Art. 5 novies 
 
Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e  strumenti  per
  la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali 
 
  1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di cui
al  primo  periodo  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia   delle
entrate,  anche  tramite  la   societa'   PagoPA   S.p.a.,   i   dati
identificativi degli strumenti di pagamento  elettronico  di  cui  al
comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti,  nonche'  l'importo
complessivo delle transazioni  giornaliere  effettuate  mediante  gli
stessi strumenti». 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Credito d'imposta su commissioni  pagamenti
          elettronici). - 1. Agli  esercenti  attivita'  di  impresa,
          arte o professioni spetta un credito di imposta pari al  30
          per cento delle commissioni addebitate per  le  transazioni
          effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
                1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta
          altresi' per le commissioni  addebitate  sulle  transazioni
          effettuate   mediante   altri   strumenti   di    pagamento
          elettronici    tracciabili.    Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4  milioni  di
          euro per l'anno 2020 e  a  2,8  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2021,    si    provvede    mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°
          luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di  cui
          al  comma  1  e'  incrementato  al  100  per  cento   delle
          commissioni, nel caso in cui  gli  esercenti  attivita'  di
          impresa, arte o professione,  che  effettuano  cessioni  di
          beni o prestazioni di servizi nei confronti di  consumatori
          finali, adottino strumenti di  pagamento  elettronico,  nel
          rispetto delle caratteristiche tecniche  da  stabilire  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   collegati   agli
          strumenti di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  ovvero  strumenti  di
          pagamento evoluto  di  cui  al  comma  5-bis  del  predetto
          articolo. 
                2. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  1-bis
          spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
          beni  e  prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di
          consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione  che  i
          ricavi e compensi relativi  all'anno  d'imposta  precedente
          siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
                3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si
          applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti  di  cui
          al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          per gli aiuti de minimis, del  regolamento  (UE)  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
          pesca e dell'acquacoltura. 
                4.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere
          dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa  e
          deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
          relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito  e
          nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative   ai   periodi
          d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
          l'utilizzo.  Il  credito  d'imposta   non   concorre   alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. 
                5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli
          esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e  1-bis
          trasmettono telematicamente all'Agenzia  delle  entrate  le
          informazioni necessarie  a  controllare  la  spettanza  del
          credito d'imposta. Al fine di tutelare  la  trasparenza  in
          materia di  costi  delle  commissioni  bancarie,  la  Banca
          d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, individua le modalita'  e  i  criteri
          con  cui  gli  operatori  di  cui  al  periodo   precedente
          trasmettono  agli  esercenti,   mensilmente   e   per   via
          telematica,  l'elenco  e  le  informazioni  relativi   alle
          transazioni effettuate  nel  periodo  di  riferimento.  Gli
          operatori   di   cui   al   primo    periodo    trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la
          societa'  PagoPA  S.p.a.,  i  dati   identificativi   degli
          strumenti di pagamento elettronico di cui  al  comma  1-ter
          messi a disposizione  degli  esercenti,  nonche'  l'importo
          complessivo  delle   transazioni   giornaliere   effettuate
          mediante gli stessi strumenti. 
                6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          Entrate, da emanare entro sessanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti  i  termini,  le
          modalita' e il contenuto  delle  comunicazioni  di  cui  al
          comma 5.».