l'ANPAL   una   quota   delle   risorse
          disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          entrata in vigore del presente  decreto,  sono  individuati
          criteri e modalita'  di  applicazione  della  misura  e  di
          utilizzo delle risorse  e  per  il  rispetto  del  relativo
          limite di spesa.». 
              - Si riporta il testo del comma  324  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 323. Omissis. 
                324. Al fine di favorire la transizione occupazionale
          mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro
          e di sostenere il percorso di riforma degli  ammortizzatori
          sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, per il successivo  trasferimento
          all'Agenzia nazionale delle  politiche  attive  del  lavoro
          (ANPAL) per le attivita' di  competenza,  e'  istituito  un
          fondo denominato "Fondo per l'attuazione di misure relative
          alle politiche attive  rientranti  tra  quelle  ammissibili
          dalla Commissione europea nell'ambito del  programma  React
          EU", con una dotazione di 500  milioni  di  euro  nell'anno
          2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          individuati le prestazioni connesse al programma  nazionale
          GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per
          tipologia di beneficiari, le procedure  per  assicurare  il
          rispetto  del   limite   di   spesa,   le   caratteristiche
          dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi
          e le modalita'  di  erogazione  da  parte  della  rete  dei
          servizi  per  le   politiche   del   lavoro,   nonche'   la
          specificazione dei livelli di qualita' di  riqualificazione
          delle competenze. Resta fermo che le  misure  comprese  nel
          programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito  delle
          misure ritenute ammissibili al finanziamento  del  predetto
          programma React EU. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 20  luglio  2021,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  125
          (Misure  urgenti  per  la  tutela  delle  vie  d'acqua   di
          interesse culturale  e  per  la  salvaguardia  di  Venezia,
          nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro): 
                «Art.  3-bis  (Servizi   di   outplacement   per   la
          ricollocazione professionale). - 1.  Per  l'anno  2021,  al
          fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per
          la ricollocazione  professionale  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera d), del decreto legislativo  10  settembre
          2003,  n.  276,  nell'ambito  dello  stanziamento  di   cui
          all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge  30
          dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di  euro  sono  destinati
          all'attivazione   di   servizi   per   la    ricollocazione
          professionale dei  lavoratori  dipendenti  di  aziende  che
          siano  state  poste  in   procedura   fallimentare   o   in
          amministrazione straordinaria o dei  lavoratori  che  siano
          stati  collocati  in  cassa   integrazione   guadagni   per
          cessazione dell'attivita' ai  sensi  dell'articolo  44  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
                2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente   decreto,    le    necessarie
          disposizioni applicative.».