Art. 14 Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuita' delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale e' condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. 2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, e' autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a)»; b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime. 3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. 3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo. 3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennita' di impiego operativo ovvero l'indennita' per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita' di impiego operativo di base.». 6. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31 dicembre 2021»; b) dopo le parole «9-quater», sono aggiunte le seguenti «, nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».
Riferimenti normativi - Il testo della citata legge 29 settembre 2015, n. 164 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2015, n. 243. - Il testo della legge 23 luglio 1949, n. 433 (Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 maggio 1949) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1949, n. 168. - Si riporta il testo degli articoli 1611 e 2259 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) come modificato dalla presente legge: «Art. 1611 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene: a) ad anzianita' congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto; b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. 2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacita' e l'idoneita' degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. 2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).». «Art. 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari). - 1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento. 2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente. 3. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539. 3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime. 3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unita' dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. 3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo. 3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennita' di impiego operativo ovvero l'indennita' per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennita' di impiego operativo di base.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino). - 1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater, nonche' 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».