Art. 16 
 
Misure urgenti per l'anticipo di spese  nell'anno  corrente,  nonche'
  per la finanza regionale e il riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
  comunale 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300  milioni  di
euro nell'anno 2021. 
  2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di
Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di  200
milioni di euro. 
  3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3-bis. In considerazione dell'urgenza di  rafforzare  la  capacita'
amministrativa delle pubbliche  amministrazioni,  le  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le  regioni  e  gli
enti locali, possono utilizzare  le  graduatorie  ancora  vigenti  di
concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi  anche
da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse
nel limite delle assunzioni effettuabili  ai  sensi  della  normativa
assunzionale vigente. 
  4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per  gli
anni 2022 e successivi e' attribuito alla  regione  per  l'anno  2021
l'importo di 66,6 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  da
destinare alla compensazione degli  svantaggi  strutturali  derivanti
dalla condizione di insularita'. 
  5.  In  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente  della  regione  Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per  gli  anni  2022  e
successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021  l'importo  di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto  importo
puo' essere compensato con il contributo alla  finanza  pubblica  per
l'anno 2021. 
  6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli
anni 2022 e successivi per l'anno 2021  e'  attribuito  alla  regione
l'importo di 66,8 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze, la regione Trentino-Alto Adige e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni  2022
e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, alle  province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali
derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro  di  natura
non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 e'  pari  a  90
milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a  100  milioni
di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire  nell'anno
2021. 
  8. L'attribuzione delle risorse di  cui  ai  commi  da  4  a  7  e'
subordinata   all'effettiva   sottoscrizione   degli   Accordi    ivi
richiamati. 
  8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della
riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione  siciliana
e' destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo
massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 
  8-ter. Ai fini del riparto, i  comuni  sono  raggruppati  in  fasce
sulla base del  rapporto  tra  le  previsioni  definitive  del  Fondo
crediti di  dubbia  esigibilita'  di  parte  corrente  e  le  entrate
correnti  dell'esercizio  finanziario  2019,  assegnando  a  ciascuna
fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al  comma
8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per  cento;  b)  20  per
cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il  rapporto  sia
compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento  alla  fascia
comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre  il  9,6  per
cento; d) 5 per cento  alla  fascia  comprendente  i  comuni  che  si
trovano in condizione di dissesto  finanziario,  o  che  hanno  fatto
ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi  di
cui alle lettere da a) a c),  e  individuando,  all'interno  di  ogni
singola  fascia,  il  contributo  spettante  a  ciascun   comune   in
proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre  2019,  al
netto dei contributi di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter,  da  destinare  alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sulla  base  dei  rendiconti  2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche
su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre  2019.  A  seguito  dell'utilizzo  del
contributo,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo  di  citta'  metropolitana
con disavanzo pro capite superiore a  euro  700  e'  riconosciuto  un
contributo complessivo di 150  milioni  di  euro  nell'anno  2021  da
ripartire in proporzione all'entita' del predetto disavanzo, al netto
dei  contributi  assegnati  nel  2021  di  cui  all'articolo  53  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al  comma  775  dell'articolo  1
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   all'articolo   52   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e  all'articolo  38,  comma
1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo
del  disavanzo  pro  capite,  si  fa  riferimento  al  disavanzo   di
amministrazione  risultante  dai  rendiconti   2020   o   dall'ultimo
rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo,  ridotto
dei  contributi  di  cui  al   periodo   precedente   assegnati   per
l'annualita'  2021.  Il  contributo  di  cui  al  primo  periodo,  da
destinare alla riduzione del disavanzo,  e'  ripartito  entro  cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito  dell'utilizzo
del  contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano  del  disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  8-sexies. Il contributo di cui ai  commi  8-bis  e  8-quinquies  e'
iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della  gestione
provvisoria.  Le  relative  variazioni  di  bilancio  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 175, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione
di 600 milioni di euro quale contributo statale a  titolo  definitivo
alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza  rappresentate
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome   nell'anno   2021.   Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province  autonome,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale  al  finanziamento  sanitario   corrente,   secondo   una
ripartizione da definire sulla base di apposita  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  primo  periodo  concorrono   alla
valutazione  dell'equilibrio  finanziario   per   l'anno   2021   dei
rispettivi servizi sanitari. 
  8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, si  interpretano  nel  senso  che  le  autonomie
speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per
gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  compartecipazione  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria corrente, nonche' alle  condizioni  di  erogabilita'  delle
somme  ivi  previste.  Il  finanziamento  e'  erogato  per  stati  di
avanzamento delle attivita' secondo  il  cronoprogramma  approvato  e
verificato dal Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei  livelli  essenziali  di   assistenza.   In   caso   di   mancato
completamento delle attivita' di cui  al  medesimo  articolo  29  nel
termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal
diritto al finanziamento per la quota non maturata che,  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province autonome
che abbiano completato le attivita' di cui allo stesso  articolo  29,
per quota d'accesso al fabbisogno  sanitario  standard  dell'anno  di
riferimento. 
  8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute  una
relazione  dettagliata,  attestante  le   prestazioni   assistenziali
destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  Entro  il  31
dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la  coerenza  delle
informazioni contenute nella  predetta  relazione  con  le  attivita'
assistenziali  previste  dalla  normativa  citata,  con   particolare
riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa,  favorito  dal
progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari  regionali
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   dal    previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla  base
delle risultanze della verifica operata dal Ministero  della  salute,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
rendere disponibili per i  rispettivi  servizi  sanitari  le  risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021  previste  dalla
normativa citata, per  tutte  le  attivita'  assistenziali  rese  dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel  2021,  prescindendo  dalle
singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di  finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia  trasmessa  nel
termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata
con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano  assicurano  in  ogni  caso  l'erogazione  delle  prestazioni
assistenziali negli  anni  2021  e  2022  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  9.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno  2021  e'
autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero  della  difesa
provvede  alla  rimodulazione   delle   consegne   e   dei   relativi
cronoprogrammi. 
  10.  In  attuazione  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  n.
05854/2021 e n. 05855/ 2021 del 12 agosto 2021,  e'  riconosciuto  ai
comuni ricorrenti un  contributo  del  complessivo  importo  di  euro
62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella  1
allegata al presente decreto. 
  10-bis.  Le  somme  dovute  ai   comuni   frontalieri,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020
e  2021,  a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  possono  essere
impiegate, in ragione  della  grave  crisi  economica  causata  dalla
pandemia e  dal  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  dai  comuni
medesimi, in parte corrente nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a  100
milioni di euro per  l'anno  2021,  9  e  10  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  11-bis. Agli oneri  derivanti  dai  commi  7,  limitatamente  a  90
milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari
complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a)  quanto  a  310  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma  10,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b)  quanto  a  380  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  c)  quanto  a  94  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  9-quater,
comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  d)  quanto  a  116  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  e)  quanto  a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; 
  f)  quanto  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  g)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  86,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                «Art. 1. - 1. - 85. Omissis. 
                86.   Il   finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1º  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 95 e 98,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 94. Omissis. 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                96. - 97. Omissis. 
                98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  interessati,  sulla   base   di
          programmi  settoriali  presentati   dalle   amministrazioni
          centrali dello  Stato  per  le  materie  di  competenza.  I
          decreti di cui al periodo precedente individuano i  criteri
          e le modalita' per l'eventuale revoca  degli  stanziamenti,
          anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
          loro  assegnazione   e   la   loro   diversa   destinazione
          nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
          In tal caso  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
          bilancio, anche in conto residui. Nel  caso  in  cui  siano
          individuati  interventi   rientranti   nelle   materie   di
          competenza  regionale  o   delle   province   autonome,   e
          limitatamente agli stessi, sono adottati  appositi  decreti
          previa intesa con gli enti territoriali interessati  ovvero
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti  sono  trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  le  quali
          esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti  possono
          essere adottati anche in mancanza del  predetto  parere.  I
          medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita'  di
          utilizzo  dei  contributi,  sulla  base   di   criteri   di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri di riparto del fondo di cui al  primo  periodo
          sono adottati entro il 31 gennaio 2019. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1039, dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. - 1. - 1038. Omissis. 
                1039.   Per   il   potenziamento   della   componente
          aeronavale  del  Corpo  delle  capitanerie  di   porto   e'
          autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 806,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 805. Omissis. 
                806. Al fine  di  tenere  conto  dei  punti  9  e  10
          dell'accordo quadro tra il Governo, le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  in
          materia di finanza pubblica, sancito in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  20  luglio
          2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Per
          l'anno 2021 il  predetto  importo  e'  comprensivo  di  100
          milioni di euro destinati  alla  riduzione  del  contributo
          alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita  di
          gettito   connesso   agli   effetti   negativi    derivanti
          dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  243-bis,  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio  di  novanta  giorni   (983)   dalla   data   di
          esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera  un
          piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  di  durata
          compresa tra quattro  e  venti  anni,  compreso  quello  in
          corso,  corredato  del  parere  dell'organo  di   revisione
          economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio  mandato,
          la  delibera  di  cui  al  presente  comma   risulti   gia'
          presentata dalla precedente  amministrazione,  ordinaria  o
          commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
          della Corte dei conti di approvazione o di diniego  di  cui
          all'articolo  243-quater,  comma  3,  l'amministrazione  in
          carica ha facolta' di rimodulare il piano di  riequilibrio,
          presentando  la  relativa  delibera  nei  sessanta   giorni
          successivi  alla  sottoscrizione  della  relazione  di  cui
          all'articolo 4-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 149. 
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del  1°(gradi)
          aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999  (dirigenza),
          per la quota non connessa  all'effettivo  incremento  delle
          dotazioni organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto; 
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                  9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   52,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art.  52  (Misure  di  sostegno  all'equilibrio   di
          bilancio degli enti locali, proroga di termini  concernenti
          rendiconti  e  bilanci  degli  enti  locali  e  fusione  di
          comuni). - 1. E' istituito, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  660
          milioni di euro per  l'anno  2021,  in  favore  degli  enti
          locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
          al 31 dicembre 2019  rispetto  all'esercizio  precedente  a
          seguito della ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di
          liquidita' ai sensi  dell'articolo  39-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il
          maggiore disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo
          anticipazione di liquidita' e' superiore al  10  per  cento
          delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
          2019  inviato  alla  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche (BDAP). Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
                1-bis. Al fine di garantire  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
          l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
          enti locali,  in  attuazione  delle  sentenze  della  Corte
          costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e  n.  80  del  29
          aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31  dicembre
          2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
          riappostamento delle somme provenienti dalle  anticipazioni
          di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di  liquidita',
          distinto  dal  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  a
          decorrere  dall'esercizio  2021  e'  ripianato   in   quote
          costanti entro il termine massimo di  dieci  anni,  per  un
          importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
          anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
                1-ter. A  decorrere  dall'esercizio  2021,  gli  enti
          locali iscrivono nel bilancio  di  previsione  il  rimborso
          annuale delle anticipazioni  di  liquidita'  nel  titolo  4
          della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei  prestiti.  A
          decorrere dal medesimo anno 2021, in  sede  di  rendiconto,
          gli enti locali riducono, per un importo  pari  alla  quota
          annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il  fondo
          anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del  comma
          1. La quota del risultato  di  amministrazione  liberata  a
          seguito  della  riduzione  del   fondo   anticipazione   di
          liquidita'   e'   iscritta   nell'entrata   del    bilancio
          dell'esercizio  successivo   come   "Utilizzo   del   fondo
          anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti  previsti
          dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata  al  bilancio
          di previsione e nella relazione sulla gestione allegata  al
          rendiconto e' data evidenza  della  copertura  delle  spese
          riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni  di
          liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo
          del fondo anticipazioni di liquidita' stesso. 
                1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
          del contributo di cui al comma 1, il maggiore  ripiano  del
          disavanzo da  ricostituzione  del  fondo  anticipazione  di
          liquidita' applicato al primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione 2021 rispetto a quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 1-bis puo' non essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
                2.  Per  gli  enti  locali  che  hanno  incassato  le
          anticipazioni di  liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
          differito al 31 luglio 2021: 
                  a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto
          di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
          227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267; 
                  b) il termine per la deliberazione del bilancio  di
          previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Fino  a  tale
          data  e'  autorizzato  l'esercizio   provvisorio   di   cui
          all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267  del
          2000. 
                3. Il contributo straordinario in favore  dei  comuni
          risultanti dalla fusione di cui all'articolo  15,  comma  3
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267 e' incrementato  di  6,5  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2021. 
                4. All'onere di cui ai commi 1  e  3,  pari  a  666,5
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di  euro  a
          decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28giugno  2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 38 (Debiti enti locali). -  1.  All'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932  e'
          inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione
          delle attivita' straordinarie della gestione  commissariale
          di cui al comma 932: 
                  a) Roma capitale provvede  alla  cancellazione  dei
          residui attivi  e  passivi  nei  confronti  della  gestione
          commissariale; 
                  b) sono trasferiti a Roma  Capitale  i  crediti  di
          competenza della  stessa  gestione  commissariale  iscritti
          nella massa attiva del piano di rientro  dall'indebitamento
          pregresso di  cui  all'articolo  78  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come  definito  in  attuazione
          del comma 930, iscrivendo in  bilancio  un  adeguato  fondo
          crediti  di  dubbia  esigibilita',  destinato   ad   essere
          conservato fino  alla  riscossione  o  cancellazione  degli
          stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura
          dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); 
                  c) e' trasferita a Roma capitale la titolarita' del
          piano  di  estinzione  dei  debiti,  ivi   inclusi   quelli
          finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 930, unitamente alle  risorse  di  cui  al  comma  14
          dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
          122, non destinate annualmente alla copertura  degli  oneri
          di cui al comma  1-sexies  o  all'ammortamento  del  debito
          finanziario a carico del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 930; 
                  d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni
          contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non  inserite
          nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui  al
          comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.». 
                1-bis.   Roma   Capitale   promuove   le   iniziative
          necessarie per ottenere  l'adesione  dei  possessori  delle
          obbligazioni RomeCity  5,345  per  cento  con  scadenza  27
          gennaio 2048 (ISIN XSØ181673798) per 1.400 milioni di  euro
          all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da  parte
          dello Stato; in caso di adesione, gli oneri  derivanti  dal
          pagamento degli  interessi  e  del  capitale  del  suddetto
          prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio
          dello Stato, con efficacia a partire  dal  pagamento  della
          cedola  successiva   a   quella   in   corso   al   momento
          dell'adesione stessa. 
                1-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  1-bis,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
          74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al
          2048. Al relativo onere si provvede: 
                  a) mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa
          di cui all'articolo 14,  comma  14,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, per  un  importo  pari  a  50
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a
          70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030
          e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2031
          al 2048; 
                  b) mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  delle  risorse  giacenti  sulla  contabilita'
          speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo  pari  a  74,83
          milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  a
          24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al
          2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2026 al 2030. Al fine di assicurarne la  disponibilita'  in
          ciascuno dei predetti anni, le giacenze della  contabilita'
          speciale  possono  essere  utilizzate  per   le   finalita'
          originarie  solo  per  la  parte  eccedente   gli   importi
          complessivi rimasti da  versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato ai sensi della presente lettera. 
                1-quater. Agli  oneri  in  termini  di  indebitamento
          netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a  74,83
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2048,
          si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  limite
          alle somme che il Commissario straordinario del Governo per
          la gestione del piano di rientro del debito  pregresso  del
          comune di Roma e' autorizzato annualmente  a  utilizzare  a
          valere sui contributi pluriennali di cui  all'articolo  14,
          comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma  177-bis,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  rideterminato  il
          limite di cui al primo periodo del presente comma. 
                1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei
          possessori  delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  1-bis,
          nonche' ai fini del pagamento  della  cedola  in  corso  al
          momento dell'adesione stessa, la dotazione del fondo di cui
          al  comma  1-ter  e'  destinata  alle  finalita'   di   cui
          all'articolo 14, comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori
          delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo,  pari
          a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2042  al
          2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  14,
          comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle
          obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 
                1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un  importo
          commisurato ai minori esborsi  eventualmente  derivanti  da
          operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  in  essere  con
          istituti  di   credito   di   competenza   della   Gestione
          commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da  istituire
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          denominato "Fondo per il concorso al pagamento  del  debito
          dei  comuni  capoluogo  delle  citta'  metropolitane";   il
          Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
          piano di rientro del debito pregresso del  comune  di  Roma
          promuove presso gli istituti  di  credito  ogni  iniziativa
          utile al raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale
          conclusione dei contratti  di  rinegoziazione  e'  comunque
          subordinata, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,
          commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          all'emanazione  di  un  decreto   di   autorizzazione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al
          primo periodo e' incrementato, anche  in  via  pluriennale,
          con le seguenti modalita': 
                  a)      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,  comma
          14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  In
          tal caso, il limite alle somme che  il  citato  Commissario
          straordinario e' autorizzato  annualmente  a  utilizzare  a
          valere sui contributi pluriennali di cui  all'articolo  14,
          comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
                  b)  mediante  riassegnazione  delle  somme  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  del  citato
          Commissario straordinario  a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato.
          In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato  ai
          fini della verifica del  rispetto  del  limite  di  cui  al
          secondo periodo della lettera a). 
                1-octies. Ai fini del concorso  nel  pagamento  delle
          rate  in  scadenza  dei  mutui  contratti  per   spese   di
          investimento da parte dei  comuni  capoluogo  delle  citta'
          metropolitane in dissesto finanziario di  cui  all'articolo
          244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del
          presente articolo, e' riconosciuto ai  medesimi  comuni  un
          contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  35
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2033.
          All'onere derivante dal presente comma, pari a  20  milioni
          di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: 
                  a) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero; 
                  b) quanto a 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2033,  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                1-novies.  All'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole:  «accantonata  per  l'anno  2017   e   2018»   sono
          sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni  2017,
          2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
          l'anno 2017  e  per  l'anno  2018»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni  2017,
          2018 e 2019». Per gli anni 2019,  2020  e  2021,  la  somma
          accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del  citato
          decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
          comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle  lettere
          a) e b) del medesimo articolo  18,  comma  1,  secondo  gli
          importi definiti in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                1-decies. Il Fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'
          annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati,
          tra i comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno
          deliberato  il  ricorso  alla  procedura  di   riequilibrio
          finanziario pluriennale  o  la  dichiarazione  di  dissesto
          finanziario,  ai  sensi  rispettivamente   degli   articoli
          243-bis e 246 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi
          pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte
          dei conti. Il Fondo e' ripartito con decreto del  Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione
          all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 
                1-undecies. I  comuni  con  popolazione  superiore  a
          60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al
          1°(gradi) gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di
          cui  all'articolo  244  del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  che  successivamente
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis  del  medesimo
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          al  fine  di  assicurare  il   ripiano   delle   passivita'
          individuate nel piano  di  cui  al  comma  6  del  medesimo
          articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, nella  salvaguardia  di  quanto  previsto
          dagli articoli 95 e 97 del codice dei  contratti  pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  a
          ridurre gli importi dei contratti  in  essere,  nonche'  di
          quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia'
          intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria,  aventi  a
          oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi,  nella
          misura del 5 per cento, per tutta  la  durata  residua  dei
          contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare
          il contenuto dei  contratti,  in  funzione  della  suddetta
          riduzione. E' fatta salva la facolta'  del  prestatore  dei
          beni o servizi di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta'
          di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da  recesso
          verso   l'amministrazione.   Il   recesso   e'   comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. In caso  di  recesso,  i  comuni  di  cui  al
          presente  comma,   nelle   more   dell'espletamento   delle
          procedure  per  nuovi  affidamenti,  possono,  al  fine  di
          assicurare comunque la disponibilita'  di  beni  e  servizi
          necessari alla loro attivita',  stipulare  nuovi  contratti
          accedendo a convenzioni-quadro della societa' Consip Spa, a
          quelle di  centrali  di  committenza  regionale  o  tramite
          affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
          nazionale in materia di contratti pubblici. 
                1-duodecies. Al comma  2-bis  dell'articolo  222  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  le
          parole: «per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data
          della  predetta  certificazione»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «fino al raggiungimento  dell'equilibrio  di  cui
          all'articolo 259 e, comunque, per non  oltre  cinque  anni,
          compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto». 
                1-terdecies.  La  tabella  di  cui  al  comma   5-bis
          dell'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                1-quaterdecies. Nell'ambito  delle  misure  volte  ad
          assicurare la realizzazione di iniziative  prioritarie,  e'
          riconosciuto al comune  di  Alessandria  un  contributo  in
          conto capitale di 10 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal  presente  comma,
          pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e
          2021,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli  eventi
          sismici  della  provincia  di  Campobasso  e  della  citta'
          metropolitana  di  Catania  individuati,   rispettivamente,
          dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
          2018, e  dalla  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  28
          dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
          2 gennaio 2019,  approvano  il  rendiconto  della  gestione
          previsto dall'articolo 227  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo  all'esercizio
          2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche  entro  trenta  giorni
          dalla data dell'approvazione. 
                2.   Fino   alla    conclusione    delle    attivita'
          straordinarie   della   Gestione   commissariale   di   cui
          all'articolo 78 del decreto-legge del 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze  di
          liquidita' della Gestione stessa il comune di Roma Capitale
          e' autorizzato a concedere  alla  stessa  anticipazioni  di
          liquidita'.  Le  modalita'  di   concessione,   la   misura
          dell'eventuale tasso di interesse e la  restituzione  delle
          anticipazioni di liquidita' di cui al  periodo  precedente,
          sono  disciplinate  con  apposita  convenzione   tra   Roma
          Capitale e la Gestione Commissariale. 
                2-bis.  Gli  enti  locali  che  hanno   proposto   la
          rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai
          sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208,  entro  la  data  del  14  febbraio  2019  di
          deposito della sentenza della Corte  costituzionale  n.  18
          del 2019, anche se non ancora  approvato  dalla  competente
          sezione regionale della Corte dei conti  ovvero  inciso  da
          provvedimenti conformativi  alla  predetta  sentenza  della
          sezione regionale competente, possono riproporre  il  piano
          per adeguarlo alla normativa vigente secondo  la  procedura
          dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                2-ter. La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve
          contenere  il  ricalcolo  complessivo  del  disavanzo  gia'
          oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina
          vigente, ferma restando  la  disciplina  prevista  per  gli
          altri disavanzi. 
                2-quater. Le rimodulazioni di cui ai  commi  2-bis  e
          2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata  la
          situazione  di  eccezionale  urgenza,   sono   oggetto   di
          approvazione  o  di  diniego   della   competente   sezione
          regionale della Corte dei conti entro  venti  giorni  dalla
          ricezione dell'atto deliberativo  del  consiglio  comunale.
          Per i piani per cui e' pendente la fase istruttoria  presso
          la Commissione di cui  all'articolo  155  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  Commissione
          predetta e' tenuta a concludere la fase  istruttoria  entro
          venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui  ai
          commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque  giorni,  la
          Commissione invia  le  proprie  considerazioni  istruttorie
          conclusive alla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego  del
          piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni  dalla
          ricezione degli atti. 
                2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di
          Campione d'Italia e' corrisposto un contributo  nel  limite
          massimo di  5  milioni  di  euro  annui,  per  esigenze  di
          bilancio, con  priorita'  per  le  spese  di  funzionamento
          dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379,
          denominato "Contributo straordinario al comune di  Campione
          d'Italia",  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   53,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale).
          -   1.   In   attuazione   della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
          finanziario  dei  comuni  il  cui  deficit  strutturale  e'
          imputabile  alle  caratteristiche  socio-economiche   della
          collettivita'  e  del  territorio   e   non   a   patologie
          organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  100
          milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i  comuni
          che  hanno  deliberato   la   procedura   di   riequilibrio
          finanziario  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto risultano  avere  il
          piano di riequilibrio approvato e in corso  di  attuazione,
          anche se in attesa di rimodulazione a seguito  di  pronunce
          della Corte dei  conti  e  della  Corte  costituzionale,  e
          l'ultimo  indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale
          (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore  a  100  e  la  cui
          capacita' fiscale pro capite, determinata con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  30  ottobre
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  267  del  16
          novembre 2018, risulta inferiore a 395. 
                2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
          conto dell'importo pro capite  della  quota  da  ripianare,
          calcolato tenendo conto della popolazione residente  al  1°
          gennaio 2020 e del peso  della  quota  da  ripianare  sulle
          entrate  correnti;  ai  fini  del  riparto  gli  enti   con
          popolazione superiore a 200.000 abitanti  sono  considerati
          come enti di 200.000 abitanti. 
                3.  La  dotazione  del  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e' incrementata,  per  l'anno  2020,  di  200
          milioni di euro. Tale importo  e'  destinato  al  pagamento
          delle  spese  di  parte  corrente  relative  a   spese   di
          personale,  alla  produzione  di  servizi  in  economia   e
          all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'  impegnate.
          L'erogazione in favore degli enti locali interessati  delle
          predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
          subordinata all'invio al Ministero  dell'interno  da  parte
          degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo  delle
          risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione  anche  gli
          enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
          nuove sopravvenute esigenze. 
                4. Le risorse di cui al comma 3  non  possono  essere
          utilizzate secondo le modalita' previste  dall'articolo  43
          del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  e
          sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'  previste  dal
          paragrafo   3.20-bis   del   principio   applicato    della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del  risultato
          di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
                5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
          a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al
          primo periodo del  comma  3  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  attraverso  riversamento  in
          entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnazione  allo
          stato di previsione del Ministero dell'interno. 
                6.  Al  comma  3  dell'articolo   194   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  alla  fine  del  primo
          periodo sono aggiunte le seguenti parole:  «,  nonche',  in
          presenza di piani di rateizzazioni con  durata  diversa  da
          quelli indicati al comma 2,  puo'  garantire  la  copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci, in  termini  di  competenza  e  di  cassa».  Nella
          delibera di riconoscimento, le coperture sono  puntualmente
          individuate con riferimento a ciascun esercizio  del  piano
          di rateizzazione convenuto con i creditori. 
                7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per  la
          deliberazione   del   bilancio   di   previsione   di   cui
          all'articolo 151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020. 
                8. In considerazione della  situazione  straordinaria
          di   emergenza   sanitaria   derivante   dalla   diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, per gli enti  locali  che  hanno
          avuto  approvato  il  piano  di  riequilibrio   finanziario
          pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini  disposti  ed
          assegnati  con  deliberazione  e/o  Riferimenti   normativi
          istruttorie dalle  Sezioni  Regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche
          se gia' decorrenti. 
                9. Per gli enti di  cui  al  comma  8  sono  altresi'
          sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure  esecutive  a
          qualunque  titolo  intraprese  nei   loro   confronti.   La
          sospensione di cui al primo periodo  si  applica  anche  ai
          provvedimenti adottati dai commissari  nominati  a  seguito
          dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
          a  qualunque  titolo  nominati.  Le   procedure   esecutive
          eventualmente intraprese in violazione  del  primo  periodo
          non  determinano  vincoli  sulle  somme   ne'   limitazioni
          all'attivita' del tesoriere. 
                10. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  8  e  9  si
          applicano anche ai procedimenti gia' avviati. 
                10-bis.   In    considerazione    della    situazione
          straordinaria  di  emergenza  sanitaria   derivante   dalla
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  agli  enti  locali
          strutturalmente deficitari  di  cui  all'articolo  242  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
          garantire la copertura minima del costo di  alcuni  servizi
          prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b)  e  c),
          del  medesimo  decreto  legislativo,  non  si  applica   la
          sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.». 
              - Si riporta il testo del comma  775,  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. 
                1.-774. Omissis. 
                775. Il fondo di cui all'articolo 53,  comma  1,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50
          milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i  comuni
          che  hanno  deliberato   la   procedura   di   riequilibrio
          finanziario di cui all'articolo  243-bis  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data
          di entrata in vigore della presente legge  risultano  avere
          il  piano  di  riequilibrio  approvato  e   in   corso   di
          attuazione, anche se in attesa di rimodulazione  a  seguito
          di  pronunce  della  Corte  dei   conti   e   della   Corte
          costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
          risultano avere il piano di riequilibrio  in  attesa  della
          deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
          sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  175,  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al
          piano  esecutivo  di  gestione).  -  1.  Il   bilancio   di
          previsione finanziario puo'  subire  variazioni  nel  corso
          dell'esercizio di competenza e di  cassa  sia  nella  parte
          prima, relativa alle  entrate,  che  nella  parte  seconda,
          relativa  alle   spese,   per   ciascuno   degli   esercizi
          considerati nel documento. 
                2. Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza
          dell'organo consiliare  salvo  quelle  previste  dai  commi
          5-bis e 5-quater. 
                3.  Le  variazioni   al   bilancio   possono   essere
          deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,  fatte
          salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate
          sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
                  a)  l'istituzione  di  tipologie   di   entrata   a
          destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
                  b) l'istituzione  di  tipologie  di  entrata  senza
          vincolo di destinazione, con stanziamento pari  a  zero,  a
          seguito  di  accertamento  e  riscossione  di  entrate  non
          previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria; 
                  c)  l'utilizzo  delle  quote   del   risultato   di
          amministrazione vincolato ed accantonato per  le  finalita'
          per le quali sono stati previsti; 
                  d)  quelle  necessarie  alla   reimputazione   agli
          esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
          entrate vincolate gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle
          spese correlate; 
                  e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
          comma 5-bis, lettera d); 
                  f) le variazioni di cui al comma 5-quater,  lettera
          b); 
                  g) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
                4.  Ai  sensi  dell'articolo  42  le  variazioni   di
          bilancio possono essere adottate dall'organo  esecutivo  in
          via d'urgenza opportunamente motivata,  salvo  ratifica,  a
          pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro  i
          sessanta giorni seguenti e comunque entro  il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. 
                5.  In  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica  del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  nei  successivi
          trenta giorni, e  comunque  sempre  entro  il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
                5-bis.   L'organo   esecutivo    con    provvedimento
          amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
          gestione, salvo quelle di  cui  al  comma  5-quater,  e  le
          seguenti variazioni del bilancio di previsione  non  aventi
          natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente
          applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel bilancio: 
                  a) variazioni riguardanti  l'utilizzo  della  quota
          vincolata e accantonata del  risultato  di  amministrazione
          nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
          reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
          di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a
          entrate vincolate, secondo le modalita' previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies; 
                  b) variazioni compensative tra le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
                  c) variazioni compensative tra le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'ente; 
                  d)  variazioni  delle  dotazioni  di  cassa,  salvo
          quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo
          di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
                  e)  variazioni  riguardanti  il  fondo  pluriennale
          vincolato  di  cui  all'art.  3,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  effettuata  entro  i
          termini di approvazione del rendiconto in deroga  al  comma
          3; 
                  e-bis) variazioni compensative  tra  macroaggregati
          dello stesso programma all'interno della stessa missione. 
                5-ter.  Con  il  regolamento   di   contabilita'   si
          disciplinano le modalita'  di  comunicazione  al  Consiglio
          delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 
                5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto   previsto   dai
          regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa  o,
          in assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,
          possono  effettuare,  per  ciascuno  degli   esercizi   del
          bilancio: 
                  a) le variazioni compensative del  piano  esecutivo
          di  gestione  fra  capitoli  di  entrata   della   medesima
          categoria  e  fra  i  capitoli  di   spesa   del   medesimo
          macroaggregato,  escluse   le   variazioni   dei   capitoli
          appartenenti ai macroaggregati riguardanti i  trasferimenti
          correnti,  i   contribuiti   agli   investimenti,   ed   ai
          trasferimenti in conto capitale,  che  sono  di  competenza
          della Giunta; 
                  b) le variazioni di bilancio fra  gli  stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti correlati,  in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  Le  variazioni
          di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
          vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
                  c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo
          della quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  in  termini
          di competenza e di cassa,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
                  d) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
                  e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
          previsioni,   compresa   l'istituzione   di   tipologie   e
          programmi, riguardanti le partite di giro e  le  operazioni
          per conto di terzi; 
                  e-bis) in caso di variazioni di esigibilita'  della
          spesa, le variazioni relative  a  stanziamenti  riferiti  a
          operazioni   di   indebitamento    gia'    autorizzate    e
          perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento   della
          correlata spesa, e le variazioni a  stanziamenti  correlati
          ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
          dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118.  Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono
          comunicate trimestralmente alla giunta. 
                  5-quinquies.   Le   variazioni   al   bilancio   di
          previsione disposte con provvedimenti  amministrativi,  nei
          casi previsti dal presente decreto,  e  le  variazioni  del
          piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con
          il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
          dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli  del
          piano esecutivo di gestione di cui al comma  5-quater  sono
          effettuate al  fine  di  favorire  il  conseguimento  degli
          obiettivi assegnati ai dirigenti. 
                6. Sono vietate le variazioni di giunta  compensative
          tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 
                7. Sono vietati  gli  spostamenti  di  dotazioni  dai
          capitoli iscritti nei titoli riguardanti le  entrate  e  le
          spese per conto di terzi e partite di  giro  in  favore  di
          altre parti del bilancio. Sono vietati gli  spostamenti  di
          somme tra residui e competenza. 
                8. Mediante la variazione di  assestamento  generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31
          luglio di ciascun anno, si attua la  verifica  generale  di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva ed il fondo di cassa,  al  fine  di  assicurare  il
          mantenimento del pareggio di bilancio. 
                9. Le variazioni al piano esecutivo  di  gestione  di
          cui  all'articolo  169  sono  di   competenza   dell'organo
          esecutivo, salvo quelle  previste  dal  comma  5-quater,  e
          possono essere adottate entro il  15  dicembre  di  ciascun
          anno, fatte salve le variazioni correlate  alle  variazioni
          di  bilancio  previste  al  comma  3,  che  possono  essere
          deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 
                9-bis. 
                9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015  sono  applicate
          le norme concernenti  le  variazioni  di  bilancio  vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio
          2015.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   29,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 29 (Incentivo al processo  di  riorganizzazione
          della  rete   dei   laboratori   del   Servizio   sanitario
          nazionale).  -  1.  Al  fine  di  adeguare   gli   standard
          organizzativi e di  personale  ai  processi  di  incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate, le regioni e le province autonome di  Trento
          e di Bolzano favoriscono il completamento dei  processi  di
          riorganizzazione della rete  delle  strutture  pubbliche  e
          private accreditate eroganti prestazioni  specialistiche  e
          di   diagnostica   di   laboratorio,   attivati    mediante
          l'approvazione dei piani previsti  dall'articolo  1,  comma
          796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti  di
          ricerca   con   comprovata   esperienza   in   materia   di
          sequenziamento di nuova generazione  (NGS).  Per  gli  anni
          2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture  che  si
          adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
          31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima  di
          efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
          specialistiche  o  di   5.000   campioni   analizzati   con
          tecnologia   NGS,   un   contributo   da   stabilirsi   con
          provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
          limiti dell'importo di cui al comma 2. 
                2. Ai fini dell'attuazione di cui al  comma  1,  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano  e'
          assegnato, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,
          commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre  1996,  n.  662,
          l'importo di 46 milioni di euro per l'anno  2021  e  di  23
          milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione
          dei  Livelli  di  assistenza,   di   cui   all'articolo   9
          dell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in   data   23   marzo   2005,   il
          cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli  adempimenti
          di competenza in materia di accesso alla quota premiale  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
          dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al
          comma 2 e' subordinata all'approvazione del  cronoprogramma
          da parte del Comitato  di  cui  al  primo  periodo  e  alla
          relativa positiva attuazione.». 
              - Il testo del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 (Misure urgenti in materia  di  salute,  sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. 
              - Il  testo  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Uff. 30 dicembre  2020,  n.  322,
          S.O. 
              - Il testo del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
          agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
          territoriali,  connesse  all'emergenza  da   COVID-19)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Uff. 22 marzo 2021, n. 70. 
              - Il testo del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali) e' pubblicato nella Gazzetta Uff.  25  maggio
          2021, n. 123. 
              - Si riporta il testo degli articoli  536  e  seguenti,
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare): 
                «Art. 536 (Programmi).  -  1.  Con  riferimento  alla
          pianificazione   dei   programmi   di   ammodernamento    e
          rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei  mezzi  e
          dei beni  direttamente  destinati  alla  difesa  nazionale,
          annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
          difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
          della  documentazione  di  cui  agli  articoli  12  e  548,
          comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: 
                  a) il  quadro  generale  delle  esigenze  operative
          delle Forze armate, comprensive degli indirizzi  strategici
          e delle linee di sviluppo capacitive; 
                  b) l'elenco dei programmi d'armamento e di  ricerca
          in  corso  ed   il   relativo   piano   di   programmazione
          finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno  dei
          programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi
          i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.
          Nell'elenco   sono   altresi'   indicate   le    condizioni
          contrattuali,  con  particolare  riguardo  alle   eventuali
          clausole penali. 
                2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui  al
          comma  1  sono   riportate,   sotto   forma   di   bilancio
          consolidato, tutte le spese relative alla funzione  difesa,
          comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 
                3. In relazione agli indirizzi di cui al comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: 
                  a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
          straordinaria; 
                  b) con decreto del Ministro  della  difesa,  se  si
          tratta di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti di  bilancio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze se  tali  programmi  sono  di
          durata pluriennale. Salvo quanto  disposto  al  comma  4  e
          sempre che i programmi non si riferiscano  al  mantenimento
          delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli  schemi
          di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          competenti. I pareri sono espressi  entro  quaranta  giorni
          dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il  termine
          per l'espressione del  parere,  i  decreti  possono  essere
          adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  alle
          condizioni formulate dalle Commissioni  competenti,  ovvero
          quando le stesse Commissioni  esprimano  parere  contrario,
          trasmette nuovamente alle  Camere  gli  schemi  di  decreto
          corredati delle necessarie  controdeduzioni  per  i  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti da esprimere  entro
          trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
          entro  il  termine  indicato  le   Commissioni   competenti
          esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere  contrario  a
          maggioranza   assoluta   dei   componenti,   motivato   con
          riferimento alla mancata coerenza con il piano  di  impiego
          pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
          adottato. In ogni altro caso,  il  Governo  puo'  procedere
          all'adozione  dei  decreti.  Gli  schemi  di  decreto  sono
          trasmessi anche alle  Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari. 
                4.  I  piani  di  spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento  in  apposito  allegato  al  piano  di   impiego
          pluriennale di cui al comma 1. 
                5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi  di
          cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui  al  comma  4  e'
          svolta  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  della
          difesa.». 
                «Art.   536-bis   (Verifica    dei    programmi    di
          ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1.  Il
          Capo di stato  maggiore  della  difesa,  sulla  base  degli
          obiettivi e degli indirizzi  definiti  dal  Ministro  della
          difesa ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ferma  restando  la
          necessita'   di   salvaguardare   le   esigenze   operative
          prioritarie e quelle derivanti dal processo di  definizione
          della politica europea di difesa e sicurezza, procede  alla
          verifica della rispondenza dei programmi di  ammodernamento
          e rinnovamento dei sistemi d'arma  e  propone  al  Ministro
          della difesa la  rimodulazione  dei  programmi  relativi  a
          linee  di  sviluppo  capacitive  che  risultino  non   piu'
          adeguate, anche in ragione delle disponibilita' finanziarie
          autorizzate a legislazione vigente.  La  predetta  verifica
          tiene   altresi'    conto    dei    risultati    conseguiti
          nell'attuazione  del  processo  di  riconfigurazione  dello
          strumento  militare  riportati   nel   documento   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244. 
                2.  Gli  schemi  dei   decreti   che   approvano   la
          rimodulazione di programmi sui quali e' stato  espresso  il
          parere delle Commissioni parlamentari competenti  ai  sensi
          dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono  sottoposti  a
          tale parere. 
                3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche in termini di indebitamento netto. 
                4. Le eventuali disponibilita' finanziarie  emergenti
          a seguito delle  rimodulazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          destinate, previa verifica  dell'invarianza  sui  saldi  di
          finanza pubblica da parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato, alle finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». 
                «Art.  537  (Programmi  con   la   partecipazione   o
          collaborazione  di  Paesi  esteri).  -  1.  Se  i  rapporti
          contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui
          all'articolo 536 implicano la partecipazione  o,  comunque,
          la collaborazione di Paesi esteri, direttamente  o  per  il
          tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della
          difesa e' autorizzato a stipulare contratti o  comunque  ad
          assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando
          a questi fini anche gli importi da riassegnare  a  bilancio
          ai sensi dell'articolo 549.». 
                «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la
          realizzazione dei programmi di  investimento  di  interesse
          dell'Amministrazione della difesa).  -  1.  Ai  fini  della
          semplificazione delle procedure per  la  realizzazione  dei
          programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione
          della difesa, finanziati mediante  contributi  pluriennali,
          il decreto di cui  all'articolo  4,  comma  177-bis,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
          e' adottato, previo  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della difesa. Con tale decreto si provvede a: 
                  a)  definire  le  modalita'   di   attuazione   dei
          programmi,  in  sostituzione  delle  convenzioni   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno  1996,
          n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 421; 
                  b) fissare, se necessario, il  tasso  di  interesse
          massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45,  comma
          32, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,    che    puo'    essere     successivamente
          rideterminato dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
          ove occorra; 
                  c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul
          fabbisogno e sull'indebitamento netto,  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente,  ovvero  quantificarli
          per la successiva compensazione ai sensi  dell'articolo  4,
          comma 177-bis, della legge n. 350 del  2003,  e  successive
          modificazioni.». 
                «Art. 537-ter (Cooperazione con  altri  Stati  per  i
          materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale).
          - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi,
          delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
          materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          soddisfare esigenze di approvvigionamento  di  altri  Stati
          esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o  di
          reciproca  assistenza  tecnico-militare,   puo'   svolgere,
          tramite  proprie  articolazioni  e  senza   assunzione   di
          garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di
          supporto  tecnico-amministrativo  per   l'acquisizione   di
          materiali di armamento  prodotti  dall'industria  nazionale
          anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze
          di sostegno logistico e assistenza tecnica,  richiesti  dai
          citati  Stati,  nei   limiti   e   secondo   le   modalita'
          disciplinati nei predetti accordi. 
                2. Con regolamento adottato, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
          delle disposizioni di cui al presente articolo. 
                3. Le somme  percepite  per  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti per le attivita' di cui al comma 1  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnate  ai  fondi  di  cui  all'articolo
          619.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  26
          luglio   1975,   n.   386   (Approvazione   ed   esecuzione
          dell'accordo tra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativo  alla
          imposizione   dei   lavoratori    frontalieri    ed    alla
          compensazione finanziaria a favore dei comuni  italiani  di
          confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974): 
                «Art. 5. - Almeno una  volta  l'anno  si  terra'  una
          riunione alla quale parteciperanno, da  parte  italiana,  i
          rappresentanti dei competenti Ministeri, delle  regioni  di
          cui all'articolo 4, nonche' esponenti designati dai  comuni
          di cui allo stesso articolo  4  e,  da  parte  svizzera,  i
          rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino  e  del
          Vallese, come pure della Confederazione,  per  l'esame  dei
          problemi inerenti all'applicazione del presente accordo. 
                In  questa  occasione   i   rappresentanti   italiani
          informeranno quelli svizzeri  circa  l'utilizzazione  delle
          somme  come  sopra  messe  a  disposizione   dei   suddetti
          comuni.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
          medie dimensioni). - 1. Le  misure  previste  dal  presente
          articolo si applicano, in conformita' a tutti i  criteri  e
          le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale  delle
          societa' per azioni, societa' in  accomandita  per  azioni,
          societa' a responsabilita'  limitata,  anche  semplificata,
          societa'  cooperative,  -societa'   europee   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e  societa'   cooperative
          europee di cui al regolamento  (CE)  n.  1435/2003,  aventi
          sede legale in Italia, escluse quelle di  cui  all'articolo
          162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.   917   e   quelle   che   esercitano   attivita'
          assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
          iscritta nel registro delle imprese, soddisfi  le  seguenti
          condizioni: 
                  a)  presenti  un  ammontare  di   ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          relativo al periodo  d'imposta  2019,  superiore  a  cinque
          milioni di euro, ovvero dieci  milioni  di  euro  nel  caso
          della misura prevista al  comma  12,  e  fino  a  cinquanta
          milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga  ad
          un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
          base consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,
          non tenendo conto dei  ricavi  conseguiti  all'interno  del
          gruppo; 
                  b)   abbia   subito,   a    causa    dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
          una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
          non inferiore al 33%(percento); nel caso in cui la societa'
          appartenga ad un gruppo, si fa riferimento  al  valore  dei
          citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
          consolidamento, non tenendo  conto  dei  ricavi  conseguiti
          all'interno del gruppo; 
                  c) abbia deliberato ed eseguito dopo  l'entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ed entro il  31  dicembre
          2020,  ovvero,  limitatamente   all'accesso   alle   misure
          previste dai commi 8 e 12, entro  il  30  giugno  2021,  un
          aumento di capitale a pagamento  e  integralmente  versato;
          per l'accesso alla misura prevista dal comma  12  l'aumento
          di capitale non e' inferiore a 250.000 euro. 
                2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e  12  la
          societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
                  a)  non  e'  sottoposta  o  ammessa   a   procedura
          concorsuale ovvero non e' stata  presentata  o  depositata,
          nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far
          dichiarare  lo  stato  di  insolvenza  o  l'avvio  di   una
          procedura fallimentare o  altra  procedura  concorsuale  e,
          comunque, alla data del  31  dicembre  2019  non  rientrava
          nella categoria delle imprese in difficolta' ai  sensi  del
          regolamento (UE) n.  651/2014,  del  17  giugno  2014,  del
          regolamento (UE) n. 702/2014, del 25  giugno  2014,  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014; 
                  b)  si   trova   in   situazione   di   regolarita'
          contributiva e fiscale; 
                  c) si trova in regola con le  disposizioni  vigenti
          in  materia  di  normativa  edilizia  ed  urbanistica,  del
          lavoro,  della  prevenzione   degli   infortuni   e   della
          salvaguardia dell'ambiente; 
                  d) non rientra tra le societa' che  hanno  ricevuto
          e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
          bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili  dalla
          Commissione europea; 
                  e) non si trova nelle condizioni  ostative  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159; 
                  f) nei confronti degli amministratori, dei  soci  e
          del  titolare  effettivo  non   e'   intervenuta   condanna
          definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in
          violazione delle norme per la repressione dell'evasione  in
          materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  nei
          casi in cui sia stata applicata la pena accessoria  di  cui
          all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
          2000, n. 74; 
                  g) solo nel caso di accesso alla misura di  cui  al
          comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone 
                2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si  applicano
          anche alle imprese, non in difficolta'  alla  data  del  31
          dicembre 2019,  ammesse  successivamente  a  tale  data  al
          concordato preventivo con continuita' aziendale purche'  il
          decreto di omologa sia stato gia'  adottato  alla  data  di
          presentazione dell'istanza di cui al comma 17  ovvero  alla
          data di approvazione del bilancio di cui al comma 8  e  che
          si trovano in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e
          fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. 
                3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente
          articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
                4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
          in una o piu'  societa',  in  esecuzione  dell'aumento  del
          capitale sociale di cui al comma 1, lettera c),  spetta  un
          credito d'imposta pari al 20 per cento. 
                5. L'investimento massimo del conferimento in  denaro
          sul quale calcolare il credito d'imposta non puo'  eccedere
          euro   2.000.000.   La   partecipazione   riveniente    dal
          conferimento deve essere  posseduta  fino  al  31  dicembre
          2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
          di  tale  data  da  parte  della   societa'   oggetto   del
          conferimento in denaro comporta la decadenza dal  beneficio
          e l'obbligo  del  contribuente  di  restituire  l'ammontare
          detratto, unitamente agli interessi legali.  L'agevolazione
          spetta all'investitore  che  ha  una  certificazione  della
          societa' conferitaria che attesti di non aver  superato  il
          limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
          20 ovvero, se superato, l'importo per il  quale  spetta  il
          credito d'imposta.  Non  possono  beneficiare  del  credito
          d'imposta  le  societa'  che  controllano  direttamente   o
          indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte  a
          comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
          da questa controllate. 
                6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
          effettuati in stabili organizzazioni in Italia  di  imprese
          con sede in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Paesi
          appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
          quanto previsto al comma 1. I commi  4  e  5  si  applicano
          altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
          azioni  di  organismi  di   investimento   collettivo   del
          risparmio residenti nel territorio dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, che investono  in  misura  superiore  al
          50%(percento) nel capitale sociale delle imprese di cui  al
          presente articolo. 
                7.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  4  e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento  e  in
          quelle  successive  fino  a  quando  non  se  ne   conclude
          l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione  relativa  al
          periodo  di  effettuazione  dell'investimento,   anche   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
          condizioni di cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito
          dell'approvazione del bilancio  per  l'esercizio  2020,  un
          credito  d'imposta  pari  al  50%(percento)  delle  perdite
          eccedenti il 10 per cento del patrimonio  netto,  al  lordo
          delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30  per  cento
          dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e
          comunque nei limiti previsti dal comma 20.  La  percentuale
          di cui al periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50  per
          cento per gli aumenti di capitale  deliberati  ed  eseguiti
          nel primo semestre del 2021. La distribuzione di  qualsiasi
          tipo di riserve prima del 1°(gradi)  gennaio  2024,  ovvero
          del 1°(gradi) gennaio 2025 nel caso  in  cui  l'aumento  di
          capitale sia deliberato  ed  eseguito  nel  primo  semestre
          dell'esercizio 2021, da parte della societa' ne comporta la
          decadenza  dal  beneficio   e   l'obbligo   di   restituire
          l'importo, unitamente agli interessi legali. 
                9.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  8  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, a partire dal decimo giorno  successivo  a  quello  di
          effettuazione      dell'investimento,       successivamente
          all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
          la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti  di
          cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge  23  dicembre
          2000, n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                10. Per la fruizione dei crediti di imposta  previsti
          dal presente articolo e' autorizzata la  spesa  nel  limite
          complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno  2021.
          A  tal  fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
          anno, un apposito Fondo. 
                11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  di  applicazione  e  di
          fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
          il rispetto del limite di spesa di cui al precedente  comma
          10. 
                12. Ai fini  del  sostegno  e  rilancio  del  sistema
          economico-produttivo  italiano,  e'  istituito   il   fondo
          denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di  seguito  anche  il
          "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro  il  30  giugno
          2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
          massimo di 1 miliardo di  euro  per  le  sottoscrizioni  da
          effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di  debito
          di nuova emissione,  con  le  caratteristiche  indicate  ai
          commi 14 e 16 (di seguito  "gli  strumenti  finanziari  "),
          emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano  le
          condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
          al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
          dell'ammontare dei ricavi di cui al comma  1,  lettera  a).
          Qualora  la  societa'  sia  beneficiaria  di  finanziamenti
          assistiti da garanzia pubblica in attuazione di  un  regime
          di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.2  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
          forma di tassi d'interesse agevolati in  attuazione  di  un
          regime di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.3  della  stessa
          Comunicazione,  la  somma  degli  importi  garantiti,   dei
          prestiti  agevolati  e   dell'ammontare   degli   Strumenti
          Finanziari  sottoscritti  non  puo'  superare  il  maggiore
          valore tra: il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di
          cui al comma 1, lettera a),  e  il  doppio  dei  costi  del
          personale della societa' relativi al 2019, come  risultanti
          dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
          approvato il bilancio.  Gli  Strumenti  Finanziari  possono
          essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412,
          primo comma, del codice civile. 
                13. La gestione del  Fondo  e'  affidata  all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di  impresa  Spa  -  Invitalia,  o  a  societa'  da  questa
          interamente controllata (di seguito anche "il Gestore") 
                14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati  decorsi
          sei anni dalla sottoscrizione. La societa'  emittente  puo'
          rimborsare i titoli in  via  anticipata  decorsi  tre  anni
          dalla  sottoscrizione.  Gli   Strumenti   Finanziari   sono
          immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
          interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
          assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale,  i
          crediti del  Fondo  per  il  rimborso  del  capitale  e  il
          pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti
          chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo  2467
          del codice civile. 
                15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
                  a)  non  deliberare  o   effettuare,   dalla   data
          dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli  Strumenti
          Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti  di  azioni
          proprie  o  quote  e  di  non  procedere  al  rimborso   di
          finanziamenti dei soci; 
                  b) destinare il finanziamento a sostenere costi  di
          personale, investimenti o capitale circolante impiegati  in
          stabilimenti produttivi  e  attivita'  imprenditoriali  che
          siano localizzati in Italia; 
                  c) fornire al Gestore un rendiconto periodico,  con
          i contenuti, la cadenza  e  le  modalita'  da  quest'ultimo
          indicati, al fine di consentire la verifica  degli  impegni
          assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
          decreto di cui al comma 16. 
                16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  definite  caratteristiche,  condizioni  e
          modalita' del finanziamento e degli  Strumenti  Finanziari.
          Nel decreto sono altresi' indicati  gli  obiettivi  al  cui
          conseguimento  puo'  essere  accordata  una  riduzione  del
          valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. 
                17. L'istanza e'  trasmessa  al  Gestore  secondo  il
          modello uniforme da questo  reso  disponibile  sul  proprio
          sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
          Il Gestore puo' prevedere  ai  fini  della  verifica  della
          sussistenza dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
          presentazione di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora il  rilascio  dell'informativa  antimafia  non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati  unica   prevista   dall'articolo   96   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  ferma  restando  la
          richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato  di  emergenza
          sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione   di   quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  Gestore  procede,  secondo  l'ordine   cronologico   di
          presentazione delle istanze. 
                18.  Il  Gestore,  verificata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione  dell'aumento
          di capitale di cui al comma 1, lettera c),  la  conformita'
          della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
          a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
          al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui  al  comma
          15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
          sottoscrizione degli stessi e al  versamento  del  relativo
          apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando  il  limite
          massimo di cui al comma 12, primo periodo. 
                19. Il Fondo ha  una  dotazione  iniziale  pari  a  4
          miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
          e'  autorizzata   l'apertura   di   apposita   contabilita'
          speciale. Il Gestore  e'  autorizzato  a  trattenere  dalle
          disponibilita' del Fondo un importo massimo per  operazione
          pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4  per  cento
          del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
          e, negli  anni  successivi  e  fino  all'esaurimento  delle
          procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
          emittenti, allo 0,2 per cento  del  valore  nominale  degli
          Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati  in
          9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
          annui per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in  3,8
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
                19-bis.   In   considerazione   delle    peculiarita'
          normative delle imprese a carattere  mutualistico  e  senza
          fine di speculazione privata e della loro funzione sociale,
          il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle  risorse
          di cui al secondo periodo  del  comma  19,  delle  societa'
          finanziarie partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico costituite per il perseguimento  di  una
          specifica  missione  di   interesse   pubblico   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  4,  della  legge  27  febbraio
          1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,  limitatamente   alle
          societa' cooperative, le funzioni  attribuite  al  soggetto
          gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
          condizioni e con le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello sviluppo economico. 
                20.  I  benefici  previsti  ai  commi  4  e  8   sono
          cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di  aiuto,
          da qualunque  soggetto  erogate,  di  cui  la  societa'  ha
          beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
          lordo  delle  suddette  misure  di  aiuto  non  eccede  per
          ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di  800.000
          euro, ovvero 120.000  euro  per  le  imprese  operanti  nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro  per
          le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria
          di prodotti agricoli.  Non  si  tiene  conto  di  eventuali
          misure di cui la societa' abbia beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
          (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento  (UE)
          della  Commissione  n.  717/2014  ovvero   ai   sensi   del
          regolamento  (UE)  n.  651/2014,  del  regolamento(UE)   n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica  del
          rispetto  dei  suddetti  limiti  la  societa'  ottiene  dai
          soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6   secondo   periodo,
          l'attestazione della misura dell'incentivo  di  cui  si  e'
          usufruito.   La   societa'   presenta   una   dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'articolo
          47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita',  che  le  misure
          previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
          suddetti. Con il medesimo  atto  il  legale  rappresentante
          dichiara,  altresi',  di  essere  consapevole  che  l'aiuto
          eccedente  detti   limiti   e'   da   ritenersi   percepito
          indebitamente  e  oggetto  di  recupero  ai   sensi   della
          disciplina dell'Unione europea. 
                21. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del comma  290,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. 
                1.-289. Omissis. 
                290. Al fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni  2021
          e 2022. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-quater,  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art.  9-quater  (Fondo  per  la  sostenibilita'  del
          pagamento   degli    affitti    di    unita'    immobiliari
          residenziali).  -  1.  Per  l'anno  2021,  al  locatore  di
          immobile ad uso abitativo, ubicato in  un  comune  ad  alta
          tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale
          del locatario,  che  riduce  il  canone  del  contratto  di
          locazione in essere alla  data  del  29  ottobre  2020,  e'
          riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui  al  comma
          4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della
          riduzione del canone, entro  il  limite  massimo  annuo  di
          1.200 euro per singolo locatore. 
                2. Ai fini del riconoscimento del contributo  di  cui
          al comma  1,  il  locatore  comunica,  in  via  telematica,
          all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del  canone  di
          locazione  e  ogni  altra  informazione   utile   ai   fini
          dell'erogazione del contributo. 
                3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono  individuate  le  modalita'  applicative  del
          presente articolo, la percentuale di riduzione  del  canone
          mediante riparto proporzionale in  relazione  alle  domande
          presentate, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa
          di cui al comma 4, nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio
          delle comunicazioni di cui al comma 2. 
                4. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          per la sostenibilita' del pagamento degli affitti di unita'
          immobiliari residenziali", con  una  dotazione  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2021. 
                5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
          presente decreto.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   32,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 32 (Credito d'imposta per  la  sanificazione  e
          l'acquisto di dispositivi di protezione). - 1. Al  fine  di
          favorire  l'adozione  di  misure  dirette  a  contenere   e
          contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,   ai   soggetti
          esercenti attivita' d'impresa,  arti  e  professioni,  agli
          enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
          gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,  nonche'  alle
          strutture  ricettive  extra-alberghiere  a  carattere   non
          imprenditoriale munite di codice  identificativo  regionale
          ovvero,     in     mancanza,     identificate      mediante
          autocertificazione    in    merito     allo     svolgimento
          dell'attivita' ricettiva di bed and  breakfast,  spetta  un
          credito d'imposta in misura pari  al  30  per  cento  delle
          spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed  agosto  2021
          per la  sanificazione  degli  ambienti  e  degli  strumenti
          utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  protezione
          individuale e di altri  dispositivi  atti  a  garantire  la
          salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per
          la somministrazione di tamponi  per  COVID-19.  Il  credito
          d'imposta spetta fino ad un  massimo  di  60.000  euro  per
          ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni
          di euro per l'anno 2021. 
                2. Sono ammissibili al credito d'imposta  di  cui  al
          comma 1 le spese sostenute per: 
                  a) la sanificazione degli  ambienti  nei  quali  e'
          esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale  e  degli
          strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita'; 
                  b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che
          prestano  la  propria  opera  nell'ambito  delle  attivita'
          lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti  di  cui
          al comma 1; 
                  c)  l'acquisto   di   dispositivi   di   protezione
          individuale, quali mascherine, guanti, visiere  e  occhiali
          protettivi,  tute  di  protezione  e  calzari,  che   siano
          conformi ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  previsti
          dalla normativa europea; 
                  d)   l'acquisto   di    prodotti    detergenti    e
          disinfettanti; 
                  e) l'acquisto di dispositivi di  sicurezza  diversi
          da  quelli  di  cui  alla  lettera  c),  quali  termometri,
          termoscanner,  tappeti   e   vaschette   decontaminanti   e
          igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
          sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse  le
          eventuali spese di installazione; 
                  f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la
          distanza di  sicurezza  interpersonale,  quali  barriere  e
          pannelli protettivi, ivi  incluse  le  eventuali  spese  di
          installazione. 
                3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  di
          sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          ai fini delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   di
          applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al  fine
          del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo del comma 199,  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. 
                1.-198. Omissis. 
                199.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
                Omissis.».