Art. 15 bis 
 
Misure urgenti in favore  degli  iscritti  agli  enti  di  previdenza
  obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,
  e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 
 
  1.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata
di  una  nota  che  specifichi  e  garantisca  l'equilibrio   tecnico
finanziario  dell'ente  mediante  compensazione  con   corrispondente
riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali
e previo parere positivo dei Ministeri  vigilanti  da  rendere  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono  adottare
iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino
in condizioni di quarantena o  di  isolamento  su  indicazione  delle
autorita'  sanitarie  ovvero  che  abbiano  subito   una   comprovata
riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze  sanitarie
o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
          509 (Attuazione della delega conferita dall'art.  1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103 (Attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma
          25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.