(parte 3)

           	
				
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  4  e  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Esercizio di imprese). - 1. Per esercizio di
          imprese si intende l'esercizio  per  professione  abituale,
          ancorche' non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali  o
          agricole di cui  agli  articoli  2135  e  2195  del  codice
          civile, anche se  non  organizzate  in  forma  di  impresa,
          nonche' l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in  forma
          d'impresa, dirette alla  prestazione  di  servizi  che  non
          rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. 
                2.   Si   considerano   in   ogni   caso   effettuate
          nell'esercizio di imprese: 
                  1) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          fatte dalle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          Codice civile e dalle societa' di fatto; 
                  2) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          fatte  da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi   i
          consorzi, le  associazioni  o  altre  organizzazioni  senza
          personalita' giuridica e le societa' semplici, che  abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole. 
                3.   Si   considerano   effettuate   in   ogni   caso
          nell'esercizio di imprese, a norma  del  precedente  comma,
          anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
          dalle societa' e dagli enti ivi indicati  ai  propri  soci,
          associati o partecipanti. 
                4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo  comma,
          che  non  abbiano  per  oggetto  esclusivo   o   principale
          l'esercizio  di  attivita'  commerciali  o   agricole,   si
          considerano effettuate nell'esercizio di  imprese  soltanto
          le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  fatte
          nell'esercizio di  attivita'  commerciali  o  agricole.  Si
          considerano fatte nell'esercizio di  attivita'  commerciali
          anche le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi  ai
          soci,  associati  o   partecipanti   verso   pagamento   di
          corrispettivi  specifici,  o  di  contributi  supplementari
          determinati  in   funzione   delle   maggiori   o   diverse
          prestazioni alle quali danno diritto. 
                5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
          sono  considerate  in  ogni  caso  commerciali,   ancorche'
          esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': 
                  a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; 
                  b) erogazione di acqua e  servizi  di  fognatura  e
          depurazione, gas,  energia elettrica e vapore; 
                  c) gestione di fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale; 
                  d) gestione di spacci aziendali, gestione di  mense
          e somministrazione di pasti; 
                  e) trasporto e deposito di merci; 
                  f) trasporto di persone; 
                  g) organizzazione di viaggi e soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; 
                  h) servizi portuali e aeroportuali; 
                  i) pubblicita' commerciale; 
                  l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
                Non sono invece considerate attivita' commerciali: 
                  le  operazioni  effettuate   dallo   Stato,   dalle
          regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di
          diritto  pubblico  nell'ambito  di  attivita'  di  pubblica
          autorita'; 
                  le  operazioni  relative  all'oro  e  alle   valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
          cambi; 
                  la  gestione,  da   parte   delle   Amministrazioni
          militari  o  dei  corpi  di  polizia,  di  mense  e  spacci
          riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
          cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
          inerenti al servizio; 
                  la prestazione alle imprese consorziate o socie, da
          parte di consorzi o cooperative, di garanzie  mutualistiche
          e di  servizi  concernenti  il  controllo  qualitativo  dei
          prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; 
                  le cessioni di beni e prestazioni di servizi  poste
          in essere dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali;  le  prestazioni   sanitarie   soggette   al
          pagamento di quote di partecipazione alla  spesa  sanitaria
          erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 
                Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
          anche in deroga al secondo comma: 
                  a) il possesso e la gestione di unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; 
                  b) il possesso, non strumentale ne'  accessorio  ad
          altre  attivita'  esercitate,  di  partecipazioni  o  quote
          sociali, di obbligazioni  o  titoli  similari,  costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate. 
                
                
                6. - 8. (abrogati). 
                9. Le disposizioni sulla perdita della  qualifica  di
          ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.» 
              «Art. 10. (Operazioni esenti dall'imposta). -  1.  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10). 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17). 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25). 
                  26). 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis). 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'articolo 3  della  legge  2  agosto
          1897, n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                  2. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni
          di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o  soci
          da consorzi, ivi  comprese  le  societa'  consortili  e  le
          societa' cooperative con  funzioni  consortili,  costituiti
          tra soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,
          la percentuale di detrazione di  cui  all'articolo  19-bis,
          anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo  36-bis,
          sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse. 
                  3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta  le  cessioni
          di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che
          si considera cessionario e rivenditore  di  detti  beni  ai
          sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
                  4. L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
          seguenti  operazioni,  a  condizione   di   non   provocare
          distorsioni  della  concorrenza  a  danno   delle   imprese
          commerciali soggette all'IVA: 
                    1) le prestazioni di servizi  e  le  cessioni  di
          beni  ad  esse   strettamente   connesse,   effettuate   in
          conformita' alle finalita'  istituzionali  da  associazioni
          politiche,   sindacali   e   di    categoria,    religiose,
          assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e   di
          formazione extra-scolastica della  persona,  a  fronte  del
          pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o  di  contributi
          supplementari fissati  in  conformita'  dello  statuto,  in
          funzione delle maggiori o diverse  prestazioni  alle  quali
          danno  diritto,  nei  confronti  di   soci,   associati   o
          partecipanti, di  associazioni  che  svolgono  la  medesima
          attivita' e che per  legge,  regolamento  o  statuto  fanno
          parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o   nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
                    2)  le  prestazioni   di   servizi   strettamente
          connesse con  la  pratica  dello  sport  o  dell'educazione
          fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche  alle
          persone che  esercitano  lo  sport  o  l'educazione  fisica
          ovvero  nei  confronti  di  associazioni  che  svolgono  le
          medesime attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di un'unica organizzazione locale o  nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
                    3) le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi   effettuate   in   occasione   di   manifestazioni
          propagandistiche dagli enti e dagli  organismi  di  cui  al
          numero 1) del presente comma, organizzate a loro  esclusivo
          profitto; 
                    4) la somministrazione di alimenti e bevande  nei
          confronti di  indigenti  da  parte  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  ricomprese  tra  gli   enti   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25  agosto
          1991,  n.  287,  le  cui  finalita'   assistenziali   siano
          riconosciute dal Ministero  dell'interno,  sempreche'  tale
          attivita'    di    somministrazione    sia     strettamente
          complementare a quelle svolte in diretta  attuazione  degli
          scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in  cui
          viene svolta l'attivita'. 
                    5. Le disposizioni di  cui  al  quarto  comma  si
          applicano a  condizione  che  le  associazioni  interessate
          abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge, e si conformino alle seguenti clausole, da  inserire
          nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, ovvero alle  corrispondenti  clausole  previste
          dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117: 
                    1) obbligo di devolvere il patrimonio  dell'ente,
          in caso di suo scioglimento per qualunque causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo e salva  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                    2) disciplina uniforme del rapporto associativo e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente   ogni   limitazione   in   funzione    della
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
                    3) obbligo di redigere e di approvare annualmente
          un  rendiconto   economico   e   finanziario   secondo   le
          disposizioni statutarie; 
                    4)    eleggibilita'    libera    degli     organi
          amministrativi;  principio  del   voto   singolo   di   cui
          all'articolo  2538,  secondo  comma,  del  codice   civile;
          sovranita'   dell'assemblea   dei   soci,    associati    o
          partecipanti e criteri di loro  ammissione  ed  esclusione;
          criteri e idonee forme di  pubblicita'  delle  convocazioni
          assembleari, delle relative deliberazioni,  dei  bilanci  o
          rendiconti; e' ammesso il voto per  corrispondenza  per  le
          associazioni il  cui  atto  costitutivo,  anteriore  al  1°
          gennaio 1997, preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
          dell'articolo 2538,  ultimo  comma,  del  codice  civile  e
          sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello  nazionale
          e siano prive di organizzazione a livello locale; 
                    5) intrasmissibilita' della  quota  o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
                Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4)  del  quinto
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.". 
                
                ". 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  79  e  82,  del
          titolo X, Capo I, del codice del Terzo settore, di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art. 79 (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore,  diversi  dalle
          imprese sociali, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo nonche' le norme del titolo  II  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          quanto compatibili. 
                2.  Le  attivita'  di  interesse  generale   di   cui
          all'articolo  5,   ivi   incluse   quelle   accreditate   o
          contrattualizzate o convenzionate  con  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'Unione  europea,
          amministrazioni  pubbliche  straniere  o  altri   organismi
          pubblici  di  diritto  internazionale,  si  considerano  di
          natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
          o dietro versamento di corrispettivi  che  non  superano  i
          costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
          degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
          partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
                2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si  considerano
          non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
          per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e
          per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. 
                3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
                  a) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), se svolte direttamente dagli  enti  di  cui  al
          comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
          attivita' di ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale  e  purche'  tutti  gli  utili  siano   interamente
          reinvestiti nelle attivita' di ricerca e  nella  diffusione
          gratuita dei loro risultati e  non  vi  sia  alcun  accesso
          preferenziale da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle
          capacita'  di  ricerca  dell'ente   medesimo   nonche'   ai
          risultati prodotti; 
                  b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), affidate dagli  enti  di  cui  al  comma  1  ad
          universita' e altri organismi di ricerca  che  la  svolgono
          direttamente in ambiti e  secondo  modalita'  definite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2003,  n.
          135; 
                  b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
          lettere a), b) e c),  se  svolte  da  fondazioni  delle  ex
          istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,   a
          condizione che  gli  utili  siano  interamente  reinvestiti
          nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
          non sia deliberato alcun compenso  a  favore  degli  organi
          amministrativi. 
                4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione  del
          reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: 
                  a)  i  fondi  pervenuti  a  seguito   di   raccolte
          pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte
          di beni di modico valore o di  servizi  ai  sovventori,  in
          concomitanza di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione; 
                  b) i contributi e  gli  apporti  erogati  da  parte
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  per
          lo  svolgimento,  anche  convenzionato  o  in   regime   di
          accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  g),
          del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  delle
          attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
                5. Si considerano non commerciali gli enti del  Terzo
          settore di cui al comma 1 che svolgono in via  esclusiva  o
          prevalente  le  attivita'  di   cui   all'articolo   5   in
          conformita' ai  criteri  indicati  nei  commi  2  e  3  del
          presente  articolo.  Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie gli enti del Terzo settore assumono  fiscalmente
          la qualifica di enti commerciali qualora i  proventi  delle
          attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma  d'impresa
          non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3  del
          presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
          6, fatta eccezione per  le  attivita'  di  sponsorizzazione
          svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto  previsto
          all'articolo 6, superano, nel medesimo  periodo  d'imposta,
          le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 
                5-bis. Si considerano entrate derivanti da  attivita'
          non  commerciali   i   contributi,   le   sovvenzioni,   le
          liberalita', le quote associative dell'ente  e  ogni  altra
          entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi  compresi   i
          proventi e le entrate considerate non commerciali ai  sensi
          dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
          delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'  svolte
          con modalita' non commerciali. 
                5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
          settore  non  commerciale   a   ente   di   terzo   settore
          commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta  in  cui
          l'ente assume natura commerciale. 
                6. Si considera non  commerciale  l'attivita'  svolta
          dalle associazioni del  Terzo  settore  nei  confronti  dei
          propri associati e dei familiari e conviventi degli  stessi
          in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente.  Non
          concorrono alla formazione del reddito  delle  associazioni
          del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
          di  quote  o  contributi   associativi.   Si   considerano,
          tuttavia, attivita' di natura commerciale  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti
          degli associati e dei familiari e conviventi  degli  stessi
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito complessivo come componenti del reddito di  impresa
          o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.» 
                «Art.  82  (Disposizioni  in   materia   di   imposte
          indirette e tributi  locali).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente articolo si applicano agli enti del Terzo  settore
          comprese le  cooperative  sociali  ed  escluse  le  imprese
          sociali costituite  in  forma  di  societa',  salvo  quanto
          previsto ai commi 4 e 6. 
                2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni  e
          donazioni  e  alle  imposte  ipotecaria   e   catastale   i
          trasferimenti a titolo gratuito effettuati a  favore  degli
          enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
          comma 1. 
                3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,
          comprese   le   operazioni   di   fusione,   scissione    o
          trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
          cui al comma  1,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale  si  applicano  in  misura  fissa.  Le  modifiche
          statutarie  di  cui  al  periodo  precedente  sono   esenti
          dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare  gli
          atti  a  modifiche  o  integrazioni  normative.  Gli   atti
          costitutivi  e  quelli  connessi  allo  svolgimento   delle
          attivita' delle organizzazioni di volontariato sono  esenti
          dall'imposta di registro. 
                4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale  si
          applicano in misura fissa per gli atti traslativi a  titolo
          oneroso della proprieta' di beni immobili e  per  gli  atti
          traslativi o costituitivi di diritti reali  immobiliari  di
          godimento a favore di tutti gli enti del Terzo  settore  di
          cui al comma 1, incluse le imprese  sociali,  a  condizione
          che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
          dal  trasferimento,  in  diretta  attuazione  degli   scopi
          istituzionali o dell'oggetto sociale e  che  l'ente  renda,
          contestualmente   alla    stipula    dell'atto,    apposita
          dichiarazione  in  tal  senso.  In  caso  di  dichiarazione
          mendace o di mancata effettiva utilizzazione  del  bene  in
          diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
          sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura   ordinaria,
          nonche' la sanzione amministrativa pari  al  30  per  cento
          dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
          dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
                5. Gli atti, i documenti, le  istanze,  i  contratti,
          nonche'  le  copie  anche  se  dichiarate   conformi,   gli
          estratti,   le   certificazioni,   le   dichiarazioni,   le
          attestazioni e ogni altro documento cartaceo o  informatico
          in qualunque modo denominato posti in  essere  o  richiesti
          dagli enti di cui al comma 1 sono  esenti  dall'imposta  di
          bollo. 
                6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non
          commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
          5, destinati esclusivamente allo svolgimento con  modalita'
          non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
          sanitarie, di ricerca scientifica,  didattiche,  ricettive,
          culturali, ricreative e sportive, nonche'  delle  attivita'
          di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
          maggio 1985, n. 222, sono  esenti  dall'imposta  municipale
          propria e dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
          condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma  1,
          lettera i), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  marzo  2014,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  maggio
          2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione. 
                7. Per  i  tributi  diversi  dall'imposta  municipale
          propria e dal tributo per i  servizi  indivisibili,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui al  comma  6,  i
          comuni, le province, le citta' metropolitane e  le  regioni
          possono deliberare  nei  confronti  degli  enti  del  Terzo
          settore che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la   riduzione   o
          l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza  e
          dai connessi adempimenti. 
                8. Le regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e
          Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
          comma 1 del presente articolo la  riduzione  o  l'esenzione
          dall'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di  cui
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel  rispetto
          della normativa dell'Unione europea  e  degli  orientamenti
          della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
                9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta  per
          le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
          dagli  enti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          occasionalmente  o   in   concomitanza   di   celebrazioni,
          ricorrenze o  campagne  di  sensibilizzazione.  L'esenzione
          spetta   a   condizione   che   dell'attivita'   sia   data
          comunicazione,    prima     dell'inizio     di     ciascuna
          manifestazione, al concessionario di  cui  all'articolo  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640. 
                10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo  sono  esenti  dalle
          tasse sulle concessioni governative di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  58   a   63,
          dell'articolo 1, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
                1.-57. Omissis. 
                58. Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
          contribuenti di cui al  comma  54:  a)  non  esercitano  la
          rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, per le operazioni  nazionali;  b)
          applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
          41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  c)  applicano  agli
          acquisti di beni intracomunitari l'articolo  38,  comma  5,
          lettera c), del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  d)  applicano  alle
          prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
          rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; e) applicano  alle  importazioni,
          alle esportazioni e alle operazioni ad esse  assimilate  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
          della   facolta'   di   acquistare    senza    applicazione
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
          c), e secondo comma, del medesimo  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   633   del   1972,   e   successive
          modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
          contribuenti di cui al comma  54  non  hanno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
          o addebitata sugli acquisti ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le
          cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
          71 e 72, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  sono  ammesse  nei  limiti,  anche
          prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo  le
          modalita' stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                59.  Salvo  quanto   disposto   dal   comma   60,   i
          contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario   sono
          esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
          da tutti  gli  altri  obblighi  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ad
          eccezione degli obblighi di numerazione e di  conservazione
          delle fatture di acquisto e  delle  bollette  doganali,  di
          certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei
          relativi documenti. Resta fermo l'esonero  dall'obbligo  di
          certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1996, n. 696, e successive modificazioni. 
                60.  I   contribuenti   che   applicano   il   regime
          forfetario,  per  le  operazioni  per  le  quali  risultano
          debitori dell'imposta, emettono la fattura o  la  integrano
          con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
                61.  Il   passaggio   dalle   regole   ordinarie   di
          applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  al  regime
          forfetario comporta la rettifica della  detrazione  di  cui
          all'articolo 19-bis.2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi  nella
          dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
          ordinarie. In caso di passaggio,  anche  per  opzione,  dal
          regime  forfetario  alle  regole   ordinarie   e'   operata
          un'analoga rettifica della detrazione  nella  dichiarazione
          del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. 
                62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
          e' applicata l'imposta sul  valore  aggiunto  e'  computata
          anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non
          si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
          6,  quinto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 32-bis del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
          essere esercitato, ai sensi degli articoli  19  e  seguenti
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972,  e  successive  modificazioni,  il  diritto  alla
          detrazione  dell'imposta  relativa   alle   operazioni   di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
          2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
                63.   L'eccedenza    detraibile    emergente    dalla
          dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano  il
          regime  forfetario,  relativa  all'ultimo   anno   in   cui
          l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  applicata  nei   modi
          ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
          utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, 29, 30, 35, 36
          e 38, del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
          (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 27 (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1. Sono
          sottoposti  ad  accisa  la  birra,  il  vino,  le   bevande
          fermentate diverse dal  vino  e  dalla  birra,  i  prodotti
          alcolici intermedi e l'alcole etilico. 
                2. I prodotti di cui al comma 1, fatto  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art.  37,  comma  1,
          sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in  regime
          di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la  produzione
          in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
          utilizzati  prodotti  ad   imposta   assolta   e   l'accisa
          complessiva pagata  sui  componenti  non  sia  inferiore  a
          quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
          preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
          destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei  suoi
          familiari e dei suoi  ospiti,  con  impiego  di  alcole  ad
          imposta  assolta,  non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  a
          condizione che i prodotti ottenuti non formino  oggetto  di
          alcuna attivita' di vendita. 
                2 -bis. Ai fini del presente testo unico, per  alcole
          completamente denaturato si  intende  l'alcole  etilico  al
          quale sono aggiunte, nelle misure  stabilite,  le  sostanze
          previste dalla formula di  denaturazione  notificata  dallo
          Stato  e  oggetto  di  riconoscimento  reciproco,  di   cui
          all'allegato  al  regolamento   (CE)   n.   3199/93   della
          Commissione,   del   22   novembre   1993,   e   successive
          modificazioni. 
                
                
                3.  L'alcole  e  le  bevande  alcoliche  sono  esenti
          dall'accisa quando sono: 
                  a)  completamente  denaturati  e   destinati   alla
          vendita come alcole etilico; 
                  b) impiegati in prodotti non destinati  al  consumo
          umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato
          con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione
          finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis; 
                  b-bis)  utilizzati,  previa  denaturazione  con  le
          formule di denaturazione di cui alla  lettera  b),  per  la
          manutenzione e la  pulizia  delle  attrezzature  produttive
          impiegate per la realizzazione dei  prodotti  di  cui  alla
          medesima lettera b; 
                
                
                  c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al
          codice NC 2209; 
                  d)  impiegati  per  la  produzione  di   medicinali
          secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  6  novembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,
          e alla direttiva 2001/ 83/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 6 novembre 2001,  recepita  con  il  decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
                
                
                  e) impiegati in un  processo  di  fabbricazione,  a
          condizione che il prodotto finale non contenga alcole; 
                  f) impiegati nella produzione  di  aromi  destinati
          alla preparazione  di  prodotti  alimentari  e  di  bevande
          analcoliche aventi un titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'1,2 per cento in volume; 
                  g) impiegati  direttamente  o  come  componenti  di
          prodotti  semilavorati  destinati  alla  fabbricazione   di
          prodotti alimentari, ripieni o meno, a  condizione  che  il
          contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
          puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e  a
          litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto  per
          altre merci; 
                  h) impiegati come campioni per analisi,  per  prove
          di produzione necessarie o a fini scientifici; 
                  i) utilizzati nella fabbricazione di un  componente
          non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 
                3 -bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si
          applica  anche  per   l'alcole   etilico   trasferito   nel
          territorio nazionale con la scorta  del  documento  di  cui
          all'articolo 10, immesso  in  consumo  in  un  altro  Stato
          membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state  aggiunte,
          nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
          formula di denaturazione di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto  di
          riconoscimento reciproco. 
                
                
                4. Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          rimborso dell'imposta pagata. 
                5. Sui prodotti  ritirati  dal  commercio  in  quanto
          divenuti non  idonei  al  consumo  umano  viene  rimborsata
          l'accisa pagata. 
                6.  Per  i  rimborsi  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 14.» 
                «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici  assoggettati
          ad accisa). - 1. Omissis. 
                2. Sono soggetti alla denuncia  di  cui  al  comma  1
          anche gli esercizi di  vendita  ed  i  depositi  di  alcole
          completamente  denaturato  in  quantita'  superiore  a  300
          litri. 
                3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli
          esercenti il deposito di: 
                  a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
          confezionati in recipienti di capacita' non superiore  a  5
          litri ed aromi alcolici per liquori o per  vermouth  e  per
          altri vini aromatizzati confezionati in dosi per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto,  muniti  di  contrassegno
          fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
                  b)  alcole  non  denaturato,  aromi  alcolici   per
          bevande diverse  dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta
          sotto spirito e profumerie alcoliche  prodotte  con  alcole
          non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri; 
                  c) aromi alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore a 0,5 litri o a 0,5  chilogrammi,  non  destinati
          alla vendita; 
                  d) profumerie alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri; 
                  e) birra, vino e  bevande  fermentate  diverse  dal
          vino e dalla birra  se  non  destinate,  queste  ultime,  a
          distillerie; 
                  f)  vini   aromatizzati,   liquori   e   acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
          all'11 per cento in volume. 
                4. Gli esercenti impianti, depositi  ed  esercizi  di
          vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a  revoca,  soggetta
          al pagamento di un  diritto  annuale  e  sono  obbligati  a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   tenuta   del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti alcolici e gli esercenti  depositi  di  profumerie
          alcoliche condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, possono essere modificati  i  casi  di
          esclusione di cui al comma 3  e  possono  essere  stabilite
          eccezioni all'obbligo della tenuta del  predetto  registro.
          La licenza e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» 
                «Art.   30   (Circolazione   di   prodotti   alcolici
          assoggettati  ad  accisa).  -  1.  L'alcole,   le   bevande
          alcoliche e gli aromi alcolici  assoggettati  ad  accisa  o
          completamente denaturati devono circolare con il  documento
          di accompagnamento previsto dall'art. 12. 
                2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: 
                  a) ai sensi dell'art. 13, comma 2,  l'alcole  e  le
          bevande alcoliche confezionati in recipienti  di  capacita'
          non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori  o
          per vini aromatizzati confezionati in  dosi  per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto, muniti  del  contrassegno
          fiscale; 
                  b)  l'alcole  non  denaturato  in   quantita'   non
          superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per  liquori  in
          quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi  se
          solidi; 
                  c)  gli  aromi  alcolici  diversi  da  quelli   per
          liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le
          profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato  in
          quantita' non superiore a 5 litri; 
                  d) l'alcole completamente denaturato  in  quantita'
          non superiore a 50 litri; 
                  e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole  non
          denaturato, condizionate, secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione   finanziaria,   in   quantita'    non
          superiore a 50 litri; le  stesse  profumerie  e  gli  aromi
          alcolici,  condizionati  e  scortati   dal   documento   di
          accompagnamento previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  integrato  con  le
          indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12; 
                  f) la  birra,  il  vino  e  le  bevande  fermentate
          diverse dal vino e dalla birra, se  non  destinate,  queste
          ultime, a distillerie; 
                  g)  i  vini  aromatizzati,  liquori  e   acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'11 per cento in volume; 
                  h) i prodotti alcolici acquistati da privati in  un
          altro Paese comunitario  e  dagli  stessi  trasportati  nei
          limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2; 
                  i) i vini liquorosi  destinati  a  stabilimenti  di
          condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere  modificati  i
          casi di esclusione di cui al comma  2,  in  relazione  alle
          caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei
          prodotti.» 
                «Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla  birra).  -
          1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla  birra,  per
          prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
          viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita  di
          birra da sottoporre a tassazione e' dato  dalla  somma  dei
          volumi nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei
          volumi  nominali   dichiarati   degli   altri   contenitori
          utilizzati  per  il  condizionamento:   il   volume   cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado  Plato,  fino  al  31  dicembre  2030,  si
          intende la quantita' in grammi di estratto secco  contenuto
          in 100 grammi del mosto da cui la birra  e'  derivata,  con
          esclusione  degli  zuccheri  contenuti   in   bevande   non
          alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal  1°
          gennaio 2031, per grado Plato si intende  la  quantita'  in
          grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del  mosto
          da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il
          quantitativo  di  tutti   gli   ingredienti   della   birra
          eventualmente  aggiunti   dopo   il   completamento   della
          fermentazione   della   birra   prodotta.   La    ricchezza
          saccarometrica determinata ai sensi del presente  comma  e'
          arrotondata a un decimo di grado, trascurando  le  frazioni
          di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un
          decimo di grado quelle superiori.  Con  determinazione  del
          Direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono
          stabiliti o variati  i  metodi  di  rilevazione  del  grado
          Plato.» 
                2. Per il controllo della produzione sono  installati
          misuratori delle materie prime  nonche'  contatori  per  la
          determinazione del numero degli imballaggi  preconfezionati
          e delle confezioni e, nei  casi  previsti,  della  birra  a
          monte del condizionamento e dei semilavorati.  Ultimate  le
          operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito  in
          apposito magazzino,  preso  in  carico  dal  depositario  e
          accertato dall'ufficio dell'Agenzia. 
                3.  Il  condizionamento  della  birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione  o  in  appositi  opifici  di   imbottigliamento
          gestiti in regime di  deposito  fiscale,  presso  cui  sono
          installati i contatori per  la  determinazione  del  numero
          degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 
                3-bis.  Fatta  salva,  su  motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo,  nei  birrifici  di  cui
          all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
          1354, aventi una produzione annua non  superiore  a  10.000
          ettolitri il prodotto finito  e'  accertato  a  conclusione
          delle operazioni di condizionamento. Alla birra  realizzata
          nei  birrifici  di  cui  al  presente  comma   si   applica
          l'aliquota di accisa  di  cui  all'allegato  I  annesso  al
          presente testo unico ridotta del 40 per cento. 
                3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da  adottare  entro  il  28  febbraio  2019,  sono
          stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
          al comma 3-bis, con particolare  riguardo  all'assetto  del
          deposito  fiscale  e   alle   modalita'   semplificate   di
          accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
          impianti di cui al medesimo comma. 
                3  -quater.  Per  le  fabbriche  di  birra   di   cui
          all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  l'Amministrazione
          finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
          condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
          dal medesimo depositario  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  il  quantitativo  di
          birra realizzato nella fabbrica nell'anno  precedente,  che
          non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che  la
          stessa   fabbrica   e'   legalmente    ed    economicamente
          indipendente da  altre  fabbriche,  che  utilizza  impianti
          fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e
          che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
          proprieta' immateriale altrui. 
                
                
                4. Per le fabbriche che hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore a venti ettolitri,  e'  in
          facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
          valevoli  per  un  anno,  con  corresponsione   dell'accisa
          convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
          l'applicabilita' del comma 3-bis. 
                5. Non si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
                6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
                  a)  tre  decimi  di  grado,  rispetto   al   valore
          dichiarato,  per   la   gradazione   saccarometrica   media
          effettiva  del  prodotto  finito,  rilevata  nel  corso  di
          riscontri  effettuati  su  lotti  condizionati  in  singole
          specie di imballaggi e contenitori; 
                  b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
          per il volume degli imballaggi preconfezionati; 
                  c) il 2 per  cento,  rispetto  al  volume  nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
                7. Per gli imballaggi preconfezionati che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitri-grado  eccedenti  il  5  per  cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.» 
                «Art. 36. (Oggetto dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - 1. Il  vino,  tranquillo  o  spumante,  e'
          sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro  di
          prodotto finito. 
                2. Si intendono per: 
                  a) "vino tranquillo" tutti i  prodotti  di  cui  ai
          codici NC 2204 e  2205,  ad  eccezione  dei  vini  spumanti
          definiti nella lettera b), aventi: 
                    1) un titolo  alcolometrico  effettivo  superiore
          all'1,2 per cento ma non  superiore  al  15  per  cento  in
          volume, purche'  l'alcole  contenuto  nel  prodotto  finito
          derivi interamente da fermentazione; 
                    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
          15 per cento ma non superiore al 18 per  cento  in  volume,
          purche' ottenuti senza arricchimenti e  l'alcole  contenuto
          nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 
                  b) "vino spumante"  tutti  i  prodotti  di  cui  ai
          codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204
          21 09, 2204 29 10 e 2205 che: 
                    1) sono presentati in bottiglie chiuse con  tappo
          a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una
          sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in  soluzione
          di almeno 3 bar; 
                    2)  hanno  un  titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore all'1,2 per cento ma  non  superiore  al  15  per
          cento in volume, purche' l'alcole  contenuto  nel  prodotto
          finito derivi interamente da fermentazione. 
                3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato
          e consumato dallo stesso produttore, dai suoi  familiari  e
          dai suoi ospiti, a condizione  che  non  formi  oggetto  di
          alcuna attivita' di vendita. 
                4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1-bis
          dell'articolo  37,  negli  stabilimenti  vinicoli  e  nelle
          cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei  prodotti
          destinati  ad  essere  lavorati  in  altri   opifici   sono
          determinati  tenendo  conto   anche   delle   registrazioni
          obbligatorie previste  dal  regolamento  (CE)  n.  436/2009
          della Commissione del  26  maggio  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  128  del  27
          maggio 2009." 
                «Art. 38 (Oggetto  dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - 1.  Sono  sottoposte  ad  accisa,  con  la
          stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro
          di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal
          vino e dalla birra. 
                2. Si intendono per: 
                  a) "altre bevande fermentate  tranquille"  tutti  i
          prodotti di cui ai codici NC 2204  e  2205  non  menzionati
          nell'art. 36 ed i  prodotti  di  cui  al  codice  NC  2206,
          escluse le altre bevande fermentate gassate definite  nella
          successiva lettera  b),  ed  esclusi  i  prodotti  previsti
          all'art. 34, che abbiano: 
                    1) un titolo  alcolometrico  effettivo  superiore
          all'1,2 per cento ma non  superiore  al  10  per  cento  in
          volume; 
                    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
          10 per cento ma non superiore al 15 per  cento  in  volume,
          purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi  interamente
          da fermentazione; 
                  b)  "altre  bevande  fermentate  gassate"  tutti  i
          prodotti di cui ai codici NC 2206  00  31  e  2206  00  39,
          nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10,  2204
          21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,  2204  29  10  e
          2205  non  previsti  all'articolo  36,  che  soddisfino  le
          seguenti condizioni: 
                    1) essere  presentati  in  bottiglie  chiuse  con
          tappo a "forma di  fungo"  tenuto  da  fermagli  o  legacci
          oppure  avere  una  sovrappressione   dovuta   all'anidride
          carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 
                    2)  avere  un  titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore all'1,2 per cento ma  non  superiore  al  13  per
          cento in volume; 
                    3)  avere  un  titolo   alcolometrico   effettivo
          superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per  cento
          in volume, purche' l'alcole contenuto nel  prodotto  derivi
          interamente da fermentazione. 
                3. Sono  esenti  da  accisa  le  bevande  fermentate,
          tranquille e gassate, fabbricate da un privato e  consumate
          dal fabbricante, dai suoi familiari o dai  suoi  ospiti,  a
          condizione che non formino oggetto di alcuna  attivita'  di
          vendita. 
                4. I prodotti finiti e  quelli  destinati  ad  essere
          lavorati  in  altri  opifici  sono  presi  in  carico   dal
          depositario   autorizzato   ed    accertati    dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per territorio." 
                «Art. 39. (Oggetto dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento (Art. 24 D.L. n. 331/1993)). - 1.  I  prodotti
          alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa  con  aliquota
          riferita ad ettolitro di prodotto finito. 
                2. Si intendono  per  "prodotti  intermedi"  tutti  i
          prodotti di  cui  ai  codici  NC  2204,  2205  e  2206  non
          contemplati dagli articoli 34, 36 e 38,  aventi  un  titolo
          alcolometrico effettivo  superiore  all'1,2  per  cento  in
          volume ma non al 22 per cento  in  volume.  Fermo  restando
          quanto previsto  dall'art.  38,  e'  considerata  "prodotto
          intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di  cui
          all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo  alcolometrico
          effettivo superiore al 5,5 per cento in volume  e  che  non
          deriva  interamente  da  fermentazione,  nonche'  qualsiasi
          bevanda fermentata gassata di cui al comma 2,  lettera  b),
          dello stesso art. 38, con  titolo  alcolometrico  effettivo
          superiore all'8,5 per cento in  volume  e  che  non  deriva
          interamente da fermentazione. 
                3.  I  prodotti  finiti  sono  presi  in  carico  dal
          depositario   autorizzato   ed    accertati    dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per territorio,  anche
          sulla base di esperimenti di lavorazione. 
                3 -bis. Per le ditte esercenti  gli  stabilimenti  di
          produzione di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b),
          l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
          e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di  una
          dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario  ai   sensi
          dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          quantitativo dei prodotti di  cui  al  comma  1  realizzati
          nello  stabilimento  nell'anno  precedente,  che  non  puo'
          essere  superiore  a  250  ettolitri,  e  che   lo   stesso
          stabilimento e' legalmente ed  economicamente  indipendente
          da altri stabilimenti, che  utilizza  impianti  fisicamente
          distinti da quelli di qualsiasi altra  azienda  e  che  non
          opera sotto licenza di utilizzo dei diritti  di  proprieta'
          immateriale altrui.". 
                
                ".