Art. 16 quater 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
            del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi,  per  una
durata complessiva non superiore a dodici  anni.  Al  termine  di  un
periodo massimo  di  otto  anni  continuativi  di  servizio  prestato
all'estero, gli esperti sono reimpiegati  nel  territorio  nazionale,
con  possibilita'  di  ulteriore   destinazione   all'estero   presso
rappresentanze diplomatiche e  uffici  consolari  diversi  da  quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni»; 
  b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Il  servizio  prestato  dagli  ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e'  riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini  dell'avanzamento  al
grado superiore». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2030. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti
          del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
          della L. 31 marzo  2000,  n.  78),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  4  (Attivita'  internazionale  a  tutela   del
          bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il  Corpo
          della Guardia di finanza promuove e attua,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n.  121,
          per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
          in materia di ordine e  di  sicurezza  pubblica,  forme  di
          cooperazione  operativa,  a  livello  internazionale,   con
          organismi  collaterali  esteri,  per  il  contrasto   delle
          violazioni in materia economica e finanziaria a tutela  del
          bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 
                2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  e  per  lo
          svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e  consulenza  in
          materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia  di
          finanza puo' destinare,  fuori  dal  territorio  nazionale,
          secondo le procedure e le modalita' previste  dall'articolo
          168 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18, proprio  personale,  che  operera'  presso  le
          rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,  in
          qualita' di esperti. In deroga ai limiti temporali previsti
          dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  al  medesimo
          personale possono essere conferiti piu' incarichi, per  una
          durata complessiva non superiore a dodici anni. Al  termine
          di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio
          prestato  all'estero,  gli  esperti  sono  reimpiegati  nel
          territorio  nazionale,  con   possibilita'   di   ulteriore
          destinazione all'estero presso rappresentanze  diplomatiche
          e uffici consolari diversi da quelli presso i  quali  hanno
          svolto il precedente periodo di otto anni. 
                3. A tali fini il contingente previsto  dall'articolo
          168 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18, e'  aumentato  di  una  quota  di  venticinque
          unita', riservata agli esperti del Corpo. 
                4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1  e  2,
          il Corpo della Guardia di finanza puo'  destinare,  con  il
          trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e  nei
          limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  proprio
          personale anche presso  le  sedi  istituzionali  competenti
          nella materia di cui al comma 1, in  ambito  internazionale
          ed europeo. 
                5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi  2
          e 3 del  presente  articolo  si  provvede  con  le  risorse
          finanziarie previste dall'articolo 8 della legge  31  marzo
          2000, n. 78. 
                5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo
          della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma  2
          e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti  ai
          fini dell'avanzamento al grado superiore.».