Art. 16 ter 
 
Modifica all'articolo 14-quater del  regio  decreto-legge  24  luglio
  1931, n.  1223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
  dicembre 1931, n. 1710 
 
  1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24  luglio  1931,
n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931,
n. 1710, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte
eccedente i bisogni normali per il pagamento delle  indennita',  sono
impiegati in acquisti e investimenti  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio  1934,
n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-quater del regio
          decreto-legge 24 luglio  1931,  n.  1223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  dicembre  1931,  n.  1710
          (Modificazioni  all'ordinamento  della  regia  Guardia   di
          finanza) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14-quater 
                I proventi delle  ritenute  di  cui  all'articolo  14
          -bis, per la parte  eccedente  i  bisogni  normali  per  il
          pagamento delle indennita', sono impiegati  in  acquisti  e
          investimenti secondo le modalita' di cui  all'articolo  26,
          primo comma, del regio  decreto-legge  5  luglio  1934,  n.
          1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568. 
                Possono essere  altresi'  impiegati  in  prestiti  da
          concedere agli ufficiali della  regia  guardia  di  finanza
          soggetti a ritenute,  nella  misura  e  con  le  norme  che
          saranno approvate dal Ministro per le  quali,  su  proposta
          del consiglio d'amministrazione del fondo massa.».