(parte 1)
                               Art. 5 
 
               Disposizioni urgenti in materia fiscale 
 
  1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18,  comma
2, del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre   2018,   n.   136,   pari
complessivamente a 56.000.000 di euro  a  decorrere  dal  2021,  sono
destinate: 
    a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a  44.326.170
euro per l'anno  2021,  a  44.790.000  euro  per  l'anno  2022  ed  a
44.970.000 euro a  decorrere  dall'anno  2023,  all'attribuzione  dei
premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232; 
    b) per un ammontare pari  a  11.673.830  euro  per  l'anno  2021,
11.210.000 euro per l'anno 2022  e  a  11.030.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2023 per le spese  amministrative  e  di  comunicazione  da
attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse. 
  2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  non  e'  dovuta  per  gli  immobili
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del  Trattato  fra  la  Santa
Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge  27
maggio 1929, n. 810. 
  2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  si  applica  per  i
periodi  d'imposta  per  i  quali  non  e'  decorso  il  termine   di
accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non  definiti
con sentenza passata in giudicato. 
  3. All'articolo 141  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma  1-bis  sono
gestite, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero dell'economia e delle finanze.». 
  3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  le  parole:  «12  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «24 mesi». Il termine di cui  all'articolo  199,  comma  3,
lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato
ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza  di  procedure
di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni  previste
dall'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,   ovvero
dall'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Qualora le  procedure  di  evidenza
pubblica di cui al secondo periodo  risultino  gia'  avviate  a  tale
data,  la  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente  necessario
all'aggiudicazione. 
  4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio  2021,  all'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le  parole:  «le
spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione
dei premi e le spese amministrative e di comunicazione». 
  5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, le parole «nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo
d'imposta  nel  quale  e'  stata  sostenuta  la  spesa  ovvero»  sono
soppresse. 5. 
  6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a  «delle  societa'
da esse partecipate» sono soppresse. 
  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: 
  «4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di  mercato  di
cui al comma 4, gli interventi  del  Patrimonio  Destinato  hanno  ad
oggetto anche le societa'  di  cui  all'articolo  162-bis,  comma  1,
lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di
cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi  del  Patrimonio
Destinato nella forma di  operazioni  sul  mercato  primario  tramite
partecipazione ad aumenti di capitale e  sottoscrizione  di  prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui  al
comma 5, anche le societa'  che  presentano  un  risultato  operativo
positivo in due dei tre anni  precedenti  la  data  di  richiesta  di
intervento, cosi' come riportato dal bilancio consolidato o,  se  non
disponibile, dal bilancio d'esercizio,  approvato  e  assoggettato  a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto  alla  data
di richiesta di intervento, senza che, in tal  caso,  rilevi  l'utile
riportato nel bilancio della societa'». 
  7. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito
utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti. 
  8. La procedura di riversamento spontaneo di  cui  al  comma  7  e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al  medesimo
comma 7 abbiano  realmente  svolto,  sostenendo  le  relative  spese,
attivita' in tutto o in parte non  qualificabili  come  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche  i  soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non  conforme  a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione  autentica  recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche  dai
soggetti  che  abbiano  commesso  errori  nella   quantificazione   o
nell'individuazione  delle  spese  ammissibili  in   violazione   dei
principi di pertinenza  e  congruita'  nonche'  nella  determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla  procedura  e'  in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in
compensazione  sia  il  risultato   di   condotte   fraudolente,   di
fattispecie  oggettivamente  o  soggettivamente  simulate,  di  false
rappresentazioni della  realta'  basate  sull'utilizzo  di  documenti
falsi o di fatture che documentano  operazioni  inesistenti,  nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare  il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi  dovuti  nel
caso in cui  gli  Uffici,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  agli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma  9  del
presente articolo, accertino condotte fraudolente. 
  9.  I  soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  30
settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d'imposta  di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita'  e  alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita'  di  trasmissione  del
modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della
procedura sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. 
  10. L'importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia  delle  entrate  deve  essere
riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  puo'  essere
effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale
sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. La procedura prevista dai commi da 7 a  10  si  perfeziona  con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi  commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento  di  una  delle
rate entro la scadenza prevista comporta il  mancato  perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo  dei  residui  importi  dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al  30  per  cento  degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al  corretto
perfezionamento  della  procedura  di  riversamento  e'  esclusa   la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10- quater del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  12. La procedura di cui  ai  commi  da  7  a  10  non  puo'  essere
utilizzata per  il  riversamento  dei  crediti  il  cui  utilizzo  in
compensazione sia gia'  stato  accertato  con  un  atto  di  recupero
crediti,  ovvero  con  altri   provvedimenti   impositivi,   divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel
caso  in  cui  l'utilizzo  del  credito  d'imposta  sia  gia'   stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora
divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l'intero
importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o
constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10. 
  12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 
  12-ter.  All'articolo  2,  comma  6-quater,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  le  parole:  «1°  gennaio
2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». 
  12-quater. All'articolo  10-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020
e 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  d'imposta
2019, 2020, 2021 e 2022». 
  13.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: 
    «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5,  6,
commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; 
    h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»; 
    b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia  e  delle
finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,». 
  14. (soppresso). 
  14-bis.  L'articolo  15-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo  virtuale
per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro
il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di  acconto,  una  somma
pari al 100 per  cento  dell'imposta  provvisoriamente  liquidata  ai
sensi dell'articolo 15. Per esigenze  di  liquidita'  l'acconto  puo'
essere scomputato dal primo dei versamenti  da  effettuare  nell'anno
successivo a quello di pagamento dell'acconto. 
  2.  I  medesimi  soggetti  presentano  la  dichiarazione   di   cui
all'articolo 15, quinto comma, entro il mese  di  febbraio  dell'anno
successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale e'  posticipato
all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o
a credito  della  prima  rata  bimestrale,  scadente  ad  aprile,  o,
occorrendo, di quella successiva. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  seguenti
soggetti: 
    a) la societa' Poste italiane S.p.a.; 
    b) le banche; 
    c) le societa' di gestione del risparmio; 
    d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui  all'articolo
61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
    f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato  testo
unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993,  nonche'  le
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; 
    g) le imprese di assicurazioni». 
  14-ter.  All'articolo  1,  comma   3-bis,   alinea,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 
  14-quater. All'articolo 1, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.  695,  le
parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due  miliardi
di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a
5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro». 
  14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160, si interpreta nel senso che: 
    a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei
settori in cui e' prevista una separazione,  in  ragione  di  assetti
normativi, regolamentari o  contrattuali,  tra  i  soggetti  titolari
delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di  vendita
del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione  in  via  mediata  ed  alcun  utilizzo  materiale   delle
infrastrutture da parte della  societa'  di  vendita,  il  canone  e'
dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di  concessione
delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa'  di
vendita; 
    b) per occupazioni permanenti  di  suolo  pubblico  con  impianti
direttamente funzionali all'erogazione del  servizio  a  rete  devono
intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti  attivita'
strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali  la
trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per
tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800
euro. 
  15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutate  in
35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2029,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17. 
  15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159  del
Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva  2006/112/CE
per  quanto  riguarda  le  esenzioni  temporanee   applicabili   alle
importazioni e a talune  cessioni  e  prestazioni  in  risposta  alla
pandemia di COVID-19, all'articolo  72,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) le  cessioni  di  beni  effettuate  nei  confronti  della
Commissione europea o di un'agenzia o di  un  organismo  istituito  a
norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o  tale
agenzia  od  organismo  acquisti  tali  beni  o  servizi  nell'ambito
dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea
al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel  caso  in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente  o
in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate  a
titolo oneroso dalla Commissione o  da  tale  agenzia  od  organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal  periodo  precedente,
la  Commissione,  l'agenzia  interessata  o  l'organismo  interessato
informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali  beni  e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento». 
  15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto  dall'articolo  72,
comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972,  n.  633,  come  introdotta  dal  comma  15-bis  del
presente articolo, e il conseguente regime di  cui  all'articolo  68,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal  1°
gennaio 2021. Per rendere non imponibili le  operazioni  assoggettate
all'imposta sul valore  aggiunto,  effettuate  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai  sensi
dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 633 del 1972. 
  15-quater. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione  di  quelle»
fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse; 
      2) al quinto comma, le  parole:  «,  escluse  le  pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali, sportive  dilettantistiche,  di  promozione
sociale  e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona   cedute
prevalentemente ai propri associati» nonche' le parole: «le  cessioni
di beni e le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
manifestazioni propagandistiche dai  partiti  politici  rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse; 
      3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; 
    b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «L'esenzione  dall'imposta  si  applica   inoltre   alle   seguenti
operazioni,  a  condizione  di  non   provocare   distorsioni   della
concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 
    1) le prestazioni di servizi  e  le  cessioni  di  beni  ad  esse
strettamente  connesse,  effettuate  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento  di
corrispettivi specifici, o di  contributi  supplementari  fissati  in
conformita' dello statuto,  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci,
associati o partecipanti, di associazioni che  svolgono  la  medesima
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali; 
    2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell'educazione fisica rese  da  associazioni  sportive
dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o  l'educazione
fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le  medesime
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali; 
    3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate  in
occasione di  manifestazioni  propagandistiche  dagli  enti  e  dagli
organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a  loro
esclusivo profitto; 
  4) la somministrazione di  alimenti  e  bevande  nei  confronti  di
indigenti  da  parte  delle  associazioni   di   promozione   sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,  lettera  e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le  cui  finalita'  assistenziali
siano  riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  sempreche'   tale
attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle
svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali  e   sia
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. 
  Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a  condizione
che le associazioni interessate abbiano il  divieto  di  distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di  gestione  nonche'  fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,  e  si
conformino alle seguenti clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o  della
scrittura   privata   autenticata   o   registrata,    ovvero    alle
corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
  1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,  in  caso  di  suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'organismo  di
controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 
  2) disciplina uniforme del rapporto associativo e  delle  modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del  rapporto  medesimo,
escludendo  espressamente  ogni   limitazione   in   funzione   della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto  di  voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
  3) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un  rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
  4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio  del
voto singolo di cui all'articolo  2538,  secondo  comma,  del  codice
civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o  partecipanti
e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita'   delle   convocazioni   assembleari,   delle    relative
deliberazioni, dei bilanci o  rendiconti;  e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale; 
  5) intrasmissibilita'  della  quota  o  contributo  associativo  ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non  rivalutabilita'
della stessa. 
  Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto  comma  non  si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle  confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria». 
  15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni
del titolo X  del  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di  volontariato
e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito  ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai  soli
fini dell'imposta sul valore aggiunto,  il  regime  speciale  di  cui
all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies
rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 27: 
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole  completamente
denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte,  nelle
misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione
notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di  cui
all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22
novembre 1993, e successive modificazioni»; 
  2) al comma 3: 
  2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) completamente denaturati e destinati alla vendita  come  alcole
etilico»; 
  2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  impiegati  in  prodotti  non  destinati  al   consumo   umano,
realizzati con alcole etilico previamente denaturato con  formule  di
denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria  diverse  da
quelle di cui al comma 2-bis»; 
  2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis)  utilizzati,  previa  denaturazione  con  le   formule   di
denaturazione di cui alla  lettera  b),  per  la  manutenzione  e  la
pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la  realizzazione
dei prodotti di cui alla medesima lettera b)»; 
  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d)  impiegati  per  la  produzione  di   medicinali   secondo   la
definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  6  novembre  2001,  recepita  con  il   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/  83/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; 
  3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche
per l'alcole etilico  trasferito  nel  territorio  nazionale  con  la
scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un
altro  Stato  membro,  al  quale,  nel  medesimo  Stato,  sono  state
aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
formula di denaturazione di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  3199/93,
notificata dal medesimo Stato  membro  e  oggetto  di  riconoscimento
reciproco»; 
  b) all'articolo 29, comma 2,  le  parole:  «alcole  denaturato  con
denaturante  generale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alcole
completamente denaturato»; 
  c) all'articolo 30: 
  1) al comma 1, le parole:  «denaturati  con  denaturante  generale»
sono sostituite dalle seguenti: «completamente denaturati»; 
  2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole denaturato  con  il
denaturante  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'alcole
completamente denaturato»; 
  d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e  delle  bevande  alcoliche
non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le  bevande  alcoliche
denaturati con modalita' diverse da quelle di  cui  all'articolo  27,
comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo
6»; 
  e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo  l'articolo  33
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le  ditte
esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
numero  1),   l'Amministrazione   finanziaria,   su   richiesta   del
depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base  di
una  dichiarazione   resa   dal   medesimo   depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di  alcole
etilico realizzato  nell'anno  precedente,  che  non  puo'  risultare
superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria  e'  legalmente
ed economicamente indipendente da  altre  distillerie,  che  utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda  e
che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di  proprieta'
immateriale altrui»; 
  f) all'articolo 35: 
  1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Per
grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si  intende  la  quantita'  in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande
non alcoliche aggiunte  alla  birra  prodotta.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita'  in  grammi  di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la  birra  e'
derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo  di  tutti  gli
ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il  completamento
della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica
determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di
grado, trascurando  le  frazioni  di  grado  pari  o  inferiori  a  5
centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori»; 
  2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28,  comma
1,  lettera  c),  l'Amministrazione  finanziaria,  su  richiesta  del
depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base  di
una  dichiarazione   resa   dal   medesimo   depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo  di  birra
realizzato  nella  fabbrica  nell'anno  precedente,  che   non   puo'
risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica  e'
legalmente ed economicamente indipendente  da  altre  fabbriche,  che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di  qualsiasi  altra
azienda e che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui»; 
  g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e' sostituito dal
seguente: «"vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC  2204
10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205
che:»; 
  h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo  l'articolo  37
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 37-bis  (Piccolo  produttore  indipendente  di  vino).  -  1.
L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di
cui all'articolo 37, comma 1, e sulla  base  degli  elementi  forniti
dalla competente Direzione generale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   certifica,   ricorrendone   le
condizioni e sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal  medesimo
depositario ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno  precedente,
che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che  lo  stesso
produttore e' legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  altri
produttori di vino, che utilizza  impianti  fisicamente  distinti  da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera  sotto  licenza  di
utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; 
  i) all'articolo 38, comma 2, lettera b),  le  parole  da:  «nonche'
tutti i prodotti» fino a: «le seguenti condizioni:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' tutti i prodotti di cui ai  codici  NC  2204
10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205
non  previsti   all'articolo   36,   che   soddisfino   le   seguenti
condizioni:»; 
  l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra). - 1.  Per  le  ditte  esercenti  gli
stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera
d),  che  producono  bevande  di  cui   all'articolo   38,   ottenute
esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo
fresco  o  concentrato  ricavato  da  tali  prodotti   ovvero   dalla
fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di
alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su
richiesta del depositario e ricorrendone  le  condizioni,  certifica,
sulla base di una dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario  ai
sensi dell'articolo  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  degli
elementi forniti dalla competente Direzione  generale  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il  quantitativo  di
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte  nell'anno
precedente, che non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri,  e  che
l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente indipendente da
altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle
di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di  utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; 
  m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti  di  produzione  di
cui  all'articolo  28,  comma  1,   lettera   b),   l'Amministrazione
finanziaria,  su  richiesta  del  depositario   e   ricorrendone   le
condizioni, certifica, sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal
medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
il quantitativo dei prodotti di  cui  al  comma  1  realizzati  nello
stabilimento nell'anno precedente, che non puo'  essere  superiore  a
250  ettolitri,  e  che  lo  stesso  stabilimento  e'  legalmente  ed
economicamente  indipendente  da  altri  stabilimenti,  che  utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda  e
che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di  proprieta'
immateriale altrui».