Art. 12 quater 
 
                       Assunzione di personale 
                per l'Accademia nazionale dei Lincei 
 
  1.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze   di   servizio   di
particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuita' e lo
sviluppo delle attivita' istituzionali in  relazione  agli  effettivi
fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e' autorizzata,  per  il
biennio 2022-2023,  a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente e con corrispondente incremento della  vigente
dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari
a 5 unita', di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2  di  area
B,  posizione  economica  B1.  Per  l'espletamento  delle   procedure
concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa  pari  a
euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle  risorse  disponibili
presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei. 
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del  comma  1,
pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e  a  euro  248.548  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 200,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. 
                1.-199 Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».