Art. 3 
 
        Estensione della rateazione per i piani di dilazione 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2-ter, dopo la parola: «rateazione,» sono inserite le seguenti:
«rispettivamente, di diciotto e». 
  2. I debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono
automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali
il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31
ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo. 
  3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione  di
cui al comma 2: 
    a) restano validi gli atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei  medesimi;  b)  restano  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti  delle  rate  sospese  dei  predetti  piani  eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive
corrisposte  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dei  commi  1,  2,  2-bis  e  2-ter,
          dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27  (Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge, si rimanda
          nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art. 19 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  L'agente
          della  riscossione,  su  richiesta  del  contribuente   che
          dichiara di versare in temporanea situazione  di  obiettiva
          difficolta', concede la ripartizione  del  pagamento  delle
          somme iscritte a  ruolo,  con  esclusione  dei  diritti  di
          notifica, fino ad un massimo di settantadue  rate  mensili.
          Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono  di  importo
          superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere  concessa
          se il contribuente documenta la  temporanea  situazione  di
          obiettiva difficolta'. 
                1-bis. In  caso  di  comprovato  peggioramento  della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
                1-ter. Il debitore puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
                1-quater.  A  seguito   della   presentazione   della
          richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
          rigetto  della  stessa  richiesta   ovvero   dell'eventuale
          decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive. 
                1-quater 1. Non puo' in nessun caso  essere  concessa
          la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
          sensi   dell'articolo   48-bis,   in   qualunque    momento
          antecedente alla data di accoglimento  della  richiesta  di
          cui al comma 1. 
                1-quater 2. Il pagamento della prima  rata  determina
          l'estinzione  delle  procedure  esecutive   precedentemente
          avviate,  a  condizione  che  non  si  sia  ancora   tenuto
          l'incanto con esito positivo o  non  sia  stata  presentata
          istanza di assegnazione, ovvero il  terzo  non  abbia  reso
          dichiarazione  positiva  o  non  sia  stato   gia'   emesso
          provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
                1-quinquies. La rateazione prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                  a) accertata impossibilita' per il contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
                  b)  solvibilita'  del  contribuente,  valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma. 
                2. 
                3. In  caso  di  mancato  pagamento,  nel  corso  del
          periodo  di  rateazione,  di   cinque   rate,   anche   non
          consecutive: 
                  a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione; 
                  b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto
          e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in  unica
          soluzione; 
                  c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
                3-bis. In  caso  di  provvedimento  amministrativo  o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
                4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
                4-bis.». 
              - Per il  testo  del  comma  1,  dell'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, si rimanda nei riferimenti  normativi  all'articolo
          2. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino   della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337): 
                «Art. 27 (Accessori dei crediti previdenziali). -  1.
          In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'articolo 14 del presente  decreto,  sui  contributi  o
          premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,  decorso  il
          termine  previsto  dall'articolo   25   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,   le
          sanzioni e  le  somme  aggiuntive  dovute  sono  calcolate,
          secondo le disposizioni che le regolano, dalla  data  della
          notifica e fino alla data del pagamento. 
                2. All'articolo  35,  quinto  comma,  primo  periodo,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero  «26»,
          e' aggiunto il seguente: «27,».».