Art. 16 octies 
 
Semplificazione e  accelerazione  delle  attivita'  finalizzate  alla
  realizzazione del programma di interventi per le citta' di  Bergamo
  e Brescia designate «Capitale italiana della cultura» per il 2023 
 
  1. In considerazione della designazione delle citta' di  Bergamo  e
Brescia quali «Capitale italiana  della  cultura»  per  l'anno  2023,
disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere  realizzazione
degli interventi di  manutenzione  straordinaria  degli  immobili  di
proprieta' dello Stato insistenti nei relativi territori,  ricompresi
nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con  le  strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, l'esecuzione dei predetti  interventi  manutentivi  puo'
essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi
ad immobili rientranti nei  piani  per  la  prevenzione  del  rischio
sismico,  per  l'efficientamento  energetico  o  in  altri  piani  di
investimento della medesima Agenzia, ovvero  laddove  possano  essere
comunque garantite economie di scala  e  forme  di  razionalizzazione
degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al
primo periodo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare, nel
limite complessivo di 6 milioni  di  euro,  le  risorse  stanziate  a
legislazione  vigente  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   183,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
          All'articolo 89 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; 
                  b) al  comma  2,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
                  c) dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "3-bis.  Il  Fondo  di  cui  al   comma   1   puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
                3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
                4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e  per  l'anno
          2021 e' ripartita sulla base della media delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Per l'anno  2022,  detti  criteri  sono  adeguati  in
          ragione  dell'attivita'  svolta  a  fronte   dell'emergenza
          sanitaria   da   Covid-19,   delle   esigenze   di   tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
                5. Per  l'anno  2020,  agli  organismi  finanziati  a
          valere sul Fondo unico per lo spettacolo  per  il  triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
                6. Decorso il primo periodo di  applicazione  pari  a
          nove settimane previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge
          17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  gli
          organismi dello spettacolo dal vivo possono  utilizzare  le
          risorse loro erogate per l'anno 2020  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,
          n. 163, anche per  integrare  le  misure  di  sostegno  del
          reddito dei  propri  dipendenti,  in  misura  comunque  non
          superiore   alla    parte    fissa    della    retribuzione
          continuativamente  erogata  prevista  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale,  nel  rispetto  dell'equilibrio  del
          bilancio e, in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di
          ridotta attivita' degli enti. 
                7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il decreto di cui all'articolo  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'articolo  89,  comma
          1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di  cui  all'articolo  13  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  la  dotazione  prevista
          dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
          limitatamente all'anno 2020. 
                8. Il  titolo  di  capitale  italiana  della  cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  «Capitale   italiana   della
          cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022. 
                8-bis.  Per  l'anno  2023,  il  titolo  di  "Capitale
          italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
          quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  3-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al  fine  di
          promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
          sovraprovinciale   maggiormente   colpita    dall'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19.  A  tal  fine,  le  citta'  di
          Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  entro  il  31
          gennaio  2022,   un   progetto   unitario   di   iniziative
          finalizzato a  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio
          culturale materiale e immateriale. 
                8-ter. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,
          della legge 13 febbraio  2020,  n.  15,  sono  premesse  le
          seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 
                9. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
          29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole:  "di  distribuzione"
          sono aggiunte le seguenti: ",  dei  complessi  strumentali,
          delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e  degli
          spettacoli viaggianti". 
                10. Al fine di sostenere la ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
                10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
          istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l'anno 2020. 
                11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del medesimo decreto" sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020"; 
                  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente  "2.  I
          soggetti acquirenti presentano, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  o  dalla
          diversa  data   della   comunicazione   dell'impossibilita'
          sopravvenuta  della  prestazione,   apposita   istanza   di
          rimborso al soggetto organizzatore dell'evento,  anche  per
          il  tramite  dei  canali   di   vendita   da   quest'ultimo
          utilizzati,  allegando  il  relativo  titolo  di  acquisto.
          L'organizzatore dell'evento provvede  al  rimborso  o  alla
          emissione di un voucher  di  importo  pari  al  prezzo  del
          titolo  di  acquisto,   da   utilizzare   entro   18   mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati"; 
                  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione"; 
                  c) il comma 3 e' abrogato. 
                11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                11-ter. All'articolo 1, comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 
                11-quater. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
                12. All'onere derivante dai commi 1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art.   12   (Acquisto,   vendita,   manutenzione   e
          censimento  di  immobili  pubblici).  -  1.  Al   fine   di
          consentire  la   graduale   ripresa   dell'attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica, per gli anni  2020  e  2021,  i
          contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello
          aziendale o territoriale  da  associazioni  dei  datori  di
          lavoro 
                1.  A  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio   2012   le
          operazioni di acquisto e vendita  di  immobili,  effettuate
          sia  in  forma  diretta  sia  indiretta,  da  parte   delle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del
          comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, con l'esclusione degli enti territoriali,  degli  enti
          previdenziali  e  degli   enti   del   servizio   sanitario
          nazionale, nonche' del Ministero degli  affari  esteri  con
          riferimento  ai  beni  immobili  ubicati  all'estero,  sono
          subordinate  alla   verifica   del   rispetto   dei   saldi
          strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Per gli  enti  previdenziali  pubblici  e  privati
          restano  ferme  le  disposizioni  di  cui   al   comma   15
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
                1-bis. A decorrere dal  1°(gradi)  gennaio  2014  nel
          caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma  restando
          la verifica del rispetto dei saldi strutturali  di  finanza
          pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
          effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
          indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
          responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
          attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
          spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
          stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                1-ter. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014 al fine
          di pervenire a  risparmi  di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli previsti dal patto di stabilita' interno,  gli  enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
                1-quater.  Per   l'anno   2013   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione, come  individuate  dall'ISTAT  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non  possono
          acquistare  immobili  a  titolo   oneroso   ne'   stipulare
          contratti di locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di
          rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
          acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
          di locali in sostituzione di immobili dismessi  ovvero  per
          continuare ad avere la disponibilita' di immobili  venduti.
          Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
          i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi  4  e
          15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                1-quinquies.  Sono  fatte  salve  dalle  disposizioni
          recate dai  commi  1-ter  e  1-quater,  ferme  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica  e  le  finalita'  di  contenimento  della   spesa
          pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare
          le esigenze allocative in materia di edilizia  residenziale
          pubblica. 
                1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni  recate
          dal comma 1-quater le operazioni di  acquisto  previste  in
          attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
          speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
          quinto  comma  dell'articolo  119  della   Costituzione   e
          finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
                2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013: 
                  a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del  demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
                  b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                  c)   sono    attribuite    al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
          stesso assegnate per gli interventi relativi  agli  edifici
          pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
          spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
          cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai  sensi
          dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
          immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
          interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                  d) gli interventi di piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
                2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
          esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita'
          del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
          istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  il  Corpo  della
          guardia di finanza sono autorizzati,  previa  comunicazione
          all'Agenzia del demanio,  all'esecuzione  degli  interventi
          specifici presso le sedi dei propri  reparti.  A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2015,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi occorrenti per  le  finalita'  di
          cui al primo periodo. 
                3. Le Amministrazioni di cui al comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
                4.  Anche  sulla  base  delle  previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
          degli stessi edifici. Per le medesime finalita',  l'Agenzia
          del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
          puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
          imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
          rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
          non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
          l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
          Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
          sensi del presente comma non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, comma 618, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
          sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli  atti  relativi
          agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
          degli uffici appartenenti al sistema delle  ragionerie  del
          Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo
          le modalita' previste dal  decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123. Gli atti  relativi  agli  interventi  gestiti
          dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo   le
          modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso
          agli operatori con  i  quali  sono  stipulati  gli  accordi
          quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della difesa e il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o  degli
          accordi quadro e' data immediata notizia sul sito  internet
          dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
          degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
          comma, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture
          periferiche, in particolare  individuando  all'interno  dei
          provveditorati   un   apposito   ufficio   dedicato    allo
          svolgimento  delle  attivita'  affidate  dall'Agenzia   del
          Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del
          presente decreto, dotato di idonee professionalita'. 
                6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le
          spese  di  parte  corrente  e  di  conto  capitale  per  le
          manutenzioni ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello
          stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
          e delle finanze, impiegati  dall'Agenzia  del  demanio.  Le
          risorse necessarie alla  costituzione  dei  predetti  fondi
          derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti  di
          ciascuna Amministrazione, sulla  base  delle  comunicazioni
          di' cui all'articolo 2, comma 222,  decimo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Restano  fermi  i  limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2,  comma  222,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191;  dall'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Le
          risorse di cui  al  periodo  precedente  sono  inizialmente
          determinate al netto di quelle che possono essere assegnate
          in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
                6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di  cui
          al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
          fini della copertura dei costi degli interventi  comunicati
          ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
          al  comma  4,  mettono  a  disposizione  la  corrispondente
          provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
                7.  Fino  alla  stipula   degli   accordi   o   delle
          convenzioni quadro di cui al comma 5  e,  comunque,  per  i
          lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
          o delle  convenzioni  quadro,  gli  interventi  manutentivi
          continuano  ad   essere   gestiti   dalle   Amministrazioni
          interessate  fermi  restando  i  limiti   stabiliti   dalla
          normativa vigente dandone comunicazione,  limitatamente  ai
          nuovi  interventi,   all'Agenzia   del   demanio   che   ne
          assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi  di
          cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
          nel piano generale degli interventi.  Successivamente  alla
          stipula dell'accordo o della convenzione quadro,  e'  nullo
          ogni  nuovo   contratto   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,  fatta
          eccezione  per  quelli  stipulati  dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili  per  la
          protezione degli interessi della sicurezza dello Stato  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Salvo
          quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                8. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui  al  comma  6  nella  misura  massima  dello
          0,5%(percento). Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del
          demanio puo' avvalersi delle strutture del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
                9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2  del  presente  articolo,  a  decorrere  dal
          1°(gradi) gennaio 2013, comunicano annualmente  all'Agenzia
          del demanio, a scopo conoscitivo,  le  previsioni  relative
          alle nuove costruzioni, di  programmata  realizzazione  nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
                10.  Con  uno  o   piu'   decreti   di   natura   non
          regolamentare del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine  di  90
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni,  sono  definite,   per   l'attuazione   della
          presente norma senza nuovi o maggiori oneri,  le  attivita'
          dei Provveditorati per le opere pubbliche e  le  modalita',
          termini, criteri e risorse disponibili. 
                11. Al comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
                12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
          per  razionalizzare  la  gestione  e  la  dismissione   del
          patrimonio residenziale pubblico"; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
                13. La violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
                14. All'articolo 2, comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          "rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono  sostituite
          dalle    seguenti:    "rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
                15. All'articolo 2, comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".».