Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo assegno universale e  servizi  alla  famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e'
incrementato di 6.000 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  2. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  700,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 al fine  di  far  fonte  alle  esigenze  derivanti  dagli
interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma  2,  lettera  d),
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8,  9,  10,  11,
13, 15, 16 e dal  comma  2  del  presente  articolo,  determinati  in
3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022,
111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per  l'anno  2024,
101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per  l'anno  2026,
101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per  ciascuno  degli  anni  2030  e
2031, 65.951.795 euro per l'anno  2032  e  66.031.541  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da
finanziare di  cassa,  a  3.457.272.932  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a  187  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44 del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018,  n.  1,  come  incrementato  dall'articolo  40,  comma  3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma  10,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    c) quanto a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
    d) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    e) quanto a  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    f) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67; 
    h) quanto a 55,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13  marzo
2021, n. 30, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  maggio
2021, n. 61; 
    i) quanto a  115  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
relativa ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
    l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nell'ambito del programma «Oneri  finanziari  relativi  alla
gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di  tesoreria»
della missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica»  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021; 
    n)  quanto  a  euro   1.500.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022 e a  euro  34.304.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2021-  2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro  per  l'anno  2025,  51.576.701
euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro  per  l'anno  2027,  51.694.783
euro per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  16.094.783  euro  per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per  l'anno  2032  e
16.227.541  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    q) quanto a 15,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
    r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021, 173,7  milioni
di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno  2023  e  96,7
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento  netto
e fabbisogno, a 254,235 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  298,369
milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate e  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   339,
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. - 1.-338. Omissis 
                339. Al fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  di  sostegno  e  valorizzazione   della   famiglia
          finalizzati al  riordino  e  alla  sistematizzazione  delle
          politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un  fondo  denominato  «Fondo  assegno
          universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari
          a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1.244  milioni
          di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022.  Con  appositi
          provvedimenti normativi, a valere sulle risorse  del  Fondo
          di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
          interventi  ivi  previsti  nonche',  nei  limiti  di  spesa
          stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 700,  dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178(Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. - 1. Omissis 
                2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
          di riforma del sistema fiscale, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
          2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2023, di cui una quota non inferiore  a  5.000  milioni  di
          euro e non superiore a 6.000 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2022  e'  destinata  all'assegno  universale   e
          servizi alla famiglia. I predetti interventi sono  disposti
          con  appositi  provvedimenti  normativi,  a  valere   sulle
          risorse del Fondo di cui al primo periodo. 
                3.-699. 
                700. Al fine di fare fronte ai  danni  causati  dagli
          eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per
          i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  1,  del  codice  della  protezione
          civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
          e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021, da  destinare  alla  realizzazione  degli  interventi
          urgenti  e  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   previsti
          dall'articolo 25, comma 2, lettere d)  ed  e),  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A  tale
          fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, e' istituito, per l'anno 2021, un apposito
          fondo da  trasferire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  protezione  civile.  Alla
          ripartizione delle risorse del  fondo  di  cui  al  secondo
          periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento
          della  protezione  civile,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  e  44,  del
          decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1(Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). -  1.  Per
          il  coordinamento  dell'attuazione  degli   interventi   da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.» 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  12  e  40  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69(Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art.  12  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il  reddito  di
          emergenza di seguito  «Rem»  di  cui  all'articolo  82  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare  di
          cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
          34 del 2020, relative alle mensilita' di  marzo,  aprile  e
          maggio  2021,  ai  nuclei  familiari   in   condizioni   di
          necessita'   economica   in   conseguenza    dell'emergenza
          epidemiologica  da   COVID-19   che   siano   in   possesso
          cumulativamente dei seguenti requisiti: 
                  a) un valore del  reddito  familiare  nel  mese  di
          febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
          cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n.  34  del
          2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
          locazione, fermo restando  l'ammontare  del  beneficio,  la
          soglia e' incrementata di un dodicesimo  del  valore  annuo
          del canone di locazione come dichiarato  ai  fini  ISEE  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159; 
                  b) assenza nel nucleo familiare di  componenti  che
          percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di  cui
          all'articolo 10 del presente decreto-legge; 
                  c) possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  2,
          lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
          di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
          dell'articolo 82 del  decreto-legge  n.  34  del  2020.  Il
          requisito di cui al comma 2, lettera c),  dell'articolo  82
          del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020. 
                2. Le quote di Rem di cui al comma  1  sono  altresi'
          riconosciute, indipendentemente dal possesso dei  requisiti
          di cui al medesimo  comma,  ferma  restando  in  ogni  caso
          l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera
          c) del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  e  nella  misura
          prevista per nuclei composti da  un  unico  componente,  ai
          soggetti con  ISEE  in  corso  di  validita',  ordinario  o
          corrente,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato  tra
          il 1° luglio 2020 e il  28  febbraio  2021  le  prestazioni
          previste dagli articoli 1 e 15 del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con  la
          fruizione da parte del medesimo soggetto  delle  indennita'
          di cui al comma 1, lettera b),  nonche'  l'incompatibilita'
          con la titolarita', alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, di un contratto  di  lavoro  subordinato,
          con esclusione del contratto di lavoro intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione
          coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o
          indiretta,   ad   eccezione   dell'assegno   ordinario   di
          invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza  di
          cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta
          riscossione, in relazione allo stesso periodo, del  reddito
          di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28  gennaio  2019,
          n. 4, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo
          10 del presente decreto-legge. 
                3. La domanda per le quote di Rem di cui al  comma  1
          e'  presentata  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite  modello  di
          domanda predisposto  dal  medesimo  Istituto  e  presentato
          secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
                4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al
          comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 663,3  milioni
          di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui
          al comma 2 e' effettuato  nel  limite  di  spesa  di  856,8
          milioni  di  euro  per  l'anno   2021   e   a   tali   fini
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10,
          primo periodo del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77 e' incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al primo periodo del presente  comma
          e comunica i risultati di tale attivita' al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                5.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal   presente
          articolo si applica la disciplina di  cui  all'articolo  82
          del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile. 
                6. Agli oneri derivanti  dal  comma  4  del  presente
          articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per  l'anno  2021,
          si provvede ai sensi dell'articolo 42.» 
                «Art.  40  (Risorse  da  destinare   al   Commissario
          straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile).  -
          1.  Per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.238.648.000,  per  gli  interventi  di   competenza   del
          commissario straordinario  di  cui  all'articolo  122,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  da
          trasferire  sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso
          intestata, come di seguito specificato: 
                  a)  388.648.000  euro  per  specifiche   iniziative
          funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale
          di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
          2020, n.  178,  ivi  inclusi  le  attivita'  relative  allo
          stoccaggio  e  alla  somministrazione   dei   vaccini,   le
          attivita'  di  logistica  funzionali  alla   consegna   dei
          vaccini, l'acquisto di beni consumabili  necessari  per  la
          somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e  le
          campagne di informazione e sensibilizzazione; 
                  b) 850 milioni di euro, su richiesta  del  medesimo
          commissario, per le effettive e motivate esigenze di  spesa
          connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro
          destinati al funzionamento della struttura di supporto  del
          predetto commissario straordinario. 
                2.   Il    commissario    straordinario    rendiconta
          periodicamente alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   circa
          l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1. 
                3. Per l'anno 2021 il fondo di cui  all'articolo  44,
          del  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1   e'
          incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19  milioni  di
          euro da destinare al ripristino della capacita' di risposta
          del Servizio nazionale della Protezione Civile. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.» 
              - Il riferimento all'articolo 26 del decreto-legge  del
          19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19) e' riportato nelle Riferimenti normativi all'art.
          15-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  recante   disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
                2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
                2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.» 
              - Si riporta il testo del comma  203,  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                «Art. 1. - 1.-202. 
                203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
                Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 21 aprile 2011, n. 67  (Accesso  anticipato  al
          pensionamento   per   gli    addetti    alle    lavorazioni
          particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
          della legge 4 novembre 2010, n. 183): 
                «Art. 7 (Copertura finanziaria). - 1. Agli  oneri  di
          cui  al  presente  decreto  legislativo,  valutati  in  312
          milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e
          233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si  provvede
          a valere sulle risorse del Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.  247,
          appositamente costituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.» 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   8,
          dell'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  maggio  2021,
          n. 61; (Misure urgenti per fronteggiare la  diffusione  del
          COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con  figli
          minori in didattica a distanza o in quarantena): 
                «Art. 2 (Lavoro agile, congedi per genitori  e  bonus
          baby-sitting). - 1. Il lavoratore  dipendente  genitore  di
          figlio minore di anni  sedici,  alternativamente  all'altro
          genitore,  puo'  svolgere  la  prestazione  di  lavoro   in
          modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in
          parte  alla   durata   della   sospensione   dell'attivita'
          didattica o educativa in presenza del figlio,  alla  durata
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del  figlio,  nonche'  alla
          durata   della   quarantena   del   figlio   disposta   dal
          Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria  locale
          (ASL) territorialmente competente  a  seguito  di  contatto
          ovunque avvenuto. 
                1-bis. Il beneficio di cui al comma  1  del  presente
          articolo e' riconosciuto a entrambi i genitori di figli  di
          ogni eta' con disabilita' accertata ai sensi  dell'articolo
          3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  con
          disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi
          speciali, in coerenza con quanto previsto  dalla  direttiva
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  27  dicembre  2012,  in   materia   di   strumenti
          d'intervento per alunni con bisogni  educativi  speciali  e
          organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in
          tutti i casi previsti dal comma  l  del  presente  articolo
          ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni  a
          carattere assistenziale dei quali  sia  stata  disposta  la
          chiusura. 
                1-ter. Ferma restando, per il  pubblico  impiego,  la
          disciplina degli istituti del lavoro  agile  stabilita  dai
          contratti  collettivi   nazionali,   e'   riconosciuto   al
          lavoratore che svolge l'attivita'  in  modalita'  agile  il
          diritto   alla    disconnessione    dalle    strumentazioni
          tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto
          degli eventuali accordi sottoscritti dalle  parti  e  fatti
          salvi  eventuali  periodi  di   reperibilita'   concordati.
          L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per
          tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore,  non
          puo' avere ripercussioni  sul  rapporto  di  lavoro  o  sui
          trattamenti retributivi. 
                2.  Nelle  sole  ipotesi  in   cui   la   prestazione
          lavorativa non possa essere svolta in modalita'  agile,  il
          lavoratore dipendente genitore di figlio convivente  minore
          di anni quattordici, alternativamente  all'altro  genitore,
          puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente  in
          tutto  o   in   parte   alla   durata   della   sospensione
          dell'attivita'  didattica  o  educativa  in  presenza   del
          figlio,  alla  durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2   del
          figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il
          beneficio di cui  al  presente  comma  e'  riconosciuto  ai
          genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita'
          accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5
          febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del  figlio,
          per la durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del  figlio,
          nonche' per la durata della quarantena  del  figlio  ovvero
          nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta   la   sospensione
          dell'attivita' didattica  o  educativa  in  presenza  o  il
          figlio frequenti centri diurni  a  carattere  assistenziale
          dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui
          al presente comma puo' essere fruito in  forma  giornaliera
          od oraria. 
                3. Per i periodi di astensione fruiti  ai  sensi  del
          comma 2, e' riconosciuta in luogo della  retribuzione,  nel
          limite di spesa di cui al comma 8, un'indennita' pari al 50
          per cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo
          quanto previsto dall'articolo  23  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
          del medesimo articolo 23. I suddetti periodi  sono  coperti
          da contribuzione figurativa. 
                4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di  cui
          agli articoli 32 e 33 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti  dai  genitori  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  durante   i   periodi   di
          sospensione  dell'attivita'  didattica   o   educativa   in
          presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2
          del figlio, di durata della quarantena del figlio,  possono
          essere convertiti a domanda nel congedo di cui al  comma  2
          con diritto all'indennita' di cui al comma  3  e  non  sono
          computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale. 
                5. In caso di figli di eta'  compresa  fra  14  e  16
          anni, uno  dei  genitori,  alternativamente  all'altro,  ha
          diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al  comma  2,
          primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione
          di  retribuzione  o  indennita'   ne'   riconoscimento   di
          contribuzione figurativa, con divieto  di  licenziamento  e
          diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
                6.  I  lavoratori  iscritti  alla  Gestione  separata
          presso  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale
          (INPS), di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, i lavoratori  autonomi,  il  personale
          del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e  della
          polizia  locale,  impiegato  per   le   esigenze   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i  lavoratori
          dipendenti  del  settore  sanitario,  pubblico  e   privato
          accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le
          professioni sanitarie, degli esercenti  la  professione  di
          assistente sociale e degli operatori sociosanitari,  per  i
          figli conviventi minori di anni  14,  possono  chiedere  la
          corresponsione di  uno  o  piu'  bonus  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting nel limite massimo  complessivo  di
          100  euro  settimanali,  da  utilizzare   per   prestazioni
          effettuate per i casi di cui al comma  1.  Il  bonus  viene
          erogato mediante il libretto famiglia di  cui  all'articolo
          54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96.  Il
          bonus  e'  erogato,   in   alternativa,   direttamente   al
          richiedente, per la  comprovata  iscrizione  dei  figli  ai
          centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui
          all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri  con
          funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi  o
          innovativi per la prima  infanzia.  Il  bonus  e'  altresi'
          riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti  all'INPS,
          subordinatamente  alla   comunicazione   da   parte   delle
          rispettive casse previdenziali del numero dei  beneficiari.
          La  fruizione  del  bonus  per  servizi   integrativi   per
          l'infanzia di cui al terzo periodo e' incompatibile con  la
          fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
          355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come  modificato
          dall'articolo 1, comma 343, della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160. Il bonus di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
          fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre  tutele
          o al congedo di cui al comma 2 e  comunque  in  alternativa
          alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5. 
                7.  Per  i  giorni  in  cui  un  genitore  svolge  la
          prestazione di lavoro in  modalita'  agile  o  fruisce  del
          congedo di cui ai commi 2 e  5  oppure  non  svolge  alcuna
          attivita' lavorativa  o  e'  sospeso  dal  lavoro,  l'altro
          genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi  2
          e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia  genitore
          anche di altri figli minori di anni  quattordici  avuti  da
          altri soggetti che  non  stiano  fruendo  di  alcuna  delle
          misure di cui ai commi da 1 a 6. 
                8. I  benefici  di  cui  ai  commi  da  2  a  7  sono
          riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. Le modalita'  operative  per  accedere  ai
          benefici  di  cui  al  presente  articolo  sono   stabilite
          dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  comunicandone  le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
          raggiungimento, anche in via  prospettica,  del  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
                8-bis.   All'articolo   21-ter,    comma    1,    del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le
          parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le  seguenti:
          «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,» sono inserite  le  seguenti:  «o  figli  con  bisogni
          educativi speciali (BES),». 
                9. Al fine di garantire la sostituzione del personale
          docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche che usufruisce  dei  benefici
          di cui al presente articolo, e'  autorizzata  la  spesa  di
          10,2 milioni di euro per l'anno 2021. 
                10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6  e
          7 si applicano fino al 30 giugno 2021. 
                11. Agli oneri derivanti dai commi  8  e  9,  pari  a
          309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 3. 
                12.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  alle
          attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              -  Il  testo  del  comma  1039,  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria   2007)   e'   riportato   nelle
          Riferimenti normativi art 16. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1072,
          dell'articolo  1  della  legge   27   dicembre   2017,   n.
          205(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020): 
                «1.-1071. Omissis 
                1072. Il fondo da ripartire di  cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
                Omissis.» 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica) e' riportato nelle Riferimenti normativi all'art.
          16-septies. 
              - Il riferimento normativo  al  testo  del  comma  200,
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)  e'
          riportato nelle Riferimenti normativi all'art. 12-quater.