Art. 16 bis 
 
Misure  di  semplificazione  ed  accelerazione  degli  interventi  di
  rifunzionalizzazione degli immobili per  il  soddisfacimento  delle
  esigenze logistiche delle amministrazioni statali 
 
  1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di  terzi
utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o  in  scadenza
entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in  uso  alle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso  la  rapida  realizzazione
degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta'
statale, da destinare al soddisfacimento  delle  esigenze  allocative
delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le  finalita'
di digitalizzazione e sostenibilita'  ecologica  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio  convoca  la
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nella medesima conferenza di servizi,  da  intendersi  indetta
anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e' acquisito il parere, da rendere ai  sensi  dell'articolo  215
del citato codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica
ed economica da parte del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
ovvero del comitato tecnico amministrativo presso  il  provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso  a  cura  dell'Agenzia
del demanio. 
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia  del  demanio,  all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di  valutazione
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  152  del
2006,   e   all'autorita'   preposta   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i  termini
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno  2019,  n.  55.  Gli  esiti  delle  valutazioni  ambientale  e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle  autorita'  competenti
alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il  dibattito  pubblico,  e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo  24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e  tiene  luogo  dei
pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine
alla  localizzazione  dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  il  parere  reso   dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal  comitato  tecnico
amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  provvedimento  di  valutazione
ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo  10  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo  14,  comma  5,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase  partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  4.  In  deroga  all'articolo  27  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la  verifica  del   progetto
definitivo e del progetto esecutivo condotta ai  sensi  dell'articolo
26, comma 6, del medesimo codice  accerta,  altresi',  l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica, a  quelle  impartite  in  sede  di
valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle  eventualmente
impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14- quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito  della  verifica  di
cui  al  comma  4,  l'Agenzia  del   demanio   procede   direttamente
all'approvazione  del  progetto  definitivo   ovvero   del   progetto
esecutivo. 
  6. L'Agenzia del demanio puo' procedere  all'affidamento  congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento
avviene mediante acquisizione del  progetto  definitivo  in  sede  di
offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto  i
successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle  opere  e
il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa  al  prezzo  indica
distintamente  il  corrispettivo   richiesto   per   i   livelli   di
progettazione affidati e per  l'esecuzione  dei  lavori.  Laddove  si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio  puo'
indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione  del
progetto definitivo e alla stessa e'  chiamato  a  partecipare  anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in
sede di conferenza di servizi. 
  7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per far  fronte
alle esigenze derivanti dal prolungamento  dell'emergenza  sanitaria,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale  non
sia ancora spirato alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, anche se  eventualmente  sia  stato
gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati  dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi  ad  oggetto  servizi
applicativi  e  sistemistici,  servizi  cloud   e   contact   center,
sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software,
sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
fatta  salva  la  facolta'   di   recesso   dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  8.  All'articolo  38,  comma  1,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, dopo  le  parole:  «Difesa  servizi  S.p.A.,»  sono  inserite  le
seguenti: «l'Agenzia del demanio,». 
  9. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
transizione ecologica ed innovazione digitale  perseguiti  dal  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  per  accelerare   la
realizzazione  degli  interventi  di  valorizzazione,   manutenzione,
rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   ed   adeguamento
sismico degli immobili di proprieta' statale,  inclusi  gli  immobili
confiscati gestiti dall'Agenzia  del  demanio,  la  predetta  Agenzia
opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di
cui al presente comma opera  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   222,
          dell'articolo 2, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). 
                1.-221. Omissis. 
                222.  A   decorrere   dal   1º   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2010, fermo restando quanto
          previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della  legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza in modalita' sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 25, 27
          e 215. del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
          (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
              e) il rispetto dei vincoli  idro-geologici,  sismici  e
          forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.». 
                «Art.   25   (Verifica   preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
          28, comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  per
          le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
                2. Presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          7. 
                3.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
          dal ricevimento del progetto di fattibilita'  ovvero  dello
          stralcio   di   cui   al   comma   1,   la   sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  8  e
          seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
          a rete il termine  della  richiesta  per  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'
          stabilito in sessanta giorni . 
                4. In  caso  di  incompletezza  della  documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
                5.  Avverso  la  richiesta  di  cui  al  comma  3  e'
          esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
          del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                6. Ove il soprintendente non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
                7. I commi da 1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
                8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                  a) esecuzione di carotaggi; 
                  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
                9.  La  procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                  a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                  b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reintegro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                  c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
                10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
                11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                12.   La    procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico e' condotta sotto la  direzione
          della    soprintendenza    archeologica    territorialmente
          competente.  Gli  oneri  sono  a  carico   della   stazione
          appaltante. 
                13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
                14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
                15. Le stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'articolo 21, possono ricorrere  alla  procedura  di
          cui al regolamento adottato in attuazione  dell'articolo  4
          della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in  caso  di  ritenuta
          eccessiva durata del procedimento  di  cui  ai  commi  8  e
          seguenti o quando non siano rispettati  i  termini  fissati
          nell'accordo di cui al comma 14. 
                16. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo." 
                «Art.  27  Procedure  di  approvazione  dei  progetti
          relativi ai lavori 
                1.  L'approvazione  dei  progetti  da   parte   delle
          amministrazioni viene effettuata in conformita' alla  legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  alle
          disposizioni statali e regionali che regolano  la  materia.
          Si applicano le disposizioni in materia  di  conferenza  di
          servizi dettate dagli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          citata legge n. 241 del 1990. 
                1-bis. Nei casi di  appalti  conseguenti  al  ritiro,
          alla revoca o all'annullamento di  un  precedente  appalto,
          basati su progetti per i quali risultino scaduti i  pareri,
          le autorizzazioni e  le  intese  acquisiti,  ma  non  siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
                2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
                3.  In  sede  di  conferenza  dei  servizi   di   cui
          all'articolo  14-bis  della  legge  n.  241  del  1990  sul
          progetto di fattibilita',  con  esclusione  dei  lavori  di
          manutenzione  ordinaria,  tutte  le  amministrazioni  e   i
          soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
          pubblici  a  rete  per   i   quali   possono   riscontrarsi
          interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
          sulla localizzazione  e  sul  tracciato  dell'opera,  anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di cui all'articolo  14-bis,  comma  3-bis  e  all'articolo
          14-quater, comma 3 della predetta legge n.  241  del  1990,
          non possono essere modificate in sede di  approvazione  dei
          successivi livelli progettuali, a meno del ritiro  e  della
          ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 
                4. In relazione al procedimento di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze  gia'  Riferimenti  normativi  o
          prevedibili hanno l'obbligo di verificare  e  segnalare  al
          soggetto aggiudicatore la sussistenza di  interferenze  non
          rilevate   con   il   sedime   della    infrastruttura    o
          dell'insediamento produttivo e di elaborare,  a  spese  del
          soggetto aggiudicatore, il progetto  di  risoluzione  delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
                5.  Il  progetto  definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
                6. Gli enti gestori di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
                7.  Restano  ferme  le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.». 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          -  1.  E'  garantita  la  piena  autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
                2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
                3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle procedure di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'
          parere sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che
          siano pubbliche amministrazioni, sempre  superiori  a  tale
          importo, ove esse  ne  facciano  richiesta.  Per  i  lavori
          pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro,  le
          competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai
          comitati tecnici  amministrativi  presso  i  Provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche.  Qualora  il  lavoro
          pubblico  di  importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro,
          presenti elementi di particolare rilevanza  e  complessita'
          il  provveditore  sottopone  il  progetto,   con   motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
                4.  Le  adunanze  delle  sezioni   e   dell'assemblea
          generale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  sono
          valide con la presenza di  un  terzo  dei  componenti  e  i
          pareri sono validi quando  siano  deliberati  con  il  voto
          favorevole  della   maggioranza   assoluta   dei   presenti
          all'adunanza. 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.   383   (Regolamento   recante   disciplina   dei
          procedimenti di localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale): 
                «Art.3  (Localizzazione  delle  opere  di   interesse
          statale difformi  dagli  strumenti  urbanistici  e  mancato
          perfezionamento dell'intesa). - 1.  Qualora  l'accertamento
          di  conformita'  di  cui  all'articolo   2   del   presente
          regolamento, dia esito negativo,  oppure  l'intesa  tra  lo
          Stato e la regione interessata non si perfezioni  entro  il
          termine  stabilito,  viene  convocata  una  conferenza   di
          servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  di  servizi
          partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi
          rappresentativi, il comune o i comuni interessati,  nonche'
          le altre amministrazioni dello Stato e  gli  enti  comunque
          tenuti ad adottare atti di intesa, o a  rilasciare  pareri,
          autorizzazioni, approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle
          leggi statali e regionali. 
                2. - 5.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   48,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente titolo, l'articolo, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le  disposizioni
          di cui al presente articolo. 
                2. E' nominato, per ogni procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali.  La  pubblicazione   di   cui   al   periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
                4. In caso di impugnazione degli atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui  al  comma  1,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'affidamento  avviene  mediante   acquisizione   del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                "4-novies. A decorrere dal  1°(gradi)  gennaio  2020,
          nelle  aree  interessate  da  pericolosita'  o  da  rischio
          idraulico di grado elevato o molto elevato,  come  definite
          dalle norme tecniche di attuazione dei  relativi  Piani  di
          bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali  quote
          di impermeabilizzazione  del  suolo.  Sono  comunque  fatte
          salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione  dei
          piani di bacino relative agli interventi  consentiti  nelle
          aree di cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». 
              - Il testo del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 22  e  24-bis,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale): 
                «Art. 13 (Redazione del rapporto  ambientale).  -  1.
          Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
          ambientali    significativi     anche     transfrontalieri,
          dell'attuazione del piano o programma,  il  proponente  e/o
          l'autorita' procedente entrano in  consultazione,  sin  dai
          momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani
          e  programmi,  con  l'autorita'  competente  e  gli   altri
          soggetti competenti  in  materia  ambientale,  al  fine  di
          definire la  portata  ed  il  livello  di  dettaglio  delle
          informazioni  da   includere   nel   rapporto   ambientale.
          L'autorita' competente, in collaborazione  con  l'autorita'
          procedente, individua e seleziona i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          rapporto  preliminare  per  acquisire   i   contributi.   I
          contributi  sono  inviati   all'autorita'   competente   ed
          all'autorita' procedente  entro  trenta  giorni  dall'avvio
          della consultazione. 
                2.  La  consultazione,  salvo   quanto   diversamente
          comunicato dall'autorita'  competente,  si  conclude  entro
          quarantacinque giorni dall'invio del  rapporto  preliminare
          di cui al comma 1 del presente articolo.  3.  La  redazione
          del   rapporto   ambientale   spetta   al   proponente    o
          all'autorita' procedente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica.  Il  rapporto  ambientale
          costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
          accompagna   l'intero   processo   di    elaborazione    ed
          approvazione. 
                4.   Nel   rapporto   ambientale    debbono    essere
          individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
          che  l'attuazione  del  piano  o  del  programma   proposto
          potrebbe avere sull'ambiente e  sul  patrimonio  culturale,
          nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
          considerazione degli obiettivi e  dell'ambito  territoriale
          del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
          decreto riporta le informazioni  da  fornire  nel  rapporto
          ambientale a tale scopo, nei limiti in cui  possono  essere
          ragionevolmente richieste, tenuto conto del  livello  delle
          conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione  correnti,  dei
          contenuti e del  livello  di  dettaglio  del  piano  o  del
          programma.  Il   Rapporto   ambientale   da'   atto   della
          consultazione di cui al comma  1  ed  evidenzia  come  sono
          stati presi in considerazione i contributi  pervenuti.  Per
          evitare  duplicazioni  della  valutazione,  possono  essere
          utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia'  effettuati
          ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli
          decisionali o altrimenti acquisite in attuazione  di  altre
          disposizioni normative. 
                5.  L'autorita'  procedente  trasmette  all'autorita'
          competente in formato elettronico: 
                  a) la proposta di piano o di programma; 
                  b) il rapporto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
          32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 14 comma 1; 
                  f). 
                5-bis.  La  documentazione  di  cui  al  comma  5  e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile nel  sito  web
          dell'autorita' competente e dell'autorita'  procedente.  La
          proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
          altresi' messi a disposizione dei  soggetti  competenti  in
          materia ambientale e  del  pubblico  interessato  affinche'
          questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 
                6. La documentazione e' depositata presso gli  uffici
          dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
          e delle province  il  cui  territorio  risulti  anche  solo
          parzialmente interessato dal  piano  o  programma  o  dagli
          impatti della sua attuazione.». 
                «Art. 22 (Studio di  impatto  ambientale).  -  1.  Lo
          studio di impatto ambientale e' predisposto dal  proponente
          secondo le indicazioni e i contenuti  di  cui  all'allegato
          VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del
          parere espresso dall'autorita' competente a  seguito  della
          fase di consultazione sulla definizione  dei  contenuti  di
          cui all'articolo 21, qualora attivata. 
                2. Sono a  carico  del  proponente  i  costi  per  la
          redazione dello studio di impatto ambientale e di  tutti  i
          documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento. 
                3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le
          seguenti informazioni: 
                  a)  una  descrizione  del  progetto,   comprendente
          informazioni relative alla  sua  ubicazione  e  concezione,
          alle  sue  dimensioni  e  ad  altre   sue   caratteristiche
          pertinenti; 
                  b)   una   descrizione   dei   probabili    effetti
          significativi del progetto sull'ambiente, sia  in  fase  di
          realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; 
                  c)  una  descrizione  delle  misure  previste   per
          evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i
          probabili impatti ambientali significativi e negativi; 
                  d) una descrizione  delle  alternative  ragionevoli
          prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle
          sue  caratteristiche  specifiche,  compresa   l'alternativa
          zero, con indicazione delle ragioni  principali  alla  base
          dell'opzione  scelta,  prendendo  in   considerazione   gli
          impatti ambientali; 
                  e)  il  progetto  di  monitoraggio  dei  potenziali
          impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla
          realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le
          responsabilita'   e   le   risorse   necessarie   per    la
          realizzazione e la gestione del monitoraggio; 
                  f)  qualsiasi  informazione  supplementare  di  cui
          all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di
          un progetto specifico o di una tipologia di progetto e  dei
          fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. 
                4. Allo studio  di  impatto  ambientale  deve  essere
          allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di  cui
          al comma 3, predisposta al fine di  consentirne  un'agevole
          comprensione  da   parte   del   pubblico   ed   un'agevole
          riproduzione. 
                5. Per garantire la completezza e la  qualita'  dello
          studio  di  impatto  ambientale  e  degli  altri  elaborati
          necessari per l'espletamento della fase di valutazione,  il
          proponente: 
                  a) tiene conto delle conoscenze  e  dei  metodi  di
          valutazione  disponibili  derivanti  da  altre  valutazioni
          pertinenti effettuate  in  conformita'  della  legislazione
          europea, nazionale o regionale, anche al  fine  di  evitare
          duplicazioni di valutazioni; 
                  b)  ha  facolta'  di  accedere  ai  dati   e   alle
          pertinenti informazioni  disponibili  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, secondo quanto  disposto  dalle  normative
          vigenti in materia; 
                  c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da
          esperti con competenze e professionalita' specifiche  nelle
          materie  afferenti  alla  valutazione  ambientale,  e   che
          l'esattezza  complessiva  della  stessa  sia  attestata  da
          professionisti iscritti agli albi professionali.». 
                «Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). -  1.  L'autorita'
          competente puo' disporre che la consultazione del  pubblico
          di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo,  si  svolga
          nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
          proponente, nel rispetto del  termine  massimo  di  novanta
          giorni. L'inchiesta  si  conclude  con  una  relazione  sui
          lavori  svolti  ed  un  giudizio  sui   risultati   emersi,
          predisposti dall'autorita' competente. 
                2.  Per  i  progetti  di  cui  all'allegato   II,   e
          nell'ipotesi in cui non sia stata svolta  la  procedura  di
          dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  l'autorita'  competente
          si esprime con decisione motivata, sentito  il  proponente,
          qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
          sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
          territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero   di
          consigli comunali rappresentativi di  almeno  cinquantamila
          residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
          associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo  18  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  rappresentativo  di  almeno
          cinquantamila iscritti. 
                3.  La  richiesta  di  cui  al  comma   2,   motivata
          specificamente   in   relazione   ai   potenziali   impatti
          ambientali   del   progetto,   e'   presentata   entro   il
          quarantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  215  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          -  1.  E'  garantita  la  piena  autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
                2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
                3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle procedure di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'
          parere sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che
          siano pubbliche amministrazioni, sempre  superiori  a  tale
          importo, ove esse  ne  facciano  richiesta.  Per  i  lavori
          pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro,  le
          competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai
          comitati tecnici  amministrativi  presso  i  Provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche.  Qualora  il  lavoro
          pubblico  di  importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro,
          presenti elementi di particolare rilevanza  e  complessita'
          il  provveditore  sottopone  il  progetto,   con   motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
                4.  Le  adunanze  delle  sezioni   e   dell'assemblea
          generale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  sono
          valide con la presenza di  un  terzo  dei  componenti  e  i
          pareri sono validi quando  siano  deliberati  con  il  voto
          favorevole  della   maggioranza   assoluta   dei   presenti
          all'adunanza. 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  10  e  11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'): 
                «Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
          urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
          pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista  dal  piano
          urbanistico generale, il vincolo preordinato  all'esproprio
          puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto,  su
          richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma
          4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su  iniziativa
          dell'amministrazione   competente   all'approvazione    del
          progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
          programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
          territoriale,  che  in  base  alla   legislazione   vigente
          comporti la variante al piano urbanistico. 
                2.  Il  vincolo  puo'   essere   altresi'   disposto,
          dandosene espressamente atto, con il ricorso alla  variante
          semplificata al piano urbanistico da realizzare,  anche  su
          richiesta dell'interessato, con le modalita' e  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 
                3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
          conformita' alla normativa vigente, uno  dei  provvedimenti
          di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
          del presente testo unico, il vincolo  si  intende  apposto,
          anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.». 
                «Art. 11 (La partecipazione degli interessati). -  1.
          Al proprietario, del bene sul quale si intende  apporre  il
          vincolo  preordinato  all'esproprio,  va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento: 
                  a) nel caso di adozione di una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
                  b) nei casi previsti  dall'articolo  10,  comma  1,
          almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento. 
                2. L'avviso di avvio del procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non  si  applica
          ai fini dell'approvazione del  progetto  preliminare  delle
          infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  ricompresi
          nei programmi attuativi dell'articolo  1,  comma  1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
                4. Ai fini dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento
          delle conferenze di servizi in materia di lavori  pubblici,
          si osservano le forme previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
                5. Salvo quanto previsto  dal  comma  2,  restano  in
          vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici.». 
              - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 14,  e
          articolo  14-quinquies,  della  legge  7  agosto  1990,  n.
          241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
          di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
                «Art. 14 (Conferenze  di  servizi).  -  1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  38,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto  ai  bacini   territoriali,   alla   tipologia   e
          complessita' del contratto  e  per  fasce  d'importo.  Sono
          iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          CONSIP  S.p.a.,   INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a.,  Difesa  servizi  S.p.A.,  l'Agenzia  del   demanio
          nonche'   i   soggetti   aggregatori   regionali   di   cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
                1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio  2020  la
          societa' Sport e  salute  Spa  e'  qualificata  di  diritto
          centrale  di  committenza  e  puo'  svolgere  attivita'  di
          centralizzazione  delle   committenze   per   conto   delle
          amministrazioni aggiudicatrici o degli  enti  aggiudicatari
          operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle
          disposizioni di cui al presente codice. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, di intesa con la  Conferenza  unificata  e  sentita
          l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
          l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in  applicazione
          dei     criteri     di     qualita',      efficienza      e
          professionalizzazione,  tra  cui,  per   le   centrali   di
          committenza, il carattere di stabilita' delle  attivita'  e
          il relativo  ambito  territoriale.  Il  decreto  definisce,
          inoltre,  le  modalita'   attuative   del   sistema   delle
          attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
          e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra  in
          vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
                3. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3-bis  la
          qualificazione ha ad oggetto il complesso  delle  attivita'
          che caratterizzano il processo di acquisizione di un  bene,
          servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                  a) capacita' di progettazione; 
                  b) capacita' di affidamento; 
                  c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e
          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e
          la messa in opera. 
                3-bis.  Le  centrali  di  committenza  e  i  soggetti
          aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui  al
          comma 3, lettere a) e  b).  Nelle  aggiudicazioni  relative
          all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
          centrali di committenza, ovvero dai  soggetti  aggregatori,
          le attivita'  correlate  all'ambito  di  cui  al  comma  3,
          lettera  c)  possono  essere  effettuate  direttamente  dai
          soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
          purche'  qualificati  almeno  in  detto  ambito  secondo  i
          criteri  individuati  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 
                4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati
          sulla base dei seguenti parametri: 
                  a) requisiti di base, quali: 
                    1) strutture organizzative stabili deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                    2)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                    3) sistema di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                    4) numero di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                    5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                    5-bis)    assolvimento    degli    obblighi    di
          comunicazione dei dati sui contratti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture che alimentano gli archivi  detenuti  o
          gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla   stessa
          Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
                    5-ter)  per  i  lavori,  adempimento   a   quanto
          previsto dagli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  in  materia  di   procedure   di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti, e dall'articolo 29, comma 3; 
                    5-quater)    disponibilita'    di     piattaforme
          telematiche nella gestione di procedure di gara; 
                  b) requisiti premianti, quali: 
                    1)  valutazione  positiva  dell'ANAC  in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                    2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                    3). 
                    4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                    5)  applicazione  di  criteri  di  sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione
          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata
          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
                6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del
          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e
          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'
          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei
          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,
          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
                7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
                9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
                10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).». 
              - Si riporta il testo dei commi 106 e  da  162  a  170,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. 
                1.-105. Omissis 
                106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170 e'
          autorizzata la  spesa  di  100  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio. 
                107.-161. Omissis 
                162. Al fine di favorire gli  investimenti  pubblici,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni. 
                163.  Ferme  restando  le  competenze   delle   altre
          amministrazioni,   la   Struttura,   su   richiesta   delle
          amministrazioni  centrali   e   degli   enti   territoriali
          interessati,  che  ad  essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          convenzione  e   senza   oneri   diretti   di   prestazioni
          professionali rese per gli enti  territoriali  richiedenti,
          svolge  le  proprie  funzioni,  nei  termini  indicati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 162, al fine di favorire lo sviluppo  e  l'efficienza
          della  progettazione  e  degli  investimenti  pubblici,  di
          contribuire    alla     valorizzazione,     all'innovazione
          tecnologica, all'efficientamento  energetico  e  ambientale
          nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
          pubblici,   alla   progettazione   degli   interventi    di
          realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
          edifici e beni pubblici, anche  in  relazione  all'edilizia
          statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
          nonche'  alla   predisposizione   di   modelli   innovativi
          progettuali ed  esecutivi  per  edifici  pubblici  e  opere
          similari e connesse o con elevato grado  di  uniformita'  e
          ripetitivita'. 
                164. Il personale tecnico della Struttura  svolge  le
          attivita' di propria competenza in piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,  anche
          attivando opportune collaborazioni  con  gli  altri  organi
          dello Stato aventi  competenze  per  le  attivita'  di  cui
          trattasi. La  Struttura  puo'  operare  in  supporto  e  in
          raccordo  con  altre  amministrazioni,  nelle  materie   di
          propria competenza. 
                165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
          previsti  dai  commi  da  162   a   170,   e'   autorizzata
          l'assunzione a tempo indeterminato, con  destinazione  alla
          Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo  di  300
          unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
          tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,  a
          livello impiegatizio e di  quadro,  nonche'  con  qualifica
          dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'
          assunto, anche in momenti diversi, con procedura  selettiva
          pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i  cui  criteri
          per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
          pubblicita',   imparzialita'   e    valorizzazione    della
          professionalita'. 
                166. A valere sul contingente di personale di cui  al
          comma 165, 120 unita' sono assegnate  temporaneamente  alle
          province  delle  regioni  a  statuto   ordinario   per   lo
          svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al  comma  164
          nell'ambito delle stazioni uniche  appaltanti  provinciali,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
                167. Per  garantire  l'immediata  operativita'  della
          Struttura negli ambiti di intervento di cui al  comma  163,
          in sede di prima applicazione dei commi  da  162  a  170  e
          limitatamente alle prime 50 unita' di  personale,  si  puo'
          procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
          attingendo  dal  personale   di   ruolo,   anche   mediante
          assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
          sulla  base  di  appositi  protocolli   d'intesa   con   le
          amministrazioni  pubbliche  e  per  singoli   progetti   di
          interesse specifico per le predette amministrazioni. 
                168. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
          Struttura,  norme  di  coordinamento  con  la  legislazione
          vigente e, in particolare, con il codice di cui al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione  della
          Struttura sono esenti da imposte e tasse. 
                170.  Agli  oneri  connessi  all'istituzione   e   al
          funzionamento della Struttura, nonche'  all'assunzione  del
          personale di cui ai commi 165 e  167,  compresi  gli  oneri
          relativi al personale di cui al comma 166,  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma 106. 
                Omissis.».