Art. 3 quater 
 
Misure urgenti per il parziale  ristoro  delle  federazioni  sportive
  nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni  e
  delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche 
 
  1. Al fine di far fronte alla significativa  riduzione  dei  ricavi
determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
delle successive misure di contenimento e gestione,  a  favore  delle
federazioni sportive nazionali, degli enti  di  promozione  sportiva,
delle associazioni e  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato e' disposto  il
rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al
31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  2. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  1  devono  essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e di  interessi,  in  nove
rate mensili a decorrere  dal  31  marzo  2022.  Non  si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-quater   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 1-quater. (Fondo perequativo). - 1. Per  l'anno
          2021 e' istituito un Fondo nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          di 5.300 milioni di euro per l'anno  2021,  alimentato  con
          quota parte delle maggiori entrate fiscali  e  contributive
          di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies  e
          13-novies   del   presente   decreto,   finalizzato    alla
          perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse  ai
          sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
          decreto, per i soggetti che con  i  medesimi  provvedimenti
          siano  stati   destinatari   di   sospensioni   fiscali   e
          contributive e che registrino una significativa perdita  di
          fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
          totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
          contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          adottato, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari da rendere  entro
          sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
          puo' essere adottato.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  5.300
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.»