Art. 13 
 
                  Disposizioni in materia di salute 
                  e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e
puo' essere convocato anche su  richiesta  dell'ufficio  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1. le parole «e  per  indirizzare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale,»; 
        1.2.  le  parole:  «negli  attuali»  sono  sostituite   dalla
seguente: «nei»; 
        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
dedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1. le parole «Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»; 
        2.2.  dopo  le  parole  «dal  Ministero  dell'interno,»  sono
inserite  le  seguenti:  «dal  Dipartimento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»; 
        2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»; 
        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti
adottati ai sensi del comma 4.»; 
      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.   L'INAIL
garantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed
informatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile  2016,  e  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento  dei
dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'INAIL  rende  disponibili  ai  Dipartimenti  di  prevenzione  delle
Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza,  e
all'Ispettorato nazionale del lavoro i  dati  relativi  alle  aziende
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli  sotto  la
soglia  di   indennizzabilita',   e   alle   malattie   professionali
denunciate.»; 
      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  «Ministro  del
lavoro» fino  a  «pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale» e le parole  «da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla data dell'entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,
vengono definite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  definiti  i
criteri e»; 
      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare,  acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale  per  la  prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui  al
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la
periodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al
comma 6.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  vigilanza  di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della
programmazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le
aziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza
esercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono
adottate le conseguenti  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»; 
      4) al comma 6: 
        4.1. dopo le parole «L'importo delle somme  che  l'ASL»  sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale  del  lavoro»  e  la
parola: «ammette» e' sostituita dalla seguente: «ammettono»; 
        4.2.  le  parole   «l'apposito   capitolo   regionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente,  l'apposito  capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti  di  prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»; 
      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il
30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica
sull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del
lavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»; 
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il  contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute  e  sicurezza  dei
lavoratori). - 1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al
fine di far cessare il pericolo per la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori,   nonche'   di   contrastare   il   lavoro    irregolare,
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un  provvedimento   di
sospensione,  quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento
dell'accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro   ovvero   inquadrato   come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste
dalla normativa, nonche', a prescindere dal settore di intervento, in
caso di gravi violazioni in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza  del  lavoro  di  cui  all'Allegato  I.   Con   riferimento
all'attivita'  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di
svolgere attivita' di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive
nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio  dell'attivita'
dei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva  comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da
parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano
le modalita' operative di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  In  caso  di  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  secondo  periodo  si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a  ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa  o  ritardata
la comunicazione. Non si applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124.  Il
provvedimento di sospensione e'  adottato  in  relazione  alla  parte
dell'attivita'  imprenditoriale  interessata  dalle   violazioni   o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.
Unitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il
lavoro. 
  2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa
di contrattare con la pubblica  amministrazione  e  con  le  stazioni
appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal  fine  il
provvedimento di sospensione e'  comunicato  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) e al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al
fine dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione  e  a  versare  i
relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati  dall'effetto   del
provvedimento di sospensione. 
  3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
al  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 1,  per  le  ipotesi  di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'. 
  5. Ai provvedimenti di cui al presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6.   Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  7. In materia di prevenzione incendi, in ragione  della  competenza
esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   prevista
dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139. 
  8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai  servizi  ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
  9.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'amministrazione che lo ha adottato: 
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    c) la rimozione delle  conseguenze  pericolose  delle  violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
    d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una  somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati  fino  a  cinque
lavoratori irregolari e pari a 5.000  euro  qualora  siano  impiegati
piu' di cinque lavoratori irregolari; 
    e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato  I
con riferimento a ciascuna fattispecie. 
  10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  9
sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti
alla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata
destinataria di un provvedimento di sospensione. 
  11.  Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato. 
  12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti. 
  13. Ferma  restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
  14. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo  termine  il
provvedimento di sospensione perde efficacia. 
  15. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
  16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della
conclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai
fini della verifica dell'ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»; 
  d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita  la
seguente: 
  «b-bis) individuare il preposto o i  preposti  per  l'effettuazione
delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19.  I  contratti  e
gli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l'emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno  a
causa dello svolgimento della propria attivita'»; 
  d-ter) all'articolo 19, comma 1: 
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte  dei  singoli
lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche'  delle  disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei
mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di
comportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite
dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
non conforme for- nendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  In
caso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di
persistenza   dell'inosservanza,   interrompere    l'attivita'    del
lavoratore e informare i superiori diretti»; 
  2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  «f-bis) in caso di rilevazione di  deficienze  dei  mezzi  e  delle
attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata
durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente
l'attivita' e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di
lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate»; 
  d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di  attivita'  in  regime  di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il
personale che svolge la funzione di preposto»; 
  d-quinquies) all'articolo 37: 
  1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro  il
30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adotta  un
accordo nel quale provvede  all'accorpamento,  alla  rivisitazione  e
alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia
di formazione, in modo da garantire: 
  a) l'individuazione della durata,  dei  contenuti  minimi  e  delle
modalita' della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di
lavoro; 
  b)  l'individuazione  delle  modalita'  della  verifica  finale  di
apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi
formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche  di  efficacia
della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione
lavorativa»; 
  2)  al  comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e
in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze,
dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»; 
  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, secondo quanto previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo»; 
  4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-ter.  Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificita'  della
formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi
del comma 7, le relative attivita'  formative  devono  essere  svolte
interamente con modalita' in presenza e devono  essere  ripetute  con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario
in ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di  nuovi
rischi»; 
    e) all'articolo 51: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  istituisce   il
repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri
identificativi, sentite  le  associazioni  sindacali  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale per il settore  di  appartenenza,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; 
      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «8-bis.  Gli  organismi  paritetici  comunicano  annualmente,   nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  (regolamento
generale sulla protezione dei dati-GDPR),  all'Ispettorato  nazionale
del lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
    a) alle imprese che hanno  aderito  al  sistema  degli  organismi
paritetici e a quelle che  hanno  svolto  l'attivita'  di  formazione
organizzata dagli stessi organismi; 
    b)  ai   rappresentanti   dei   lavoratori   per   la   sicurezza
territoriali; 
    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 
  8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai  fini  della
individuazione di criteri di  priorita'  nella  programmazione  della
vigilanza   e   di   criteri   di   premialita'   nell'ambito   della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.  Per  la
definizione dei suddetti criteri si tiene  conto  del  fatto  che  le
imprese facenti parte degli organismi  paritetici  aderiscono  ad  un
sistema paritetico volontario  che  ha  come  obiettivo  primario  la
prevenzione sul luogo di lavoro»; 
  e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: «entro il  31  dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
  e-ter) all'articolo 55, comma 5: 
  1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,»  e'  inserita  la
seguente: «7- ter,»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500  a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),
b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi  2,  3,  primo  periodo,  e
8-bis»; 
  e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed  f)»
sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»; 
  e-quinquies) all'articolo 79, comma  2-bis,  dopo  le  parole:  «1°
giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI piu' recenti»; 
  e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, e' premesso il seguente: 
  «1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di  cui  al
comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente»; 
    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una  apposita
banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
l'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con  decreto  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono  individuate  le
modalita' tecniche, la data  di  effettivo  avvio  dell'alimentazione
della banca dati e le modalita' di  condivisione  delle  informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»; 
    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente
decreto. 
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all'articolo
14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9,  lettere
d) ed e)». 
  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'
autorizzato,  per  il  biennio  2021-  2022,  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare
nell'Area terza, posizione economica  F1,  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di  euro  22.164.286  per  il  2022  e  di  euro
44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni  di  cui
al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022  e  di  euro
6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse
alle medesime assunzioni, nonche' di euro 1.500.000 per  il  2022  in
relazione alle spese relative allo svolgimento e  alla  gestione  dei
concorsi pubblici. 
  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «570  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «660 unita'»; 
    b) alla lettera b), il numero «6»  e'  sostituito  dal  seguente:
«8»; 
    c) la lettera c) e' abrogata; 
    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
246»; 
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 229». 
  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro
4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 13, 18,  19,
          26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro) come modificati dalla
          presente legge: 
                «Art. 7 (Comitati regionali di coordinamento).  -  1.
          Al fine di  realizzare  una  programmazione  coordinata  di
          interventi,  nonche'  uniformita'  degli   stessi   ed   il
          necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e
          con la Commissione  di  cui  all'articolo  6,  presso  ogni
          regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di
          coordinamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. 
              1-bis. Il comitato regionale  si  riunisce  almeno  due
          volte l'anno e puo' essere  convocato  anche  su  richiesta
          dell'ufficio territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro.». 
                «Art.  8  (Sistema  informativo  nazionale   per   la
          prevenzione nei luoghi di lavoro). -  1.  E'  istituito  il
          Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
          luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire  dati  utili  per
          orientare, programmare, pianificare e valutare  l'efficacia
          della attivita' di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie   professionali,   relativamente   ai   lavoratori
          iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici,  e
          per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento
          informativo   statistico    e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale   e   locale   le
          attivita' di  vigilanza,  attraverso  l'utilizzo  integrato
          delle informazioni  disponibili  nei  sistemi  informativi,
          anche tramite l'integrazione  di  specifici  archivi  e  la
          creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza
          alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
          dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza nei luoghi di lavoro. 
                2. Il Sistema  informativo  di  cui  al  comma  1  e'
          costituito dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  dal  Ministero  della   salute,   dal   Ministero
          dell'interno  dal   Dipartimento   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  competente  per  la  trasformazione
          digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento
          e di  Bolzano,  dall'INAIL,  dall'INPS  e  dall'Ispettorato
          Nazionale del  Lavoro,  con  il  contributo  del  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL).  Ulteriori
          amministrazioni potranno  essere  individuate  con  decreti
          adottati ai sensi del comma 4. Allo sviluppo  del  medesimo
          concorrono gli  organismi  paritetici  e  gli  istituti  di
          settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si
          occupano della salute delle donne. 
                3. L'INAIL garantisce  le  funzioni  occorrenti  alla
          gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo,
          nel rispetto di quanto disciplinato  dal  regolamento  (UE)
          2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
          e, a tale  fine,  e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti  di
          prevenzione delle Aziende sanitarie  locali,  per  l'ambito
          territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del
          lavoro  i  dati  relativi  alle  aziende  assicurate,  agli
          infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto  la  soglia
          di  indennizzabilita',  e   alle   malattie   professionali
          denunciate. 
                4. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, di  concerto
          con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale, acquisito il parere della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri  e
          le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento
          del SINP, nonche' le regole per il  trattamento  dei  dati.
          Tali regole sono definite nel rispetto di  quanto  previsto
          dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  cosi'  come
          modificato ed integrato dal decreto  legislativo  4  aprile
          2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa  sul
          Sistema informativo nazionale integrato per la  prevenzione
          nei  luoghi  di  lavoro.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          disciplinate le speciali modalita' con le  quali  le  forze
          armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco partecipano al sistema informativo  relativamente
          alle attivita' operative e addestrative. Per tale finalita'
          e'  acquisita   l'intesa   dei   Ministri   della   difesa,
          dell'interno e dell'economia e delle finanze. 
                4-bis. Per l'attivita' di  coordinamento  e  sviluppo
          del SINP, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, acquisito  il  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, e' ridefinita  la  composizione  del
          Tavolo tecnico per  lo  sviluppo  e  il  coordinamento  del
          sistema informativo nazionale per  la  prevenzione  (SINP),
          istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e del  Ministro  della
          salute 25 maggio 2016, n. 183. 
                5. La partecipazione delle parti sociali  al  Sistema
          informativo avviene attraverso la  periodica  consultazione
          in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6. 
                6. I contenuti dei flussi informativi  devono  almeno
          riguardare: 
                  a) il quadro produttivo ed occupazionale; 
                  b) il quadro  dei  rischi  anche  in  un'ottica  di
          genere; 
                  c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
          delle lavoratrici; 
                  d) il quadro degli interventi di prevenzione  delle
          istituzioni preposte; 
                  e) il quadro degli interventi  di  vigilanza  delle
          istituzioni preposte; 
                  e-bis) i  dati  degli  infortuni  sotto  la  soglia
          indennizzabile dall'INAIL. 
                7. La diffusione  delle  informazioni  specifiche  e'
          finalizzata al raggiungimento di  obiettivi  di  conoscenza
          utili per le attivita' dei  soggetti  destinatari  e  degli
          enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai  diversi
          destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                8. Le attivita' di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate  dalle  amministrazioni  di  cui  al   comma   2
          utilizzando le ordinarie risorse  personali,  economiche  e
          strumentali in dotazione.». 
                «Art.   13   (Vigilanza).   -   1.    La    vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza nei luoghi di  lavoro  e'  svolta  dalla  azienda
          sanitaria     locale     competente     per     territorio,
          dall'Ispettorato nazionale del  lavoro  e,  per  quanto  di
          specifica competenza, dal Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi  ai
          sensi del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di   seconda
          categoria e le acque minerali e  termali  dalle  regioni  e
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  province
          autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  finalita'
          del   presente   articolo,   nell'ambito   delle    proprie
          competenze,  secondo   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti. 
                1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
          Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
                2. (abrogato). 
                3.  In  attesa   del   complessivo   riordino   delle
          competenze in tema  di  vigilanza  sull'applicazione  della
          legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
          lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute  e
          sicurezza  dei   lavoratori   attribuite   alle   autorita'
          marittime a bordo delle navi ed in  ambito  portuale,  agli
          uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle   autorita'
          portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la  sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale ed aeroportuale  nonche'  ai  servizi  sanitari  e
          tecnici istituiti per le Forze armate e  per  le  Forze  di
          polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti  servizi  sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle che presentano analoghe  esigenze  da  individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali. L'Amministrazione della giustizia  puo'  avvalersi
          dei servizi istituiti per le Forze  armate  e  di  polizia,
          anche mediante  convenzione  con  i  rispettivi  Ministeri,
          nonche'  dei  servizi  istituiti   con   riferimento   alle
          strutture penitenziarie. 
                4. La  vigilanza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          esercitata nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui  agli
          articoli 5 e 7. A livello  provinciale,  nell'ambito  della
          programmazione regionale realizzata ai sensi  dell'articolo
          7, le aziende sanitarie locali  e  l'Ispettorato  nazionale
          del lavoro promuovono  e  coordinano  sul  piano  operativo
          l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi  di
          cui al presente  articolo.  Sono  adottate  le  conseguenti
          modifiche al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 21 dicembre 2007. 
                5.  Il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato agli uffici che svolgono attivita' di  vigilanza,
          non puo' prestare, ad alcun titolo e in  alcuna  parte  del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza. 
                6. L'importo delle somme che  l'ASL  e  l'Ispettorato
          nazionale del lavoro, in qualita' di organo  di  vigilanza,
          ammette  a  pagare  in   sede   amministrativa   ai   sensi
          dell'articolo 21,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo   19   dicembre   1994,   n.    758,    integra
          rispettivamente,  l'apposito  capitolo   regionale   e   il
          bilancio  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di  lavoro
          svolta dai dipartimenti di prevenzione  delle  AA.SS.LL.  e
          dall'Ispettorato. 
                7. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  64
          del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,
          n.  303,  con  riferimento   agli   organi   di   vigilanza
          competenti, come individuati dal presente decreto. 
              7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e'  tenuto  a
          presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali  per  la  trasmissione  al
          Parlamento, una relazione analitica  sull'attivita'  svolta
          in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
          e che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei  diversi
          settori  produttivi  e  delle  prospettive   di   sviluppo,
          programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei
          luoghi di lavoro.». 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  a)    nominare    il    medico    competente    per
          l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei   casi
          previsti dal presente decreto legislativo; 
                  b)   designare   preventivamente    i    lavoratori
          incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi  di
          lavoro  in  caso  di  pericolo  grave   e   immediato,   di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza; 
                  b-bis) individuare il preposto  o  i  preposti  per
          l'effettuazione  delle  attivita'  di  vigilanza   di   cui
          all'articolo 19. I contratti e gli  accordi  collettivi  di
          lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
          per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  precedente
          periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio  alcuno  a
          causa dello svolgimento della propria attivita'; 
                  c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                  d) fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                  e)  prendere  le   misure   appropriate   affinche'
          soltanto  i  lavoratori   che   hanno   ricevuto   adeguate
          istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
          li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                  f) richiedere l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                  g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                  g-bis) nei casi di sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                  h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                  i) informare il piu' presto possibile i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                  l)  adempiere  agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                  m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata
          da  esigenze  di  tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato; 
                  n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                  o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r). Il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
              p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
          3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
          53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
                  q) prendere appropriati provvedimenti  per  evitare
          che le misure tecniche adottate possano causare rischi  per
          la  salute  della  popolazione  o  deteriorare   l'ambiente
          esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
          rischio; 
                  r)  comunicare  in  via  telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione
          del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
          dati e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro
          che comportino l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque  assolto  per  mezzo   della   denuncia   di   cui
          all'articolo 53 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
                  t) adottare le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                  u) nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                  v)  nelle  unita'  produttive  con   piu'   di   15
          lavoratori,  convocare  la  riunione   periodica   di   cui
          all'articolo 35; 
                  z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                  aa)  comunicare  in  via  telematica  all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                  bb) vigilare affinche' i  lavoratori  per  i  quali
          vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti
          alla mansione  lavorativa  specifica  senza  il  prescritto
          giudizio di idoneita'. 
                1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
                2. Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                  a) la natura dei rischi; 
                  b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                  c) la descrizione degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                  d) i dati di cui al comma 1, lettera r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                  e)  i  provvedimenti  adottati  dagli   organi   di
          vigilanza. 
                3. Gli obblighi relativi agli interventi  strutturali
          e di manutenzione necessari per assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
                3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti." 
                «Art. 19 (Obblighi del preposto). - 1. In riferimento
          alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo
          le loro attribuzioni e competenze, devono: 
                  a)  sovrintendere  e  vigilare  sull'osservanza  da
          parte dei singoli lavoratori dei loro  obblighi  di  legge,
          nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e
          sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei  mezzi  di  protezione
          collettivi e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
          messi a loro disposizione e,  in  caso  di  rilevazione  di
          comportamenti non conformi alle disposizioni  e  istruzioni
          impartite dal datore di lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini
          della protezione collettiva e individuale, intervenire  per
          modificare  il  comportamento  non  conforme  fornendo   le
          necessarie indicazioni di sicurezza.  In  caso  di  mancata
          attuazione delle disposizioni impartite  o  di  persistenza
          dell'inosservanza, interrompere l'attivita' del  lavoratore
          e informare i superiori diretti»; 
                  b) verificare affinche' soltanto i  lavoratori  che
          hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle  zone  che
          li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                  c) richiedere  l'osservanza  delle  misure  per  il
          controllo delle situazioni di rischio in caso di  emergenza
          e dare  istruzioni  affinche'  i  lavoratori,  in  caso  di
          pericolo grave, immediato  e  inevitabile,  abbandonino  il
          posto di lavoro o la zona pericolosa; 
                  d) informare il piu' presto possibile i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                  e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
          dal  richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere   la   loro
          attivita' in una situazione di lavoro in  cui  persiste  un
          pericolo grave ed immediato; 
                  f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro  o
          al  dirigente  sia  le  deficienze  dei   mezzi   e   delle
          attrezzature di lavoro  e  dei  dispositivi  di  protezione
          individuale, sia ogni altra condizione di pericolo  che  si
          verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
          sulla base della formazione ricevuta; 
                  f-bis) in caso di  rilevazione  di  deficienze  dei
          mezzi e delle attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione
          di pericolo rilevata durante la vigilanza,  se  necessario,
          interrompere  temporaneamente  l'attivita'   e,   comunque,
          segnalare  tempestivamente  al  datore  di  lavoro   e   al
          dirigente le non conformita' rilevate: 
                  g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
          quanto previsto dall'articolo 37.». 
                «Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore  di  lavoro,
          in caso di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
          all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori    autonomi
          all'interno della propria azienda, o di una singola  unita'
          produttiva della stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
                  a) verifica, con le modalita' previste dal  decreto
          di cui all'articolo 6, comma  8,  lettera  g),  l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
                    1) acquisizione  del  certificato  di  iscrizione
          alla camera di commercio, industria e artigianato; 
                    2)      acquisizione      dell'autocertificazione
          dell'impresa appaltatrice o  dei  lavoratori  autonomi  del
          possesso dei requisiti di idoneita'  tecnico-professionale,
          ai  sensi  dell'articolo   47   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
                  b)  fornisce  agli  stessi   soggetti   dettagliate
          informazioni sui rischi specifici  esistenti  nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla
          propria attivita'. 
                2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  i  datori  di
          lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
                  a)  cooperano  all'attuazione   delle   misure   di
          prevenzione e protezione dai rischi  sul  lavoro  incidenti
          sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; 
                  b)  coordinano  gli  interventi  di  protezione   e
          prevenzione dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,
          informandosi reciprocamente  anche  al  fine  di  eliminare
          rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle  diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  committente  promuove  la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
                3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2, l'obbligo di cui  al  comma  3  non  si  applica  ai
          servizi di natura intellettuale,  alle  mere  forniture  di
          materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
          non e' superiore a cinque uomini-giorno,  sempre  che  essi
          non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio  di
          livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno 10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile
          1998,  o  dallo  svolgimento  di  attivita'   in   ambienti
          confinati, di cui al regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,  n.  177,  o
          dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
          di amianto o di atmosfere esplosive o  dalla  presenza  dei
          rischi particolari di  cui  all'allegato  XI  del  presente
          decreto. Ai fini del presente comma, per  uomini-giorno  si
          intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e  forniture
          rappresentata  dalla  somma  delle   giornate   di   lavoro
          necessarie  all'effettuazione   dei   lavori,   servizi   o
          forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
          un anno dall'inizio dei lavori. 
                3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato  dai
          soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  34,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti  i  casi  in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto che affida il contratto  redige  il  documento  di
          valutazione  dei  rischi  da   interferenze   recante   una
          valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi  alla
          tipologia della prestazione che  potrebbero  potenzialmente
          derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto  presso
          il  quale  deve  essere  eseguito   il   contratto,   prima
          dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto  documento
          riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza  presenti
          nei   luoghi   in   cui   verra'    espletato    l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 
                4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
          materia  di  responsabilita'  solidale   per   il   mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali  il
          lavoratore,    dipendente    dall'appaltatore     o     dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di  previdenza
          per il settore  marittimo  (IPSEMA).  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai  danni  conseguenza  dei
          rischi  specifici  propri  dell'attivita'   delle   imprese
          appaltatrici o subappaltatrici. 
                5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto  e
          di somministrazione, anche qualora  in  essere  al  momento
          della data di entrata in vigore del  presente  decreto,  di
          cui agli articoli 1559,  ad  esclusione  dei  contratti  di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. 
                6. Nella predisposizione  delle  gare  di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei  valori  economici  previsti  dalla
          contrattazione   collettiva   stipulata    dai    sindacati
          comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in
          materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
          merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali.  In
          mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo  del
          lavoro e' determinato in relazione al contratto  collettivo
          del settore merceologico piu'  vicino  a  quello  preso  in
          considerazione. 
                7. Per quanto non diversamente disposto  dal  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  come  da   ultimo
          modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge  3  agosto
          2007, n. 123, trovano applicazione in  materia  di  appalti
          pubblici le disposizioni del presente decreto. 
                8. Nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
          regime di  appalto  o  subappalto,  il  personale  occupato
          dall'impresa appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere
          munito di apposita tessera di riconoscimento  corredata  di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro. 
              8-bis. Nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime  di  appalto  o  subappalto,  i  datori  di   lavoro
          appaltatori o subappaltatori devono indicare  espressamente
          al datore di lavoro committente il personale che svolge  la
          funzione di preposto.». 
                «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - 1. Omissis. 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  assicura,  altresi',  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
          presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme  restando   le
          disposizioni gia' in vigore in materia,  la  formazione  di
          cui al periodo che precede e' definita  mediante  l'accordo
          di cui al comma 2. 
                4. La formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
                  a) della costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
                  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
                  c) della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di
          lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze  e  miscele
          pericolose. 
                5.  L'addestramento  viene  effettuato   da   persona
          esperta e sul luogo  di  lavoro.  L'addestramento  consiste
          nella prova pratica, per l'uso corretto e in  sicurezza  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale; l'addestramento  consiste,
          inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
          lavoro  in  sicurezza.  Gli  interventi  di   addestramento
          effettuati devono essere  tracciati  in  apposito  registro
          anche informatizzato. 
                6.  La  formazione  dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                7. Il datore di lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti
          ricevono  un'adeguata   e   specifica   formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  secondo  quanto
          previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 
                7-bis. La formazione di cui al comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. 
                7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
          della  formazione  nonche'  l'aggiornamento  periodico  dei
          preposti ai  sensi  del  comma  7,  le  relative  attivita'
          formative devono essere svolte interamente con modalita' in
          presenza  e  devono  essere  ripetute  con  cadenza  almeno
          biennale e comunque ogni qualvolta sia reso  necessario  in
          ragione dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
                8. I  soggetti  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
          possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente
          definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                9.  I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'   di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
                10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
                11. Le modalita', la durata e i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
                12. La formazione dei lavoratori e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
                13.  Il  contenuto  della  formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
                14.  Le  competenze   acquisite   a   seguito   dello
          svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
          cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
                14-bis.  In   tutti   i   casi   di   formazione   ed
          aggiornamento, previsti dal  presente  decreto  legislativo
          per dirigenti, preposti, lavoratori  e  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
          formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  e'
          riconosciuto il credito formativo per la  durata  e  per  i
          contenuti    della    formazione    e    dell'aggiornamento
          corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento  del
          credito formativo e  i  modelli  per  mezzo  dei  quali  e'
          documentata l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentita  la  Commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'articolo 6. Gli istituti di istruzione  e  universitari
          provvedono  a  rilasciare  agli   allievi   equiparati   ai
          lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del  presente
          decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla  salute
          e sicurezza sul lavoro.». 
                «Art. 51  (Organismi  paritetici).  -  1.  A  livello
          territoriale sono costituiti gli  organismi  paritetici  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 
                1-bis. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   istituisce   il   repertorio   degli    organismi
          paritetici, previa definizione dei criteri  identificativi,
          sentite le associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale  per  il  settore  di  appartenenza,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2. Fatto salvo quanto previsto  dalla  contrattazione
          collettiva, gli organismi di cui  al  comma  1  sono  prima
          istanza di  riferimento  in  merito  a  controversie  sorte
          sull'applicazione   dei    diritti    di    rappresentanza,
          informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
                3. Gli organismi  paritetici  possono  supportare  le
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro. 
                3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
          attivita' di formazione,  anche  attraverso  l'impiego  dei
          fondi interprofessionali  di  cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n.  276,  nonche',  su  richiesta  delle
          imprese,  rilasciano  una  attestazione  dello  svolgimento
          delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema  delle
          imprese, tra cui l'asseverazione  della  adozione  e  della
          efficace  attuazione  dei  modelli  di   organizzazione   e
          gestione della sicurezza  di  cui  all'articolo  30,  della
          quale gli organi di vigilanza possono tener conto  ai  fini
          della programmazione delle proprie attivita'. 
                3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis,  gli  organismi
          paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
          tecnicamente competenti. 
                4. Sono  fatti  salvi,  ai  fini  del  comma  1,  gli
          organismi bilaterali o partecipativi  previsti  da  accordi
          interconfederali, di categoria, nazionali,  territoriali  o
          aziendali. 
                5.  Agli  effetti   dell'articolo   9   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui  al
          comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti
          della partecipazione di cui al medesimo articolo. 
                6. Gli  organismi  paritetici  di  cui  al  comma  1,
          purche' dispongano di personale con  specifiche  competenze
          tecniche in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
          possono effettuare, nei luoghi  di  lavoro  rientranti  nei
          territori  e  nei  comparti   produttivi   di   competenza,
          sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3. 
                7.  Gli  organismi  di  cui  al   presente   articolo
          trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione
          annuale sull'attivita' svolta. 
                8. Gli organismi paritetici comunicano  alle  aziende
          di  cui  all'articolo  48,  comma  2,  i   nominativi   dei
          rappresentanti   dei   lavoratori    per    la    sicurezza
          territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
          degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 
                8-bis.   Gli    organismi    paritetici    comunicano
          annualmente, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento  generale  sulla
          protezione dei dati-GDPR),  all'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
                  a) alle imprese che hanno aderito al sistema  degli
          organismi  paritetici  e  a   quelle   che   hanno   svolto
          l'attivita'  di   formazione   organizzata   dagli   stessi
          organismi; 
                  b)  ai  rappresentanti  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza territoriali; 
                  c) al rilascio delle asseverazioni di cui al  comma
          3-bis. 
              8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati  ai
          fini della individuazione di  criteri  di  priorita'  nella
          programmazione della vigilanza e di criteri di  premialita'
          nell'ambito della determinazione degli  oneri  assicurativi
          da  parte  dell'INAIL.  Per  la  definizione  dei  suddetti
          criteri si tiene conto del fatto  che  le  imprese  facenti
          parte degli organismi paritetici aderiscono ad  un  sistema
          paritetico volontario che ha  come  obiettivo  primario  la
          prevenzione sul luogo di lavoro.». 
                «Art. 52 (Sostegno alla piccola e media  impresa,  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
          e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  e'
          costituito il  fondo  di  sostegno  alla  piccola  e  media
          impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza
          territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a  favore
          delle  realta'  in  cui  la  contrattazione   nazionale   o
          integrativa non preveda o  costituisca,  come  nel  settore
          edile,  sistemi  di  rappresentanza  dei  lavoratori  e  di
          pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
          quali obiettivi il: 
                  a) sostegno ed  il  finanziamento,  in  misura  non
          inferiore al cinquanta per cento delle  disponibilita'  del
          Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei  lavoratori
          per la sicurezza territoriali, anche con  riferimento  alla
          formazione; 
                  b) finanziamento della  formazione  dei  datori  di
          lavoro  delle  piccole  e  medie   imprese,   dei   piccoli
          imprenditori di cui all'articolo 2083  del  codice  civile,
          dei  lavoratori  stagionali  del  settore  agricolo  e  dei
          lavoratori autonomi; 
                  c)  sostegno  delle   attivita'   degli   organismi
          paritetici. 
                2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: 
                  a)  da  un  contributo   delle   aziende   di   cui
          all'articolo  48,  comma  3,  in  misura  pari  a  due  ore
          lavorative  annue  per  ogni  lavoratore  occupato   presso
          l'azienda ovvero l'unita' produttiva calcolate  sulla  base
          della  retribuzione  media  giornaliera  per   il   settore
          industria  e  convenzionale  per  il  settore   agricoltura
          determinate annualmente  per  il  calcolo  del  minimale  e
          massimale delle prestazioni economiche erogate  dall'INAIL.
          Il  computo  dei   lavoratori   e'   effettuato   in   base
          all'articolo 4 e la giornata  lavorativa  convenzionale  e'
          stabilita in 8 ore; 
                  b); - d). 
                3. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa  con
          le associazioni dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  entro  il  30  giugno  2022,  sono  definiti   le
          modalita' di funzionamento e di articolazione settoriale  e
          territoriale del Fondo di cui al  comma  1,  i  criteri  di
          riparto delle risorse tra le finalita' di cui  al  medesimo
          comma nonche' il  relativo  procedimento  amministrativo  e
          contabile di alimentazione e la composizione e le  funzioni
          del comitato amministratore del fondo. 
                3-bis. In  fase  di  prima  attuazione  il  fondo  e'
          alimentato con i residui iscritti nel  bilancio  dell'INAIL
          delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo
          23,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38. 
                4. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza
          territoriale redige una relazione annuale  sulla  attivita'
          svolta, da inviare al Fondo.». 
                «Art. 55 (Sanzioni per  il  datore  di  lavoro  e  il
          dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei  mesi
          o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro  il  datore  di
          lavoro: 
                  a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 
                  b) che non provvede alla  nomina  del  responsabile
          del  servizio  di  prevenzione  e   protezione   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la  violazione
          dell'articolo 34, comma 2. 
                2. Nei casi previsti  al  comma  1,  lettera  a),  si
          applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi  se  la
          violazione e' commessa: 
                  a) nelle aziende di cui all'articolo 31,  comma  6,
          lettere a), b), c), d), f) e g); 
                  b) in aziende in  cui  si  svolgono  attivita'  che
          espongono  i  lavoratori  a   rischi   biologici   di   cui
          all'articolo, comma  1,  lettere  c)  e  d),  da  atmosfere
          esplosive,  cancerogeni  mutageni,  e   da   attivita'   di
          manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 
                  c) per le  attivita'  disciplinate  dal  Titolo  IV
          caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e  la  cui
          entita'  presunta  di  lavoro  non  sia  inferiore  a   200
          uomini-giorno. 
                3. E' punito con l'ammenda  da  2.457,02  a  4.914,03
          euro il datore di lavoro che adotta  il  documento  di  cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c)  o
          d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2  e
          3. 
                4. E' punito con l'ammenda  da  1.228,50  a  2.457,02
          euro il datore di lavoro che adotta  il  documento  di  cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
          periodo, ed f). 
                5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
                  a) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli
          articoli 3, comma 12-bis, 18,  comma  1,  lettera  o),  26,
          comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed  e)
          e 4, 45, comma 1; 
                  b) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84  euro  per  la  violazione
          dell'articolo 26, comma 1, lettera a); 
                  c) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23  euro  per  la  violazione
          degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f)  e  q),  36,
          commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10,  43,  comma  1,
          lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 
                  d) con l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro  per  la  violazione  degli
          articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d)  e  z),  prima
          parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis; 
                  e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la
          violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),  p),
          seconda parte, s) e v), 35, comma 4; 
                  f) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione  degli  articoli
          29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; 
                  g) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.228,50 a 5.528,28 euro per  la  violazione  dell'articolo
          18, comma 1, lettere r),  con  riferimento  agli  infortuni
          superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
                  h) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo  18,
          comma  1,  lettere  g-bis)  e  r),  con  riferimento   agli
          infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma
          1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo  35,  comma
          5; 
                  i) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          122,85 a 614,25 euro per ciascun  lavoratore,  in  caso  di
          violazione dell'articolo 26, comma 8; 
                  l) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
          comma 1, lettera aa). 
                6. L'applicazione della sanzione di cui al  comma  5,
          lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai  tre
          giorni, esclude l'applicazione delle  sanzioni  conseguenti
          alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                6-bis.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          previste  dall'articolo  18,  comma  1,   lettera   g),   e
          dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la  violazione  si
          riferisce a piu' di cinque  lavoratori  gli  importi  della
          sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce  a
          piu' di dieci lavoratori gli importi  della  sanzione  sono
          triplicati.». 
                «Art.  56  (Sanzioni  per  il  preposto).  -  1.  Con
          riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i
          preposti,  nei  limiti   delle   proprie   attribuzioni   e
          competenze, sono puniti: 
                  a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
          491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo  19,
          comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis); 
                  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda  da
          245,70  (195)  a  982,81  (195)  euro  per  la   violazione
          dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).». 
                «Art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1.
          Il contenuto dell'allegato VIII,  costituisce  elemento  di
          riferimento   per   l'applicazione   di   quanto   previsto
          all'articolo 77, commi 1 e 4. 
                2. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
          permanente di  cui  all'articolo  6,  tenendo  conto  della
          natura, dell'attivita' e dei fattori specifici  di  rischio
          sono indicati: 
                  a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; 
                  b) le circostanze e le  situazioni  in  cui,  ferme
          restando  le   priorita'   delle   misure   di   protezione
          collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 
                2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma
          2 restano ferme le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  in  data  2
          maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
          1° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme  UNI
          piu' recenti.». 
                «Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il  committente
          o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
          trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria  locale  e   alla
          direzione provinciale del lavoro nonche', limitatamente  ai
          lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la
          notifica preliminare elaborata  conformemente  all'allegato
          XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 
                  a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 
                  b)  cantieri   che,   inizialmente   non   soggetti
          all'obbligo di notifica, ricadono nelle  categorie  di  cui
          alla lettera a) per effetto  di  varianti  sopravvenute  in
          corso d'opera; 
                  c) cantieri in cui opera un'unica  impresa  la  cui
          entita' presunta di lavoro non  sia  inferiore  a  duecento
          uomini-giorno. 
                1.1.   I   soggetti   destinatari   della    notifica
          preliminare di cui al comma 1  la  trasmettono  alla  cassa
          edile territorialmente competente. 
                1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1  alimentano
          una apposita  banca  dati  istituita  presso  l'Ispettorato
          nazionale del  lavoro,  ferma  l'interoperabilita'  con  le
          banche  dati   esistenti.   Con   decreto   del   direttore
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono  individuate  le
          modalita'   tecniche,   la   data   di   effettivo    avvio
          dell'alimentazione della  banca  dati  e  le  modalita'  di
          condivisione   delle   informazioni   con   le    Pubbliche
          Amministrazioni interessate. 
                2.  Copia  della  notifica  deve  essere  affissa  in
          maniera  visibile  presso  il  cantiere   e   custodita   a
          disposizione  dell'organo  di  vigilanza   territorialmente
          competente. 
                3. Gli organismi  paritetici  istituiti  nel  settore
          delle costruzioni in attuazione  dell'articolo  51  possono
          chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari
          presso gli organi di vigilanza.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso
          e irregolare). - 1. Al fine di  rafforzare  l'attivita'  di
          contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e  irregolare  e
          la tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: 
                  a); - b); 
                  c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui
          ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
          8 aprile 2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  delle  sanzioni  previste  per  la   violazione
          dell'articolo   10,   comma   1,   del   medesimo   decreto
          legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla
          presente  lettera  si  applicano  anche   alle   violazioni
          commesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
                  d) il trenta per cento dell'importo delle  sanzioni
          amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile 2002, n. 73,  e  successive  modificazioni,
          nonche' delle somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  14,
          comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81, e  successive  modificazioni,  ed  i  maggiori
          introiti derivanti dall'incremento delle  sanzioni  di  cui
          alla  lettera  c)  sono  versati   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati: 
                    1) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
          di  cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
                    2) ad apposito capitolo dello stato di previsione
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nel
          limite massimo di 13 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,
          finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
          personale ispettivo sull'intero  territorio  nazionale,  ad
          una maggiore  efficacia,  anche  attraverso  interventi  di
          carattere organizzativo,  della  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e legislazione sociale, nonche'  alla  realizzazione
          di  iniziative  di  contrasto   del   lavoro   sommerso   e
          irregolare. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  826  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 826 (Contingente per la tutela del  lavoro).  -
          1. Per i servizi  di  vigilanza  per  l'applicazione  delle
          leggi  sul  lavoro,  sulla  previdenza  e   sull'assistenza
          sociale, sono assegnati al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  i  seguenti  militari   dell'Arma   dei
          carabinieri, per un contingente complessivo di  660  unita'
          in soprannumero ai ruoli organici dei  rispettivi  gradi  o
          ruoli: 
                  a) generali di brigata: 1; 
                  b) tenenti colonnelli/maggiori: 8; 
                  c). 
                  d) ispettori: 246; 
                  e) sovrintendenti: 176; 
                  f) appuntati e carabinieri: 229. 
                2. Del contingente complessivo di cui al comma 1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza.».