(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Rinvio lotteria dei  corrispettivi).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 540, e' sostituito dal seguente:  «540.
          A decorrere dal 1° gennaio  2020  i  contribuenti,  persone
          fisiche maggiorenni residenti nel territorio  dello  Stato,
          che  effettuano  acquisti  di   beni   o   servizi,   fuori
          dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          presso  esercenti   che   trasmettono   telematicamente   i
          corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127,   possono
          partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti  nel
          quadro  di  una   lotteria   nazionale.   Per   partecipare
          all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
          dell'acquisto,  comunichino  il  proprio   codice   fiscale
          all'esercente  e  che  quest'ultimo  trasmetta  all'Agenzia
          delle entrate i dati della singola cessione o  prestazione,
          secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; 
                  b) il comma 543 e' abrogato; 
                  c) il comma 544 e' sostituito dal  seguente:  «544.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sono
          disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni
          di estrazione, l'entita' e il  numero  dei  premi  messi  a
          disposizione, nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
          per l'attuazione della lotteria. Il divieto di  pubblicita'
          per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma  1,
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96,  non  si
          applica alla lotteria di cui al comma 540.» 
                2.  Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie  per  l'attribuzione  dei  premi  e   le   spese
          amministrative e di comunicazione  connesse  alla  gestione
          della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di
          6 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Al
          relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
                2-bis. Al fine di finanziare  progetti  filantropici,
          gli enti del  Terzo  settore  possono  effettuare  lotterie
          finalizzate  a  sollecitare  donazioni   di   importo   non
          inferiore a euro 500,  anche  mediante  l'intervento  degli
          intermediari finanziari che gestiscono  il  patrimonio  dei
          soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie
          filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati
          enti per la realizzazione di progetti sociali. 
                2-ter. Con decreto non  regolamentare  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate  le
          modalita' tecniche di attuazione della disposizione di  cui
          al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalita' di
          estrazione  e  di  controllo.  La  vincita  e'   costituita
          unicamente dal diritto di scegliere  un  progetto  sociale,
          tra  quelli  da  realizzare,  cui  associare  il  nome  del
          vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.». 
              - Si riporta il testo del comma  542,  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 541. Omissis. 
                542. Con il provvedimento di cui al  comma  544  sono
          istituiti premi per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
          superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento
          sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'  attuative   del
          presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del  predetto
          ammontare complessivo, anche per gli  esercenti  che  hanno
          certificato  le  operazioni  di  cessione  di  beni  ovvero
          prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al  fine  di
          garantire   le   risorse   finanziarie    necessarie    per
          l'attribuzione dei premi e le  spese  amministrative  e  di
          comunicazione connesse alla  gestione  della  lotteria,  il
          Fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2020.  I  fondi  per   le   spese   amministrative   e   di
          comunicazione  sono  attribuiti  alle  amministrazioni  che
          sostengono i relativi costi. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 639,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
                1. - 638. Omissis. 
                639. E' istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC).
          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito
          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e
          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione
          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta
          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta
          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni
          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a
          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore
          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad
          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'
          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione
          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a
          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento
          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 14,  15  e  16
          del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11  febbraio
          1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810: 
                «Art. 13. - L'Italia riconosce  alla  Santa  Sede  la
          piena  proprieta'  delle  Basiliche  patriarcali   di   San
          Giovanni in Laterano, di Santa  Maria  Maggiore  e  di  San
          Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3). 
                Lo  Stato  trasferisce  alla  Santa  Sede  la  libera
          gestione ed amministrazione della  detta  Basilica  di  San
          Paolo e  dell'annesso  Monastero,  versando  altresi'  alla
          Santa Sede i capitali corrispondenti alle  somme  stanziate
          annualmente  nel  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione per la detta Basilica. 
                Resta del pari inteso che la  Santa  Sede  e'  libera
          proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso
          Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).» 
                «Art. 14. - L'Italia riconosce  alla  Santa  Sede  la
          piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel  Gandolfo
          con tutte le dotazioni, attinenze  e  dipendenze  (Allegato
          II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso  della  Santa
          Sede medesima, nonche' si obbliga a cederle,  parimenti  in
          piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  Trattato,  la  Villa
          Barberini  in  Castel  Gandolfo  con  tutte  le  dotazioni,
          attinenze e dipendenze (Allegato II, 5). 
                Per integrare la proprieta' degli immobili  siti  nel
          lato nord del Colle Gianicolense  appartenenti  alla  Sacra
          Congregazione  di  Propaganda  Fide  e  ad  altri  Istituti
          ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi  vaticani,  lo
          Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli  enti
          che saranno da Essa indicati  gli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato  o  di  terzi  esistenti  in  detta  zona.  Gli
          immobili appartenenti alla detta Congregazione e  ad  altri
          Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata
          pianta (Allegato II, 12). 
                L'Italia, infine,  trasferisce  alla  Santa  Sede  in
          piena e libera proprieta'  gli  edifici  ex-conventuali  in
          Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli  ed  alle
          chiese di  Sant'Andrea  della  Valle  e  di  San  Carlo  ai
          Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III,
          3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori  entro  un
          anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.» 
                «Art. 15. - Gli  immobili  indicati  nell'art.  13  e
          negli alinea  primo  e  secondo  dell'art.  14,  nonche'  i
          palazzi della Dataria,  della  Cancelleria,  di  Propaganda
          Fide in Piazza di Spagna, il palazzo  del  Sant'Offizio  ed
          adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la
          Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il  palazzo  del
          Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10  e  11),  e  gli  altri
          edifici nei quali la Santa Sede  in  avvenire  credera'  di
          sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti  parte  del
          territorio dello Stato italiano, godranno  delle  immunita'
          riconosciute dal diritto  internazionale  alle  sedi  degli
          agenti diplomatici di Stati esteri. 
                Le stesse immunita' si applicano  pure  nei  riguardi
          delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante  il  tempo
          in cui vengano  nelle  medesime,  senza  essere  aperte  al
          pubblico,  celebrate  funzioni  coll'intervento  del  Sommo
          Pontefice." 
                «Art. 16. - Gli immobili indicati  nei  tre  articoli
          precedenti, nonche' quelli  adibiti  a  sedi  dei  seguenti
          Istituti  pontifici,   Universita'   Gregoriana,   Istituto
          Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio
          Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa  degli
          esercizi per il Clero di San  Giovanni  e  Paolo  (Allegato
          III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati  a
          vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita',
          se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da
          tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo  Stato
          quanto verso qualsiasi altro ente. 
                E' in facolta' della Santa Sede di  dare  a  tutti  i
          suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre
          articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno  di
          autorizzazioni   o   consensi   da   parte   di   autorita'
          governative, provinciali  e  comunali  italiane,  le  quali
          possono all'uopo  fare  sicuro  assegnamento  sulle  nobili
          tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   141   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34   convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  141  (Lotteria   dei   corrispettivi)   -   1.
          All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232, all'inizio del primo periodo le  parole  "A  decorrere
          dal 1°  luglio  2020"  sono  sostituite  dalle  parole:  "A
          decorrere dal 1° gennaio 2021". 
                1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1,
          le  risorse  disponibili  sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 11  dicembre  2016,
          n. 232, per l'anno 2020, sono  interamente  destinate  alle
          spese  amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
          lotteria degli scontrini. 
                1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma
          1-bis sono gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle
          finanze, dal  Dipartimento  Dell'amministrazione  generale,
          del personale e dei servizi del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze.». 
                
                ». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   199,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
          e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del  calo
          dei traffici nei porti  italiani  derivanti  dall'emergenza
          COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e  l'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro,  compatibilmente  con  le  proprie
          disponibilita'  di  bilancio  e   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
          109, convertito con modificazioni dalla legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
                  a) possono disporre, la riduzione dell'importo  dei
          canoni concessori di cui all'articolo 36 del  codice  della
          navigazione, agli articoli 16,  17  e  18  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi  alle  concessioni
          per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
          a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021  ed
          ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
          decreto - legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e nel rispetto degli equilibri  di  bilancio,  allo
          scopo anche utilizzando, limitatamente  all'anno  2020,  il
          proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
          presente lettera puo' essere  riconosciuta,  per  i  canoni
          dovuti fino alla data del 31 luglio  2020,  in  favore  dei
          concessionari che dimostrino di  aver  subito  nel  periodo
          compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno  2020,  una
          diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
          del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
          2019 , per i  canoni  dovuti  dal  1°  agosto  2020  al  31
          dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino
          di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio  2020
          e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
          superiore al 20 per  cento  del  fatturato  registrato  nel
          medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
          alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari
          che dimostrino di aver subito nel periodo compreso  tra  il
          1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione  del
          fatturato pari o superiore al 20 per  cento  del  fatturato
          registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
                  b) sono autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  e  nel
          rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
          di lavoro portuale di cui all'articolo 17  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro  per
          l'anno 2021,  pari  ad  euro  90  per  ogni  lavoratore  in
          relazione a ciascuna giornata di lavoro  prestata  in  meno
          rispetto   al   corrispondente   mese    dell'anno    2019,
          riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
          del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza
          COVID  -19.  Tale  contributo  e'  erogato   dalla   stessa
          Autorita' di sistema portuale  o  dall'Autorita'  portuale.
          Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
          previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
          al medesimo periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o
          l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
          imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16  della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto  di
          attivita'   comprese   nel   ciclo   operativo   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo,  della  medesima
          legge n. 84 del 1994, un contributo, pari  a  euro  90  per
          ogni  turno  lavorativo  prestato  in  meno   rispetto   al
          corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile  alle
          mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del   sistema
          portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. 
                2. In  relazione  al  rilievo  esclusivamente  locale
          della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di
          salvaguardare  la  continuita'  delle  operazioni  portuali
          presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa
          dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo
          9-ter  del  decreto-legge  28  settembre  2018,   n.   109,
          convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre  2018,
          n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso,  rilasciate
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84, sono prorogate di due anni. 
                3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti
          dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di
          prevenzione e contenimento adottate: 
                  a) la durata  delle  autorizzazioni  rilasciate  ai
          sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
          attualmente in corso o scadute tra la data del  31  gennaio
          2020 e la data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          e' prorogata di 24 mesi; 
                  b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti
          ai sensi dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e
          dell'articolo 18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
          nonche' delle  concessioni  per  la  gestione  di  stazioni
          marittime e servizi di supporto a  passeggeri,  attualmente
          in corso o scadute tra la data del 31  gennaio  2020  e  la
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          prorogata di 12 mesi; 
                  c) la durata delle concessioni per il  servizio  di
          rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del  codice
          della navigazione attualmente in corso  o  scadute  tra  la
          data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del
          presente decreto, e' prorogata di 12 mesi; 
                  c-bis) la durata delle concessioni per la  gestione
          del servizio ferroviario portuale attualmente in  corso  e'
          prorogata di 12 mesi. 
                4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3
          non  si  applica  in  presenza  di  procedure  di  evidenza
          pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o  delle
          concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge  28
          gennaio 1994, n. 84  ovvero  dell'articolo  36  del  codice
          della navigazione, gia' definite con l'aggiudicazione  alla
          data del 23 febbraio 2020. 
                5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  107,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui
          ai commi da 98 a 106 del medesimo  articolo  1  si  applica
          anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio  e
          supporto ai trasporti. 
                6.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti  dall'emergenza  COVID  -  19  ed  assicurare  la
          continuita' del servizio di ormeggio nei porti italiani, e'
          riconosciuto alle societa' di cui  all'articolo  14,  comma
          1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite
          complessivo  di  euro  24  milioni  per  l'anno  2020,   un
          indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio  rese  da
          dette societa' dal 1° febbraio 2020  al  31  dicembre  2020
          rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le  risorse
          di cui al primo periodo possono essere altresi'  utilizzate
          per compensare gli ormeggiatori della mancata  riscossione,
          ascrivibile all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  dei
          corrispettivi relativi ai servizi  effettuati  nel  periodo
          compreso tra il 1° febbraio 2020  e  il  15  ottobre  2020,
          nonche' per le minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione
          delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo  212  del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (navigazione marittima), di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di
          ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore  della
          presente disposizione e il 31 dicembre 2020.  Le  autorita'
          marittime procedono alla riduzione, ai sensi  dell'articolo
          212 del citato  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice
          della navigazione (navigazione  marittima),  delle  tariffe
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, mediante apposita  ordinanza  adottata  entro
          quindici giorni dalla  pubblicazione  del  decreto  recante
          l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b),
          e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto. 
                7. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  6,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un fondo, con una dotazione complessiva  di  euro
          50 milioni per l'anno 2020, destinato: 
                  a) nella misura di complessivi euro  26  milioni  a
          finanziare il  riconoscimento  dei  benefici  previsti  dal
          comma 1 da parte delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o
          dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro,  qualora  prive  di
          risorse  proprie  utilizzabili  a  tali  fini,  nonche'   a
          finanziare  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
          marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita'  di
          sistema portuale, dei benefici previsti  dalla  lettera  b)
          del medesimo comma 1; 
                  b) nella misura  di  complessivi  euro  24  milioni
          all'erogazione,  per  il  tramite   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di  cui  al
          comma 6. 
                8.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottati  entro  trenta
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
          procede all'assegnazione delle risorse di cui al  comma  7,
          nonche'  alla  determinazione  delle  quote  di  avanzo  di
          amministrazione,  eventualmente  utilizzabili  da  ciascuna
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  e   dall'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'  del  comma  1,
          lettera a), nel limite complessivo di 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2020. Le eventuali risorse residue di  cui  alla
          lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
          al primo periodo,  sono  destinate  alle  societa'  di  cui
          all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28  gennaio
          1994,  n.  84,  a  titolo  di  indennizzo  per  le  ridotte
          prestazioni di ormeggio  rese  da  dette  societa'  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto  ai  corrispondenti
          mesi dell'anno 2019. 
                8-bis. Al fine di  sostenere  la  competitivita'  dei
          servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza
          da  COVID-19,  dopo  il  comma  1   dell'articolo   2   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          inserito il seguente: 
                  «1-bis. Con decreto del Ministro della  salute,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro  di
          cui al comma 1 sono  assegnate,  in  misura  proporzionale,
          agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti  e
          aeroporti sulla base del  numero  medio  di  certificazioni
          rilasciate nell'ultimo triennio». 
                  8-ter. Al fine  di  accelerare  gli  interventi  di
          digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali  previsti
          nell'ambito dell'emergenza  da  COVID-19,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti e agli usi commerciali di  piazza,  le
          certificazioni di qualunque natura  destinate  a  pubbliche
          amministrazioni o a privati, i documenti  di  trasporto,  i
          nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario
          ad  assistere  le   operazioni   di   importazione   e   di
          esportazione di merce possono  essere  inviati  in  formato
          digitale. Qualora il documento cartaceo  sia  richiesto  in
          originale, esso puo'  essere  sostituito  da  idonee  forme
          digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle  autorita'
          richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
          materia di salvaguardia della  salute  adottate  a  seguito
          dell'emergenza da COVID-19. 
                  8-quater. Con riguardo alla societa'  capogruppo  e
          alle societa' del  gruppo  di  cui  all'articolo  7,  comma
          9-sexies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per il fondo di cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante  lo
          stato di emergenza dichiarato dalla delibera del  Consiglio
          dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi
          collettivi volti a modificare, ai sensi  del  comma  3  del
          citato articolo 26, l'atto istitutivo  del  fondo  ma  alla
          data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso   alle
          prestazioni del fondo  non  sia  stato  ancora  emanato  il
          decreto di  cui  al  medesimo  articolo  26,  comma  3,  le
          modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a
          decorrere dai periodi di sospensione  ovvero  di  riduzione
          dell'attivita' lavorativa oggetto della  suddetta  domanda,
          anche  se  antecedenti  alla  medesima.  Il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  1,9
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
                  9. Al fine di  far  fronte  alle  fluttuazioni  dei
          traffici  portuali   merci   e   passeggeri   riconducibili
          all'emergenza COVID-19, fino  allo  scadere  dei  sei  mesi
          successivi alla  cessazione  dello  stato  d'emergenza,  le
          Autorita' di sistema portuale  e  l'Autorita'  portuale  di
          Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato,  destinare
          temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni
          portuali diverse da quelle previste  nei  piani  regolatori
          portuali vigenti. 
                  10. Agli oneri derivanti dai commi 7,  8  e  10-bis
          del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini
          di saldo netto da finanziare e a  50  milioni  di  euro  in
          termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
                  10-bis. Nello stato  di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  fondo
          con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020  e
          di 68 milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del fondo,
          nel limite di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  nel
          limite  di  63  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  sono
          destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di
          sistema  portuale  dei  mancati  introiti,  in  particolare
          derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico
          dei  passeggeri  e  dei   crocieristi   per   effetto   dei
          provvedimenti legislativi assunti  a  tutela  della  salute
          pubblica e che sarebbero stati destinati  al  finanziamento
          delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a  fini
          commerciali. 
                  10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di  cui
          al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
          2020 e nel limite di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese
          di navigazione operanti con navi  minori  nel  settore  del
          trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
          che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra  il
          1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del
          fatturato pari o superiore al  20  per  cento  rispetto  al
          fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019,
          tenuto  conto,  altresi',   della   riduzione   dei   costi
          sostenuti. 
                  10-quater.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale, sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  dei
          commi 10-bis e 10-ter. 
                  10-quinquies. L'efficacia delle misure  di  cui  al
          comma 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                  10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla
          lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
          al  comma  8,  sono  destinate  alle  imprese  titolari  di
          concessioni demaniali di cui  all'articolo  36  del  codice
          della navigazione, alle imprese di cui agli articoli  16  e
          18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
          concessionarie per la  gestione  di  stazioni  marittime  e
          servizi di supporto a passeggeri, a  titolo  di  indennizzo
          per  le  ridotte  prestazioni  rese   da   dette   societa'
          conseguenti alla riduzione dei volumi di  traffico  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai  corrispondenti
          mesi dell'anno 2019. Le modalita'  attuative  del  presente
          comma  sono  definite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottarsi
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  18,  della
          legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in
          materia portuale): 
                «Art. 18 (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
                  a)  la  durata  della  concessione,  i  poteri   di
          vigilanza  e  controllo  delle  Autorita'  concedenti,   le
          modalita' di rinnovo della concessione ovvero  di  cessione
          degli impianti a nuovo concessionario; 
                  b) i limiti minimi dei canoni che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
                1-bis. Sono  fatti  salvi,  fino  alla  scadenza  del
          titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle  Autorita'  di
          sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
                2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
                3. Con il decreto di cui  al  comma  1,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti adegua  la  disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
                4.  Per  le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,  il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
                4-bis. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio
          dei depositi e stabilimenti  di  cui  all'articolo  52  del
          codice della  navigazione  e  delle  opere  necessarie  per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. (198) 
                5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
                6. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                  a) presentino, all'atto della domanda, un programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                  b) possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche  ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                  c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato
          al programma di attivita' di cui alla lettera a). 
                7.  In  ciascun  porto  l'impresa  concessionaria  di
          un'area demaniale deve esercitare direttamente  l'attivita'
          per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
          tempo stesso concessionaria di altra area  demaniale  nello
          stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale  richiede
          una nuova concessione sia differente da quella di cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
                8. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
                9. In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi
          assunti da parte del  concessionario,  nonche'  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
                9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  R.D.  30  marzo
          1942,  n.  327,  (Disciplina  in  materia  di  navigazione,
          marittima, interna ed aerea): 
                «Art.  36  (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale  per  un  determinato  periodo  di  tempo.  Le
          concessioni di durata superiore a  quindici  anni  sono  di
          competenza  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma
          non a quindici anni, e quelle di durata  non  superiore  al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   36-bis   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36-bis (Sostegno alla cultura). - 1. Al fine di
          sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli dal  vivo,
          alle imprese che  svolgono  le  suddette  attivita'  e  che
          abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione  del  fatturato
          di almeno  il  20  per  cento  rispetto  all'anno  2019  e'
          riconosciuto un credito d'imposta del 90 per  cento,  quale
          contributo straordinario. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  per
          le spese sostenute  nell'anno  2020  per  la  realizzazione
          delle attivita' di cui allo stesso comma 1, anche  se  alle
          stesse si e' proceduto  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi
          digitali per la  trasmissione  di  opere  dal  vivo,  quali
          rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. 
                3. Il credito d'imposta e' concesso anche qualora  le
          imprese abbiano  beneficiato  in  via  ordinaria  di  altri
          finanziamenti previsti a carico  del  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo. 
                4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al  fine
          del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 
                5.  Il   credito   d'imposta   e'   utilizzabile   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                
                
                6. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro
          per l'anno 2021. All'onere  di  cui  al  primo  periodo  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34,  comma
          6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
          del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure
          di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2.  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione
          locale).  -   1.   All'articolo   10,   comma   2-ter   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:
          «31 dicembre 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2017». 
                2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
          locali di cui all'articolo 1, comma 3,  possono  deliberare
          di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
          le attivita' di riscossione, spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate tributarie o patrimoniali proprie. 
                
                
                3.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   27,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77(Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Patrimonio Destinato).  -  1.  Al  fine  di
          attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio  del
          sistema  economico-produttivo   italiano   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A.  e'
          autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
          "Patrimonio   Rilancio",   (di   seguito   il   "Patrimonio
          Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti  giuridici
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il  Patrimonio
          Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
          Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
          composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
          ad  essi  apportati,  nonche'  dai  beni  e  dai   rapporti
          giuridici di tempo in tempo generati o comunque  rivenienti
          dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
          mezzi  finanziari  e   le   passivita'   rivenienti   dalle
          operazioni di finanziamento.  Il  Patrimonio  Destinato,  o
          ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
          gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.A.  e  dagli  altri
          patrimoni separati costituiti dalla stessa.  Il  Patrimonio
          Destinato  e  ciascuno   dei   suoi   comparti   rispondono
          esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
          limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
          ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
          Destinato non sono ammesse  azioni  dei  creditori  di  CDP
          S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo  stesso  modo,
          sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono  ammesse  azioni  dei
          creditori del Patrimonio Destinato o  nell'interesse  degli
          stessi.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non
          attribuiscono alle imprese diritti  o  interessi  legittimi
          rispetto all'intervento del Patrimonio  Destinato  in  loro
          favore. 
                2. Gli apporti del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sono   effettuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Gli  apporti  sono  esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
          di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
          relativi  valori  di  apporto   e   di   iscrizione   nella
          contabilita'  del  Patrimonio  Destinato  sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale. A fronte di tali  apporti,  sono  emessi  da
          CDP, a valere sul Patrimonio  Destinato  e  in  favore  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   strumenti
          finanziari  di  partecipazione  prevedendo  che   la   loro
          remunerazione sia condizionata all'andamento economico  del
          Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
          di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su   richiesta   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  quota  degli
          apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
          criteri di  valutazione  della  congruita'  del  patrimonio
          previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,  rispetto  alle
          finalita'  di  realizzazione   dell'affare   per   cui   e'
          costituito il  Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
          piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
          per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione  sono
          stabilite nel decreto di  cui  al  comma  5.  I  beni  e  i
          rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere  su
          di esso in conformita' al presente articolo, al decreto  di
          cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 
                3.  Il  Patrimonio  Destinato   e'   costituito   con
          deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
          del consiglio  di  amministrazione,  identifica,  anche  in
          blocco,  i  beni  e  i  rapporti  giuridici  compresi   nel
          Patrimonio Destinato.  Con  la  medesima  deliberazione  il
          revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
          dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
          depositata e  iscritta  ai  sensi  dell'articolo  2436  del
          codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
          2, del codice civile. Per ogni  successiva  determinazione,
          ivi  incluse  la  modifica  del  Patrimonio  Destinato,  la
          costituzione di comparti e la relativa allocazione di  beni
          e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti  l'apporto
          di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
          pubblici si procede  con  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del  comparto
          riguardante i beni e i  rapporti  giuridici  relativi  agli
          interventi a favore delle societa' cooperative, CDP  S.p.A.
          adotta modalita' coerenti con  la  funzione  sociale  delle
          societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
          di  speculazione  privata.  Ai  fini  della  gestione   del
          Patrimonio Destinato, il consiglio  di  amministrazione  di
          CDP S.p.A. e' integrato dai membri  indicati  dall'articolo
          7, comma 1, lettere c), d) ed f),  della  legge  13  maggio
          1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
          definisce un sistema organizzativo e gestionale  improntato
          alla massima  efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
          Patrimonio  Destinato,  anche  in   relazione   all'assetto
          operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
          valore  del  Patrimonio  Destinato,  o  di   ciascuno   dei
          comparti, puo' essere superiore  al  dieci  per  cento  del
          patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si  tiene  conto
          in caso di costituzione di  altri  patrimoni  destinati  da
          parte di CDP S.p.A. 
                4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
          per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  sistema  economico
          produttivo italiano,  secondo  le  priorita'  definite,  in
          relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di
          politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
          all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
          economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
          condizioni  previste  dal  quadro   normativo   dell'Unione
          Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   "Covid-19"   ovvero   a
          condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del   Patrimonio
          Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni,  anche  con
          azioni quotate in mercati  regolamentati,  comprese  quelle
          costituite in forma cooperativa, che: 
                  a) hanno sede legale in Italia; 
                  b) non operano nel settore bancario, finanziario  o
          assicurativo; 
                  c) presentano un fatturato annuo superiore  a  euro
          cinquanta milioni. 
                4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato  nelle
          forme e  alle  condizioni  previste  dal  quadro  normativo
          dell'Unione Europea  sugli  aiuti  di  Stato  adottato  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
          definiti con il decreto di cui al comma 5, sono  effettuati
          entro il 30 giugno 2022. 
                4 -ter. Limitatamente all'operativita'  a  condizioni
          di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
          Destinato  hanno  ad  oggetto  anche  le  societa'  di  cui
          all'articolo 162 -bis, comma 1, lettera c), numero 1),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                4   -quater.   Limitatamente    all'operativita'    a
          condizioni  di  mercato  di  cui  al   comma   4,   possono
          beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella
          forma  di   operazioni   sul   mercato   primario   tramite
          partecipazione ad aumenti di capitale e  sottoscrizione  di
          prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal
          decreto di cui al comma 5, anche le societa' che presentano
          un  risultato  operativo  positivo  in  due  dei  tre  anni
          precedenti la data di richiesta di intervento,  cosi'  come
          riportato dal bilancio consolidato o, se  non  disponibile,
          dal  bilancio  d'esercizio,  approvato  e  assoggettato   a
          revisione legale, non anteriore di diciotto  mesi  rispetto
          alla data di richiesta di intervento,  senza  che,  in  tal
          caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della societa'. 
                
                
                5. I requisiti di accesso, le condizioni,  criteri  e
          modalita' degli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo  Economico.  Lo
          schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
          alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
          termine di quattordici giorni, decorso il quale il  decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  necessario,  gli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   sono   subordinati
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. In  via  preferenziale  il  Patrimonio
          Destinato   effettua   i   propri    interventi    mediante
          sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,  la
          partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
          quotate  sul  mercato  secondario  in  caso  di  operazioni
          strategiche.  Nella  individuazione  degli  interventi,  il
          decreto tiene in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa
          con   riferimento   allo   sviluppo    tecnologico,    alle
          infrastrutture  critiche  e   strategiche,   alle   filiere
          produttive strategiche, alla  sostenibilita'  ambientale  e
          alle altre finalita' di cui al  comma  86  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
          dei rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato
          del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
          operazioni di ristrutturazione di societa' che,  nonostante
          temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,   siano
          caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 
                6. CDP S.p.A. adotta il  Regolamento  del  Patrimonio
          Destinato nel rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
          articolo e di quanto previsto dal decreto di cui  al  comma
          5.   L'efficacia   del   Regolamento   e'   sospensivamente
          condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra  l'altro,  le
          procedure  e  attivita'   istruttorie   e   le   operazioni
          funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
          di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari  ai
          costi  sostenuti  da  CDP  S.p.A.  per  la   gestione   del
          Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che  non
          contribuisce  al  risultato  di  CDP  S.p.A.,  e'   redatto
          annualmente un rendiconto separato  predisposto  secondo  i
          principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato   al
          bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I  beni  e  i  rapporti
          giuridici  acquisiti  per  effetto   degli   impieghi   del
          Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per  conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da  CDP  S.p.A.  in
          conformita' al  presente  articolo  e  al  Regolamento  del
          Patrimonio Destinato. 
                7.  Per  il   finanziamento   delle   attivita'   del
          Patrimonio Destinato o di singoli comparti  e'  consentita,
          anche  in  deroga  all'articolo  2412  del  codice  civile,
          l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
          comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri   strumenti
          finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
          articoli da 2415 a 2420 del codice civile e,  per  ciascuna
          emissione, puo' essere nominato  un  rappresentante  comune
          dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
          in  loro  rappresentanza  esclusiva,  esercita   i   poteri
          stabiliti in sede di  nomina  e  approva  le  modificazioni
          delle  condizioni   dell'operazione.   Delle   obbligazioni
          derivanti  dalle  operazioni  di   finanziamento   risponde
          unicamente il Patrimonio Destinato.  Non  si  applicano  il
          divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico  previsto
          dall'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e la relativa  regolamentazione  di
          attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi   alla   raccolta
          previsti dalla normativa vigente. 
                8. Sulle obbligazioni del  Patrimonio  Destinato,  in
          caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa  la
          garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5
          sono  stabiliti  criteri,   condizioni   e   modalita'   di
          operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia  dello
          Stato e' allegata allo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Puo'  essere  altresi'
          concessa con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che ne determina criteri, condizioni  e  modalita',
          la garanzia dello Stato a favore dei portatori  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di  euro  20
          miliardi. 
                9.  Le  operazioni  di  impiego  e  di   investimento
          effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
          gli atti ad  esse  funzionalmente  collegati  non  attivano
          eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
          controllo   o   previsioni   equipollenti   che   dovessero
          altrimenti operare. 
                10. Il decreto di cui al comma 5  puo'  prevedere  ai
          fini della verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
          accesso  la  presentazione  di  dichiarazioni   sostitutive
          dell'atto di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
          richiesta,  non   sia   immediatamente   conseguente   alla
          consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
          96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159.  CDP  puo'  procedere  alla  attuazione  di  quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  rilascio  della  informazione  antimafia   interdittiva
          comporta la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento
          ovvero il  recesso  per  tutte  le  azioni  sottoscritte  o
          acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
          articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto  di
          cui al comma 5. 
                11. Al fine di assicurare l'efficacia e la  rapidita'
          d'intervento e di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP
          S.p.A. puo' stipulare protocolli  di  collaborazione  e  di
          scambio di informazioni con istituzioni  e  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  incluse   le   autorita'   di   controllo,
          regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
                12.  In  relazione  alla  gestione   del   Patrimonio
          Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali  operano
          con la dovuta diligenza  professionale.  Le  operazioni  di
          impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli  atti
          e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
          mediante impiego delle risorse finanziarie  provenienti  da
          tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
          realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
          soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui  all'articolo
          166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
                13. I  redditi  e  il  valore  della  produzione  del
          Patrimonio Destinato e dei suoi  comparti  sono  esenti  da
          imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
          soggetti a ritenute e a imposte sostitutive  delle  imposte
          sui redditi sui  proventi  a  qualsiasi  titolo  percepiti.
          Tutti gli atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
          formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
          effettuate dal Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,
          alla loro esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle
          garanzie anche reali di qualunque tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate, sono escluse  dall'imposta  sul
          valore    aggiunto,    dall'imposta    sulle    transazioni
          finanziarie,  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta indiretta, nonche' ogni altro  tributo  o  diritto.
          Gli interessi e gli altri proventi dei  titoli  emessi  dal
          Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono  soggetti  al
          regime dell'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          di cui al d.lgs.  1°  aprile  1996,  n.  239  e  d.lgs.  21
          novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile  ai  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
          dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
          essere estesa o anticipata con delibera  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia.
          L'eventuale  cessazione  anticipata,   in   tutto   o   con
          riferimento  a  singoli  comparti,  ha  luogo  sulla   base
          dell'ultimo rendiconto approvato  e  della  gestione  medio
          tempore intercorsa  fino  alla  data  di  cessazione.  Alla
          cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di  singoli
          comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione  di
          CDP S.p.A. un rendiconto finale che,  accompagnato  da  una
          relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato
          della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio  del
          Registro delle  Imprese.  La  liquidazione  del  Patrimonio
          Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli  eventuali
          residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
          individuate nel Regolamento  del  Patrimonio  Destinato.  I
          trasferimenti  di  cui  al  presente  comma   sono   esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere integrati  e  modificati  termini  e
          condizioni contenuti  nel  presente  articolo  al  fine  di
          tenere conto della disciplina europea in materia  di  aiuti
          di Stato tempo per tempo applicabile. 
                16.  Ai  fini   dell'espletamento   delle   attivita'
          connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
          delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare,  un
          incarico di studio, consulenza,  valutazione  e  assistenza
          nel limite massimo complessivo di euro 100.000  per  l'anno
          2020. 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
                18.  E  autorizzata  l'apertura  di  apposito   conto
          corrente  di   tesoreria   centrale   fruttifero   su   cui
          confluiscono  le  disponibilita'  liquide  del   Patrimonio
          destinato. La remunerazione  del  conto,  da  allineare  al
          costo delle emissioni di titoli di  Stato  nel  periodo  di
          riferimento, e le  caratteristiche  del  suo  funzionamento
          sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al  comma
          5. 
                18-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle  Camere
          una  relazione  sugli  effetti  prodotti  e  sui  risultati
          conseguiti   dall'applicazione   delle   disposizioni   del
          presente articolo e sul programma degli interventi e  delle
          operazioni  di  sostegno  e   di   rilancio   del   sistema
          economico-produttivo che si intende attuare. 
                18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18  possono
          affluire anche le disponibilita' liquide  dei  contribuenti
          che intendano investire i loro risparmi  a  sostegno  della
          crescita    dell'economia     reale,     rafforzando     la
          capitalizzazione popolare delle imprese. Le  disponibilita'
          liquide del  Patrimonio  Destinato  cosi'  costituite  sono
          gestite   dalla   CDP   S.p.A.   assicurando   il   massimo
          coinvolgimento  anche  delle  societa'  di   gestione   del
          risparmio italiane per evitare ogni  possibile  effetto  di
          spiazzamento del settore del private capital.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          termini e modalita' di attuazione del presente comma. 
                18-quater. In ragione di  quanto  previsto  al  comma
          18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
          1994,  n.  43,  le  parole:  "diverse  dalle  banche"  sono
          soppresse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015): 
                «Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
          sviluppo) - 1. A tutte le imprese, indipendentemente  dalla
          forma giuridica,  dal  settore  economico  in  cui  operano
          nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  che  effettuano
          investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo,   a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2019, e' attribuito  un  credito  d'imposta  nella
          misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento  nei  casi
          indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza
          rispetto alla media dei  medesimi  investimenti  realizzati
          nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in  corso  al
          31 dicembre 2015. 
                1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta
          anche alle imprese residenti o alle stabili  organizzazioni
          nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti  che
          eseguono le attivita' di ricerca e  sviluppo  nel  caso  di
          contratti stipulati con imprese residenti o localizzate  in
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   negli   Stati
          aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo  ovvero
          in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 
                2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
          d'imposta, la media  degli  investimenti  in  attivita'  di
          ricerca e sviluppo da  considerare  per  il  calcolo  della
          spesa  incrementale  e'  calcolata  sul  minor  periodo   a
          decorrere dal periodo di costituzione. 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
          milioni per ciascun beneficiario, a  condizione  che  siano
          sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo  almeno
          pari a euro 30.000. 
                4. Sono ammissibili al credito d'imposta le  seguenti
          attivita' di ricerca e sviluppo: 
                  a) lavori sperimentali  o  teorici  svolti,  aventi
          quale  principale   finalita'   l'acquisizione   di   nuove
          conoscenze  sui  fondamenti  di   fenomeni   e   di   fatti
          osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni   o
          utilizzazioni pratiche dirette; 
                  b) ricerca pianificata o indagini critiche  miranti
          ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere  a
          punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
          miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti
          ovvero la creazione di  componenti  di  sistemi  complessi,
          necessaria per la ricerca industriale,  ad  esclusione  dei
          prototipi di cui alla lettera c); 
                  c)  acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e
          utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti  di  natura
          scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo   di
          produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
          servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'  trattarsi
          anche  di  altre  attivita'  destinate   alla   definizione
          concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione
          concernenti  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi;   tali
          attivita' possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,
          disegni, piani e altra documentazione,  purche'  non  siano
          destinati a uso  commerciale;  realizzazione  di  prototipi
          utilizzabili per scopi commerciali  e  di  progetti  pilota
          destinati a esperimenti tecnologici o  commerciali,  quando
          il prototipo e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
          finale e il suo costo di fabbricazione  e'  troppo  elevato
          per poterlo usare soltanto a fini  di  dimostrazione  e  di
          convalida; 
                  d) produzione e collaudo di  prodotti,  processi  e
          servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
          in  vista  di  applicazioni  industriali  o  per  finalita'
          commerciali. 
                5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
          le modifiche ordinarie o periodiche apportate  a  prodotti,
          linee di produzione,  processi  di  fabbricazione,  servizi
          esistenti e altre operazioni in corso,  anche  quando  tali
          modifiche rappresentino miglioramenti. 
                6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
          sono ammissibili le spese relative a: 
                  a) personale dipendente titolare di un rapporto  di
          lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
          impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
                  a-bis) personale titolare di un rapporto di  lavoro
          autonomo  o  comunque  diverso   dal   lavoro   subordinato
          direttamente  impiegato  nelle  attivita'  di   ricerca   e
          sviluppo; 
                  b)   quote   di   ammortamento   delle   spese   di
          acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
          laboratorio,    nei    limiti    dell'importo    risultante
          dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti  con  decreto
          del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  27
          del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al  periodo
          di  utilizzo  per  l'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  e
          comunque con un costo unitario non inferiore a  2.000  euro
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  c) contratti stipulati  con  universita',  enti  di
          ricerca e organismi equiparati per il  diretto  svolgimento
          delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
          credito  d'imposta;   contratti   stipulati   con   imprese
          residenti  rientranti   nella   definizione   di   start-up
          innovative, di cui all'articolo  25  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e  con  imprese  rientranti
          nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,  per  il
          diretto svolgimento delle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
          i casi, che  non  si  tratti  di  imprese  appartenenti  al
          medesimo gruppo dell'impresa  committente.  Si  considerano
          appartenenti al medesimo  gruppo  le  imprese  controllate,
          controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile  compresi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali; per le persone  fisiche
          si tiene conto anche di partecipazioni,  titoli  o  diritti
          posseduti dai familiari dell'imprenditore,  individuati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  c-bis) contratti stipulati con imprese  diverse  da
          quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
          delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
          credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
          appartenenti al medesimo gruppo  dell'impresa  committente.
          Si considerano appartenenti al medesimo gruppo  le  imprese
          controllate, controllanti  o  controllate  da  un  medesimo
          soggetto ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
          compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per
          le persone fisiche si tiene conto anche di  partecipazioni,
          titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
          individuati ai sensi dell'articolo 5, comma  5,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne; 
                  d-bis)  materiali,  forniture  e   altri   prodotti
          analoghi direttamente impiegati nelle attivita' di  ricerca
          e sviluppo  anche  per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti  pilota   relativi   alle   fasi   della   ricerca
          industriale e  dello  sviluppo  sperimentale  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 4. La  presente  lettera  non  si
          applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi
          previsti tra le spese ammissibili  comporti  una  riduzione
          dell'eccedenza agevolabile. 
                6-bis. Il credito d'imposta si applica  nella  misura
          del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma
          1 proporzionalmente riferibile  alle  spese  indicate  alle
          lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
          complessivamente sostenute nello stesso  periodo  d'imposta
          agevolabile e nella misura del 25  per  cento  sulla  parte
          residua. 
                7. 
                8. Il credito d'imposta deve  essere  indicato  nella
          relativa  dichiarazione  dei  redditi,  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
          a quello in cui sono stati sostenuti  i  costi  di  cui  al
          comma   6   del   presente    articolo,    subordinatamente
          all'avvenuto adempimento degli obblighi  di  certificazione
          previsti dal comma 11. 
                9. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
                10. Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
          causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei  quali
          e' stato  determinato  l'importo  fruito,  l'Agenzia  delle
          entrate  provvede  al  recupero   del   relativo   importo,
          maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
                11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
          l'effettivo  sostenimento  delle  spese  ammissibili  e  la
          corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile
          predisposta  dall'impresa  devono  risultare  da   apposita
          certificazione rilasciata  dal  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. Per le  imprese  non  obbligate
          per   legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
          certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
          conti o da una societa'  di  revisione  legale  dei  conti,
          iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   39.
          Nell'assunzione di tale incarico, il  revisore  legale  dei
          conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
          i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n.  39  del  2010  e,  in
          attesa della loro  adozione,  quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Per le sole imprese non obbligate per legge alla  revisione
          legale  dei  conti,  le  spese  sostenute   per   adempiere
          all'obbligo   di   certificazione   della    documentazione
          contabile previsto dal presente comma sono riconosciute  in
          aumento del credito d'imposta per un importo non  superiore
          a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il  limite  massimo
          di 10 milioni di euro di cui al comma 3. 
                11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le  imprese
          beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
          conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
          i contenuti e i risultati  delle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta  in  relazione
          ai progetti o ai sottoprogetti in corso  di  realizzazione.
          Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
          organizzate e svolte internamente all'impresa, deve  essere
          predisposta  a  cura  del  responsabile   aziendale   delle
          attivita' di ricerca e  sviluppo  o  del  responsabile  del
          singolo   progetto   o   sottoprogetto   e   deve    essere
          controfirmata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. Nel caso  in  cui  le  attivita'  di
          ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la  relazione
          deve essere redatta e rilasciata all'impresa  dal  soggetto
          commissionario  che  esegue  le  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo. Resta fermo, in materia  di  obblighi  formali  e
          documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  27  maggio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  29  luglio
          2015. 
                12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre
          in colpa grave nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
          richiesti per il rilascio della certificazione  di  cui  al
          comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64  del
          codice di procedura civile. 
                13.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  24  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e  quelle
          previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge  24
          dicembre 2012, n. 228, cessano alla data  del  31  dicembre
          2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
          d'imposta previsto dal presente articolo. 
                14. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  adottate  le   disposizioni   applicative
          necessarie, nonche' le modalita' di  verifica  e  controllo
          dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause   di
          decadenza  e  revoca  del  beneficio,   le   modalita'   di
          restituzione del credito  d'imposta  di  cui  l'impresa  ha
          fruito indebitamente. 
                15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo del  comma  72,  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (1.-71.  Omissis.).  -  72.  Il  comma  1-bis
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n.  9,  concernente  il  riconoscimento  del  credito
          d'imposta per spese  di  ricerca  e  sviluppo  ai  soggetti
          residenti commissionari che eseguono attivita' di ricerca e
          sviluppo per conto di imprese residenti  o  localizzate  in
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   negli   Stati
          aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo  ovvero
          in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  si
          interpreta nel senso che ai fini del  calcolo  del  credito
          d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le
          spese ammissibili relative  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte direttamente e in  laboratori  o  strutture
          situati nel territorio dello Stato italiano. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  31,  31-bis,
          31-ter, 31-quater, 32 e  33,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi): 
                «Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte). -
          Gli  uffici  delle  imposte  controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
                La competenza spetta all'ufficio  distrettuale  nella
          cui circoscrizione e' il  domicilio  fiscale  del  soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata.» 
                «Art.  31-bis   (Assistenza   per   lo   scambio   di
          informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
          dell'Unione  europea).  -   L'Amministrazione   finanziaria
          provvede allo scambio, con le  altre  autorita'  competenti
          degli Stati membri dell'Unione europea, delle  informazioni
          necessarie per assicurare il  corretto  accertamento  delle
          imposte  di  qualsiasi  tipo  riscosse  da  o   per   conto
          dell'amministrazione  finanziaria  e   delle   ripartizioni
          territoriali, comprese le autorita' locali.  Essa,  a  tale
          fine, puo' autorizzare la  presenza  nel  territorio  dello
          Stato di funzionari  delle  amministrazioni  fiscali  degli
          altri Stati membri. 
                L'Amministrazione finanziaria provvede alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
                In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli  7,  8,  8-bis,
          8-bis bis, 8-bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15
          febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato  la  direttiva
          77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 
                Le informazioni non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
                Le informazioni sono trattate e tenute segrete con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
                Non e' considerata violazione del  segreto  d'ufficio
          la comunicazione da parte dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
                In sede di assistenza e cooperazione per  lo  scambio
          di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi  e
          la   partecipazione   alle   indagini   amministrative   di
          funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri  stati
          membri dell'Unione europea, e'  disciplinata  dall'articolo
          11 della direttiva 2011/16/UE  del  15  febbraio  2011  del
          Consiglio.      Alla      presenza      dei      funzionari
          dell'Amministrazione   finanziaria,   che   esercitano   il
          coordinamento delle indagini amministrative,  i  funzionari
          esteri  possono  interrogare  i  soggetti   sottoposti   al
          controllo  ed  esaminare  la  relativa  documentazione,   a
          condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
          richiedente  e  l'autorita'  interpellata.   I   funzionari
          dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
          informazioni   scambiate   durante   le   indagini   svolte
          all'estero. 
                Quando la  situazione  di  uno  o  piu'  soggetti  di
          imposta presenta un interesse comune  o  complementare  con
          altri  Stati  membri,  l'Amministrazione  finanziaria  puo'
          decidere  di  procedere  a  controlli  simultanei  con   le
          Amministrazioni  finanziarie  degli  altri  Stati   membri,
          ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
          informazioni cosi' ottenute quando tali controlli  appaiano
          piu' efficaci di un controllo eseguito  da  un  solo  Stato
          membro. 
                L'Amministrazione       finanziaria        individua,
          autonomamente,  i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende
          proporre un controllo simultaneo, informando  le  autorita'
          competenti degli altri Stati  membri  interessati  circa  i
          casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale  fine,
          essa indica, per quanto possibile, i motivi per  cui  detti
          casi sono stati  scelti  e  fornisce  le  informazioni  che
          l'hanno indotta a proporli, indicando il termine  entro  il
          quale i controlli devono essere effettuati. 
                Qualora l'autorita'  competente  di  un  altro  Stato
          membro proponga di partecipare ad un controllo  simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
                Nel caso  di  adesione  alla  proposta  di  controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
                Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.» 
                «Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'articolo 110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori  di
          uscita  o  di  ingresso  in  caso  di  trasferimento  della
          residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli  166  e
          166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
          al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
          procedura di cui al periodo precedente anche al fine  della
          preventiva definizione in  contraddittorio  dei  metodi  di
          calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
          10 dell'articolo 110  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986; 
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
                2. Gli  accordi  di  cui  al  comma  1,  qualora  non
          conseguano ad  altri  accordi  conclusi  con  le  autorita'
          competenti  di  Stati  esteri  a  seguito  delle  procedure
          amichevoli  previste  dagli  accordi  o  dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni,  vincolano  le
          parti per il periodo d'imposta nel  corso  del  quale  sono
          stipulati e per i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,
          salvi mutamenti delle circostanze di  fatto  o  di  diritto
          rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti  e  risultanti
          dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di  diritto
          alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
          di imposta precedenti alla stipulazione e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto  non
          sono ancora scaduti e a condizione che non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
          la  facolta'  di  far  valere  retroattivamente   l'accordo
          stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
          rettificare il  comportamento  adottato,  all'effettuazione
          del ravvedimento operoso ovvero  alla  presentazione  della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
                3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora  conseguano
          ad altri accordi conclusi con le  autorita'  competenti  di
          Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli  previste
          dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
          imposizioni, vincolano le parti, secondo  quanto  convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
          non anteriori al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
          presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
          contribuente. E' concessa al contribuente  la  facolta'  di
          far retroagire gli effetti di tali accordi anche a  periodi
          di imposta precedenti  a  quello  in  corso  alla  data  di
          presentazione della  relativa  istanza  e  per  i  quali  i
          termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora  scaduti,
          a condizione che: a) per tali periodi ricorrano  le  stesse
          circostanze di fatto  e  di  diritto  a  base  dell'accordo
          stipulato con le autorita' competenti di Stati  esteri;  b)
          il contribuente ne abbia fatto  richiesta  nell'istanza  di
          accordo preventivo; c) le  autorita'  competenti  di  Stati
          esteri acconsentano a  estendere  l'accordo  ad  annualita'
          precedenti; d)  per  tali  periodi  di  imposta  non  siano
          iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o  altre  attivita'
          amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
          abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
          presente comma sia necessario rettificare il  comportamento
          adottato, il contribuente  provvede  all'effettuazione  del
          ravvedimento  operoso  ovvero  alla   presentazione   della
          dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo , comma 8,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  senza  l'applicazione
          delle eventuali sanzioni. 
                3-bis. L'ammissibilita' della  richiesta  di  accordo
          preventivo di cui al comma 3 e' subordinata  al  versamento
          di una commissione pari a: 
                  a)  10.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia inferiore a 100 milioni di euro; 
                  b)  30.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; 
                  c)  50.000  euro  nel  caso  in  cui  il  fatturato
          complessivo  del  gruppo  cui  appartiene  il  contribuente
          istante sia superiore a 750 milioni di euro. 
                3-ter. In caso di richiesta di  rinnovo  dell'accordo
          di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla  meta'.
          Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
          sono  adottate  le   disposizioni   di   attuazione   della
          disciplina contenuta nel presente comma. 
                4. 
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
                7.   Qualunque   riferimento   all'articolo   8   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo.» 
                «Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
          per  operazioni  tra  imprese   associate   con   attivita'
          internazionale). -  1.  La  rettifica  in  diminuzione  del
          reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo  periodo,
          del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, puo' essere riconosciuta: 
                  a) in esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui  redditi  o
          dalla Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva  con  legge  22
          marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure  di  risoluzione
          delle controversie in materia  fiscale  disciplinate  dalla
          direttiva (UE) 2017/1852, del  Consiglio,  del  10  ottobre
          2017; 
                  b)   a   conclusione   dei   controlli   effettuati
          nell'ambito di attivita' di cooperazione  internazionale  i
          cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; 
                  c) a seguito di istanza da parte  del  contribuente
          da presentarsi secondo le modalita' e  i  termini  previsti
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
          a fronte di una rettifica in aumento definitiva e  conforme
          al principio di libera concorrenza effettuata da uno  Stato
          con il quale e' in vigore una convenzione  per  evitare  le
          doppie imposizioni sui redditi  che  consenta  un  adeguato
          scambio di informazioni. Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la
          facolta' per il contribuente  di  richiedere  l'attivazione
          delle procedure amichevoli di cui alla lettera a),  ove  ne
          ricorrano i presupposti." 
                «Art. 32 (Poteri degli uffici). -  Per  l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
                  1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                  2) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a comparire di persona o per mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse condizioni sono altresi' posti come  ricavi  a  base
          delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
          non ne indica il soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni per importi superiori a euro  1.000  giornalieri
          e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
                  3) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                  4) inviare ai contribuenti questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                  5) richiedere agli organi ed  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                  6) richiedere copie o estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                  6-bis)  richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                  7) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                  7-bis)  richiedere,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                  8) richiedere ai  soggetti  indicati  nell'art.  13
          dati, notizie e documenti relativi ad attivita'  svolte  in
          un  determinato  periodo  d'imposta,  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                  8-bis) invitare ogni altro soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                  8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
                Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
                Le richieste  di  cui  al  primo  comma,  numero  7),
          nonche' le relative risposte,  anche  se  negative,  devono
          essere effettuate esclusivamente  in  via  telematica.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
                Le notizie ed i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
                Le cause  di  inutilizzabilita'  previste  dal  terzo
          comma  non  operano  nei  confronti  del  contribuente  che
          depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio  di
          primo grado in sede  contenziosa  le  notizie,  i  dati,  i
          documenti, i  libri  e  i  registri,  dichiarando  comunque
          contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
          degli uffici per causa a lui non imputabile.» 
                «Art. 33 (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                Gli uffici delle imposte hanno facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
                La Guardia di finanza coopera con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa anche in deroga all'articolo  329  del  codice  di
          procedura penale utilizza e  trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
                Ai  fini  del  necessario  coordinamento  dell'azione
          della  Guardia  di  finanza   con   quella   degli   uffici
          finanziari, saranno presi  accordi,  periodicamente  e  nei
          casi in cui si debba procedere  ad  indagini  sistematiche,
          tra la  direzione  generale  delle  imposte  dirette  e  il
          comando generale della Guardia di  finanza  e,  nell'ambito
          delle singole circoscrizioni, fra i capi degli  ispettorati
          e degli uffici e i comandi territoriali. 
                Gli uffici finanziari e i comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
                Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
          n. 7) dell'articolo 32, di cui  al  secondo  comma,  devono
          essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
                Nell'art.  52  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi: 
                  "In deroga alle disposizioni del settimo comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
                  Se  il  contribuente  dichiara  che  le   scritture
          contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
          deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non  esibita  e  se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma".». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  recante  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni": 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis). 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione   a
          ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo  (107).  Nel
          caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in
          esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
          degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli
          interpretative  a   carattere   generale   previste   dalle
          Convenzioni contro le doppie imposizioni sui  redditi,  gli
          interessi di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  a
          decorrere dalla data dei predetti accordi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-quater  del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova  disciplina
          dei reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9  della  legge  25  giugno
          1999, n. 205): 
                «Art. 10-quater (Indebita  compensazione).  -  1.  E'
          punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque
          non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, crediti non spettanti, per un  importo  annuo
          superiore a cinquantamila euro. 
                2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi
          a sei anni chiunque non versa le somme dovute,  utilizzando
          in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti  per
          un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n.  127(Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23) come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
                1-bis.  A  decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
                3. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
                4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
                5. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. La  memorizzazione  elettronica
          di cui ai commi 1 e  2  e,  a  richiesta  del  cliente,  la
          consegna dei documenti di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
          effettuata   non   oltre   il   momento    dell'ultimazione
          dell'operazione. 
                5-bis. A decorrere dal  1°  (gradi)  luglio  2022,  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, che  adottano  sistemi  evoluti  di  incasso,
          attraverso carte di debito e di credito e  altre  forme  di
          pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni  di
          beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli  2
          e 3 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          633   del   1972,   che   consentono   la   memorizzazione,
          l'inalterabilita'  e  la  sicurezza   dei   dati,   possono
          assolvere   mediante   tali    sistemi    all'obbligo    di
          memorizzazione elettronica  e  di  trasmissione  telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   dei   dati   relativi    ai
          corrispettivi giornalieri, di  cui  ai  commi  1  e  2  del
          presente  articolo.   Con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
                6. 
                6-bis. Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          «nell'anno» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri
          di  cui  al  comma   1   sono   trasmessi   telematicamente
          all'Agenzia   delle    entrate    entro    dodici    giorni
          dall'effettuazione dell'operazione,  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.  Restano  fermi  gli  obblighi  di
          memorizzazione   giornaliera   dei   dati    relativi    ai
          corrispettivi nonche'  i  termini  di  effettuazione  delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di  cui  al
          comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i  soggetti  con
          volume di affari superiore a euro  400.000  e  fino  al  1°
          gennaio 2021 per gli altri soggetti, le  sanzioni  previste
          dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies,  5  e
          5-bis, e 12, commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  471,  non  si  applicano  in  caso  di
          trasmissione telematica dei dati relativi ai  corrispettivi
          giornalieri  entro  il  mese   successivo   a   quello   di
          effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini  di
          liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. 6-quater.  I
          soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera
          sanitaria, ai fini  dell'elaborazione  della  dichiarazione
          dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,  e
          dei relativi decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono adempiere all'obbligo di cui  al  comma  1
          mediante la memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica dei  dati,  relativi  a  tutti  i  corrispettivi
          giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere  dal
          1°(gradi) gennaio 2023, i soggetti di cui al primo  periodo
          adempiono all'obbligo di  cui  al  comma  1  esclusivamente
          mediante la memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  relativi  a  tutti  i  corrispettivi
          giornalieri al Sistema tessera  sanitaria,  attraverso  gli
          strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali  trasmessi  al
          Sistema tessera sanitaria possono  essere  utilizzati  solo
          dalle pubbliche amministrazioni  per  l'applicazione  delle
          disposizioni in materia tributaria e  doganale,  ovvero  in
          forma aggregata per il monitoraggio della  spesa  sanitaria
          pubblica e privata complessiva. Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e per la pubblica amministrazione, sentito  il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          definiti,  nel  rispetto  dei  principi   in   materia   di
          protezione dei dati personali, anche con  riferimento  agli
          obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del  regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016,  i  termini  e  gli  ambiti  di  utilizzo  dei
          predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche   temporali,
          nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  tipi  di
          dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili,
          le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e
          le liberta' dell'interessato. 
                6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i  soggetti  di
          cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al  comma
          1 esclusivamente mediante la memorizzazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  dati  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 
                6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Al credito d'imposta di cui al presente comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo  e'
          consentito a decorrere dalla prima  liquidazione  periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in  cui
          e' stata registrata  la  fattura  relativa  all'acquisto  o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-bis,   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis.  (Disposizioni  di  semplificazione  in
          tema  di  fatturazione  elettronica   per   gli   operatori
          sanitari). - 1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, e
          2022 i  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
          tessera  sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
          elettroniche   ai   sensi   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati  sono
          da inviare al Sistema tessera  sanitaria.  I  dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero, in forma aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Proroga del  versamento  dell'IRAP).  1.-12.
          Omissis. 
                13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
          14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione  contenute
          nelle seguenti  disposizioni,  per  le  quali  rilevano  le
          condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti  di
          importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di  sostegno  a
          costi  fissi  non  coperti»   della   Comunicazione   della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19», e successive modificazioni: 
                  a)  articoli  24,  25,  120,  129-bis  e  177   del
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
                  b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020 n. 77; 
                  c) articolo  78,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020 n. 126 
                  d) articolo  78,  comma  3,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre  2020  n.  126  limitatamente  all'imposta
          municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; 
                  e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8,  8-bis,  9,  9-bis,
          9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176; 
                  f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre
          2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          gennaio 2021, n. 6; 
                  g) articolo 1, comma 599, della legge  30  dicembre
          2020, n. 178; 
                  h) commi da 1 a 9 del presente articolo e  articoli
          1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; 
                  h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106. 
                
                
                14.-15. Omissis. 
                16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed  autonomie
          locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
          da  13  a  15  ai  fini  della  verifica,   successivamente
          all'erogazione del contributo, del rispetto  dei  limiti  e
          delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1  e  3.12  della
          suddetta comunicazione della Commissione  europea.  Con  il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
          e  controllo  degli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi   delle
          predette   sezioni   della   citata   Comunicazione   della
          Commissione europea.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (Trasmissione telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  1  (Fatturazione  elettronica  e  trasmissione
          telematica delle fatture o  dei  relativi  dati).  -  1.  A
          decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
          a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
          per la generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione
          delle fatture elettroniche. 
                2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211  e
          212,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   gestito
          dall'Agenzia delle entrate  anche  per  l'acquisizione  dei
          dati fiscalmente rilevanti, ai fini  della  trasmissione  e
          della ricezione delle fatture elettroniche, e di  eventuali
          variazioni  delle  stesse,  relative   a   operazioni   che
          intercorrono  tra  soggetti  residenti  o   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, secondo il  formato  della  fattura
          elettronica di cui all'allegato A del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile 2013, n. 55.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al
          periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
          disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di  reti
          telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
          acquisite. 
                3. Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono rese disponibili, su richiesta, a  questi  ultimi  dai
          servizi telematici dell'Agenzia delle  entrate;  una  copia
          della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
          messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
          E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla  copia
          elettronica o in  formato  analogico  della  fattura.  Sono
          esonerati dalle predette disposizioni  i  soggetti  passivi
          che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"  di  cui
          all'articolo 27, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  e  quelli  che  applicano  il  regime
          forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Sono  altresi'  esonerati
          dalle predette disposizioni i soggetti  passivi  che  hanno
          esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
          16 dicembre 1991, n.  398,  e  che  nel  periodo  d'imposta
          precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
          commerciali proventi per un importo non  superiore  a  euro
          65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta  precedente
          hanno conseguito dall'esercizio  di  attivita'  commerciali
          proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
          che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario  o
          committente soggetto passivo d'imposta. 
                3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al   comma   3
          trasmettono telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
          prestazione di servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da
          soggetti non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  salvo
          quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e
          quelle per le quali siano state emesse o  ricevute  fatture
          elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3.  La
          trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
          la fine del mese successivo al  trimestre  di  riferimento.
          Con riferimento alle operazioni effettuate  a  partire  dal
          1°(gradi) luglio 2022, i dati di cui al primo periodo  sono
          trasmessi  telematicamente  utilizzando   il   Sistema   di
          interscambio secondo il formato di  cui  al  comma  2.  Con
          riferimento alle medesime operazioni: 
                  a) la trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
          alle  operazioni  svolte  nei  confronti  di  soggetti  non
          stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro  i
          termini di emissione delle fatture o dei documenti  che  ne
          certificano i corrispettivi; 
                  b) la trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
          alle operazioni ricevute  da  soggetti  non  stabiliti  nel
          territorio dello Stato e' effettuata entro il  quindicesimo
          giorno del mese successivo  a  quello  di  ricevimento  del
          documento  comprovante  l'operazione  o  di   effettuazione
          dell'operazione. 
                3-ter. I soggetti obbligati  alla  comunicazione  dei
          dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del  comma  3
          del  presente  articolo  sono  esonerati  dall'obbligo   di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                4. 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalita'  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attivita'  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attivita' conoscitiva. 
                5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
          sensi del comma 3 sono  memorizzati  fino  al  31  dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
                  a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68; 
                  b) dall'Agenzia delle entrate e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attivita'  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali. 
                5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la  Guardia  di
          Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
          garanzia a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli
          interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
          sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
          con le  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                5-quater. Per la fatturazione elettronica  e  per  la
          memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
          elettroniche  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
          prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  resta
          fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
          medesima legge. 
                6. In caso di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita' diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
          non incorrere nella sanzione di cui all'articolo  6,  comma
          8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di  Interscambio.  Per  il  primo  semestre  del
          periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100; b) si applicano con  riduzione  dell'80  per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30  settembre  2019.  In  caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui  all'articolo   11,   comma   2-quater,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                6-bis.  Gli  obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  26  giugno  2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,  comma  211,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del  citato  decreto  ministeriale  17  giugno  2014,  sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
          stabilite le modalita'  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
                6-ter. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
          utilita',  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre 2000,  n.  370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attivita'
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e  dei  quali
          non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
          a seguito dell'utilizzo dei  servizi  di  verifica  offerti
          dall'Agenzia delle entrate.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n.   695
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  delle
          scritture contabili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Contabilita'  di  magazzino).  -   1.   Le
          scritture ausiliarie di magazzino di cui  alla  lettera  d)
          dell'articolo 14, primo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  devono  essere
          tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  in  cui  per  la  seconda  volta   consecutivamente
          l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          ed il  valore  complessivo  delle  rimanenze  di  cui  agli
          articoli  59  e   60   dello   stesso   decreto   superiori
          rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1  milioni  di  euro.
          L'obbligo cessa a partire  dal  primo  periodo  di  imposta
          successivo  a  quello  in  cui   per   la   seconda   volta
          consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il  valore  delle
          rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui
          periodo di imposta e' diverso dall'anno solare  l'ammontare
          dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della
          determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto
          delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera
          di oltre il quindici per cento i valori dichiarati. 
                2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600.». 
              - Si riporta il testo del comma 831,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                1.-830. Omissis. 
                831. Per le  occupazioni  permanenti  del  territorio
          comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
          la fornitura di servizi  di  pubblica  utilita',  quali  la
          distribuzione ed  erogazione  di  energia  elettrica,  gas,
          acqua,  calore,   di   servizi   di   telecomunicazione   e
          radiotelevisivi e di altri servizi a  rete,  il  canone  e'
          dovuto  dal  soggetto  titolare  dell'atto  di  concessione
          dell'occupazione del suolo  pubblico  e  dai  soggetti  che
          occupano  il  suolo  pubblico,  anche   in   via   mediata,
          attraverso l'utilizzo materiale  delle  infrastrutture  del
          soggetto titolare della concessione sulla base  del  numero
          delle  rispettive  utenze  moltiplicate  per  la   seguente
          tariffa forfetaria: 
                In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a  ciascun
          ente non puo' essere inferiore a euro  800.  Il  canone  e'
          comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati  dagli
          utenti e di tutte le  occupazioni  di  suolo  pubblico  con
          impianti   direttamente   funzionali   all'erogazione   del
          servizio a rete. Il  numero  complessivo  delle  utenze  e'
          quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
          comunicato  al  comune  competente   per   territorio   con
          autodichiarazione da inviare,  mediante  posta  elettronica
          certificata, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno.  Gli
          importi sono  rivalutati  annualmente  in  base  all'indice
          ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre
          dell'anno  precedente.  Il   versamento   del   canone   e'
          effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
          soluzione attraverso la piattaforma di cui  all'articolo  5
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. Per le occupazioni del territorio provinciale  e  delle
          citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
          del 20 per cento dell'importo risultante  dall'applicazione
          della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per  il
          numero  complessivo  delle  utenze  presenti   nei   comuni
          compresi nel medesimo ambito territoriale. 
                Omissis.». 
                -  Il  testo  della   direttiva(UE)   2021/1159   del
          Consiglio del 13 luglio 2021, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea L 250 del 15 luglio 2021. 
                - Il testo della Direttiva 2006/112/CE del  Consiglio
          del 28 novembre 2006 relativa al sistema  comune  d'imposta
          sul valore aggiunto e' pubblicato nella gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea L 347 dell'11 dicembre 2006. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 72 (Operazioni non imponibili). 1. Agli effetti
          dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili  e
          sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti delle sedi  e  dei  rappresentanti
          diplomatici   e   consolari,    compreso    il    personale
          tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via  di
          reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi  e  ai
          rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
                  b) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti dei comandi militari  degli  Stati
          membri, dei quartieri generali  militari  internazionali  e
          degli organismi sussidiari, installati  in  esecuzione  del
          Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali, nonche'  all'amministrazione  della
          difesa  qualora  agisca   per   conto   dell'organizzazione
          istituita con il medesimo Trattato; 
                  c) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate  nei  confronti   dell'Unione   europea,   della
          Comunita'  europea  dell'energia   atomica,   della   Banca
          centrale europea, della Banca europea per gli  investimenti
          e degli organismi istituiti dall'Unione cui si  applica  il
          protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle  Comunita'
          europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile   1965,   reso
          esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle  condizioni
          e nei limiti fissati da detto protocollo  e  dagli  accordi
          per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che
          cio' non comporti distorsioni della concorrenza,  anche  se
          effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione
          di contratti di ricerca  e  di  associazione  conclusi  con
          l'Unione,   nei   limiti,   per   questi   ultimi,    della
          partecipazione dell'Unione stessa; 
                c-bis) le cessioni di beni effettuate  nei  confronti
          della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo
          istituito a norma del diritto dell'Unione europea,  qualora
          la Commissione o tale agenzia od  organismo  acquisti  tali
          beni o  servizi  nell'ambito  dell'esecuzione  dei  compiti
          conferiti  dal  diritto  dell'Unione  europea  al  fine  di
          rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne  nel  caso  in
          cui  i  beni  e  i  servizi  acquistati  siano  utilizzati,
          immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori  cessioni
          o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione
          o da tale agenzia od organismo.  Qualora  vengano  meno  le
          condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione,
          l'agenzia interessata  o  l'organismo  interessato  informa
          l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e'
          soggetta  all'IVA  alle  condizioni  applicabili  in   quel
          momento. 
                
                
                d) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle  Nazioni
          Unite e delle sue istituzioni specializzate  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
                e) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
          effettuate  nei   confronti   dell'Istituto   universitario
          europeo e della Scuola  europea  di  Varese  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
                f) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei  confronti  degli  organismi  internazionali
          riconosciuti, diversi da quelli di  cui  alla  lettera  c),
          nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei
          limiti  fissati  dalle   convenzioni   internazionali   che
          istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
                2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   trovano
          applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c),
          d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          sono di  importo  superiore  ad  euro  300;  per  gli  enti
          indicati nella lettera a) le disposizioni non si  applicano
          alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
          soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a  carico
          degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto  limite
          di euro 300  non  si  applica  alle  cessioni  di  prodotti
          soggetti ad accisa,  per  le  quali  la  non  imponibilita'
          relativamente all'imposta opera alle  stesse  condizioni  e
          negli stessi limiti in cui viene concessa  l'esenzione  dai
          diritti di accisa. 
                3. Le previsioni  contenute  in  trattati  e  accordi
          internazionali relative alle imposte sulla cifra di  affari
          si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  26  e  68,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
                «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
          - 1. Le disposizioni degli articoli 21  e  seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
              2. Se un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in   conseguenza
          dell'applicazione   di   abbuoni    o    sconti    previsti
          contrattualmente, il cedente  del  bene  o  prestatore  del
          servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi
          dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla  variazione,
          registrandola a norma dell'articolo 25. 
              3. La disposizione di cui al comma 2  non  puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'articolo 21, comma 7. 
              3-bis. La disposizione di cui al  comma  2  si  applica
          anche in caso di mancato pagamento  del  corrispettivo,  in
          tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 
                  a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  e'
          assoggettato a una procedura concorsuale o dalla  data  del
          decreto che omologa  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti di cui all'articolo 182-bis  del  Regio  Decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
          registro delle imprese  di  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  a  causa  di  procedure  esecutive  individuali
          rimaste infruttuose. 
                4. 
                5. Ove il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che   abbia   gia'   registrato   l'operazione   ai   sensi
          dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
          a norma dell'articolo 23 o  dell'articolo  24,  nei  limiti
          della  detrazione  operata,  salvo  il  suo  diritto   alla
          restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore  a
          titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
          applica nel caso di procedure concorsuali di cui  al  comma
          3-bis, lettera a). 
                5-bis. Nel caso in cui, successivamente  agli  eventi
          di cui al comma 3-bis,  il  corrispettivo  sia  pagato,  in
          tutto o in parte, si applica  la  disposizione  di  cui  al
          comma 1. In tal caso,  il  cessionario  o  committente  che
          abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha  diritto  di
          portare in detrazione ai sensi dell'articolo  19  l'imposta
          corrispondente alla variazione in aumento. 
                6. 
                7. La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo
          nelle registrazioni di cui agli articoli  23,  25  e  39  e
          nelle  liquidazioni  periodiche  di  cui  all'articolo  27,
          all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 7 del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          ottobre 1999, n.  542,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
          e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'articolo 25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
          essere corretti, nel registro di cui all'articolo  24,  gli
          errori  materiali  inerenti  alla  trascrizione   di   dati
          indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a  norma  di
          legge. 
                8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis  e  5  e
          quelle per errori  di  registrazione  di  cui  al  comma  7
          possono essere effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del
          servizio e dal cessionario  o  committente  anche  mediante
          apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
          registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
          all'articolo 25. 
                9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
                10. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o  dell'articolo  74
          del  presente   decreto   ovvero   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai
          cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 
                10-bis. Ai fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
          procedura di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi. 
                11. 
                12.  Ai  fini  del  comma  3-bis,  lettera  b),   una
          procedura esecutiva individuale si considera in  ogni  caso
          infruttuosa: 
                  a)  nell'ipotesi  di  pignoramento  presso   terzi,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
                  b) nell'ipotesi di  pignoramento  di  beni  mobili,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
                  c) nell'ipotesi in cui,  dopo  che  per  tre  volte
          l'asta  per  la  vendita  del  bene  pignorato  sia  andata
          deserta, si decida di interrompere la  procedura  esecutiva
          per eccessiva onerosita'.» 
                «Art. 68 (Importazioni non soggette  all'imposta).  -
          1. Non sono soggette all'imposta: 
                  a) le  importazioni  di  beni  indicati  nel  primo
          comma, lettera c), dell'art. 8,  nell'art.  8-bis,  nonche'
          nel secondo comma dell'art. 9  limitatamente  all'ammontare
          dei corrispettivi di cui al n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche' ricorrano le condizioni stabilite  nei  predetti
          articoli ; 
                  b) le importazioni di campioni gratuiti  di  modico
          valore, appositamente contrassegnati; 
                  c) ogni altra importazione definitiva  di  beni  la
          cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta  a
          norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro
          da  investimento  di  cui  all'articolo  10,  numero   11),
          l'esenzione si applica allorche' i requisiti  ivi  indicati
          risultino  da  conforme  attestazione  resa,  in  sede   di
          dichiarazione   doganale,   dal   soggetto   che   effettua
          l'operazione; 
                  c-bis) 
                  d) la reintroduzione di beni nello stato originario
          da parte dello stesso  soggetto  che  li  aveva  esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale; 
                  e)  f)  l'importazione  di  beni  donati  ad   enti
          pubblici ovvero ad associazioni riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca   scientifica,
          nonche' quella di beni donati a  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate  tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
                  g) le importazioni  dei  beni  indicati  nel  terzo
          comma, lettera l) dell'art. 2; 
                  g-bis) le importazioni di gas mediante  un  sistema
          di gas naturale o una rete  connessa  a  un  tale  sistema,
          ovvero di gas immesso da una nave adibita al  trasporto  di
          gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
          a monte, di  energia  elettrica,  di  calore  o  di  freddo
          mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; 
                  g-ter)  le  importazioni  di  beni  per  le   quali
          l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale  di
          cui  all'articolo  74-sexies.1,  a  condizione  che   nella
          dichiarazione doganale  di  importazione  sia  indicato  il
          numero individuale di identificazione  IVA  attribuito  per
          l'applicazione di detto regime speciale al fornitore  o  al
          rappresentante fiscale che agisce in suo  nome  e  per  suo
          conto.".