Art. 2 
 
Estensione del termine di pagamento  per  le  cartelle  di  pagamento
  notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 
 
  1.  Con  riferimento  alle   cartelle   di   pagamento   notificate
dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31  dicembre  2021,
il termine  per  l'adempimento  dell'obbligo  risultante  dal  ruolo,
previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma  1,  dello  stesso  decreto,  in  centottanta
giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, 30 e  50,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
                «Art.  25  (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
          concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,   al
          debitore iscritto a ruolo o al  coobbligato  nei  confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
                  a)  del  terzo  anno   successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di
          scadenza del versamento dell'unica  o  ultima  rata  se  il
          termine per il  versamento  delle  somme  risultanti  dalla
          dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui
          la dichiarazione e' presentata, per le somme che  risultano
          dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
          dall'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  nonche'  del  quarto
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione del sostituto  d'imposta  per  le  somme  che
          risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; 
                  b)  del  quarto  anno  successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  per  le   somme   che
          risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
          formale prevista dall'articolo 36-ter  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 
                  c) del secondo anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio; 
                  c-bis)  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
          scadenza dell'ultima rata del piano di  rateazione  per  le
          somme  dovute  a  seguito  degli   inadempimenti   di   cui
          all'articolo 15-ter. 
                1-bis. In deroga alle disposizioni del  comma  1,  il
          concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
          decadenza: 
                  a)  per  i   crediti   anteriori   alla   data   di
          pubblicazione del ricorso per  l'ammissione  al  concordato
          preventivo nel registro delle imprese, non ancora  iscritti
          a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
                    1) alla  pubblicazione  del  decreto  che  revoca
          l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
          mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                    2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara
          la risoluzione o l'annullamento del  concordato  preventivo
          ai sensi del combinato disposto degli articoli 186,  137  e
          138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  per  i  crediti  rientranti   nell'accordo   di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti  a
          ruolo  alla  data  di  presentazione  della   proposta   di
          transazione fiscale  di  cui  all'articolo  182-ter,  sesto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
          dicembre  del  terzo  anno  successivo  alla  scadenza  del
          termine di cui al settimo comma dell'articolo  182-ter  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   ovvero   alla
          pubblicazione della sentenza  che  dichiara  l'annullamento
          dell'accordo; 
                  c) per i  crediti  non  ancora  iscritti  a  ruolo,
          anteriori alla data  di  pubblicazione  della  proposta  di
          accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
          della proposta  di  piano  del  consumatore,  entro  il  31
          dicembre del terzo anno successivo: 
                    1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
          risoluzione o l'annullamento dell'accordo  di  composizione
          della crisi da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo
          14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la  cessazione
          degli effetti  dell'accordo,  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima  legge
          n. 3 del 2012; 
                    2) alla pubblicazione del decreto  che  revoca  o
          dichiara  la  cessazione  degli  effetti  del   piano   del
          consumatore,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   5,   e
          dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012. 
                1-ter.  Se  successivamente   alla   chiusura   delle
          procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene
          dichiarato il fallimento del  debitore,  il  concessionario
          procede all'insinuazione al passivo ai sensi  dell'articolo
          87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella  di
          pagamento. 
                2. La cartella di pagamento, redatta  in  conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  contiene  l'intimazione  ad  adempiere  l'obbligo
          risultante dal ruolo entro il termine  di  sessanta  giorni
          dalla notificazione, con l'avvertimento che,  in  mancanza,
          si procedera' ad esecuzione forzata. 
                2-bis.  La  cartella  di  pagamento  contiene   anche
          l'indicazione della data in cui  il  ruolo  e'  stato  reso
          esecutivo. 
                3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
          sabato e' considerato giorno festivo.» 
                «Art.  30  (Interessi  di   mora).   -   1.   Decorso
          inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma  2,
          sulle  somme  iscritte  a  ruolo,   esclusi   le   sanzioni
          pecuniarie tributarie e  gli  interessi,  si  applicano,  a
          partire dalla data della notifica  della  cartella  e  fino
          alla data del pagamento, gli interessi  di  mora  al  tasso
          determinato annualmente con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.» 
                «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
          Il concessionario procede ad espropriazione forzata  quando
          e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni  dalla
          notificazione  della  cartella  di  pagamento,   salve   le
          disposizioni relative alla dilazione  ed  alla  sospensione
          del pagamento. 
                2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
                3.  L'avviso  di  cui  al  comma  2  e'  redatto   in
          conformita' al modello approvato con decreto del  Ministero
          delle finanze e perde efficacia  trascorso  un  anno  dalla
          data della notifica.».