Art. 12 ter 
 
        Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 
                  della legge 30 marzo 1971, n. 118 
 
  1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto  dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  deve  intendersi  soddisfatto
qualora l'invalido parziale svolga  un'attivita'  lavorativa  il  cui
reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,   per   il
riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  30
          marzo 1971, n.  118  (Conversione  in  legge  del  D.L.  30
          gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati  ed
          invalidi civili): 
                «Art. 13 (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili
          di   eta'   compresa   fra    il    diciottesimo    e    il
          sessantaquattresimo anno nei cui  confronti  sia  accertata
          una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari
          o  superiore  al  74  per  cento  (16),  che  non  svolgono
          attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale  condizione
          sussiste, e' concesso, a  carico  dello  Stato  ed  erogato
          dall'INPS, un assegno mensile di euro  242,84  per  tredici
          mensilita', con le stesse condizioni e  modalita'  previste
          per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. 
                2.   Attraverso   dichiarazione   sostitutiva,   resa
          annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46  e  seguenti
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui  al
          comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
          Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e'  tenuto  a
          darne tempestiva comunicazione all'INPS.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14-septies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,   n.   33
          (Finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          proroga   dei   contratti   stipulati    dalle    pubbliche
          amministrazioni in base alla L. 1°  giugno  1977,  n.  285,
          sulla occupazione giovanile): 
                «Art. 14-septies (Assegno mensile). - Con  decorrenza
          1°  luglio  1980  l'importo  mensile  della  pensione   non
          reversibile spettante ai ciechi civili di cui  all'art.  2,
          L. 27 maggio 1970,  n.  382,  e  successive  modificazioni,
          nonche' della pensione di invalidita' di cui agli  articoli
          12, 13 e 17,  L.  30  marzo  1971,  n.  118,  e  successive
          modificazioni, in favore  dei  mutilati  e  degli  invalidi
          civili nei cui confronti sia stata accertata una  totale  o
          parziale inabilita' lavorativa, nonche'  l'assegno  mensile
          di assistenza per i sordomuti di  cui  all'art.  1,  L.  26
          maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che  viene
          definito  «pensione  non  reversibile»,  e'  elevato  a  L.
          100.000      comprensive       dell'aumento       derivante
          dall'applicazione,  nell'anno  1980,   della   perequazione
          automatica prevista dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160. 
                Le pensioni di cui al comma precedente  sono  erogate
          per intero  anche  ai  ciechi  civili,  ai  mutilati,  agli
          invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di
          riposo. 
                I benefici di cui  ai  commi  primo  e  secondo  sono
          estesi ai ciechi titolari di pensione  di  cui  all'art.  1
          della L. 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni. 
                Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito  di
          cui agli artt. 6, 8  e  10,  D.L.  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito con modificazioni nella L. 16  aprile  1974,  n.
          114,  e  successive  modificazioni,  sono  elevati   a   L.
          5.200.000  annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF   e
          rivalutabili annualmente secondo gli indici di  valutazione
          delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,  rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. 
                Con la stessa decorrenza di cui al  comma  precedente
          il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile  in
          favore dei mutilati e degli invalidi civili,  di  cui  agli
          articoli 13 e  17  della  L.  30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  e'  fissato  in
          lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con
          esclusione del reddito percepito da  altri  componenti  del
          nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. 
                Il limite di reddito di cui al comma precedente sara'
          rivalutato  annualmente  sulla  base  degli  indici   delle
          retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria   rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. 
                Il limite di reddito per il diritto alla pensione  di
          inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi  civili,
          di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,
          e'  calcolato  con  riferimento  al  reddito  agli  effetti
          dell'IRPEF con esclusione del reddito  percepito  da  altri
          componenti  del  nucleo  familiare  di  cui   il   soggetto
          interessato fa parte. 
                Sono    abrogate    le    disposizioni    legislative
          incompatibili. 
                All'onere derivante dalle disposizioni  del  presente
          articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980,  si
          provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  capitolo
          6856 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per  l'anno  finanziario  medesimo,  utilizzando
          parzialmente  l'accantonamento  «Potenziamento  del   Corpo
          della guardia di finanza». 
                Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».