Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «Il periodo  trascorso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»; 
    b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2  sono  finanziati  dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le  tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del  settore  privato
con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un  rimborso  forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e'  riconosciuto  al  datore  di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante  l'evento,  non  possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e'  erogato  dall'INPS,
per  un  importo  pari  a  euro   600,00   per   lavoratore,   previa
presentazione da parte del datore di lavoro di  apposita  domanda  in
via  telematica  corredata  da  dichiarazione  attestante  i  periodi
riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.  L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni  prodotte  dai  datori  di
lavoro, e' autorizzato all'acquisizione e  al  trattamento  dei  dati
sensibili   contenuti   nelle   certificazioni   mediche   e    nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio  di
cui al presente comma e' riconosciuto nel  limite  massimo  di  spesa
complessivo pari a 188,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  dando
priorita' agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS  procede  al
monitoraggio del rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  al  presente
comma sulla base delle domande ricevute; qualora venga  raggiunto  il
limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
482 e' abrogato. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di  euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          1. Fino al  31  dicembre  2021,  il  periodo  trascorso  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva   o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
          n. 19, dai lavoratori dipendenti del  settore  privato,  e'
          equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico
          previsto  dalla  normativa  di   riferimento   e   non   e'
          computabile ai fini del periodo di comporto. 
                2. Fino al 30 giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n.  104,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
          equiparato al ricovero ospedaliero ed e'  prescritto  dalle
          competenti  autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal  servizio  di  cui  al
          presente comma non sono computabili ai fini del periodo  di
          comporto;  per  i  lavoratori  in  possesso  del   predetto
          riconoscimento  di  disabilita',  non  rilevano   ai   fini
          dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
          di indennita' di accompagnamento. Nessuna  responsabilita',
          neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al
          medico  di  assistenza  primaria  nell'ipotesi  in  cui  il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
                2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino  al  31
          ottobre 2021  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma  2
          svolgono di norma la prestazione  lavorativa  in  modalita'
          agile, anche attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
          ricompresa   nella   medesima   categoria   o    area    di
          inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi
          vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
          formazione professionale anche da remoto. 
                3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
          redige il certificato di malattia. 
                4. Sono considerati validi i certificati di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
                5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre  2021  gli
          oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite  massimo
          di spesa di 663,1 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  di
          976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
          eventi  cronologicamente  anteriori.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                6.  Qualora  il  lavoratore  si  trovi  in   malattia
          accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico
          curante  nelle  consuete   modalita'   telematiche,   senza
          necessita' di alcun provvedimento da  parte  dell'operatore
          di sanita' pubblica. 
                7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
          le tutele di cui al presente articolo, i datori  di  lavoro
          del settore privato con  obbligo  previdenziale  presso  le
          Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di  lavoro  domestico,
          hanno diritto a  un  rimborso  forfettario  per  gli  oneri
          sostenuti relativi  ai  propri  lavoratori  dipendenti  non
          aventi  diritto  all'assicurazione  economica  di  malattia
          presso l'INPS. Per ciascun  anno  solare,  il  rimborso  e'
          riconosciuto al  datore  di  lavoro  una  tantum  per  ogni
          singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in  cui  la
          prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa  essere
          svolta  in  modalita'  agile.  Il   rimborso   e'   erogato
          dall'INPS,  per  un  importo  pari  a   euro   600,00   per
          lavoratore, previa presentazione da  parte  del  datore  di
          lavoro  di  apposita  domanda   telematica   corredata   da
          dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele  di
          cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita'  ed
          entro i termini che  saranno  indicati  dall'INPS.  L'INPS,
          nell'effettuare  i   controlli   a   campione,   ai   sensi
          dell'articolo  71  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  sulle  dichiarazioni
          prodotte   dai   datori   di   lavoro,    e'    autorizzato
          all'acquisizione  e  al  trattamento  dei  dati   sensibili
          contenuti   nelle   certificazioni    mediche    e    nella
          documentazione sanitaria  dei  lavoratori  interessati.  Il
          beneficio di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel
          limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2021   dando   priorita'   agli   eventi
          cronologicamente anteriori. L'INPS procede al  monitoraggio
          dei limiti di spesa di cui al  presente  comma  sulla  base
          delle domande ricevute dai  datori  di  lavoro  e,  qualora
          venga raggiunto il limite  di  spesa,  non  si  procede  ad
          ulteriori rimborsi.».