Art. 6 
 
                  Semplificazione della disciplina 
                     del cosiddetto «patent box» 
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in  relazione  a  software
protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  marchi   d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni  relativi
a  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico  giuridicamente  tutelabili,  che  siano   dagli   stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente  nello  svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per  cento.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui  al  presente
articolo   possono   indicare   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione   della   predetta   maggiorazione   mediante   idonea
documentazione   predisposta   secondo   quanto   previsto   da    un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
rettifica della maggiorazione determinata  dai  soggetti  di  cui  ai
commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza  del
credito, la sanzione di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  qualora,  nel
corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione indicata  nel  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
ne   da'   comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia
dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il
possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  9. I soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1  non
possono fruire, per l'intera  durata  della  predetta  opzione  e  in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per  le  attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a  206  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  10. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano  esercitato
opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto  possono  scegliere,  in  alternativa  al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa  comunicazione  da  inviarsi  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. I soggetti  che  abbiano  presentato  istanza  di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto  e  che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al  regime
agevolativo di cui  al  presente  articolo,  comunicano,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla  procedura  di  accordo
preventivo o di rinnovo della stessa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(Riforma delle sanzioni
          tributarie non penali in materia  di  imposte  dirette,  di
          imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
          norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive).   -   1.   Nei   casi   di   omessa
          presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
          centoventi al  duecentoquaranta  per  cento  dell'ammontare
          delle imposte dovute, con un minimo di  euro  250.  Se  non
          sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  250  a
          euro 1.000. Se la dichiarazione omessa  e'  presentata  dal
          contribuente  entro  il  termine  di  presentazione   della
          dichiarazione relativa al periodo d'imposta  successivo  e,
          comunque,  prima   dell'inizio   di   qualunque   attivita'
          amministrativa di accertamento di cui abbia  avuto  formale
          conoscenza,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
          sessanta  al  centoventi  per  cento  dell'ammontare  delle
          imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se  non  sono
          dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150  a  euro
          500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte
          possono essere aumentate fino al doppio nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
                2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle
          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione
          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,
          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
          dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
          sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte
          indebite detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
          dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in
          sede di ritenuta alla fonte. 
                3.  La  sanzione  di  cui  al  comma  precedente   e'
          aumentata della meta' quando la  violazione  e'  realizzata
          mediante  l'utilizzo  di   documentazione   falsa   o   per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
                4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la  sanzione  di
          cui al comma 2 e' ridotta di un terzo  quando  la  maggiore
          imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
          inferiori al tre  per  cento  dell'imposta  e  del  credito
          dichiarati e comunque  complessivamente  inferiori  a  euro
          30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori  dai
          casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
          errore sull'imputazione temporale di  elementi  positivi  o
          negativi di reddito, purche' il componente  positivo  abbia
          gia'   concorso    alla    determinazione    del    reddito
          nell'annualita'   in   cui   interviene   l'attivita'    di
          accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun  danno
          per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
                5. Per maggiore imposta si intende la differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle  dichiarazioni  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
          di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni  di
          cui all'articolo 110, comma 7, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da  cui  derivi
          una maggiore imposta  o  una  differenza  del  credito,  la
          sanzione di cui al comma 2  non  si  applica  qualora,  nel
          corso  dell'accesso,  ispezione  o  verifica  o  di   altra
          attivita'    istruttoria,    il    contribuente    consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati;  in  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione  di
          cui al comma 2. 
                7. Nelle ipotesi di cui all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  se  nella  dichiarazione
          dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
          ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato  in  misura
          inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
          raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative
          previste dai precedenti commi 1 e 2. 
                8.  Se  le  violazioni  previste  nei  commi  1  e  2
          riguardano redditi prodotti all'estero,  le  sanzioni  sono
          aumentate di un terzo con riferimento alle imposte  o  alle
          maggiori imposte relative a tali redditi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  198  a   206
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. - 1.-197. Omissis. 
                198. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e  sviluppo,
          in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0  e
          in altre attivita' innovative, e' riconosciuto  un  credito
          d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
          199 a 206. 
                199. Possono accedere al credito d'imposta  tutte  le
          imprese residenti nel territorio dello  Stato,  incluse  le
          stabili   organizzazioni   di   soggetti   non   residenti,
          indipendentemente  dalla  forma  giuridica,   dal   settore
          economico di appartenenza, dalla dimensione  e  dal  regime
          fiscale di determinazione  del  reddito  dell'impresa,  che
          effettuano investimenti in una delle attivita'  ammissibili
          definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le  imprese
          in   stato   di   liquidazione   volontaria,    fallimento,
          liquidazione coatta amministrativa,  concordato  preventivo
          senza continuita' aziendale,  altra  procedura  concorsuale
          prevista dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dal
          codice di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
          14, o da altre leggi speciali o che  abbiano  in  corso  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese  destinatarie
          di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
          del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231.  Per  le
          imprese ammesse al  credito  d'imposta,  la  fruizione  del
          beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione
          del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi  di
          lavoro  applicabili  in  ciascun  settore  e  al   corretto
          adempimento degli obblighi  di  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
                200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese di personale relative ai ricercatori  e
          ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
                  c) le spese per contratti di  ricerca  extra  muros
          aventi ad oggetto  il  diretto  svolgimento  da  parte  del
          soggetto  commissionario  delle  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo ammissibili al  credito  d'imposta.  Nel  caso  di
          contratti di ricerca extra muros stipulati con  universita'
          e istituti di ricerca nonche' con start-up  innovative,  di
          cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
                  d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto
          da terzi, anche in licenza d'uso, di privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
                  e) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  f)  le  spese  per  materiali,  forniture  e  altri
          prodotti analoghi  impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e
          sviluppo   ammissibili   al   credito   d'imposta    svolti
          internamente dall'impresa anche  per  la  realizzazione  di
          prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30  per  cento
          dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 
                201.  Sono  considerate  attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta le  attivita',
          diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate  alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati.  Per  prodotto  o  processo  di
          produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
          bene materiale o immateriale o un servizio  o  un  processo
          che si differenzia, rispetto a  quelli  gia'  realizzati  o
          applicati dall'impresa,  sul  piano  delle  caratteristiche
          tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
          dell'ergonomia o per altri elementi  sostanziali  rilevanti
          nei  diversi  settori  produttivi.  Non  sono   considerate
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta le attivita'  di  routine  per  il  miglioramento
          della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'
          volte a differenziare i  prodotti  dell'impresa  da  quelli
          simili, presenti sullo stesso mercato  concorrenziale,  per
          elementi   estetici   o   secondari,   le   attivita'   per
          l'adeguamento di  un  prodotto  esistente  alle  specifiche
          richieste  di  un  cliente  nonche'  le  attivita'  per  il
          controllo di qualita' e la standardizzazione dei  prodotti.
          Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          previsto dal comma 200,  sono  dettati  i  criteri  per  la
          corretta applicazione di tali definizioni. 
                202.   Sono    considerate    attivita'    innovative
          ammissibili al credito d'imposta le attivita' di  design  e
          ideazione  estetica  svolte  dalle  imprese  operanti   nei
          settori    tessile    e    della    moda,     calzaturiero,
          dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo  e  della
          ceramica, per  la  concezione  e  realizzazione  dei  nuovi
          prodotti e campionari. Con il decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico previsto dal comma 200, sono  dettati  i
          criteri per la corretta  applicazione  del  presente  comma
          anche  in  relazione  alle  medesime  attivita'  svolte  in
          settori diversi da  quelli  sopraindicati.  Ai  fini  della
          determinazione della base di calcolo del credito  d'imposta
          per  le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica,  si
          considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali
          di effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese per il personale titolare  di  rapporto
          di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          presso   le   strutture   produttive   dell'impresa   nello
          svolgimento delle attivita' di design e ideazione  estetica
          ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
          impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso di una laurea in design o  altri
          titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e   impiegati
          esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nelle  attivita'   di   design   e   innovazione   estetica
          ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
          e   realizzazione    dei    campionari,    per    l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese imputabile alle sole attivita' di design e  ideazione
          estetica; 
                  c) le spese per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di design e ideazione estetica  ammissibili
          al credito d'imposta, stipulati con professionisti o  studi
          professionali o altre imprese. Nel caso in cui i  contratti
          siano stipulati con imprese o  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le
          stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
          ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali.  La
          maggiorazione  per  le  spese  di  personale  prevista  dal
          secondo periodo della lettera a) si applica solo  nel  caso
          in cui i soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati
          in laboratori e altre  strutture  di  ricerca  situati  nel
          territorio dello Stato. Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che  i  soggetti  cui
          vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  d) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento
          delle altre attivita'  innovative  ammissibili  al  credito
          d'imposta, nel limite massimo complessivo pari  al  20  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero alla lettera c). Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
          sono commissionati i progetti relativi  alle  attivita'  di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi impiegati nelle attivita' di  design  e  ideazione
          estetica  ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo pari al 30  per  cento  delle  spese  di  personale
          indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
          di cui alla lettera c). 
                203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo  previste
          dal comma 200, il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  in
          misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti per le stesse spese  ammissibili,
          nel limite massimo di 4 milioni di  euro,  ragguagliato  ad
          anno in caso di periodo d'imposta  di  durata  inferiore  o
          superiore a dodici mesi. Per le  attivita'  di  innovazione
          tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
          riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Per le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
          previste  dal  comma   202,   il   credito   d'imposta   e'
          riconosciuto in misura pari al 10 per cento della  relativa
          base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
          dei contributi a qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse
          spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore a dodici mesi. Per  le  attivita'  di
          innovazione tecnologica previste dal comma 201  finalizzate
          alla realizzazione di prodotti  o  processi  di  produzione
          nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
          un obiettivo di  transizione  ecologica  o  di  innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto in misura pari al  15  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Nel rispetto dei massimali indicati  e  a  condizione
          della separazione analitica  dei  progetti  e  delle  spese
          ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
          e'  possibile  applicare  il  beneficio  anche   per   piu'
          attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 
                204. Il credito d'imposta spettante  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
          annuali di pari importo, a decorrere dal periodo  d'imposta
          successivo  a  quello  di   maturazione,   subordinatamente
          all'avvenuto adempimento degli obblighi  di  certificazione
          previsti dal comma 205.  Al  solo  fine  di  consentire  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico   di   acquisire   le
          informazioni  necessarie  per  valutare   l'andamento,   la
          diffusione   e   l'efficacia   delle   misure   agevolative
          disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione  del
          perseguimento degli obiettivi generali  indicati  al  comma
          184, le imprese che si avvalgono di tali misure  effettuano
          una comunicazione al Ministero  dello  sviluppo  economico.
          Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello
          sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
          le modalita' e i termini di invio della  comunicazione.  Il
          credito d'imposta non puo' formare oggetto  di  cessione  o
          trasferimento neanche all'interno del consolidato  fiscale.
          Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il  credito
          d'imposta  non  concorre  alla   formazione   del   reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta  e'  cumulabile
          con altre agevolazioni che abbiano ad  oggetto  i  medesimi
          costi, a condizione che tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
          della non concorrenza alla formazione del reddito  e  della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive di cui  al  periodo  precedente,  non  porti  al
          superamento del costo sostenuto. 
                205.  Ai  fini   del   riconoscimento   del   credito
          d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
          e  la  corrispondenza  delle  stesse  alla   documentazione
          contabile  predisposta  dall'impresa  devono  risultare  da
          apposita certificazione rilasciata dal soggetto  incaricato
          della revisione  legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
          obbligate per legge alla revisione  legale  dei  conti,  la
          certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
          conti o da una societa'  di  revisione  legale  dei  conti,
          iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   39.
          Nell'assunzione di tale incarico, il  revisore  legale  dei
          conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
          i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n.  39  del  2010  e,  in
          attesa della loro  adozione,  quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Per le sole imprese non obbligate per legge alla  revisione
          legale  dei  conti,  le  spese  sostenute   per   adempiere
          all'obbligo   di   certificazione   della    documentazione
          contabile previsto dal presente comma sono riconosciute  in
          aumento del credito d'imposta per un importo non  superiore
          a 5.000 euro, fermi restando, comunque,  i  limiti  massimi
          indicati al comma 203. 
                206. Ai fini dei  successivi  controlli,  le  imprese
          beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
          conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
          finalita',  i  contenuti  e  i  risultati  delle  attivita'
          ammissibili  svolte  in  ciascun   periodo   d'imposta   in
          relazione ai  progetti  o  ai  sottoprogetti  in  corso  di
          realizzazione. Tale relazione  deve  essere  predisposta  a
          cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
          o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto  e
          deve  essere  controfirmata   dal   rappresentante   legale
          dell'impresa ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Per  le  attivita'
          ammissibili commissionate a soggetti  terzi,  la  relazione
          deve essere redatta e rilasciata all'impresa  dal  soggetto
          commissionario che esegue le attivita'. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da   37   a   45
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. - 1.-36 Omissis. 
                37. I soggetti titolari di reddito d'impresa  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile. 
                38. I soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera  d),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, possono esercitare  l'opzione  di
          cui al comma 37  del  presente  articolo  a  condizione  di
          essere residenti in Paesi con i  quali  sia  in  vigore  un
          accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali  lo
          scambio di informazioni sia effettivo. 
                39. I redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico
          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento
          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma
          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo
          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da
          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo
          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi
          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di
          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo
          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a
          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di
          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,
          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi
          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni
          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,
          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. 
                40. Non concorrono a formare il  reddito  complessivo
          in  quanto  escluse  dalla  formazione   del   reddito   le
          plusvalenze derivanti dalla cessione dei  beni  di  cui  al
          comma 39, a condizione che  almeno  il  90  per  cento  del
          corrispettivo derivante dalla cessione  dei  predetti  beni
          sia reinvestito, prima della chiusura del  secondo  periodo
          di imposta successivo a quello nel quale si  e'  verificata
          la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo  di  altri
          beni immateriali di  cui  al  comma  39.  Si  applicano  le
          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
          del comma 39. 
                41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39. 
                42. La quota di reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
                  a) i costi di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
                  b) i costi complessivi, rilevanti ai fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene. 
                42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del  comma
          42 e' aumentato  di  un  importo  corrispondente  ai  costi
          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per
          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati
          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza
          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla
          predetta lettera a). 
                42-ter. Qualora piu' beni tra quelli di cui al  comma
          39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da
          vincoli   di   complementarieta'   e   vengano   utilizzati
          congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o
          di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo
          di processi, tali beni  possono  costituire  un  solo  bene
          immateriale ai fini delle disposizioni dei commi  da  37  a
          42-bis. 
                43. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  37
          rileva anche ai fini della determinazione del valore  della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. 
                44. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le
          disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al  fine
          di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42. 
                45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al  31  dicembre  2014.  Per  tale  periodo
          d'imposta  e  per  quello  successivo,  la  percentuale  di
          esclusione  dal  concorso  alla  formazione   del   reddito
          complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,
          in misura pari al 30 e al 40 per cento. 
                Omissis.». 
              - Il riferimento al testo del  citato  articolo  31-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28giugno 2019, n.  58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi): 
                «Art. 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box). -
          1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari
          di reddito di impresa che optano per il regime  agevolativo
          di cui all'articolo 1, commi da 37 a  45,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, possono  scegliere,  in  alternativa
          alla procedura di  cui  articolo  31-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  ove
          applicabile,  di  determinare  e  dichiarare   il   reddito
          agevolabile,  indicando  le  informazioni  necessarie  alla
          predetta   determinazione    in    idonea    documentazione
          predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del
          Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, con il quale sono, altresi', definite le ulteriori
          disposizioni attuative del presente  articolo.  I  soggetti
          che  esercitano  l'opzione  prevista  dal  presente   comma
          ripartiscono la variazione  in  diminuzione  in  tre  quote
          annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale
          opzione e in  quelle  relative  ai  due  periodi  d'imposta
          successivi. 
                2. In caso  di  rettifica  del  reddito  escluso  dal
          concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del
          regime  agevolativo  di  cui  al   comma   1,   determinato
          direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui  derivi  una
          maggiore imposta o una differenza del credito, la  sanzione
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di
          accessi,  ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'
          istruttoria, il contribuente  consegni  all'Amministrazione
          finanziaria la documentazione  indicata  nel  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  1
          idonea   a   consentire   il   riscontro   della   corretta
          determinazione della quota  di  reddito  escluso,  sia  con
          riferimento  all'ammontare  dei  componenti   positivi   di
          reddito,   ivi   inclusi   quelli    impliciti    derivanti
          dall'utilizzo  diretto   dei   beni   indicati,   sia   con
          riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti
          negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 
                3. Il  contribuente  che  detiene  la  documentazione
          prevista dal provvedimento, di cui al comma 1,  deve  darne
          comunicazione   all'Amministrazione    finanziaria    nella
          dichiarazione relativa al periodo d'imposta  per  il  quale
          beneficia dell'agevolazione. 
                4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in  caso  di  attivazione  delle  procedure
          previste dall'articolo 31-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  a  condizione
          che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo,  previa
          comunicazione  all'Agenzia  delle   entrate   dell'espressa
          volonta' di rinuncia alla medesima  procedura.  I  soggetti
          che  esercitano  l'opzione  prevista  dal  presente   comma
          ripartiscono la  somma  delle  variazioni  in  diminuzione,
          relative   ai   periodi   di   imposta   di    applicazione
          dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo  da
          indicare nella dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di
          imposta in cui viene esercitata tale opzione  e  in  quelle
          relative ai due periodi d'imposta successivi. 
                5. Resta ferma la facolta', per tutti i soggetti  che
          intendano beneficiare dell'agevolazione,  di  applicare  le
          disposizioni   previste   nel   comma   2,   mediante    la
          presentazione di una  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve  essere
          data indicazione del possesso della  documentazione  idonea
          di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto  di
          integrazione, purche' tale  dichiarazione  integrativa  sia
          presentata prima della formale  conoscenza  dell'inizio  di
          qualunque  attivita'  di  controllo  relativa   al   regime
          previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190. 
                6.  In  assenza,  nei  casi  previsti  dal   presente
          articolo, della comunicazione attestante il possesso  della
          documentazione idonea  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di
          rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si  applica  la
          sanzione di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».