Art. 7 
 
           Rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione 
                  della mobilita' a basse emissioni 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite di spesa: 
    a) 65 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018; 
    b) 20 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria  N1  nuovi
di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, di cui euro  15  milioni  riservati  ai  veicoli  esclusivamente
elettrici; 
    c) 10 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020; 
    d)  5  milioni  di  euro  ai  contributi  di   cui   all'articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili provvede alla concessione dei  contributi
di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera  b-bis),  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' stabilite con il  decreto
di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A
tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020  e
a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  autorizzate  dall'articolo
74-bis, comma 3,  del  medesimo  decreto-legge,  sono  trasferite  su
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1031   e   1041,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 1030. Omissis. 
                1031. In via sperimentale,  a  chi  acquista  dal  1°
          marzo  2019  al  31  dicembre  2021,  anche  in   locazione
          finanziaria,  e  immatricola  in  Italia  un   veicolo   di
          categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo  risultante  dal
          listino  prezzi  ufficiale   della   casa   automobilistica
          produttrice  inferiore  a  50.000  euro  IVA  esclusa,   e'
          riconosciuto: 
                  a) a condizione che si consegni contestualmente per
          la  rottamazione  un  veicolo  della   medesima   categoria
          omologato alle classi da Euro 0 a  Euro  4,  un  contributo
          parametrato al numero dei grammi di  biossido  di  carbonio
          emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo  gli  importi  di
          cui alla seguente tabella: 
                  b) in assenza  della  rottamazione  di  un  veicolo
          della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a
          Euro 4, un contributo di entita' inferiore  parametrato  al
          numero dei  grammi  di  biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla   seguente
          tabella: 
                  b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia
          entro  il  31   dicembre   2021   un   veicolo   attraverso
          l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
          veicoli delle categorie internazionali M1,  M1G,  M2,  M2G,
          M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
          termico, ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60  per
          cento del costo di riqualificazione fino ad un  massimo  di
          euro 3.500, oltre a un contributo  pari  al  60  per  cento
          delle spese relative all'imposta di bollo per  l'iscrizione
          al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta  di
          bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. 
                1032.-1040. Omissis. 
                1041. Per provvedere  all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
          con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020   e   2021,   che
          costituisce  limite  di  spesa  per  la   concessione   del
          beneficio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 654 e 657 dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre  2020  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 
                1.-653. Omissis. 
                654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2021,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e'  riconosciuto
          un contributo di euro  1.500  per  l'acquisto  di  un  solo
          veicolo  con  contestuale  rottamazione   di   un   veicolo
          omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
          immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il  numero
          di grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)  emessi  per
          chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e  sia  praticato
          dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
                655.-656. Omissis. 
                657. A chi acquista in Italia,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2021  e  fino  al  31   dicembre   2021,   veicoli
          commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli
          speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto
          un contributo differenziato in base  alla  massa  totale  a
          terra  del  veicolo,  all'alimentazione   e   all'eventuale
          rottamazione  di  un  veicolo  della   medesima   categoria
          omologato in una classe  fino  ad  Euro  4/IV,  secondo  la
          seguente tabella: 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  73-quinquies,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.  73-quinquies  (Disposizioni  in   materia   di
          incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). -  1.
          All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 654, le parole:  "al  30  giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021"; 
                  b) al comma 657, le parole:  "al  30  giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021". 
                2. La dotazione del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1041, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          incrementata di 350 milioni di euro  per  l'anno  2021,  da
          destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce
          limite massimo di spesa: 
                  a) euro 60 milioni ai  contributi  per  l'acquisto,
          anche in  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli  le  cui
          emissioni sono comprese nella fascia  0-60  grammi  (g)  di
          anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro  (km),  di  cui
          all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178; 
                  b) euro 200 milioni ai contributi  per  l'acquisto,
          anche in  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli  le  cui
          emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g  di  CO2  per
          km, di cui  all'articolo  1,  comma  654,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178; 
                  c) euro 50 milioni ai  contributi  per  l'acquisto,
          anche in locazione finanziaria, di veicoli  commerciali  di
          categoria N1 nuovi di fabbrica o  autoveicoli  speciali  di
          categoria M1 nuovi di  fabbrica,  di  cui  all'articolo  1,
          comma 657, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  di  cui
          euro  15  milioni  riservati  ai   veicoli   esclusivamente
          elettrici; 
                  d) euro 40 milioni  ai  contributi  destinati  alle
          persone fisiche che  acquistano  in  Italia,  entro  il  31
          dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di  prima
          immatricolazione in Italia, per il  quale  non  siano  gia'
          stati riconosciuti gli incentivi  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di  cui
          all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  con  prezzo  risultante  dalle  quotazioni  medie  di
          mercato e non superiore a 25.000  euro,  omologato  in  una
          classe non inferiore a  Euro  6,  e  che,  contestualmente,
          rottamano   un   veicolo    della    medesima    categoria,
          immatricolato in data anteriore al 1° gennaio  2011  ovvero
          che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci
          anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o
          un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari
          da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai  sensi
          della presente lettera e' parametrato al numero di g di CO2
          emessi per km, secondo gli importi  di  cui  alla  seguente
          tabella. 
                3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'
          riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino  a
          esaurimento  delle  relative  risorse,  che   costituiscono
          limite  massimo  di  spesa.   Il   cedente   riconosce   al
          cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera
          tale  importo   quale   credito   d'imposta,   utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  senza
          applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello  F24
          esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   messi   a
          disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la  disciplina
          applicativa  e  per  le  procedure   di   concessione   del
          contributo si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme
          dei commi da 1032a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, nonche' del decreto del Ministero
          dello sviluppo economico 20 marzo  2019,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  74-bis,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo  1
          della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  in  materia  di
          incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi).  -
          1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  «b-bis) in  via  sperimentale,  a  chi  omologa  in
          Italia entro il 31  dicembre  2021  un  veicolo  attraverso
          l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
          veicoli delle categorie internazionali M1,  M1G,  M2,  M2G,
          M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
          termico, ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60  per
          cento del costo di riqualificazione fino ad un  massimo  di
          euro 3.500, oltre a un contributo  pari  al  60  per  cento
          delle spese relative all'imposta di bollo per  l'iscrizione
          al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta  di
          bollo e all'imposta provinciale di trascrizione». 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico,  sono  adottate  le  disposizioni
          applicative per il riconoscimento dei  contributi  previsti
          dalle disposizioni della  lettera  b-bis)  del  comma  1031
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e
          di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
          sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1041,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145.».