Art. 5 sexies 
 
       Misure a sostegno delle attivita' di bed and breakfast 
                        a gestione familiare 
 
  1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le  parole:  «delle
strutture ricettive extralberghiere a carattere non  imprenditoriale»
sono sostituite dalle seguenti: «dei bed  and  breakfast  a  gestione
familiare»; b) dopo le parole: «dell'attivita' ricettiva di  bed  and
breakfast» sono inserite le seguenti: «a gestione familiare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-bis  (Misure  a  sostegno  delle   strutture
          ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e
          delle agenzie di animazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo
          176 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo
          la parola: "servizi"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  di
          pacchetti turistici  come  definiti  dall'articolo  34  del
          codice di cui all'allegato  1  al  decreto  legislativo  23
          maggio 2011, n. 79,". 
                2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  dopo  le  parole:  "imprese
          turistico-ricettive"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  le
          agenzie di animazione per feste e villaggi turistici". 
                3. Presso il Ministero del turismo  e'  istituito  un
          fondo, con una dotazione di 5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare
          al sostegno dei bed  and  breakfast  a  gestione  familiare
          munite di codice identificativo regionale, o, in  mancanza,
          identificate mediante  autocertificazione  in  merito  allo
          svolgimento dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast a
          gestione familiare. I criteri di  riparto  del  fondo  sono
          stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  anche  al
          fine del rispetto del limite di spesa di  cui  al  presente
          comma. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato dal comma  7  dell'articolo  77  del
          presente decreto.».