Art. 5 decies 
 
                Modifiche all'articolo 1, comma 741, 
                     della legge n. 160 del 2019 
 
  1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge  27  dicembre
2019, n. 160, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «situati  nel
territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi»
e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  scelto  dai
componenti del nucleo familiare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 741,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1.-740. Omissis. 
                741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono   le   seguenti
          definizioni e disposizioni: 
                  a) per fabbricato si intende  l'unita'  immobiliare
          iscritta o che deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio
          urbano   con    attribuzione    di    rendita    catastale,
          considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato   l'area
          occupata dalla costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
          pertinenza  esclusivamente  ai  fini  urbanistici,  purche'
          accatastata   unitariamente;   il   fabbricato   di   nuova
          costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
          ultimazione  dei   lavori   di   costruzione   ovvero,   se
          antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; 
                  b) per abitazione principale si intende l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i
          componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
          risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
          nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e  la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio comunale o in comuni  diversi,  le  agevolazioni
          per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
          relazione al nucleo familiare  si  applicano  per  un  solo
          immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si
          intendono   esclusivamente   quelle   classificate    nelle
          categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
          un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna   delle   categorie
          catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
          all'unita' ad uso  abitativo,  scelto  dai  componenti  del
          nucleo familiare; 
                  c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
                    1)  le  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari; 
                    2)  le  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  destinate  a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
          residenza anagrafica; 
                    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,  adibiti  ad
          abitazione principale; 
                    4)  la  casa  familiare  assegnata  al   genitore
          affidatario dei  figli,  a  seguito  di  provvedimento  del
          giudice   che   costituisce   altresi',   ai   soli    fini
          dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
          capo al genitore affidatario stesso; 
                    5) un solo immobile, iscritto o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto e non concesso  in  locazione  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco e, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica; 
                    6) su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'
          immobiliare   posseduta   da   anziani   o   disabili   che
          acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero   o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non  risulti  locata.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad una sola unita' immobiliare; 
                  d)  per  area  fabbricabile   si   intende   l'area
          utilizzabile a scopo edificatorio in  base  agli  strumenti
          urbanistici generali  o  attuativi,  ovvero  in  base  alle
          possibilita' effettive di edificazione determinate  secondo
          i  criteri  previsti  agli   effetti   dell'indennita'   di
          espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
          36, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. Sono considerati,  tuttavia,  non  fabbricabili,  i
          terreni posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,   comprese   le
          societa' agricole di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          citato decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  sui  quali
          persiste   l'utilizzazione   agrosilvo-pastorale   mediante
          l'esercizio di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
          fondo,   alla   silvicoltura,    alla    funghicoltura    e
          all'allevamento di animali. Il  comune,  su  richiesta  del
          contribuente,  attesta  se   un'area   sita   nel   proprio
          territorio e' fabbricabile in  base  ai  criteri  stabiliti
          dalla presente lettera; 
                  e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno
          iscritto in catasto, a qualsiasi  uso  destinato,  compreso
          quello non coltivato. 
                  Omissis.».