Art. 4 
 
           Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
        delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 326, le parole «450 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «550 milioni» e le parole  «112  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «212 milioni»; 
    b) al comma 327, le parole «112 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «212 milioni». 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 100 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   326   e   327,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
          - 1. - 325. Omissis. 
                326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  17
          del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  e  tenuto
          conto dell'esigenza di garantire, nel  triennio  2020-2022,
          l'equilibrio   gestionale   del   servizio   nazionale   di
          riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  qualita'   di
          titolare,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  della
          funzione  della  riscossione,  svolta  dall'ente   pubblico
          economico Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  eroga  allo
          stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento
          dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale,  una
          quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro,
          di cui 300 milioni per l'anno 2020, 212 milioni per  l'anno
          2021 e 38 milioni per  l'anno  2022,  a  valere  sui  fondi
          accantonati nel bilancio 2019 a favore del  predetto  ente,
          incrementati di 200 milioni di euro  derivanti  dall'avanzo
          di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo  1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  sulle
          risorse  assegnate  per  gli  esercizi  2020  e  2021  alla
          medesima  Agenzia  delle  entrate.   Tale   erogazione   e'
          effettuata in acconto, per la quota maturata al  30  giugno
          di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla
          deliberazione del bilancio  semestrale  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione  e  a  saldo  entro  il  secondo   mese
          successivo  all'approvazione  del  bilancio  annuale  della
          stessa Agenzia. 
                327. Qualora la quota  da  erogare  per  l'anno  2020
          all'ente Agenzia  delle  entrate-Riscossione  a  titolo  di
          contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni  di
          euro, si determina, per un ammontare pari alla  differenza,
          l'incremento della quota di 212 milioni di euro,  erogabile
          allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita'  al  comma
          326. 
                Omissis.».