Art. 3 ter 
 
Rimessione in termini per il versamento  degli  importi  richiesti  a
  seguito del controllo automatizzato e formale  delle  dichiarazioni
  da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio
  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
  2020, n. 77 
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31  maggio  2020  e  non
eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale,
entro il 16 dicembre 2020, possono  essere  effettuati  entro  il  16
dicembre  2021,  senza  l'applicazione  di   ulteriori   sanzioni   e
interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Alle
minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in
6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2030,
si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   144,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 144 (Rimessione in termini  e  sospensione  del
          versamento degli importi richiesti a seguito del  controllo
          automatizzato  e  formale  delle  dichiarazioni).  -  1.  I
          versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3
          e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462,
          in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo  2020  e  il
          giorno  antecedente  l'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il
          16 settembre 2020. 
                2. I versamenti delle somme  dovute  ai  sensi  degli
          articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre
          1997,  n.  462,  in  scadenza  nel  periodo  compreso   tra
          l'entrata in vigore del presente decreto  e  il  31  maggio
          2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020,
          senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 
                3. I versamenti di cui ai commi 1 e  2  del  presente
          articolo possono essere effettuati anche in 4 rate  mensili
          di pari importo a decorrere da settembre 2020 con  scadenza
          il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto
          gia' versato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e  3-bis  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462  (Unificazione
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo 3, comma 134,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli automatici). - 1. Le somme  che,  a  seguito  dei
          controlli automatici, ovvero dei controlli  eseguiti  dagli
          uffici, effettuati  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,  risultano  dovute  a
          titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di  minori
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
          per  ritardato   o   omesso   versamento,   sono   iscritte
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 
                1-bis. 
                2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in  tutto  o
          in parte, se  il  contribuente  o  il  sostituto  d'imposta
          provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  concernente  le  modalita'  di  versamento   mediante
          delega,  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, prevista dai commi 3 dei  predetti  articoli
          36-bis e  54-bis,  ovvero  della  comunicazione  definitiva
          contenente la rideterminazione in sede di autotutela  delle
          somme  dovute,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ad un terzo e gli interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.» 
                «Art. 3 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli formali). -  1.  Le  somme  che,  a  seguito  dei
          controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo  36-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  risultano  dovute  a   titolo   d'imposta,
          ritenute, contributi e  premi  o  di  minori  crediti  gia'
          utilizzati, nonche' di interessi  e  di  sanzioni,  possono
          essere  pagate  entro  30  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione prevista dal comma 4  del  predetto  articolo
          36-ter, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  concernente  le
          modalita'  di  versamento  mediante  delega.  In  tal  caso
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ai due terzi e gli interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.» 
                «Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1.  Le
          somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di otto rate trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
                2. L'importo della prima  rata  deve  essere  versato
          entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
                3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
                4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».