Art. 16 septies 
 
                 Misure di rafforzamento dell'Agenas 
           e del servizio sanitario della regione Calabria 
 
  1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Al  fine  di
consentire all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
(Agenas) di supportare  le  attivita'  dei  commissari  ad  acta  per
l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,
per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga  alle
ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad  assumere,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
un  contingente  di  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nella categoria D,  con  corrispondente  incremento  della
vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro  1.790.000
a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo». 
  2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n.  168
del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare  il  rispetto
della direttiva europea sui tempi di  pagamento  e  l'attuazione  del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria: 
  a) l'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (Agenas)
assegna il per- sonale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  a  supporto  del   commissario   ad   acta   per
l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria fino al 31 dicembre  2024.  Il  predetto  personale,
sulla base dei fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
operare anche presso il Dipartimento  tutela  della  salute,  servizi
sociali e socio-sanitari della regione Calabria e  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario  della  medesima  regione
che assicurano le risorse strumentali necessarie; 
  b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  del  ser-  vizio
sanitario della regione Calabria, al fine di supportare  le  funzioni
delle unita' operative semplici  e  complesse,  comunque  denominate,
deputate al processo di controllo,  liquidazione  e  pagamento  delle
fatture, sia per la gestione corrente che per  il  pregresso,  previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino
al 31 dicembre 2020, e'  autorizzato  a  reclutare,  sulla  base  dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta,
fino a 5 unita' di  personale  non  dirigenziale,  categoria  D,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate
dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.  Le  predette  unita'  sono
reclutate tramite procedura  selettiva  pubblica  direttamente  dagli
enti  ovvero  avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di  euro
1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno
2024 a valere sulle risorse di  cui  alla  lettera  f)  del  presente
comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta  entro
il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria,  il
corrispondente debito si intende non dovuto; 
  c) dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia  di  finanza,
nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative
semplici e complesse deputate al monitoraggio  e  alla  gestione  del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente  di  5  ispettori
per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del  servizio
sanitario  della  regione  Calabria.  Le  modalita'  operative  della
collaborazione sono  definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181.
A tal fine la Guardia di  finanza,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 703 e 2199 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  autorizzata,  in
deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo   66,   comma   10,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022
di 45 unita' di  personale  del  ruolo  ispettori  della  Guardia  di
finanza quale anticipazione delle  facolta'  assunzionali  del  2025.
Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il
2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) al fine di  garantire  la  piena  operativita'  delle  attivita'
proprie  della  gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
sanitario della regione Calabria operante ai sensi  dell'articolo  22
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione  Calabria,
nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa
vigente  e  a  valere  sulle  risorse  del   proprio   bilancio,   e'
autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale  dirigenziale  e
di 4 unita' di per-  sonale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nella
categoria D, tramite procedura selettiva pubblica  operata,  d'intesa
con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  menzionato  contingente  di
personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del  bilancio
della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti,
nominati  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti   dalla
normativa vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo  triennio
2022-2024  la  regione  Calabria  e'  autorizzata  a  conferire   due
incarichi  dirigenziali  in  deroga  ai  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
  e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del saldo di
mobilita' extraregionale  definita  per  la  regione  Calabria  nella
matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed  inserita
nell'atto  formale  di  individuazione   del   fabbisogno   sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento  dell'anno
2022. Le relative somme sono  recuperate  dalle  regioni  e  province
autonome in  un  arco  quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.  Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  f)  e'  autorizzato  nell'ambito  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'  in  favore  della
regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025; 
  g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal presente  comma,
assicurando  al  servizio  sanitario  della   regione   Calabria   la
liquidita'  necessaria  allo  svolgimento  delle  predette  attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive.  I
pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie
trasferite dalla regione Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  il  pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il  suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino  al
31 dicembre 2025. 
  3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche
ove, in considerazione dei risultati  raggiunti,  cessi  la  gestione
commissariale del piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di  rientro  si  intende  fatto  alla
regione Calabria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 472,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1. 
                1. - 471. Omissis. 
                472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie  e
          strumenti per la definizione del  fabbisogno  di  medici  e
          professionisti  sanitari,  nell'ottica  di  consentire  una
          distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi
          di medicina e chirurgia e delle  professioni  sanitarie  ed
          alle  scuole  di   specializzazione   di   area   sanitaria
          rispondente alle effettive esigenze del Servizio  sanitario
          nazionale, e' autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro
          nell'anno 2020 e di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali per il  supporto  da  essa  reso
          alle attivita' del Ministero della salute e delle  regioni,
          di cui agli articoli 25 e 35  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale  ed
          agli Osservatori regionali, di cui agli articoli  43  e  44
          del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine  di
          consentire all'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali  (Agenas)  di   supportare   le   attivita'   dei
          commissari ad acta per l'attuazione dei  piani  di  rientro
          dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas
          e' autorizzata a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate   di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di  mobilita',  e
          conseguentemente ad assumere, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2022,  con  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato,   in   aggiunta   alle   vigenti    facolta'
          assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale  non
          dirigenziale  da  inquadrare   nella   categoria   D,   con
          corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
          Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  1.790.000  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          al primo periodo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente   titolo,   che   costituiscono
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  3,   della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
                2.  Gli  enti  destinatari  delle  disposizioni   del
          presente titolo sono: 
                  a) le regioni, per la parte del bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                  b) le regioni: 
                  i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                    ii) per il consolidamento dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                  c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                  d)  istituti  zooprofilattici  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis). 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
                  3-bis. Le amministrazioni pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                    a) con riserva dei posti, nel limite massimo  del
          40 per cento di quelli banditi, a favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                    b)   per   titoli   ed   esami,   finalizzati   a
          valorizzare,   con   apposito    punteggio,    l'esperienza
          professionale maturata dal personale di cui alla lettera a)
          e di coloro che, alla data di emanazione del  bando,  hanno
          maturato almeno tre anni di contratto di lavoro  flessibile
          nell'amministrazione che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6,  del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
          urgenti  per  il  rilancio  del  servizio  sanitario  della
          regione Calabria e per il  rinnovo  degli  organi  elettivi
          delle regioni a statuto ordinario): 
                «Art. 5 (Supporto e collaborazione al Commissario  ad
          acta). -  1.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il
          Commissario ad acta puo' avvalersi del Corpo della  Guardia
          di finanza per  lo  svolgimento  di  attivita'  dirette  al
          contrasto  delle  violazioni  in  danno   degli   interessi
          economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
          rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella  Regione
          e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da
          COVID-19 previsto dall'articolo  18  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal  fine,  il  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  opera  nell'ambito   delle   autonome
          competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
                1-bis.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il
          Commissario  ad  acta   puo'   avvalersi   altresi'   della
          collaborazione dell'Agenzia  delle  entrate  qualora  debba
          svolgere attivita'  che  coinvolgano  le  competenze  della
          medesima Agenzia. 
                2. Il supporto e la collaborazione  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  e  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
          prestati senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
                «Art. 6 (Contributo di solidarieta'  e  finanziamento
          del sistema di  programmazione  e  controllo  del  Servizio
          sanitario  della  regione  Calabria).  -  1.  Al  fine   di
          supportare gli interventi  di  potenziamento  del  servizio
          sanitario   regionale   stante    la    grave    situazione
          economico-finanziaria e sanitaria  presente  nella  regione
          Calabria, e' accantonata a valere sulle risorse finalizzate
          all'attuazione dell'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          la somma di 60 milioni di  euro  in  favore  della  regione
          stessa. 
                2. L'erogazione della somma di cui  al  comma  1,  e'
          condizionata  alla   presentazione   e   approvazione   del
          programma operativo di prosecuzione del  Piano  di  rientro
          per il  periodo  2022-2023  e  alla  sottoscrizione,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  di  uno  specifico
          Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente  le  modalita'
          di erogazione delle risorse di cui al comma 1. 
                3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui
          al comma 2 e'  demandata  in  sede  congiunta  al  Comitato
          permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica
          degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12  dell'intesa
          del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
                4. Per  la  realizzazione  di  interventi  diretti  a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi delle strutture  sanitarie  operanti  a  livello
          locale,  per  consentirne  la  produzione   sistematica   e
          l'interpretazione gestionale continuativa,  ai  fini  dello
          svolgimento  delle  attivita'  di   programmazione   e   di
          controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di
          rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale  dei
          bilanci delle aziende e del bilancio sanitario  consolidato
          regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma  1,
          dell'articolo 19, del decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e' autorizzata per la regione Calabria la spesa  di
          15 milioni di euro per la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
          programma finalizzato, ai  sensi  dell'articolo  79,  comma
          1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20
          della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   e   successive
          modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per
          interventi urgenti di cui alla deliberazione  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica n. 51 del
          24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  15
          del 20 gennaio 2020.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  703  e  2199  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
                «Art. 703 (Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco).  -  1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nelle
          carriere  iniziali  dei  seguenti  Corpi  e  nell'Arma  dei
          carabinieri, le riserve di posti per i volontari  in  ferma
          prefissata sono cosi determinate: 
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento; 
                  f). 
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
                2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
                3. Con decreto interministeriale del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.». 
                «Art.  2199  (Concorsi  per  il  reclutamento   nelle
          carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia).  -  1.  Nel
          rispetto dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia  di
          assunzioni del personale e fatte salve le  riserve  del  10
          per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma  4,  del
          decreto legislativo 5  aprile  2002,  n.  77,  fino  al  31
          dicembre  2015,  in  deroga  all'articolo   703,   per   il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
                2. Nello stesso anno puo' essere  presentata  domanda
          di  partecipazione  al  concorso   per   una   sola   delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
                3. Le procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
                4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
                  a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
                    1)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                    2)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 
                    3) 55 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                    4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
                    5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                  b) la restante parte viene immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
                    1)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                    2)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati   e
          finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 
                    3) 45 per cento  per  il  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti della Polizia di Stato; 
                    4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
                    5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziari. 
                5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
                6. I criteri e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
                7. In relazione all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
                7-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016 e  sino
          al  31  dicembre  2018,  in  relazione  all'andamento   dei
          reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle  Forze
          armate,  alle  eccezionali  esigenze  organizzative  e   di
          alimentazione delle singole Forze di polizia a  ordinamento
          civile  o  militare,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
          destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella  misura  del  50
          per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento
          dell'aliquota riservata per il concorso  pubblico  prevista
          per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo  703,
          per l'accesso, mediante concorso pubblico,  nelle  carriere
          iniziali delle Forze  di  polizia,  nonche'  per  la  parte
          restante, nella misura  del  70  per  cento  all'immissione
          diretta a favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un
          anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella  misura
          del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata
          di un anno in  congedo  ovvero  in  ferma  quadriennale  in
          servizio o in congedo. Sono fatti salvi i  posti  riservati
          ai  volontari  in  ferma   prefissata   quadriennale   gia'
          vincitori di concorso.  Gli  eventuali  posti  relativi  ai
          volontari, non ricoperti  per  insufficienza  di  candidati
          idonei in  una  aliquota,  sono  devoluti  in  aggiunta  ai
          candidati idonei dell'altra aliquota e quelli  non  coperti
          nell'anno di riferimento sono portati  in  aumento  per  le
          medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti
          per l'anno successivo. 
                7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
                7-quater. Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
                  a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
                  b) per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  nella
          misura del 45 per cento.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  66,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di  cui
          al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre  2008
          a rideterminare la programmazione triennale del  fabbisogno
          di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
          di riduzione delle dotazioni organiche  e  di  contenimento
          delle assunzioni previste dal presente decreto. 
                2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole  «per
          ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
          anno». 
                3.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
                4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 le parole "per gli  anni  2008  e  2009"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 
                5.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
                6. L'articolo 1, comma 527, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 
                7. Il  comma  102  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
          anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
                8. Sono abrogati i commi 103 e 104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                9. 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
                11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
                12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
          decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A
          decorrere dall'anno 2013". 
                13.  Per  il  triennio  2009-2011,   le   universita'
          statali, fermi restando i limiti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 105, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
          limite di un contingente corrispondente ad una  spesa  pari
          al cinquanta per cento di quella relativa  al  personale  a
          tempo indeterminato complessivamente cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013. 
                13-bis Per il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018. Per l'anno 2015, le  universita'  che  rispettano  la
          condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,   e   delle
          successive norme di attuazione del  comma  6  del  medesimo
          articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta'  di
          cui al secondo periodo del presente  comma,  all'assunzione
          di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere  a)
          e  b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   anche
          utilizzando le  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente
          riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
          3,  lettera  a),  gia'  assunti  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  previste  dal  presente  comma.  A  decorrere
          dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano  nella
          condizione di cui  al  periodo  precedente,  e'  consentito
          procedere   alle   assunzioni   di   ricercatori   di   cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, senza che a queste  siano  applicate
          le limitazioni da turn over. Resta  fermo  quanto  disposto
          dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2015,  con  riferimento  alle  facolta'  assunzionali   del
          personale a tempo indeterminato e dei  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,   n.   240.   L'attribuzione   a   ciascuna
          universita' del contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  tenuto
          conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°(gradi) dicembre 2005. 
                14.». 
              - Il riferimento al testo del citato articolo  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica)  e'   riportato   nelle   Riferimenti   normativi
          all'articolo 3-ter. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art.  22   (Individuazione   delle   responsabilita'
          all'interno delle regioni nel  caso  di  sussistenza  della
          gestione sanitaria accentrata presso la regione). -  1.  Le
          regioni che esercitano la scelta  di  gestire  direttamente
          presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio
          servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
          b),  punto  i),   individuano   nella   propria   struttura
          organizzativa  uno  specifico  centro  di  responsabilita',
          d'ora  in  poi  denominato  gestione  sanitaria  accentrata
          presso la regione,  deputato  all'implementazione  ed  alla
          tenuta di una contabilita' di  tipo  economico-patrimoniale
          atta a rilevare, in maniera sistematica e  continuativa,  i
          rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti
          fra la singola regione e lo Stato,  le  altre  regioni,  le
          aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari,
          inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate  ai
          rispettivi servizi sanitari regionali. 
                2.   Il   responsabile   della   gestione   sanitaria
          accentrata presso la regione registra  i  fatti  gestionali
          nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a  singole
          categorie di valori omogenei, provvedendo alla  rilevazione
          dei costi, dei ricavi e  delle  variazioni  negli  elementi
          attivi  e  passivi  del  patrimonio,  in  modo   da   darne
          rappresentazione nel bilancio di esercizio. 
                3.  Le  regioni  individuano  il  responsabile  della
          gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione  che  e'
          tenuto: 
                  a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio  di
          esercizio della gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
          regione; 
                  b) alla coerente compilazione, con il  bilancio  di
          esercizio della gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
          regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto
          ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed
          integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato  con  il
          codice "000"; 
                  c)   alla   redazione   del   bilancio    sanitario
          consolidato mediante  il  consolidamento  dei  conti  della
          gestione accentrata stessa e dei conti degli  enti  di  cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le  modalita'
          definite nell'articolo 32. In sede  di  consolidamento,  il
          responsabile della gestione sanitaria accentrata presso  la
          regione  garantisce  la  coerenza  del  bilancio  sanitario
          consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e
          SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.
          e relative all'ente ivi identificato con il  codice  "999".
          In sede di consolidamento, il responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata presso la regione ed  il  responsabile
          della predisposizione del  bilancio  regionale,  assicurano
          l'integrale  raccordo  e  riconciliazione  tra   le   poste
          iscritte  e  contabilizzate  in  termini  di   contabilita'
          economico-patrimoniale e  quelle  iscritte  in  termini  di
          contabilita'   finanziaria.   Tale    riconciliazione    e'
          obbligatoriamente riportata nella nota integrativa  di  cui
          all'articolo 32; 
                  d) le regioni individuano un responsabile regionale
          che certifichi, con  riferimento  alla  gestione  sanitaria
          accertata presso la regione: 
                    i. in sede  di  rendicontazione  trimestrale,  la
          regolare tenuta dei libri contabili e  della  contabilita',
          la riconciliazione dei dati della gestione  accentrata  con
          le risultanze del bilancio finanziario, la  riconciliazione
          dei dati di  cassa,  la  coerenza  dei  dati  inseriti  nei
          modelli  ministeriali  di  rilevazione  dei  conti  con  le
          risultanze della contabilita'; 
                    ii. in sede di  rendicontazione  annuale,  quando
          indicato  al  punto  i),  nonche'  la  corrispondenza   del
          bilancio alle risultanze della contabilita'.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art.  20   (Trasparenza   dei   conti   sanitari   e
          finalizzazione delle risorse al finanziamento  dei  singoli
          servizi sanitari regionali). - 1. Nell'ambito del  bilancio
          regionale le regioni garantiscono un'esatta  perimetrazione
          delle entrate e delle uscite relative al finanziamento  del
          proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire
          la confrontabilita' immediata fra le  entrate  e  le  spese
          sanitarie iscritte nel  bilancio  regionale  e  le  risorse
          indicate  negli  atti  di  determinazione  del   fabbisogno
          sanitario regionale  standard  e  di  individuazione  delle
          correlate  fonti  di  finanziamento,   nonche'   un'agevole
          verifica delle ulteriori  risorse  rese  disponibili  dalle
          regioni  per  il  finanziamento   del   medesimo   servizio
          sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
          regioni  adottano  un'articolazione  in  capitoli  tale  da
          garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
          della spesa, ivi  compresa  l'eventuale  movimentazione  di
          partite  di  giro,   separata   evidenza   delle   seguenti
          grandezze: 
                  A) Entrate: 
                    a)  finanziamento  sanitario  ordinario  corrente
          quale  derivante  dalle  fonti  di  finanziamento  definite
          nell'atto  formale   di   determinazione   del   fabbisogno
          sanitario regionale  standard  e  di  individuazione  delle
          relative  fonti  di  finanziamento  intercettate  dall'ente
          regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per
          l'esercizio; 
                    b) finanziamento sanitario  aggiuntivo  corrente,
          quale  derivante  dagli   eventuali   atti   regionali   di
          incremento di aliquote fiscali per il  finanziamento  della
          sanita' regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai
          sensi della vigente legislazione in  materia  di  copertura
          dei disavanzi sanitari,  da  altri  atti  di  finanziamento
          regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
          livelli di assistenza superiori rispetto  ai  LEA,  da  pay
          back e  da  iscrizione  volontaria  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                    c)   finanziamento   regionale   del    disavanzo
          sanitario pregresso; 
                    d)  finanziamento  per  investimenti  in   ambito
          sanitario,  con  separata  evidenza  degli  interventi  per
          l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo  20,
          della legge n. 67 del 1988; 
                  B) Spesa: 
                    a) spesa sanitaria corrente per il  finanziamento
          dei LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata  per
          l'esercizio e il pay back; 
                    b)   spesa   sanitaria    aggiuntiva    per    il
          finanziamento di livelli di assistenza sanitaria  superiori
          ai LEA; 
                    c)  spesa  sanitaria  per  il  finanziamento   di
          disavanzo sanitario pregresso; 
                    d) spesa per investimenti  in  ambito  sanitario,
          con  separata  evidenza  degli  interventi  per  l'edilizia
          sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
          n. 67 del 1988. 
                2. Per garantire effettivita'  al  finanziamento  dei
          livelli di assistenza sanitaria, le regioni: 
                  a) accertano ed impegnano nel corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  sanitario
          corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata  alla
          verifica  degli  adempimenti  regionali,  e  le  quote   di
          finanziamento sanitario vincolate  o  finalizzate.  Ove  si
          verifichi la perdita definitiva di quote  di  finanziamento
          condizionate alla verifica  di  adempimenti  regionali,  ai
          sensi  della  legislazione   vigente,   detto   evento   e'
          registrato   come   cancellazione   dei   residui    attivi
          nell'esercizio  nel   quale   la   perdita   si   determina
          definitivamente; 
                  b) accertano ed impegnano nel corso  dell'esercizio
          l'intero importo corrispondente al finanziamento  regionale
          del disavanzo sanitario pregresso. 
                2-bis. I  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali
          regionali  e  destinati  al  finanziamento   del   Servizio
          sanitario regionale sono iscritti  nel  bilancio  regionale
          nell'esercizio di competenza dei tributi. 
                2-ter. La quota dei gettiti derivanti  dalle  manovre
          fiscali   regionali    destinata    obbligatoriamente    al
          finanziamento del servizio sanitario  regionale,  ai  sensi
          della  legislazione  vigente  sui  piani  di  rientro   dai
          disavanzi sanitari,  e'  iscritta  nel  bilancio  regionale
          triennale,  nell'esercizio  di  competenza   dei   tributi,
          obbligatoriamente  per  l'importo  stimato  dal  competente
          Dipartimento delle finanze del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ovvero per il minore  importo  destinato  al
          Servizio sanitario regionale ai sensi  dell'art.  1,  comma
          80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  Tale  iscrizione
          comporta l'automatico e contestuale accertamento e  impegno
          dell'importo nel bilancio regionale. 
                La regione non puo' disimpegnare tali somme, se non a
          seguito di espressa autorizzazione da parte del  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti, ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 1, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. In relazione  a  tale  autorizzazione  la  regione  e'
          tenuta  a  trasmettere  al   Tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti  la  relativa  documentazione  corredata  dalla
          valutazione d'impatto operata dal  competente  Dipartimento
          delle finanze. Ove si verifichi in sede di  consuntivazione
          dei gettiti  fiscali  un  minore  importo  effettivo  delle
          risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale  rispetto
          all'importo che ha formato oggetto  di  accertamento  e  di
          impegno,   detto   evento   e'   contabilmente   registrato
          nell'esercizio nel quale tale  perdita  si  determina  come
          cancellazione di residui attivi. 
                3.  Per  la  parte   in   conto   capitale   riferita
          all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20  della  legge
          11 marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,  le
          regioni accertano  e  impegnano  nel  corso  dell'esercizio
          l'importo corrispondente a quello indicato nel  decreto  di
          ammissione   al   finanziamento.   In   caso   di    revoca
          dell'ammissione a finanziamento ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni
          registrano detto evento nell'esercizio nel quale la  revoca
          e' disposta.».