Art. 14 
 
Disposizioni  urgenti  per  l'adempimento  di  obblighi   europei   e
  internazionali e per la  liquidazione  degli  enti  dipendenti  dal
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  senza  soluzione  di
continuita' delle  trasmissioni  della  San  Marino  RTV  S.p.A.,  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
autorizzato  a  erogare,  ad  integrazione  del  contributo  di   cui
all'Accordo di  collaborazione  in  materia  radiotelevisiva  fra  il
Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Repubblica  di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre  2015,  n.  164,  un
contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a
2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno  2022,  a
1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno  2024,  a
1.769.431 euro per  l'anno  2025  e  a  1.839.431  euro  a  decorrere
dall'anno  2026.   L'erogazione   del   contributo   addizionale   e'
condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre
2021, a favore dell'Italia dei canali 7,  26,  30,  51,  12B  e  12C,
assegnati alla Repubblica di San  Marino  ai  sensi  dell'Accordo  di
Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di  1.613.431
euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431
euro per l'anno  2024,  di  1.769.431  euro  per  l'anno  2025  e  di
1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. 
  2. Per  gli  adempimenti  connessi  alla  presidenza  italiana  del
Consiglio d'Europa e  in  attuazione  dello  Statuto  della  predetta
organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e  reso
esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata
la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di  euro  1,5  milioni
per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.219.431 euro  per
l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022  e  a  1.839.431  euro  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  4. I debiti derivanti  da  rapporti  di  lavoro,  anche  atipici  o
occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa  e  l'Oriente  sono
posti in capo al Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo  stato
passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro  2  milioni  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro  per  l'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le promozioni da attribuire ai  primi  cappellani  militari
capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza  nell'organico  dei
secondi cappellani militari capo, come  fissato  dall'articolo  1546,
comma 1, lettera a)»; 
    b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Fino  al  collocamento  in  congedo  dei  terzi  cappellani
militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al  raggiungimento  del
numero complessivo di unita' dei  secondi  cappellani  militari  capo
fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a),  le  immissioni  dei
cappellani  militari   sono   determinate   nel   limite   dell'onere
finanziario complessivo teorico a regime. 
  3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento  del
numero complessivo di unita' dei secondi  cappellani  militari  capo,
fissato dall'articolo  1546,  comma  1,  lettera  a),  non  ha  luogo
l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. 
  3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano  le  promozioni  a
terzo cappellano militare capo. 
  3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani  militari
non sono attribuite le  maggiorazioni  delle  indennita'  di  impiego
operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  78,  a  esclusione  di
quelle di  cui  all'articolo  4,  e  delle  indennita'  per  servizio
d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive
modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla  data  del  21
maggio 2021,  che  percepiscono  l'indennita'  di  impiego  operativo
ovvero l'indennita' per servizio di istituto  superiore,  di  importo
superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge  23  marzo
1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma  di  assegno  ad
personam riassorbibile con i  futuri  incrementi  dell'indennita'  di
impiego operativo di base.». 
  6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  6  agosto  2021,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31
dicembre 2021»; 
    b) dopo le  parole  «9-quater»,  sono  aggiunte  le  seguenti  «,
nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo della citata legge 29 settembre 2015, n. 164
          (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di  collaborazione  in
          materia radiotelevisiva fra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana e il Governo della Repubblica di San  Marino,  con
          Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2015, n. 243. 
              - Il testo della legge 23 luglio 1949, n. 433 (Ratifica
          ed  esecuzione  dello  Statuto  del  Consiglio  d'Europa  e
          dell'Accordo  relativo  alla  creazione  della  Commissione
          preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il  5
          maggio 1949) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          luglio 1949, n. 168. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1611  e  2259  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1611 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento
          dei cappellani militari in servizio permanente avviene: 
                  a) ad anzianita' congiunta al merito, per il  grado
          di cappellano militare addetto; 
                  b)  per  merito  comparativo,  per   i   gradi   di
          cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. 
                2. Le promozioni  al  grado  superiore  dipendono  da
          valutazioni di merito che hanno a oggetto  la  capacita'  e
          l'idoneita' degli interessati, secondo il giudizio espresso
          dagli organismi competenti. 
                2-bis.  Le  promozioni   da   attribuire   ai   primi
          cappellani militari capo avvengono nei casi in cui  vi  sia
          una vacanza nell'organico dei secondi  cappellani  militari
          capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).». 
                «Art. 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani
          militari). - 1. I  cappellani  militari  di  complemento  e
          della riserva in servizio alla data del  31  dicembre  1997
          sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento. 
                2. Nel limite delle vacanze  esistenti  nell'organico
          complessivo  dei  cappellani   militari   addetti   e   dei
          cappellani militari capi, i cappellani militari di  cui  al
          comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se
          hanno svolto almeno due anni di  servizio  in  qualita'  di
          cappellani militari addetti, previo giudizio  di  idoneita'
          dell'Ordinario  militare  da  emettersi  sulla  base  della
          documentazione caratteristica e del  fascicolo  matricolare
          del personale interessato. Dalla  data  di  immissione  nel
          predetto ruolo essi cessano di appartenere  alla  categoria
          del congedo e transitano in quella del servizio permanente. 
                3. Il limite di eta' per la cessazione  dal  servizio
          permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e'  di
          62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539. 
                3-bis. Fino al  collocamento  in  congedo  dei  terzi
          cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al
          raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi
          cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546,  comma
          1, lettera a), le immissioni dei cappellani  militari  sono
          determinate nel limite dell'onere  finanziario  complessivo
          teorico a regime. 
                3-ter. A decorrere dal  22  maggio  2021  e  fino  al
          raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi
          cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma
          1,  lettera  a),  non  ha  luogo  l'avanzamento  dei  primi
          cappellani militari capo. 
                3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021  cessano  le
          promozioni a terzo cappellano militare capo. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  22  maggio   2021   ai
          cappellani militari non sono  attribuite  le  maggiorazioni
          delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge  23
          marzo  1983,  n.  78,  a  esclusione  di  quelle   di   cui
          all'articolo 4, e delle indennita' per servizio  d'istituto
          di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,  e  successive
          modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data
          del  21  maggio  2021,  che  percepiscono  l'indennita'  di
          impiego  operativo  ovvero  l'indennita'  per  servizio  di
          istituto superiore, di importo superiore all'indennita'  di
          cui all'articolo 2 della legge 23 marzo  1983,  n.  78,  la
          differenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
          riassorbibile con i futuri  incrementi  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti  per  l'esercizio  in
          sicurezza  delle  attivita'   scolastiche,   universitarie,
          sociali e in materia di trasporti)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 6 (Disposizioni urgenti per  la  Repubblica  di
          San Marino). - 1. Ai soggetti in possesso di un certificato
          di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti
          autorita' sanitarie della Repubblica di San  Marino,  nelle
          more dell'adozione  della  circolare  del  Ministero  della
          salute che definisce modalita' di vaccinazione in  coerenza
          con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non si applicano le
          disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e  9-quater,
          nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87.».