Art. 16 quater Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilita' di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualita' di esperti. In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilita' di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. 3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venticinque unita', riservata agli esperti del Corpo. 4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo. 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78. 5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.».