Art. 12 bis 
 
         Disposizioni in materia di formazione specialistica 
                        del personale medico 
 
  1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «Le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
strutture  sanitarie  private  accreditate,  appartenenti  alla  rete
formativa,»; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le strutture
private accreditate di cui al primo periodo, la facolta' assunzionale
e' limitata agli specializzandi che  svolgono  l'attivita'  formativa
presso le medesime strutture»; 
  c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  quanto
riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale,»  e
dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono  aggiunte  le
seguenti: «e, per quanto  riguarda  le  strutture  sanitarie  private
accreditate, le  disposizioni  dei  rispettivi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 584-bis,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). 
                1.-548. Omissis. 
                548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale,   nonche'   le   strutture   sanitarie   private
          accreditate, appartenenti alla rete formativa,  nei  limiti
          delle proprie disponibilita' di bilancio e  nei  limiti  di
          spesa per il personale previsti dalla  disciplina  vigente,
          possono procedere fino al 31 dicembre  2022  all'assunzione
          con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
          orario  a  tempo  parziale  in   ragione   delle   esigenze
          formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati  nella
          graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
          dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea
          relativamente  al  possesso  del   titolo   di   formazione
          specialistica. Per le strutture private accreditate di  cui
          al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
          specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
          medesime strutture. Il  contratto  non  puo'  avere  durata
          superiore alla  durata  residua  del  corso  di  formazione
          specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi,  i
          periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
          6, primo periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,
          n. 368, e puo' essere prorogato  una  sola  volta  fino  al
          conseguimento del  titolo  di  formazione  specialistica  e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.
          L'interruzione  definitiva  del  percorso   di   formazione
          specialistica  comporta  la  risoluzione   automatica   del
          contratto di lavoro. I medici,  i  medici  veterinari,  gli
          odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
          gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del  presente
          comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al  loro
          trattamento  economico,  proporzionato   alla   prestazione
          lavorativa resa e commisurato alle attivita'  assistenziali
          svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni  del
          contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale
          della  dirigenza  medica,  veterinaria  e   sanitaria   del
          Servizio sanitario nazionale  e,  per  quanto  riguarda  le
          strutture sanitarie private  accreditate,  le  disposizioni
          dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          della  dirigenza.  Essi  svolgono  attivita'  assistenziali
          coerenti con  il  livello  di  competenze  e  di  autonomia
          raggiunto e correlato all'ordinamento didattico  di  corso,
          alle attivita'  professionalizzanti  nonche'  al  programma
          formativo seguito e all'anno di corso  di  studi  superato.
          Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro  a
          tempo  determinato,  restano  iscritti   alla   scuola   di
          specializzazione    universitaria    e    la     formazione
          specialistica e' a tempo parziale in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005.
          Con specifici accordi tra le regioni, le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano e le  universita'  interessate  sono
          definite,  sulla  base  dell'accordo  quadro  adottato  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
          concerto con il Ministro della  salute,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
          a tempo parziale e delle  attivita'  formative  teoriche  e
          pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
          della  scuola   di   specializzazione   universitaria.   La
          formazione teorica compete alle universita'. La  formazione
          pratica e'  svolta  presso  l'azienda  sanitaria  o  l'ente
          d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
          43 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  ovvero  presso
          gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico.
          Nel suddetto periodo gli specializzandi  medici  non  hanno
          diritto al cumulo del trattamento economico previsto per  i
          predetti specializzandi medici dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di  formazione  specialistica,  coloro  che
          sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati  a
          tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli  della  dirigenza
          del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
                Omissis.».