Art. 15 
 
Proroga dell'incremento di personale per l'operazione «Strade sicure»
  e misure urgenti per il presidio del territorio  in  occasione  del
  vertice G-20 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui  euro
1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 3.830.070  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice  di  sicurezza
connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di  Governo
dei Paesi appartenenti al G-20, il  contingente  di  personale  delle
Forze armate di cui  all'articolo  l,  comma  1023,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori  400  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  4. Per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la  spesa  di  euro
309.159 per  l'anno  2021  per  il  personale  di  cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  cornice  di  sicurezza
marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato  e
di Governo dei Paesi appartenenti al G-20,  attraverso  l'impiego  di
assetti aeronavali della Difesa, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.659.477 per l'anno 2021. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 22 (Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
                  a) l'incremento delle 253 unita'  di  personale  di
          cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino  al  31
          luglio 2020; 
                  b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla  data  di
          effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
                2. Allo scopo di soddisfare le  esigenze  di  cui  al
          comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020  l'ulteriore  spesa
          complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
          pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
          4.250.019 per gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
          personale. 
                3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del comma 1023,  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                1.-1022. (Omissis). 
                1023. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle
          straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
          obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
          contingente di 7.050 unita',  dal  1°  luglio  2021  al  30
          giugno 2022 di un contingente di  6.000  unita'  e  dal  1°
          luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di  5.000
          unita' di personale delle Forze  armate.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125(Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
                «Art.  7-bis  (Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo  del  territorio).  -  1.   Per   specifiche   ed
          eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
          risulti opportuno un accresciuto controllo del  territorio,
          puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego   di   un
          contingente di personale militare appartenente  alle  Forze
          armate, preferibilmente carabinieri  impiegati  in  compiti
          militari o comunque volontari  delle  stesse  Forze  armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
                1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
                2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze
          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro   dell'interno
          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26  marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma  74,  dell'articolo  24
          del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini): 
                «Art.24 (Disposizioni in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato). 
                1.-73. Omissis. 
                74.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   del
          concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
                Omissis.».