Art. 16 bis Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta' statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio. 2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorita' competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorita' preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorita' competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. 6. L'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio puo' indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. 7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «Difesa servizi S.p.A.,» sono inserite le seguenti: «l'Agenzia del demanio,». 9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprieta' statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 222, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2 (Disposizioni diverse). 1.-221. Omissis. 222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 25, 27 e 215. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere; g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne, purche' in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione. 5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai sensi del comma 5. 6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilita' del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16. 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi', corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze. 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilita' finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno. 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche' per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo' essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38. 14. La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita', fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilita' energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.». «Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stabilito in sessanta giorni . 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reintegro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento puo' motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14. 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo." «Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze gia' Riferimenti normativi o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita' i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.». «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita' il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale): «Art.3 (Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. 2. - 5.». - Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure): «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta. 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo. 6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria provinciale della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e' posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita' degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attivita' di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: "4-novies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente". 7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi; b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale; c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attivita' relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e' autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita', comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi. 12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017". 12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'". 12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)". 12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». - Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Si riporta il testo degli articoli 13, 22 e 24-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). - 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. 2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorita' competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f). 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.». «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata. 2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento. 3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilita' e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. 4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione. 5. Per garantire la completezza e la qualita' dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia; c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.». «Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente. 2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, e' presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita' il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.». - Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'): «Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. 2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.». «Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento. 2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.». - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 14, e articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.». «Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacita' di progettazione; b) capacita' di affidamento; c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3; 5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalita'; 2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3). 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento. 4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. 7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10. 9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma e' destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).». - Si riporta il testo dei commi 106 e da 162 a 170, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. 1.-105. Omissis 106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio. 107.-161. Omissis 162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalita' di organizzazione e le funzioni. 163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonche' alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e ripetitivita'. 164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attivita' di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e' assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della professionalita'. 166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 167. Per garantire l'immediata operativita' della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo' procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita', attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni. 168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse. 170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. Omissis.».