Art. 5 septies 
 
                 Modifica all'articolo 9 del decreto 
           del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i
servizi di trasporto resi a soggetti  diversi  dall'esportatore,  dal
titolare del regime di transito, dall'importatore,  dal  destinatario
dei beni o dal prestatore  dei  servizi  di  cui  al  numero  4)  del
medesimo primo comma». 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°
gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente
a tale data in conformita' alla sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   26   ottobre   1972.   n.
          633(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9  (Servizi  internazionali  o  connessi  agli
          scambi  internazionali).   -   1.   Costituiscono   servizi
          internazionali o connessi agli  scambi  internazionali  non
          imponibili: 
                  1) i trasporti di persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
                  2) i trasporti relativi a beni in esportazione,  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti
          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono
          inclusi nella base imponibile  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'art. 69; 
                    3) i noleggi e le locazioni di navi,  aeromobili,
          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69; 
                  4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
          cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti  di   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  temporanea  importazione
          nonche' ai trasporti di beni in importazione  sempreche'  i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
          base imponibile ai sensi del primo comma  dell'art.  69;  i
          servizi relativi alle operazioni doganali; 
                  4-bis)   i   servizi   accessori   relativi    alle
          spedizioni,  sempreche'   i   corrispettivi   dei   servizi
          accessori  abbiano  concorso  alla  formazione  della  base
          imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e
          ancorche'  la   medesima   non   sia   stata   assoggettata
          all'imposta; 
                  5)  i  servizi  di  carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i
          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad
          imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 
                  6)  i  servizi  prestati  nei   porti,   autoporti,
          aeroporti  e  negli  scali  ferroviari   di   confine   che
          riflettono direttamente il funzionamento e la  manutenzione
          degli impianti ovvero il  movimento  di  beni  o  mezzi  di
          trasporto,  nonche'  quelli  resi  dagli  agenti  marittimi
          raccomandatari; 
                  7) i servizi di intermediazione relativi a beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle
          locazioni di cui al  n.  3),  nonche'  quelli  relativi  ad
          operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
          le cessioni di licenze all'esportazione; 
                  7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome  e
          per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
          relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea; 
                  8) le manipolazioni usuali  eseguite  nei  depositi
          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  Testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43; 
                  9) i trattamenti di  cui  all'art.  176  del  Testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti  su  beni  di  provenienza
          estera non ancora  definitivamente  importati,  nonche'  su
          beni nazionali, nazionalizzati o  comunitari  destinati  ad
          essere esportati da o per conto del prestatore del servizio
          o del committente non residente nel territorio dello Stato; 
                  10) -12). 
                2.  Le  disposizioni  del  secondo  e   terzo   comma
          dell'art. 8 si  applicano,  con  riferimento  all'ammontare
          complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
          precedente comma, anche per gli acquisti di  beni,  diversi
          dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti
          dai  soggetti   che   effettuano   le   operazioni   stesse
          nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 
              3. Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non
          comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti  diversi
          dall'esportatore, dal  titolare  del  regime  di  transito,
          dall'importatore,  dal  destinatario   dei   beni   o   dal
          prestatore dei servizi di cui al  numero  4)  del  medesimo
          primo comma.».