Art. 16 sexies 
 
Disciplina  dei  contratti  di  locazione  passiva  stipulati   dalle
  Amministrazioni statali entro il 31 dicembre  2023  e  contenimento
  della spesa per societa' pubbliche 
 
  1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle
pubbliche  amministrazioni  e  avuto  riguardo  agli   obiettivi   di
digitalizzazione e di  transizione  ecologica  perseguiti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni  centrali  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le  Autorita'  indipendenti,  ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i  contratti  di
locazione passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023,
non applicano le riduzioni del canone di mercato previste  dai  commi
4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
presenza di una delle seguenti condizioni: 
  a)  classe  di  efficienza  energetica  dell'immobile  oggetto   di
locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili
sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  b)  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni  statali   di   cui
all'articolo 2, comma 222, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri  quadrati  per
addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per  gli
immobili  non  di  nuova  costruzione  con   limitata   flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni; 
  c) il nuovo canone di  locazione  deve  essere  inferiore  rispetto
all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, per le amministrazioni statali. 
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale  e  ferma
restando l'autonomia finanziaria  e  operativa  della  societa',  per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024  non  si  applicano  alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in  materia
di gestione, organizzazione, contabilita',  finanza,  investimenti  e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di  cui  all'articolo  14,
commi  8-bis  e  8-ter,  della  medesima  legge  n.  196  del   2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867,  868,  869,  870,
871 e 872, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  al  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo  di
informazione preventiva al competente  Ministero  in  relazione  alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione  dell'esposizione
debitoria della societa' stessa. 
  3. Avuto  riguardo  agli  effetti  sull'economia  e  sui  risultati
economici  delle  societa'  derivanti  dall'epidemia   da   COVID-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021  e
2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020,  2021  e  2022  non
sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  734,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  non   si   applicano   alle   societa'   a
partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2,  comma
1,  lettera  p),  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
                «Art. 3. (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
          riduzione  dei  costi  per  locazioni  passive).  -  1.  In
          considerazione   dell'eccezionalita'    della    situazione
          economica e tenuto  conto  delle  esigenze  prioritarie  di
          raggiungimento degli obiettivi di contenimento della  spesa
          pubblica, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento, per  gli  anni  2012,  2013,  2014,
          2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,  l'aggiornamento
          relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
                2. Al Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          settembre  2005,  n.  296  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
                  a) la lettera b)  dell'articolo  10  e'  sostituita
          dalla seguente: 
                  «b) le regioni, relativamente agli  immobili  dello
          Stato   destinati   esclusivamente   a   servizi   per   la
          realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi
          dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.  Alle
          regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di
          beni immobili di proprieta'  dello  Stato  per  le  proprie
          finalita' istituzionali»; 
                  b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
                  c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
                2-bis. All'articolo 1,  comma  439,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) le parole "di enti locali territoriali  e"  sono
          soppresse; 
                  b) dopo le parole  "immobili  di  proprieta'  degli
          stessi enti." e' aggiunto il seguente periodo: "Le  Regioni
          e gli enti locali di cui al decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni  dello
          Stato, per le finalita'  istituzionali  di  queste  ultime,
          l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.". 
                3. Per i contratti in corso alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le regioni e gli  enti  locali
          hanno facolta' di  recedere  dal  contratto,  entro  il  31
          dicembre 2013, anche in  deroga  ai  termini  di  preavviso
          stabiliti dal contratto. 
                4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° luglio  2014  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c.,  anche
          in deroga alle eventuali clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: 
                  a)   disponibilita'   delle   risorse   finanziarie
          necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri  e  dei
          costi d'uso, per il periodo  di  durata  del  contratto  di
          locazione; 
                  b) permanenza per le  Amministrazioni  dello  Stato
          delle  esigenze  allocative  in  relazione  ai   fabbisogni
          espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione  di  cui
          all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191,   ove   gia'   definiti,   nonche'   di   quelli    di
          riorganizzazione ed accorpamento delle  strutture  previste
          dalle norme vigenti. 
                4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ospitate  presso
          proprieta' private, i comuni appartenenti al territorio  di
          competenza delle stesse possono  contribuire  al  pagamento
          del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle
          entrate. 
                5. In mancanza delle condizioni di cui  al  comma  4,
          lett. a) e b),  i  relativi  contratti  di  locazione  sono
          risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni  nei
          tempi  e  nei  modi  ivi   pattuiti;   le   Amministrazioni
          individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
          economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
          delle predette condizioni. Pur in  presenza  delle  risorse
          finanziarie necessarie per il pagamento dei  canoni,  degli
          oneri  e  dei   costi   d'uso,   l'eventuale   prosecuzione
          nell'utilizzo   dopo   la   scadenza   da    parte    delle
          Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui  al
          primo periodo del comma 4 e degli  enti  pubblici  vigilati
          dai Ministeri degli immobili gia'  condotti  in  locazione,
          per i quali la  proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di
          recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
          presente comma, deve essere  autorizzata  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
          e delle Finanze, sentita  l'Agenzia  del  Demanio.  Per  le
          altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al  primo
          periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo  di
          vertice   dell'Amministrazione   e   l'autorizzazione    e'
          trasmessa all'Agenzia del Demanio  per  la  verifica  della
          convenienza tecnica ed economica.  Ove  la  verifica  abbia
          esito negativo, l'autorizzazione e gli atti  relativi  sono
          trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
          conti. 
                6. Per i contratti di locazione  passiva,  aventi  ad
          oggetto immobili ad  uso  istituzionale  di  proprieta'  di
          terzi, di nuova stipulazione a cura  delle  Amministrazioni
          di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
          sul  canone  congruito  dall'Agenzia  del  Demanio,   ferma
          restando la permanenza dei  fabbisogni  espressi  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
          definiti,  nonche'  in  quelli   di   riorganizzazione   ed
          accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 
                7. Fermo restando quanto previsto dal  comma  10,  le
          previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si  applicano  altresi'
          alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  quanto
          compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento  e
          Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento
          della spesa corrente al fine  di  conseguire  risparmi  non
          inferiori  a  quelli  derivanti   dall'applicazione   della
          presente disposizione. 
                8. Le presenti disposizioni non trovano  applicazione
          ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti
          ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa  da  detti
          fondi per il  limite  di  durata  del  finanziamento  degli
          stessi fondi. 
                9. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.
          191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
                  "222-bis.  L'ottimizzazione  degli  spazi  ad   uso
          ufficio e'  perseguita  dalle  Amministrazioni  di  cui  al
          precedente comma 222 rapportando gli stessi alle  effettive
          esigenze funzionali  degli  uffici  e  alle  risorse  umane
          impiegate avuto riguardo ad  un  parametro  di  riferimento
          compreso tra  20  e  25  metri  quadrati  per  addetto.  Le
          Amministrazioni interessate  pongono  in  essere  entro  90
          giorni  dalla  data   di   pubblicazione   della   presente
          disposizione piani di  razionalizzazione  degli  spazi  nel
          rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. Detti  piani  devono
          essere comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime
          Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria
          Generale dello Stato,  il  rapporto  mq/addetto  scaturente
          dagli indicati  piani  di  razionalizzazione  dalle  stesse
          predisposti.  In   caso   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Nella  predisposizione  dei  piani   di
          ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno  in
          ogni  caso  essere  tenute  in  considerazione  le  vigenti
          disposizioni sulla riduzione degli  assetti  organizzativi,
          ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente  decreto.   Le
          presenti disposizioni  costituiscono  principio  a  cui  le
          Regioni e gli  Enti  locali,  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
                  222-ter. Al fine del completamento del processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni.". 
                10.   Nell'ambito   delle   misure   finalizzate   al
          contenimento della spesa pubblica, gli  Enti  pubblici  non
          territoriali ricompresi  nel  conto  economico  consolidato
          della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  comunicano  all'Agenzia  del
          Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di  ogni  anno,
          gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi,
          al  fine  di  consentire  la  verifica  della  idoneita'  e
          funzionalita' dei beni ad essere  utilizzati  in  locazione
          passiva  dalle  Amministrazioni  statali  per  le   proprie
          finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
          ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   222
          dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza
          dei  predetti  immobili  alle  esigenze  allocative   delle
          Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti
          medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
          comunicazione,   l'Agenzia   del   Demanio   effettua    la
          segnalazione alla competente procura regionale della  Corte
          dei conti. La  formalizzazione  del  rapporto  contrattuale
          avviene,  ai  sensi  del   citato   comma   222,   con   le
          Amministrazioni interessate, alle  quali  gli  Enti  devono
          riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del  30
          per cento del valore locativo  congruito  dalla  competente
          Commissione di congruita' dell'Agenzia del Demanio  di  cui
          all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
                11.  All'articolo  306  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
                  "4-bis. Al fine di  semplificare  le  procedure  di
          alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
          della  Difesa,  sottoposto  al  controllo   preventivo   di
          legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono  definiti   i
          contenuti essenziali  nonche'  le  eventuali  condizioni  e
          clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
          di compravendita stipulati in forma pubblico-amministrativa
          o  notarile,  tra  l'amministrazione  della  Difesa  e  gli
          acquirenti. I contratti producono  effetti  anticipati  dal
          momento  della  loro  sottoscrizione,  e  sono   sottoposti
          esclusivamente al  controllo  successivo  della  Corte  dei
          conti, la  quale  si  pronuncia  sulla  regolarita',  sulla
          correttezza e sulla efficacia della gestione". 
                  11-bis.   In   considerazione   delle   particolari
          condizioni del mercato immobiliare e della  difficolta'  di
          accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare  le
          dismissioni immobiliari da parte degli  enti  previdenziali
          inseriti nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione,  come  individuati  dall'ISTAT  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del
          diritto di prelazione sull'acquisto di  abitazioni  oggetto
          delle  predette  procedure  non  puo'  essere  inferiore  a
          centoventi giorni a decorrere dalla  ricezione  dell'invito
          dell'ente. I  termini  non  ancora  scaduti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono prorogati, di diritto, di  centoventi  giorni.
          Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta'  da  parte
          dei  conduttori,  l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti
          proprietari  a  condizione  che  il  conduttore  conferisca
          mandato irrevocabile  e  che  tale  mandato,  unitamente  a
          quelli conferiti da altri conduttori di immobili  siti  nel
          medesimo complesso immobiliare, raggiunga  una  determinata
          percentuale  dei  soggetti  legittimati  alla   prelazione,
          spetta al conduttore di immobili non  di  pregio  anche  in
          assenza  del  conferimento   del   mandato.   La   predetta
          disposizione si applica anche alle procedure in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per
          l'esercizio del diritto di prelazione. (62) (65) 
                12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                    "L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'."; 
                  b) al comma 7, prima delle parole: «Restano esclusi
          dalla  disciplina  del  presente  comma  i  beni   immobili
          riguardanti il Ministero della  difesa»  sono  aggiunte  le
          parole «Salvo quanto previsto in relazione  all'obbligo  di
          avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5.»; 
                  c) al comma 2, lettera  d),  dopo  le  parole  "gli
          interventi  di  piccola  manutenzione"  sono  aggiunte   le
          parole: "nonche' quelli atti  ad  assicurare  l'adeguamento
          alle disposizioni di cui al decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81". 
                13. L'Agenzia del Demanio puo' destinare quota  parte
          dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili  per
          soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni  dello
          Stato, garantendo alle  stesse  le  condizioni  recate  dal
          primo periodo  del  comma  4  del  presente  articolo.  Gli
          acquisti  vengono  effettuati  sulla  base  dei  piani   di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto  dell'articolo
          12, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
          convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                14. Al fine di consentire agli operatori economici il
          piu'  efficace  utilizzo   degli   strumenti   disciplinati
          dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351, convertito con modificazioni dalla legge  23  novembre
          2001, n. 410 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  al
          medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1 sono eliminate  le  seguenti  parole:
          «per un periodo non superiore a cinquanta anni»; 
                  b)  al  comma  2,   dopo   le   parole   "Ministero
          dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti "-
          Agenzia del Demanio"; 
                  c) il comma  3  e'  cosi'  sostituito:  «Ai  Comuni
          interessati dal procedimento di cui al comma 2 e'  rimessa,
          per l'intera durata della concessione  o  della  locazione,
          un'aliquota pari al  10  per  cento  del  relativo  canone.
          Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni
          e', altresi', riconosciuta una somma non  inferiore  al  50
          per cento e non superiore al 100 per cento  del  contributo
          di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  delle  relative  leggi
          regionali, per l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del
          rilascio   o   dell'efficacia   del   titolo    abilitativo
          edilizio.»; 
                  d) il comma 5 e' cosi' sostituito:  "I  criteri  di
          assegnazione e le  condizioni  delle  concessioni  o  delle
          locazioni di cui al presente articolo  sono  contenuti  nei
          bandi  predisposti  dall'Agenzia  del  Demanio,  prevedendo
          espressamente: 
                    a.  il  riconoscimento  all'affidatario   di   un
          indennizzo    valutato     sulla     base     del     piano
          economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione
          per  sopravvenute  esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
          contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
                    b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica
          iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le  attivita'
          economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
          concessioni  disciplinate  dal  presente  articolo  non  si
          applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5,  comma
          3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  296  del
          13 settembre 2005". 
                15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, dopo le parole  «o  fondi  immobiliari»  sono
          aggiunte le seguenti  parole:  "Alle  societa'  di  cui  al
          presente comma si  applicano,  ai  soli  fini  fiscali,  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi  131,  134,  137,
          138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
                16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  si  applicano  alle  concessioni  di   beni   immobili
          appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando  quanto
          previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto. 
                17. All'articolo 41  del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
          al comma 16-sexies,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti
          periodi: "Nell'ambito  della  liquidazione  del  patrimonio
          trasferito, la  proprieta'  degli  immobili  utilizzati  in
          locazione  passiva  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' trasferita  allo  Stato.  Il  corrispettivo  del
          trasferimento  e'  costituito  dalla  proprieta'  di   beni
          immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare
          e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio,  previa  intesa
          con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato  atto,
          da stipularsi entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono   regolati   i
          rapporti tra le parti interessate". 
                18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n.  300   e   successive   modifiche   e
          integrazioni, le disposizioni  di  cui  all'ultimo  periodo
          sono  da  intendersi  riferite  alla  gestione   dei   beni
          immobili, fatta salva la competenza, prevista da  normativa
          speciale, di altri soggetti pubblici. 
                19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012",
          sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012". 
                19-bis.  Il  compendio  costituente   l'Arsenale   di
          Venezia,  con  esclusione  delle  porzioni  utilizzate  dal
          Ministero  della  difesa  per  i  suoi  specifici   compiti
          istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche  e
          ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in  proprieta',
          nello stato di fatto e di  diritto  in  cui  si  trova,  al
          comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
          valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal
          fine il  comune  garantisce:  a)  l'uso  gratuito,  per  le
          porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione  del
          centro operativo e servizi accessori del Sistema  MOSE,  al
          fine  di  completare  gli  interventi  previsti  dal  piano
          attuativo   per   l'insediamento   delle    attivita'    di
          realizzazione, gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE
          sull'area nord dell'Arsenale di Venezia  ed  assicurare  la
          gestione e manutenzione dell'opera, una  volta  entrata  in
          esercizio e per tutto il periodo di vita utile del  Sistema
          MOSE. Resta salva la possibilita'  per  l'ente  municipale,
          compatibilmente con le esigenze di gestione e  manutenzione
          del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle  acque  di
          Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad  attivita'  non
          esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del
          Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi  insistenti  sulle
          predette  porzioni.   Le   somme   ricavate   per   effetto
          dell'utilizzo del compendio, anche a titolo  di  canoni  di
          concessione   richiesti    a    operatori    economici    o
          istituzionali, versati direttamente al comune  di  Venezia,
          sono  esclusivamente  impiegate   per   il   recupero,   la
          salvaguardia,   la    gestione    e    la    valorizzazione
          dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in
          essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in. virtu'
          della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR  e
          comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
          allocati che espletano funzioni  istituzionali.  L'Arsenale
          e' sottoposto agli strumenti urbanistici  previsti  per  la
          citta' di Venezia e alle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del  demanio,
          d'intesa con il Ministero della difesa e con  il  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
          acque di Venezia,  procede,  entro  il  termine  di  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  alla  perimetrazione  e  delimitazione   del
          compendio e alla consegna di quanto trasferito  al  comune.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          definita, a decorrere  dalla  data  del  trasferimento,  la
          riduzione delle risorse a  qualsiasi  titolo  spettanti  al
          comune di Venezia in misura pari  al  70  per  cento  della
          riduzione   delle   entrate   erariali    conseguente    al
          trasferimento, essendo il restante 30 per  cento  vincolato
          alla destinazione per le opere di valorizzazione  da  parte
          del comune di Venezia.». 
              - Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42 (codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  222  e  seguenti
          dell'articolo 2, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): 
                Art. 2 (Disposizioni diverse). 
                1.-221. Omissis 
                222.  A   decorrere   dal   1º   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
                222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso  ufficio
          e' perseguita dalle Amministrazioni di  cui  al  precedente
          comma 222 rapportando gli stessi  alle  effettive  esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Al  fine  di  pervenire  ad   ulteriori
          risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
          comma 222 comunicano all'Agenzia del  demanio,  secondo  le
          modalita' ed i termini determinati  con  provvedimento  del
          direttore della medesima Agenzia, i dati e le  informazioni
          relativi ai costi per l'uso  degli  edifici  di  proprieta'
          dello  Stato  e  di  terzi  dalle  stesse  utilizzati.  Con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio  sono
          comunicati gli indicatori di  performance  elaborati  dalla
          medesima Agenzia in termini di costo  d'uso/addetto,  sulla
          base dei dati e delle informazioni fornite  dalle  predette
          Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due  anni
          dalla pubblicazione del  relativo  provvedimento  nel  sito
          internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
          ai migliori indicatori di  performance  ivi  riportati.  In
          caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla  Corte  dei  conti
          per   gli   atti   di    rispettiva    competenza.    Nella
          predisposizione   dei    piani    di    ottimizzazione    e
          razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere
          tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla
          riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese  quelle
          recate  dal  presente  decreto.  Le  presenti  disposizioni
          costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
          negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
          ordinamenti.  A  tal  fine,  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, e' istituito  un  tavolo  tecnico  permanente  con  il
          compito di supportare l'adeguamento degli  enti  locali  ai
          citati principi e monitorarne lo stato di attuazione. 
                222-ter. Al fine del completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni. 
                222-quater.  Le  amministrazioni  di  cui  al   primo
          periodo  del  comma  222-bis,  entro  il  30  giugno  2015,
          predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
          per assicurare,  oltre  al  rispetto  del  parametro  metri
          quadrati  per  addetto  di  cui  al   comma   222-bis,   un
          complessivo efficientamento  della  presenza  territoriale,
          attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
          di  parte  di  essi,  anche  in  condivisione   con   altre
          amministrazioni pubbliche, compresi  quelli  di  proprieta'
          degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in
          locazione  passiva  in  modo  da  garantire  per   ciascuna
          amministrazione, dal 2016, una riduzione,  con  riferimento
          ai valori registrati nel 2014,  non  inferiore  al  50  per
          cento in termini di  spesa  per  locazioni  passive  e  non
          inferiore al 30 per cento in termini  di  spazi  utilizzati
          negli immobili dello Stato. Sono esclusi  dall'applicazione
          della disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i  presidi
          territoriali di pubblica sicurezza e  quelli  destinati  al
          soccorso pubblico e gli edifici penitenziari.  I  piani  di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio. 
                222-quinquies. Al fine di dare concreta  e  sollecita
          attuazione ai piani di razionalizzazione di  cui  ai  commi
          222  e  seguenti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          un fondo denominato "Fondo per la  razionalizzazione  degli
          spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni  di  euro.
          Il  Fondo  ha  la  finalita'  di  finanziare  le  opere  di
          riadattamento   e    ristrutturazione    necessarie    alla
          riallocazione delle amministrazioni statali in  altre  sedi
          di  proprieta'  dello  Stato  ed  e'  alimentato,   secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da: 
                  a) una quota non superiore  al  10  per  cento  dei
          proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione
          e cessione degli immobili di  proprieta'  dello  Stato  che
          sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo; 
                  b) una quota non superiore  al  10  per  cento  dei
          risparmi  rivenienti  dalla  riduzione  della   spesa   per
          locazioni passive  determinati  con  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
                «436.  Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza
          dell'azione amministrativa e delle  procedure  disciplinate
          dall'articolo   14-bis,   comma   3,   lettera   f),    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia
          del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
          Stato, singolarmente o in blocco:  a)  mediante  trattativa
          privata, se di valore unitario o complessivo non  superiore
          ad euro 400.000; b) mediante asta  pubblica  ovvero  invito
          pubblico ad offrire, se di valore  unitario  o  complessivo
          superiore ad euro  400.000,  e,  qualora  non  aggiudicati,
          mediante trattativa privata.  L'Agenzia  del  demanio,  con
          propri provvedimenti dirigenziali, provvede a  disciplinare
          le modalita' delle  procedure  telematiche  concorsuali  di
          vendita. Alle forme  di  pubblicita'  si  provvede  con  la
          pubblicazione su almeno due  dei  principali  quotidiani  a
          diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a  maggiore
          diffusione locale, nonche' sul sito  internet  dell'Agenzia
          del demanio.  Le  spese  relative  alla  pubblicita'  delle
          procedure concorsuali sono  poste  a  carico  dello  Stato.
          L'aggiudicazione avviene, nelle  procedure  concorsuali,  a
          favore dell'offerta piu' alta rispetto al  prezzo  di  base
          ovvero,  nelle  procedure  ad  offerta  libera,  a   favore
          dell'offerta  migliore,  previa   valutazione   della   sua
          convenienza economica da  parte  dell'Agenzia  del  demanio
          sulla  base  dei  valori  indicati  dall'Osservatorio   del
          mercato immobiliare per la  zona  di  riferimento  e  avuto
          riguardo alla tipologia di  immobile  e  all'andamento  del
          mercato. In caso di procedura ad offerta libera,  l'Agenzia
          del   demanio   puo'   riservarsi    di    non    procedere
          all'aggiudicazione degli immobili. 
                437. Per le  alienazioni  di  cui  al  comma  436  e'
          riconosciuto in favore delle regioni e  degli  enti  locali
          territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili  in
          vendita,  il  diritto  di  opzione  all'acquisto  entro  il
          termine  di   quindici   giorni   dal   ricevimento   della
          determinazione  a  vendere  comunicata   dall'Agenzia   del
          demanio  prima  dell'avvio  delle  procedure.  In  caso  di
          vendita con procedure ad  offerta  libera,  spetta  in  via
          prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il
          diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso
          della procedura di vendita». 
                224. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  222-bis,
          sesto periodo, le maggiori entrate e i  risparmi  di  spesa
          derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato. 
                225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi  quadro,
          ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  cui   le   stazioni   appaltanti   di   cui
          all'articolo 3, comma 33,  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 163 del 2006, possono  fare  ricorso
          per l'acquisto di beni e di  servizi.  In  alternativa,  le
          medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti  di
          beni e servizi comparabili,  parametri  di  qualita'  e  di
          prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di  cui  al
          presente comma. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          26 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
          modificazioni, dall'articolo 58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e  dall'articolo  2,  comma  574,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  comunque  quanto
          previsto  dalla  normativa   in   tema   di   obblighi   di
          approvvigionarsi   attraverso   gli   strumenti   messi   a
          disposizione da Consip SpA. 
                226. Le convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          possono essere  stipulate  anche  ai  fini  e  in  sede  di
          aggiudicazione degli appalti basati su  un  accordo  quadro
          concluso ai sensi del  comma  225  del  presente  articolo.
          Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo
          26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni,
          per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 
                227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle
          centrali regionali e dalla societa'  CONSIP  Spa  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  possono  essere  indicati   criteri   utili   per
          l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
          servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai  sensi
          dei commi 225 e 226 del presente  articolo  dalla  societa'
          CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata  possibilita'
          di incidere positivamente e in  maniera  significativa  sui
          processi di acquisto pubblici. 
                228. Al fine di agevolare il reperimento  di  alloggi
          nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,
          relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati  nella
          provincia dell'Aquila, in coerenza con  l'attuazione  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  in  via  sperimentale,  per
          l'anno 2010, il canone di locazione relativo  ai  contratti
          stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
          dicembre 1998, n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra
          persone  fisiche  che  non   agiscono   nell'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, puo'  essere  assoggettato,
          sulla base  della  decisione  del  locatore,  a  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
          e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
          la base imponibile dell'imposta sostitutiva  e'  costituita
          dall'importo che rileva ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche.  L'imposta  sostitutiva  e'  versata
          entro il  termine  stabilito  per  il  versamento  a  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
          relativo all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          dovuta per l'anno 2011  e'  calcolato  senza  tenere  conto
          delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma.  Per  la
          liquidazione,   l'accertamento,   la   riscossione   e   il
          contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          presente comma si applicano le disposizioni previste per le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          stabilite le modalita' di  dichiarazione  e  di  versamento
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma,  nonche'
          ogni altra disposizione utile ai fini  dell'attuazione  del
          presente comma. 
                229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: «1º  gennaio  2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010»; 
                  b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»; 
                  c) al terzo periodo, le parole: «31  ottobre  2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010». 
                230. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  229
          affluiscono al fondo di cui al comma 250 con  le  modalita'
          ivi previste. 
                231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e  13,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute  al  31
          dicembre 2009, a far data dal 1º gennaio 2010, sono versate
          in venti annualita', con la maggiorazione  degli  interessi
          al tasso legale. Il Ministero  dell'interno  fa  pervenire,
          entro il 31 marzo 2010,  agli  enti  interessati  il  nuovo
          piano di estinzione del debito residuo. 
                232. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
                  a) il costo del lotto costruttivo autorizzato  deve
          essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
                  b) il progetto definitivo dell'opera completa  deve
          essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
                  c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei
          lavori deve assumere l'impegno di  rinunciare  a  qualunque
          pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle
          opere  individuate  con  i  decreti  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'alinea,  nonche'   a
          qualunque  pretesa  anche  futura  connessa   all'eventuale
          mancato o ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di
          lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non
          devono in ogni caso derivare  nuovi  obblighi  contrattuali
          nei confronti di terzi a carico del soggetto  aggiudicatore
          dell'opera per i quali non sussista  l'integrale  copertura
          finanziaria. 
                233.   Con   l'autorizzazione   del    primo    lotto
          costruttivo, il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di
          finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere  l'intero
          contributo finanziato e  successivamente  assegna,  in  via
          prioritaria, le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in
          favore dei progetti di cui al  comma  232,  allo  scopo  di
          finanziare  i  successivi   lotti   costruttivi   fino   al
          completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. 
                234.     Il     Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria   -   Allegato   Infrastrutture   da'
          distinta evidenza degli interventi di cui ai  commi  232  e
          233, per il completamento dei  quali  il  CIPE  assegna  le
          risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 
                235. All'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  dopo  le   parole:
          «operazioni a favore delle  piccole  e  medie  imprese  che
          possono   essere   effettuate   esclusivamente   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito» sono aggiunte le seguenti: «nonche' attraverso  la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'articolo  33  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500.000  euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione». 
                236. Per le finalita' di cui all'articolo  29,  comma
          1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da
          emanare  sentite  le  associazioni   di   categoria,   sono
          stabilite   le   modalita'   di   utilizzo   del   predetto
          stanziamento e degli stanziamenti, pari a  654  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2011, iscritti nel bilancio  dello  Stato  ai  sensi  della
          citata disposizione, anche al fine di stabilire  i  criteri
          di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
          dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
          individuare le  tipologie  di  interventi  suscettibili  di
          agevolazione,  le  modalita'  di  fruizione   del   credito
          d'imposta  e   i   soggetti   beneficiari   meritevoli   di
          agevolazione.  Alla  relativa  copertura   finanziaria   si
          provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
          le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  e,
          per l'anno  2011,  mediante  riduzione  del  fondo  di  cui
          all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33. 
                237.   Per   il   finanziamento   annuale    previsto
          dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per
          l'anno 2010. 
                238. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma
          237 si provvede  con  le  disponibilita'  conseguenti  alle
          revoche  totali  o  parziali  delle  agevolazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto
          delle risorse necessarie per far fronte agli  impegni  gia'
          assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
          compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno  in
          termini di indebitamento netto. Le disposizioni di  cui  al
          comma 237  si  applicano  a  condizione  dell'adozione  dei
          provvedimenti amministrativi, debitamente registrati  dalla
          Corte  dei  conti,  recanti  l'accertamento  delle  risorse
          finanziarie  disponibili  di  cui  al  primo  periodo   del
          presente comma. (14) 
                239. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'  previste  ai  sensi  dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 1º settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
                240.  Le  risorse   assegnate   per   interventi   di
          risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
          2009,  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita'  del  Fondo  infrastrutture  e   del   Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,  di
          cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  sono
          destinate ai piani  straordinari  diretti  a  rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
          dalla   direzione   generale   competente   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo  63  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  13,  e  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere  utilizzate  anche  tramite  accordo  di   programma
          sottoscritto dalla  regione  interessata  e  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          definisce, altresi', la quota di cofinanziamento  regionale
          a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  che
          ciascun programma attuativo regionale destina a  interventi
          di risanamento ambientale. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.  14  (Controllo  e   monitoraggio   dei   conti
          pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di  controllo  e
          di monitoraggio degli  andamenti  della  finanza  pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
                  a) consolidare le operazioni delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                  b) valutare  la  coerenza  della  evoluzione  delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                  c) monitorare gli effetti finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                  d)  effettuare,  tramite  i  servizi  ispettivi  di
          finanza  pubblica,  verifiche   sulla   regolarita'   della
          gestione  amministrativo-contabile  delle   amministrazioni
          pubbliche, ad eccezione  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche,
          ancorche' effettuate su  richiesta  delle  amministrazioni,
          sono documenti accessibili nei limiti e  con  le  modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
                  e)  consentire  l'accesso  e  l'invio  in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
                2. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
                4. Entro il 31  maggio,  il  30  settembre  e  il  30
          novembre il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          una  relazione  sul  conto  consolidato  di   cassa   delle
          amministrazioni  pubbliche  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
          riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
          consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 
                5. Il Dipartimento delle finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
                6. Le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
                6-bis. I dati SIOPE delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
                8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
                8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo
          completo delle entrate e delle  spese,  le  amministrazioni
          pubbliche ordinano gli incassi e  i  pagamenti  al  proprio
          tesoriere o cassiere esclusivamente  attraverso  ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
          (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
          SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
          di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
          scambiano gli ordinativi informatici  con  l'infrastruttura
          SIOPE  sono  definite  da  apposite  regole  di   colloquio
          definite congiuntamente  con  l'AGID  e  disponibili  nelle
          sezioni dedicate al SIOPE del sito  internet  istituzionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato.  I  tesorieri  e  i
          cassieri non possono accettare  disposizioni  di  pagamento
          con modalita' differenti da quelle  descritte  nel  periodo
          precedente. 
                8-ter. Con  decreti  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite la Conferenza  unificata  e  l'AGID,
          sono stabiliti le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma 8-bis. 
                9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                10. Con l'estensione  della  rilevazione  SIOPE  agli
          enti di cui  al  comma  9,  vengono  meno  gli  adempimenti
          relativi alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,
          secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                11. Le amministrazioni pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi  859,  861,  862,  863,
          864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, dell'articolo 1,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. 
                1.-858. Omissis 
                859. A partire  dall'anno  2021,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, applicano: 
                  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  rilevato
          alla fine dell'esercizio  precedente  non  si  sia  ridotto
          almeno del 10 per  cento  rispetto  a  quello  del  secondo
          esercizio precedente. In ogni caso le medesime  misure  non
          si applicano se il debito commerciale residuo  scaduto,  di
          cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
          2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non  e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
                  b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se
          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma
          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,
          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno
          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle
          transazioni commerciali, come fissati dall'articolo  4  del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                860. Omissis 
                861. Gli indicatori di cui ai commi 859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni  non  hanno  ancora  provveduto  a  pagare.
          Limitatamente  all'esercizio   2021,   le   amministrazioni
          pubbliche di  cui  ai  citati  commi  859  e  860,  qualora
          riscontrino,   dalle   proprie   registrazioni   contabili,
          pagamenti  di  fatture  commerciali  non  comunicati   alla
          piattaforma  elettronica  di  cui  al  primo  periodo   del
          presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai
          predetti commi  859  e  860  sulla  base  dei  propri  dati
          contabili, con le modalita'  fissate  dal  presente  comma,
          includendo  anche  i  pagamenti  non   comunicati,   previa
          relativa  verifica  da  parte  del  competente  organo   di
          controllo  di  regolarita'  amministrativa   e   contabile.
          Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  ai  citati  commi  859  e  860  possono
          elaborare  l'indicatore  relativo  al  debito   commerciale
          residuo sulla base dei propri dati contabili  previo  invio
          della comunicazione di cui al comma  867  relativa  ai  due
          esercizi precedenti anche da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche  soggette   alla   rilevazione   SIOPE   di   cui
          all'articolo  14,  commi  6  e  seguenti,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  e  previa  verifica  da  parte  del
          competente   organo    di    controllo    di    regolarita'
          amministrativa e contabile. 
                862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui  sono
          state rilevate le condizioni di cui al comma  859  riferite
          all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato che  adottano  la  contabilita'
          finanziaria, anche nel corso della gestione  provvisoria  o
          esercizio  provvisorio,  con  delibera  di  giunta  o   del
          consiglio  di  amministrazione,   stanziano   nella   parte
          corrente del proprio bilancio un accantonamento  denominato
          Fondo di garanzia debiti  commerciali,  sul  quale  non  e'
          possibile  disporre  impegni  e  pagamenti,  che   a   fine
          esercizio confluisce nella quota accantonata del  risultato
          di amministrazione, per un importo pari: 
                  a) al 5 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento  del
          debito commerciale residuo oppure per ritardi  superiori  a
          sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  b) al 3 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per  ritardi  compresi  tra  trentuno  e  sessanta
          giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  c) al 2 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi compresi tra undici e  trenta  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente; 
                  d) all'1 per cento degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi  compresi  tra  uno  e  dieci  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente. 
                863. Nel  corso  dell'esercizio  l'accantonamento  al
          Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'
          adeguato  alle  variazioni  di   bilancio   relative   agli
          stanziamenti della spesa per acquisto di beni e  servizi  e
          non riguarda  gli  stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano
          risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo  di
          garanzia debiti commerciali accantonato  nel  risultato  di
          amministrazione e'  liberato  nell'esercizio  successivo  a
          quello in cui sono rispettate le  condizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 859. 
                864. Nell'esercizio in cui  sono  state  rilevate  le
          condizioni di cui  al  comma  859,  relative  all'esercizio
          precedente, gli enti  che  adottano  solo  la  contabilita'
          economico-patrimoniale,  ad  eccezione   degli   enti   del
          Servizio sanitario nazionale: 
                  a) riducono del 3 per cento i costi  di  competenza
          per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T)  rispetto
          a quelli registrati nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),
          qualora registrino ritardi  superiori  a  sessanta  giorni,
          oppure in caso di mancata riduzione di  almeno  il  10  per
          cento del debito commerciale residuo; 
                  b) riducono del 2 per cento i costi  di  competenza
          per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T)  rispetto
          a quelli registrati nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),
          qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta
          giorni; 
                  c)  riducono  dell'1,50  per  cento  i   costi   di
          competenza per consumi intermedi dell'anno in  corso  (anno
          T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente  (anno
          T - 1), qualora registrino ritardi compresi  tra  undici  e
          trenta giorni; 
                  d) riducono dell'1 per cento i costi di  competenza
          per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T)  rispetto
          a quelli registrati nell'anno  precedente  (anno  T  -  1),
          qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni. 
                865.-866. Omissis 
                867. A decorrere dal 2020, entro  il  31  gennaio  di
          ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          1,  comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
          comunicano, mediante la piattaforma elettronica di  cui  al
          comma 861, l'ammontare complessivo dello  stock  di  debiti
          commerciali  residui  scaduti  e  non  pagati   alla   fine
          dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione
          e' effettuata dal 1°(gradi)  al  30  aprile  2019.  Per  le
          amministrazioni che ordinano gli incassi e i  pagamenti  al
          proprio  tesoriere   o   cassiere   attraverso   ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo  14  della
          legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  l'obbligo  del  presente
          adempimento permane fino alla chiusura  dell'esercizio  nel
          corso del quale il predetto standard viene adottato. 
                868. A decorrere  dal  2021,  fermo  restando  quanto
          stabilito dal comma 861, le misure di  cui  al  comma  862,
          lettera a), al comma 864,  lettera  a),  e  al  comma  865,
          lettera  a),  si  applicano  anche   alle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  ai  commi  859  e  860  che  non  hanno
          pubblicato  l'ammontare  complessivo  dei  debiti,  di  cui
          all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
          33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma  elettronica
          le comunicazioni di cui al  comma  867  e  le  informazioni
          relative all'avvenuto pagamento delle fatture. 
                869. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2021,  per  le
          singole amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web
          istituzionale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          sono pubblicati e aggiornati: 
                  a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti  gli
          importi  complessivi  delle  fatture  ricevute  dall'inizio
          dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi  tempi  medi
          ponderati di pagamento  e  di  ritardo,  come  desunti  dal
          sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al
          comma 861; 
                  b) con cadenza trimestrale i  dati  riguardanti  le
          fatture emesse in  ciascun  trimestre  dell'anno  e  pagate
          entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla
          scadenza,  come  desunti  dal  sistema  informativo   della
          piattaforma elettronica di cui al comma 861. 
                870. A  decorrere  dall'anno  2019,  per  le  singole
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro  il  30  aprile
          dell'anno  successivo   a   quello   di   riferimento,   e'
          pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del
          Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock  di  debiti
          commerciali  residui  scaduti  e  non  pagati   alla   fine
          dell'esercizio precedente. 
                871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b),
          e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
          avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo  periodo  del
          comma 861, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della
          definizione  del   programma   delle   verifiche   di   cui
          all'articolo 14,  comma  1,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, da parte dei  servizi  ispettivi  di
          finanza  pubblica  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
                872. Il competente organo di controllo di regolarita'
          amministrativa e contabile verifica la corretta  attuazione
          delle predette misure. 
                Omissis.». 
              - Il testo del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91(Disposizioni recanti attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione  dei  sistemi  contabili)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Si riporta il testo del comma 734,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. 
                1.-733. Omissis 
                734. Non puo' essere nominato amministratore di ente,
          istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale
          capitale pubblico chi, avendo  ricoperto  nei  cinque  anni
          precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita  tre
          esercizi consecutivi. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) "amministrazioni pubbliche": le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    "controllo":    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  "controllo  analogo":  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) "controllo analogo congiunto": la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) "enti locali": gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) "partecipazione":  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) "servizi di  interesse  economico  generale":  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) "societa' a controllo pubblico": le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  "societa'  a   partecipazione   pubblica":   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) "societa' in house":  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.».