Art. 13 bis 
 
Disposizioni in materia di interventi strutturali e  di  manutenzione
  per la sicurezza delle istituzioni scolastiche 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche  sono  esentati  da
qualsiasi responsabilita' civile,  amministrativa  e  penale  qualora
abbiano tempestivamente richiesto gli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza
dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente.  In  ogni  caso  gli  interventi
relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti  ad
aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti  delle  sedi
delle istituzioni scolastiche restano a  carico  dell'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro
fornitura e manutenzione.  Qualora  i  dirigenti,  sulla  base  della
valutazione svolta con la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,
rilevino la sussistenza di un pericolo  grave  e  immediato,  possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo  dei  locali  e  degli
edifici   assegnati,   nonche'   ordinarne   l'evacuazione,   dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai  sensi  delle
norme  o  delle  convenzioni   vigenti,   alla   loro   fornitura   e
manutenzione,  nonche'  alla   competente   autorita'   di   pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 
  3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione  dei
rischi strutturali degli  edifici  e  l'individuazione  delle  misure
necessarie   a    prevenirli    sono    di    esclusiva    competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  documento   di
valutazione  di  cui  al   comma   2   e'   redatto   dal   dirigente
dell'istituzione   scolastica   congiuntamente    all'amministrazione
tenuta, ai sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  stabilisce  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei dell'articolo 18, del decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  a)    nominare    il    medico    competente    per
          l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei   casi
          previsti dal presente decreto legislativo; 
                  b)   designare   preventivamente    i    lavoratori
          incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi  di
          lavoro  in  caso  di  pericolo  grave   e   immediato,   di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza; 
                  c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                  d) fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                  e)  prendere  le   misure   appropriate   affinche'
          soltanto  i  lavoratori   che   hanno   ricevuto   adeguate
          istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
          li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                  f) richiedere l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                  g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                  g-bis) nei casi di sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                  h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                  i) informare il piu' presto possibile i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                  l)  adempiere  agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                  m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata
          da  esigenze  di  tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato; 
                  n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                  o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r). Il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
                  p) elaborare il documento di cui  all'articolo  26,
          comma  3  anche  su  supporto  informatico  come   previsto
          dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e  per
          l'espletamento    della    sua    funzione,     consegnarne
          tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori  per
          la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente  in
          azienda; 
                  q) prendere appropriati provvedimenti  per  evitare
          che le misure tecniche adottate possano causare rischi  per
          la  salute  della  popolazione  o  deteriorare   l'ambiente
          esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
          rischio; 
                  r)  comunicare  in  via  telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione
          del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
          dati e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro
          che comportino l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque  assolto  per  mezzo   della   denuncia   di   cui
          all'articolo 53 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
                  t) adottare le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                  u) nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                  v)  nelle  unita'  produttive  con   piu'   di   15
          lavoratori,  convocare  la  riunione   periodica   di   cui
          all'articolo 35; 
                  z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                  aa)  comunicare  in  via  telematica  all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                  bb) vigilare affinche' i  lavoratori  per  i  quali
          vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti
          alla mansione  lavorativa  specifica  senza  il  prescritto
          giudizio di idoneita'. 
                1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
                2. Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                  a) la natura dei rischi; 
                  b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                  c) la descrizione degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                  d) i dati di cui al comma 1, lettera r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                  e)  i  provvedimenti  adottati  dagli   organi   di
          vigilanza. 
                3. Gli obblighi relativi agli interventi  strutturali
          e di manutenzione necessari per assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
                3.1. I dirigenti delle istituzioni  scolastiche  sono
          esentati    da    qualsiasi     responsabilita'     civile,
          amministrativa e  penale  qualora  abbiano  tempestivamente
          richiesto gli interventi strutturali e di  manutenzione  di
          cui al comma 3, necessari per assicurare la  sicurezza  dei
          locali e degli edifici assegnati, adottando  le  misure  di
          carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
          risorse disponibili a legislazione vigente.  In  ogni  caso
          gli interventi relativi all'installazione degli impianti  e
          alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
          di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici  non
          assegnati alle istituzioni scolastiche nonche'  ai  vani  e
          locali tecnici e ai tetti e  sottotetti  delle  sedi  delle
          istituzioni     scolastiche      restano      a      carico
          dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme  o  delle
          convenzioni vigenti, alla loro  fornitura  e  manutenzione.
          Qualora i dirigenti, sulla base  della  valutazione  svolta
          con la diligenza del buon padre di  famiglia,  rilevino  la
          sussistenza di  un  pericolo  grave  e  immediato,  possono
          interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
          degli edifici assegnati, nonche'  ordinarne  l'evacuazione,
          dandone   tempestiva   comunicazione    all'amministrazione
          tenuta, ai sensi delle norme o delle  convenzioni  vigenti,
          alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
          autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
          precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
          codice penale. 
                3.2. Per le sedi delle  istituzioni  scolastiche,  la
          valutazione  dei  rischi  strutturali   degli   edifici   e
          l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli  sono
          di esclusiva  competenza  dell'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi delle norme o delle convenzioni  vigenti,  alla  loro
          fornitura e manutenzione. Il documento  di  valutazione  di
          cui al comma 2 e' redatto  dal  dirigente  dell'istituzione
          scolastica congiuntamente  all'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,   alla
          fornitura  e  manutenzione  degli  edifici.   Il   Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   stabilisce   le   modalita'   di
          valutazione congiunta  dei  rischi  connessi  agli  edifici
          scolastici. 
                3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».