Art. 12 quinquies 
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo 
       dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale 
 
  1. Le imprese, residenti in Italia e  costituite  da  non  piu'  di
sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un  anno,
come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in  proporzione
uguale o superiore  a  due  terzi  della  forza  lavoro  complessiva,
lavoratori  con  disturbi  dello  spettro  autistico  ed   esercitano
attivita' d'impresa al fine dell'inserimento  lavorativo  di  persone
con disturbi dello spettro autistico di  cui  alla  legge  18  agosto
2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  2. La  retribuzione  dei  lavoratori  assunti  da  una  start-up  a
vocazione sociale e' costituita da una  parte  che  non  puo'  essere
inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello  di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e  da  una  parte
variabile,  consistente  in  trattamenti  collegati  a  obiettivi   o
parametri di rendimento concordati  tra  le  parti.  La  retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione  del
reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia  ai  fini
fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o  della
pensione di invalidita', ove percepiti dal  lavoratore,  soggetti  ai
limiti  di  reddito  di  cui  al   decreto   annuale   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  sospesa  per  il  periodo   di
assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica
tempestivamente  all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
(INPS)  la  variazione  della  propria  situazione  reddituale,   per
attivare la procedura di sospensione, pena la perdita  del  beneficio
di cui al presente comma e  il  versamento  contestuale  delle  somme
indebitamente  percepite.   L'INPS,   accertata,   su   comunicazione
dell'interessato,  la  sussistenza  dei  requisiti   reddituali   per
percepire l'assegno o la pensione  di  invalidita',  al  termine  del
periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a  partire
dal mese successivo al  termine  del  contratto  di  assunzione.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma. 
  3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita' di impresa della
start-up a vocazione  sociale  non  sono  imponibili  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di  inizio
di attivita'. 
  4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del  17  giugno  2014,  ai  datori  di  lavoro  e'
concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei  mesi  e
nella misura del  70  per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni  lavoratore  con  disturbi
dello spettro autistico  assunto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.  L'incentivo  e'  corrisposto  al  datore  di   lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.  Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  adottate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  5,22
milioni di euro per l'anno 2022, 6,69  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per
l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di
euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per  l'anno  2028,  14,16
milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12  marzo  1999,  n.
68. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 18 agosto  2015,  n.  134  (Disposizioni  in
          materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone  con
          disturbi dello  spettro  autistico  e  di  assistenza  alle
          famiglie) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2015, n.
          199. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   25,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
                «Art.   25   (Start-up   innovativa   e    incubatore
          certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile,   lo   sviluppo    tecnologico,    la    nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
                2. Ai fini del presente decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                  a); 
                  b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                  c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia; 
                  d) a partire dal secondo anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                  f)  ha,   quale   oggetto   sociale   esclusivo   o
          prevalente,   lo   sviluppo,    la    produzione    e    la
          commercializzazione di prodotti  o  servizi  innovativi  ad
          alto valore tecnologico; 
                  g)  non  e'  stata  costituita  da   una   fusione,
          scissione societaria o a seguito di cessione di  azienda  o
          di ramo di azienda; 
                  h)  possiede  almeno  uno  dei  seguenti  ulteriori
          requisiti: 
                    1) le spese in ricerca e sviluppo sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                    2) impiego  come  dipendenti  o  collaboratori  a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270; 
                    3) sia titolare o depositaria o licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
                3. Le societa' gia' costituite alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          in possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  2,  sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
                4. Ai fini del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi  2
          e 3 che operano  in  via  esclusiva  nei  settori  indicati
          all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  24  marzo
          2006, n. 155. 
                5. Ai fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  «incubatore
          certificato» e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas   Europaea,   residente   in   Italia   ai   sensi
          dell'articolo  73  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi  per
          sostenere la nascita e lo sviluppo di  start-up  innovative
          ed e' in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a)  dispone  di   strutture,   anche   immobiliari,
          adeguate ad accogliere  start-up  innovative,  quali  spazi
          riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
          verifica o ricerca; 
                  b) dispone di attrezzature  adeguate  all'attivita'
          delle start-up innovative,  quali  sistemi  di  accesso  in
          banda  ultralarga  alla  rete  internet,   sale   riunioni,
          macchinari per test, prove o prototipi; 
                  c)  e'  amministrato  o  diretto  da   persone   di
          riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
          e ha a disposizione una struttura tecnica e  di  consulenza
          manageriale permanente; 
                  d)  ha  regolari  rapporti  di  collaborazione  con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
                  e)   ha   adeguata    e    comprovata    esperienza
          nell'attivita' di sostegno a start-up  innovative,  la  cui
          sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7. 
                6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                7. Il possesso del requisito di cui alla  lettera  e)
          del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
                  a)   numero   di   candidature   di   progetti   di
          costituzione  e/o  incubazione   di   start-up   innovative
          ricevute e valutate nel corso dell'anno; 
                  b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
          nell'anno; 
                  c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
                  d) numero complessivo di collaboratori e  personale
          ospitato; 
                  e) percentuale di variazione del numero complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
                  f)  tasso  di  crescita  media  del  valore   della
          produzione delle start-up innovative incubate; 
                  g) capitali di rischio ovvero finanziamenti,  messi
          a disposizione dall'Unione europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
                  h) numero di  brevetti  registrati  dalle  start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
                8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
          cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore  certificato
          devono essere iscritti al fine di poter  beneficiare  della
          disciplina della presente sezione. 
                9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
                10. La sezione speciale del registro delle imprese di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
                11. Le informazioni  di  cui  al  comma  12,  per  la
          start-up innovativa, e 13,  per  l'incubatore  certificato,
          sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
                12.  La  start-up   innovativa   e'   automaticamente
          iscritta alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni: 
                  a) data e luogo di costituzione, nome  e  indirizzo
          del notaio; 
                  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                  c) oggetto sociale; 
                  d)   breve   descrizione   dell'attivita'   svolta,
          comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
                  e) elenco dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a
          fiduciarie, holding ove non  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580, e successive modificazioni, con  autocertificazione
          di veridicita'; 
                  f) elenco delle societa' partecipate; 
                  g)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e   delle
          esperienze professionali  dei  soci  e  del  personale  che
          lavora nella start-up innovativa,  esclusi  eventuali  dati
          sensibili; 
                  h)   indicazione   dell'esistenza   di    relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
                  i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
                  l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
                13.  L'incubatore  certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
                  a) data e luogo di costituzione, nome  e  indirizzo
          del notaio; 
                  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                  c) oggetto sociale; 
                  d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
                  e)   elenco   delle   strutture   e    attrezzature
          disponibili per lo svolgimento della propria attivita'; 
                  f) indicazione delle esperienze  professionali  del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
                  g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
                  h)    indicazione     dell'esperienza     acquisita
          nell'attivita' di sostegno a start-up innovative. 
                14. 
                15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o
          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del
          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
                16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
          di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
          certificato sono  cancellati  dalla  sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui  al  presente  articolo,  con
          provvedimento  del  conservatore   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del   codice   civile,
          permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
          delle imprese. Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,  alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 15. 
                17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                17-bis.  La  start-up   innovativa   e   l'incubatore
          certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi  12
          e       13       nella       piattaforma        informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  8,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini  di  cui
          al comma 10.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  108,  del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Il testo dell'articolo 33, del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  12
          marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili): 
                «Art.  13  (Incentivi  alle  assunzioni).  -  1.  Nel
          rispetto dell'articolo 33 del Regolamento  UE  n.  651/2014
          della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori  di  lavoro
          e' concesso a  domanda  un  incentivo  per  un  periodo  di
          trentasei mesi: 
                  a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
          minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta  categoria  di
          cui alle tabelle citate nella lettera a). 
                1-bis. L'incentivo di cui  al  comma  1  e'  altresi'
          concesso, nella misura del 70 per cento della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore con  disabilita'  intellettiva  e  psichica  che
          comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
          al 45 per cento, per un periodo di  60  mesi,  in  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato o di  assunzione  a  tempo
          determinato di durata non inferiore a  dodici  mesi  e  per
          tutta la durata del contratto. 
                1-ter. L'incentivo di cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle
          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione
          dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita  procedura
          telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
          fornire una specifica comunicazione  telematica  in  ordine
          alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
          per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
          in favore del richiedente opera una riserva di  somme  pari
          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al
          richiedente e' assegnato un  termine  perentorio  di  sette
          giorni per provvedere alla stipula del contratto di  lavoro
          che da' titolo all'incentivo. Entro il  termine  perentorio
          dei successivi sette giorni lavorativi, il  richiedente  ha
          l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
          predetta  procedura  telematica,  l'avvenuta  stipula   del
          contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di  mancato
          rispetto dei termini perentori di cui  al  terzo  e  quarto
          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme
          operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
          a  disposizione  di   ulteriori   potenziali   beneficiari.
          L'incentivo di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuto
          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione
          delle domande cui abbia fatto seguito  l'effettiva  stipula
          del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in  caso  di
          insufficienza delle risorse a disposizione  determinate  ai
          sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
          pluriennale con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet  istituzionale.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle minori entrate valutate con  riferimento
          alla durata dell'incentivo, inviando relazioni  trimestrali
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  L'INPS  provvede
          all'attuazione del presente comma  con  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente. 
                2. 
                3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi  anche
          ai datori di lavoro privati che, pur non  essendo  soggetti
          agli   obblighi    della    presente    legge,    procedono
          all'assunzione di lavoratori disabili e  ne  fanno  domanda
          con le modalita' di cui al comma 1-ter. 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
          Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
          versamenti da parte di soggetti privati a titolo  spontaneo
          e solidale. Le somme sono versate all'entrata del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  al
          medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          secondo modalita' definite con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                5. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  definito  l'ammontare
          delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  4  che  vengono
          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
          per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
          cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al
          presente  comma  e'  aggiornato  annualmente  al  fine   di
          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al
          comma  4  per  il  versamento   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 5, comma 3-bis. 
                6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29-quater
          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. - 9. 
                10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede  ad  una
          verifica degli  effetti  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  e  ad  una  valutazione  dell'adeguatezza   delle
          risorse finanziarie ivi previste.».