Art. 16 ter Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma e' sostituito dal seguente: «I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennita', sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalita' di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 (Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza) come modificato dalla presente legge: «Art. 14-quater I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14 -bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennita', sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalita' di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568. Possono essere altresi' impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le quali, su proposta del consiglio d'amministrazione del fondo massa.».