Art. 7 bis 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporti 
                   in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati  dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, che puo'  essere  effettuato  integrando  il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque  in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38
tonnellate se si tratta di autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi,  a  86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a  sei  assi,  a  108
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso
di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108  tonnellate
effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il  decreto
di cui al comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
modalita'   indispensabili   per   il   rilascio    della    relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i  richiamati
limiti di massa possono essere superati nel  solo  caso  in  cui  sia
trasportato un unico pezzo indivisibile»; 
  b) al comma 10, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Fermo quanto previsto dal comma  9-bis,  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo
definiscono: 
  a) le modalita' di verifica della compatibilita' del  trasporto  in
condizioni   di   eccezionalita'   con   la    conservazione    delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle
linee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130; 
  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in
condizioni  di  eccezionalita'  per  massa  complessiva  fino  a  108
tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a  otto  assi  di
cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni  di
eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i  limiti  di
massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
  1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle  condizioni
delle sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei  manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente
e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,  anche  in
considerazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; 
  2) le specifiche modalita' di  verifica  della  compatibilita'  del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle
sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
  3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  delle
sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita',  differenziate  in  considerazione  del
numero  e  della   frequenza   dei   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita'; 
  4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale». 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10,  comma  10-  bis,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di
veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla
loro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-  bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  l'autorizzazione  al
trasporto in condizioni  di  eccezionalita',  fermo  restando  quanto
previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo,
come modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  puo'  essere
rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva  di  38
tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi,  di
48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo  isolato  a  quattro
assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a
sei assi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  10,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10  (Veicoli  eccezionali   e   trasporti   in
          condizioni di  eccezionalita').  -  1.  E'  eccezionale  il
          veicolo che nella propria configurazione di marcia  superi,
          per specifiche esigenze funzionali, i limiti  di  sagoma  o
          massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 
                2.  E'  considerato  trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita': 
                  a) il trasporto di una  o  piu'  cose  indivisibili
          che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto
          ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma  sempre  nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche altre cose non  eccedenti  per  dimensioni  i  limiti
          dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i  limiti  di
          massa stabiliti dall'art. 62; 
                  b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
          fissati dagli articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra
          naturale,   di   elementi   prefabbricati   compositi    ed
          apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di
          prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito  con
          veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato  integrando
          il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
          comunque in numero non superiore  a  sei  unita',  fino  al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora  siano
          superati i limiti di cui all'articolo 62, ma  nel  rispetto
          dell'articolo 61, il carico  puo'  essere  completato,  con
          generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
          e della massa eccezionale a disposizione,  fatta  eccezione
          per   gli   elementi   prefabbricati   compositi    e    le
          apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per  i
          quali si applica sempre il  limite  delle  sei  unita'.  In
          entrambi i casi la  predetta  massa  complessiva  non  puo'
          essere  superiore  a  38  tonnellate  se   si   tratta   di
          autoveicoli isolati a tre  assi,  a  48  tonnellate  se  si
          tratta  di  autoveicoli  isolati  a  quattro  assi,  a   86
          tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
          a 108 tonnellate se si tratta di  complessi  di  veicoli  a
          otto assi. Nel caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui  al
          comma 10-bis sono stabilite le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' indispensabili per  il  rilascio  della  relativa
          autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma  10-bis,  i
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. 
                2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2,  lettera  b),
          per l'effettuazione delle attivita' ivi previste,  compiano
          percorsi ripetitivi con sagome  di  carico  sempre  simili,
          l'autorizzazione alla circolazione  e'  concessa  dall'ente
          proprietario previo pagamento di un indennizzo  forfettario
          pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente  dovuti
          per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro  assi  e  le
          combinazioni  a  sei  o   piu'   assi,   da   corrispondere
          contestualmente alla tassa di  possesso  e  per  la  stessa
          durata. L'autorizzazione per la percorrenza  di  strade  di
          tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
          prescritte dalle  societa'  autostradali.  I  proventi  dei
          citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          sono  assegnati  agli  enti  proprietari  delle  strade  in
          analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per  i  veicoli
          classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai  trasporti  di
          cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 34, aumentate  di  due  volte,  e  ai
          commi 21 e 22 del presente articolo. 
                3.  E'  considerato  trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: 
                  a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso; 
                  b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli; 
                  c) il cui carico indivisibile sporge  anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo; 
                  d)  isolati   o   costituenti   autotreno,   ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; 
                  e)  isolati   o   costituenti   autotreni,   ovvero
          autoarticolati  dotati  di   blocchi   d'angolo   di   tipo
          normalizzato    allorche'    trasportino     esclusivamente
          contenitori o casse mobili di  tipo  unificato  o  trainino
          rimorchi  o  semirimorchi  utilizzati  in   operazioni   di
          trasporto  intermodale,  per  cui   vengano   superate   le
          dimensioni   o   le   masse    stabilite    rispettivamente
          dall'articolo 61 e dall'articolo 62; 
                  f) mezzi d'opera definiti  all'art.  54,  comma  1,
          lettera n), quando eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti
          dall'art. 62; 
                  f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi; 
                  g)  con  carrozzeria  ad  altezza   variabile   che
          effettuano trasporti di animali vivi; 
                  g-bis) che trasportano balle o rotoli di  paglia  e
          fieno; 
                  g-ter) isolati o complessi di veicoli,  adibiti  al
          trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. 
                4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini  delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli  61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 
                5. I veicoli eccezionali  possono  essere  utilizzati
          solo  dalle  aziende  che  esercitano  ai  sensi  di  legge
          l'attivita' del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
          per    necessita'    inerenti    l'attivita'     aziendale;
          l'immatricolazione degli  stessi  veicoli  potra'  avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 
                6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti
          a specifica autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade statali e militari e dalle regioni per la  rimanente
          rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). 
                Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
                  a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
          per effetto del carico, non eccedano in altezza  4,20  m  e
          non eccedano in lunghezza di oltre il  12%,  con  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  61;  tale  eccedenza  puo'  essere
          anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore,  per  i
          veicoli  isolati  o  costituenti  autotreno,   e   soltanto
          posteriore per gli autoarticolati,  a  condizione  che  chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4; 
                  b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis)  e
          lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
          il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
          masse stabilite dall'art. 62, a condizione che  chi  esegue
          il trasporto verifichi  che  nel  percorso  siano  comprese
          esclusivamente  strade  o  tratti  di  strada   aventi   le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4; 
                  b-bis) di cui  al  comma  3,  lettera  e),  quando,
          ancorche' per effetto del carico, non eccedano l'altezza di
          4,30 m. e non eccedano in lunghezza  di  oltre  il  12  per
          cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che
          siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli  articoli
          61 e 62 e che chi esegue il  trasporto  verifichi  che  nel
          percorso siano compresi esclusivamente strade o  tratti  di
          strada aventi  le  caratteristiche  indicate  nell'articolo
          167, comma 4. 
                7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione
          alla circolazione a condizione che: 
                  a) non superino i  limiti  di  massa  indicati  nel
          comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; 
                  b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
          nell'archivio di cui all'art.  226  risultino  transitabili
          per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal  comma
          4 dello stesso art. 226; 
                  c)  da  parte  di  chi  esegue  il  trasporto   sia
          verificato che lungo il percorso non  esistano  limitazioni
          di massa totale a pieno carico o  per  asse  segnalate  dai
          prescritti cartelli; 
                  d) per essi sia stato corrisposto  l'indennizzo  di
          usura di cui all'art. 34. 
                Qualora non siano rispettate  le  condizioni  di  cui
          alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
          l'apposita autorizzazione  prevista  per  tutti  gli  altri
          trasporti eccezionali. 
                8. La massa massima complessiva a  pieno  carico  dei
          mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non  superi  le
          13 t, non puo' eccedere: 
                  a) veicoli a motore isolati: 
                    due assi: 20 t; 
                    tre assi: 33 t; 
                    quattro o  piu'  assi,  con  due  assi  anteriori
          direzionali: 40 t; 
                  b) complessi di veicoli: 
                    quattro assi: 44 t; 
                    cinque o piu' assi: 56 t; 
                    cinque  o  piu'  assi,  per   il   trasporto   di
          calcestruzzo in betoniera: 54 t. 
                9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o
          per piu' transiti o per determinati periodi  di  tempo  nei
          limiti della massa massima  tecnicamente  ammissibile.  Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi prestabiliti ed un  servizio  di  scorta  tecnica,
          secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal  regolamento.
          Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto
          in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura  totale
          della strada con l'approntamento di itinerari  alternativi,
          la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi
          di polizia stradale competenti per territorio  che,  se  le
          circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
          della scorta tecnica stessa a coadiuvare  il  personale  di
          polizia o ad eseguire direttamente, in luogo  di  esso,  le
          necessarie operazioni, secondo le modalita'  stabilite  nel
          regolamento. 
                9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          prevedendo che: 
                  a)  per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma   sia
          sufficiente prevedere la trasmissione, per via  telematica,
          della prescritta  richiesta  di  autorizzazione,  corredata
          della necessaria documentazione,  all'ente  proprietario  o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate  entro
          quindici giorni dalla loro presentazione; 
                  b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo
          13 del  citato  regolamento  siano  valide  per  un  numero
          indefinito  di  viaggi  con  validita'   annuale   per   la
          circolazione a carico  e  a  vuoto  dei  convogli  indicati
          sull'autorizzazione; 
                  c) le autorizzazioni multiple di  cui  al  medesimo
          articolo 13 siano valide per un numero definito  di  viaggi
          da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; 
                  d) le autorizzazioni singole  di  cui  al  medesimo
          articolo  13  siano  valide  per  un   unico   viaggio   da
          effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; 
                  e) per le autorizzazioni di tipo periodico  non  e'
          prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
          merce trasportata; 
                  f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma
          5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
          materiale e della tipologia degli elementi trasportati; 
                  g) i trasporti di  beni  della  medesima  tipologia
          ripetuti  nel  tempo  siano   soggetti   all'autorizzazione
          periodica prevista dall'articolo  13,  come  modificato  ai
          sensi del presente comma, e che questa sia  rilasciata  con
          le modalita'  semplificate  di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma; 
                  h)  tutti  i  tipi  di  autorizzazioni,  anche  con
          validita' scaduta, siano rinnovabili su  domanda  che  deve
          essere presentata, in carta semplice, per non piu'  di  tre
          volte, per un periodo di  validita'  non  superiore  a  tre
          anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo  che  al
          suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
                  i) nelle domande relative  alle  autorizzazioni  di
          tipo singolo  o  multiplo,  possano  essere  indicati,  con
          annotazione a parte, fino ad un massimo di  cinque  veicoli
          costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
          a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il  veicolo
          rimorchio  o  semirimorchio  e  siano  ammesse   tutte   le
          combinazioni possibili tra  i  trattori  ed  i  rimorchi  o
          semirimorchi anche incrociate. 
                10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,  con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con   la
          sicurezza della  circolazione.  All'autorizzazione  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 20  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. In essa sono indicate le  prescrizioni
          nei riguardi della  sicurezza  stradale.  Se  il  trasporto
          eccezionale e' causa di  maggiore  usura  della  strada  in
          relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico
          sugli assi e al periodo di tempo o al numero  dei  transiti
          per i quali e' richiesta  l'autorizzazione,  deve  altresi'
          essere  determinato  l'ammontare  dell'indennizzo,   dovuto
          all'ente  proprietario  della  strada,  con  le   modalita'
          previste  dal  comma  17.  L'autorizzazione   e'   comunque
          subordinata  al  pagamento  delle   spese   relative   agli
          eventuali   accertamenti   tecnici   preventivi   e    alla
          organizzazione del traffico  eventualmente  necessaria  per
          l'effettuazione  del  trasporto  nonche'  alle   opere   di
          rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali  stabiliti
          dall'autorizzazione non concorrono le  eventuali  eccedenze
          derivanti dagli  organi  di  fissaggio  ed  ancoraggio  del
          carico. 
                10-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  9-bis,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, da adottare entro il 30  aprile  2022,  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture stradali e autostradali e previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottate
          apposite   linee   guida    finalizzate    ad    assicurare
          l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
          nonche'  della   valutazione   della   compatibilita'   dei
          trasporti  in   condizioni   di   eccezionalita'   con   la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione. In particolare, le  linee  guida  di  cui  al
          primo periodo definiscono: 
                  a) le modalita' di  verifica  della  compatibilita'
          del  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  con  la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione, in coerenza con quanto previsto  dalle  linee
          guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130; 
                  b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
          il trasporto in  condizioni  di  eccezionalita'  per  massa
          complessiva  fino  a  108  tonnellate  effettuato  mediante
          complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
          b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
          di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di  massa
          previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
                    1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
          delle condizioni  delle  sovrastrutture  stradali  e  della
          stabilita' dei  manufatti,  interessati  dal  trasporto  in
          condizioni di eccezionalita', che l'ente e  le  regioni  di
          cui  al  comma  6  sono  tenuti  ad  effettuare,  anche  in
          considerazione del numero e della frequenza  dei  trasporti
          in  condizioni  di  eccezionalita',  prima   del   rilascio
          dell'autorizzazione; 
                    2) le  specifiche  modalita'  di  verifica  della
          compatibilita'   del    trasporto    in    condizioni    di
          eccezionalita' con la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
                    3) le  specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e
          controllo delle sovrastrutture stradali  e  dei  manufatti,
          interessati dal trasporto in condizioni di  eccezionalita',
          differenziate  in  considerazione  del   numero   e   della
          frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita'; 
                    4)  le  specifiche  modalita'  di  transito   del
          trasporto eccezionale. 
                11.  L'autorizzazione  alla   circolazione   non   e'
          prescritta per i veicoli eccezionali  di  cui  al  comma  1
          quando  circolano  senza  superare   nessuno   dei   limiti
          stabiliti dagli articoli 61 o 62 e quando  garantiscono  il
          rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
          dal regolamento. 
                12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
          non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino  di
          veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e  di
          massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale  traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive e funzionali indicate  nel  regolamento  e  sia
          limitato al solo itinerario  necessario  a  raggiungere  la
          piu' vicina officina. 
                13. Non costituisce  altresi'  trasporto  eccezionale
          l'autoarticolato il  cui  semirimorchio  e'  allestito  con
          gruppo frigorifero autorizzato, sporgente  anteriormente  a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61. 
                14. I veicoli per il trasporto  di  persone  che  per
          specificate e giustificate esigenze funzionali superino  le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi tra i veicoli  di  cui  al  comma  1.  I  predetti
          veicoli, qualora utilizzino i  sistemi  di  propulsione  ad
          alimentazione   elettrica,   sono   esenti    dal    titolo
          autorizzativo   allorche'   presentano   un'eccedenza    in
          lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di
          corrente in posizione di  riposo.  L'immatricolazione,  ove
          ricorra, e l'autorizzazione all'impiego  potranno  avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' di  imprese  autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone. 
                15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per  i
          motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di  massa  e
          alle prescrizioni di  esercizio  indicate  nella  carta  di
          circolazione prevista dall'art. 93. 
                16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
          costruttive e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e  di
          quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei  mezzi
          d'opera. 
                17. Nel regolamento sono stabilite le  modalita'  per
          il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'esecuzione  dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo   nel   caso   di
          trasporto  eccezionale  per  massa,   e   i   criteri   per
          l'imposizione della scorta  tecnica.  Nelle  autorizzazioni
          periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
          carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
                18. Chiunque, senza avere ottenuto  l'autorizzazione,
          ovvero violando anche una sola delle  condizioni  stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta  esclusione  di  brevi  tratte  non   prevedibili   e
          funzionali alla consegna delle merci,  su  o  tra  percorsi
          gia' autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo  di
          scorta tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti
          massimi    dimensionali     o     di     massa     indicati
          nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno  dei  trasporti
          eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,  ovvero  circoli  con
          uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 794 ad euro 3.206 . 
                19.  Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali  o   in
          condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
          eccezionale  senza  osservare  le  prescrizioni   stabilite
          nell'autorizzazione    e'    soggetto     alla     sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  159  ad
          euro 641. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque  esegua
          trasporti eccezionali o  in  condizioni  di  eccezionalita'
          ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
          tutte le prescrizioni non comprese fra quelle  indicate  al
          comma 18, ad esclusione  dei  casi  in  difetto,  ancorche'
          maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero  inferiore
          degli elementi del carico autorizzato. 
                20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza  avere
          con  se'  l'autorizzazione  e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  42  ad
          euro  173.  Il  viaggio   potra'   proseguire   solo   dopo
          l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo
          di corrispondere la somma dovuta. 
                21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al  trasporto  di
          cose diverse da quelle  previste  nell'art.  54,  comma  1,
          lettera n), salvo che cio'  sia  espressamente  consentito,
          comunque entro i  limiti  di  cui  all'articolo  62,  nelle
          rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di  cose,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro  430  ad  euro  1.731,  e  alla  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
          ritirata immediatamente da  chi  accerta  la  violazione  e
          trasmessa,  senza  ritardo,  all'ufficio   competente   del
          Dipartimento per i trasporti  terrestri  che  adottera'  il
          provvedimento  di  sospensione.  Alla   terza   violazione,
          accertata in un periodo di  cinque  anni,  e'  disposta  la
          revoca, sulla carta di  circolazione,  della  qualifica  di
          mezzo d'opera. 
                22.  Chiunque  transita  con  un  mezzo  d'opera   in
          eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art.  62  sulle
          strade e sulle autostrade non  percorribili  ai  sensi  del
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. 
                23. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al  proprietario
          del  veicolo  sia  al  committente,  quando  si  tratta  di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo,  ad  esclusione
          di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
          che restano a carico del solo conducente del veicolo. 
                24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dai commi 18, 21 e 22 consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della  patente  di  guida  del
          conducente per un periodo  da  quindici  a  trenta  giorni,
          nonche' la sospensione  della  carta  di  circolazione  del
          veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al  Capo
          I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma  18,
          ove la violazione consista nel superamento  dei  limiti  di
          massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa
          indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,  non
          si  procede  all'applicazione  di  sanzioni,  se  la  massa
          complessiva a pieno carico non risulta superiore  di  oltre
          il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo  62,  comma
          4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione  consista
          nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
          61,  ovvero  dei  limiti  indicati  nell'autorizzazione  al
          trasporto eccezionale, non si procede  all'applicazione  di
          sanzioni  se  le  dimensioni  del  carico   non   risultano
          superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso  in  cui
          il superamento delle dimensioni  comporti  la  prescrizione
          dell'obbligo della scorta. 
                25. Nelle ipotesi di violazione dei commi  18,  21  e
          22,  l'agente  accertatore  intima  al  conducente  di  non
          proseguire il  viaggio,  fino  a  che  non  si  sia  munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme ed alle  cautele  stabilite  nell'autorizzazione.  Il
          veicolo deve essere  condotto  in  un  luogo  indicato  dal
          proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al  fermo
          amministrativo; durante la  sosta  la  responsabilita'  del
          veicolo e il relativo  trasporto  rimangono  a  carico  del
          proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
          di contestazione. Se le disposizioni come  sopra  impartite
          non sono osservate, si applica la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente  da  uno  a  tre
          mesi. 
                25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma  19  il
          veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
          abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo  ovvero
          non abbia  adempiuto  alle  prescrizioni  omesse.  L'agente
          accertatore procede al  ritiro  immediato  della  carta  di
          circolazione, provvedendo  con  tutte  le  cautele  che  il
          veicolo sia condotto in luogo idoneo  per  la  sistemazione
          del carico; del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di
          contestazione  della  violazione.  Durante  la   sosta   la
          responsabilita' del veicolo e del  relativo  carico  rimane
          del conducente.  I  documenti  sono  restituiti  all'avente
          diritto, allorche' il  carico  o  il  veicolo  siano  stati
          sistemati,   ovvero   quando   sia   stata   adempiuta   la
          prescrizione omessa. 
                25-ter. Il personale abilitato che nel corso  di  una
          scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le  modalita'
          di svolgimento previste dal regolamento  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          340 ad euro 1.362.  Ove  in  un  periodo  di  due  anni  il
          medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte  in  una
          delle violazioni  di  cui  al  presente  comma,  all'ultima
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione dell'abilitazione da uno a tre  mesi,  ai
          sensi della sezione II del capo I del titolo VI. 
                25-quater. Oltre alle  sanzioni  previste  nei  commi
          precedenti non e'  data  facolta'  di  applicare  ulteriori
          sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
          cui al comma 6. 
                26. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  macchine  agricole  eccezionali   e   alle
          macchine operatrici eccezionali.».