Art. 5 ter 
 
Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
  2014, n. 175, in materia di controllo formale  delle  dichiarazioni
  precompilate 
 
  1. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n.  175,  dopo  le  parole:  «non  operano  le  esclusioni  dal
controllo di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte  le  seguenti:
«, ad eccezione dei dati relativi agli  oneri,  forniti  da  soggetti
terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che  non  risultano
modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che
risultano  modificati  rispetto  alla   dichiarazione   precompilata,
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo  formale  relativamente
ai documenti che hanno determinato la modifica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata)  come
          modificato dalla presente legge: 
                  «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). -  1.  Nel
          caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta  l'assistenza  fiscale,  senza  modifiche   non   si
          effettua il controllo: 
                  a) formale sui dati relativi  agli  oneri  indicati
          nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
          di  cui  all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il
          controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
          danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle
          agevolazioni; 
                  b). 
                2. Nel caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero
          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza
          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,
          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,
          lettera a), ad eccezione  dei  dati  relativi  agli  oneri,
          forniti da soggetti  terzi,  indicati  nella  dichiarazione
          precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento
          agli  oneri  forniti  dai  soggetti  terzi  che   risultano
          modificati  rispetto   alla   dichiarazione   precompilata,
          l'Agenzia  delle  entrate  effettua  il  controllo  formale
          relativamente  ai  documenti  che  hanno   determinato   la
          modifica. 
                3. Nel  caso  di  presentazione  della  dichiarazione
          precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF
          o professionista, il controllo formale  e'  effettuato  nei
          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con
          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata,
          fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
          maggiori imposte e  degli  interessi.  Il  controllo  della
          sussistenza delle condizioni soggettive che  danno  diritto
          alle detrazioni, alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'
          effettuato nei confronti del contribuente. 
                3-bis. Nel caso di presentazione della  dichiarazione
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla
          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla
          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano
          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli
          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della
          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal
          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,
          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'
          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta
          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo
          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre
          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la
          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della
          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.
          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte
          sui redditi.».