Art. 9 
 
                          Congedi parentali 
 
  1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla
durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in
presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai  genitori  di
figli con disabilita' in situazione di gravita'  accertata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
prescindere dall'eta' del figlio, per  la  durata  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la  durata  della  quarantena  del
figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione
dell'attivita'  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria. 
  2. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50  per  cento  della  retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001,
n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall'inizio  dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica  o
educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia
stata disposta la chiusura, o di durata dell'infezione  da  SARSCoV-2
del figlio, o di durata della quarantena del figlio,  possono  essere
convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma  1  con  diritto
all'indennita'  di  cui  al  comma  2  e  non  sono   computati   ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale. 
  4. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro. 
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo  di  cui  ai
commi 1 e 4 oppure  non  svolge  alcuna  attivita'  lavorativa  o  e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non  puo'  fruire  del  medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna
delle stesse misure. 
  6. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al  comma  1  e
per il periodo di cui al comma 9, nel limite di spesa di cui al comma
7, per i figli conviventi minori di  anni  quattordici,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e'
riconosciuta una indennita', per  ciascuna  giornata  indennizzabile,
pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base
di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennita' di
maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai  genitori  lavoratori
autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per  ciascuna  giornata
indennizzabile, al 50  per  cento  della  retribuzione  convenzionale
giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge,  a  seconda  della
tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente comma, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
dicembre 2021. 
  10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
                2.  La   persona   handicappata   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
          complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative. 
                3. Qualora la minorazione, singola o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23, 32 e  33,  del
          decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
                «Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1. Agli effetti
          della  determinazione  della  misura  dell'indennita',  per
          retribuzione  s'intende  la  retribuzione   media   globale
          giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
          quale ha avuto inizio il congedo di maternita'. 
                2.  Al  suddetto  importo  va   aggiunto   il   rateo
          giornaliero  relativo  alla  gratifica  natalizia  o   alla
          tredicesima mensilita' e agli altri premi  o  mensilita'  o
          trattamenti   accessori    eventualmente    erogati    alla
          lavoratrice. 
                3. Concorrono a formare la  retribuzione  gli  stessi
          elementi  che  vengono  considerati  agli   effetti   della
          determinazione   delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbligatoria per le indennita' economiche di malattia. 
                4. Per  retribuzione  media  globale  giornaliera  si
          intende l'importo  che  si  ottiene  dividendo  per  trenta
          l'importo totale della retribuzione del mese  precedente  a
          quello nel corso del quale  ha  avuto  inizio  il  congedo.
          Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo
          lavorativo mensile per sospensione del rapporto  di  lavoro
          con diritto alla conservazione del posto  per  interruzione
          del rapporto stesso o per  recente  assunzione  si  applica
          quanto previsto al comma 5, lettera c). 
                5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non
          agricoli,  per  retribuzione  media   globale   giornaliera
          s'intende: 
                  a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
          la effettuazione di ore di lavoro  straordinario,  l'orario
          medio  effettivamente  praticato   superi   le   otto   ore
          giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
          complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di  paga
          preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
          comunque retribuiti; 
                  b) nei casi in cui, o  per  esigenze  organizzative
          contingenti  dell'azienda  o  per  particolari  ragioni  di
          carattere  personale  della  lavoratrice,  l'orario   medio
          effettivamente  praticato  risulti   inferiore   a   quello
          previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
          che si  ottiene  dividendo  l'ammontare  complessivo  degli
          emolumenti  percepiti  nel  periodo  di   paga   preso   in
          considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
          e moltiplicando il quoziente ottenuto per il  numero  delle
          ore giornaliere di lavoro previste  dal  contratto  stesso.
          Nei  casi  in  cui  i  contratti   di   lavoro   prevedano,
          nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro  identico
          per i primi cinque  giorni  della  settimana  e  un  orario
          ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
          che si ottiene dividendo  per  sei  il  numero  complessivo
          delle ore settimanali contrattualmente stabilite; 
                  c) in  tutti  gli  altri  casi,  l'importo  che  si
          ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli  emolumenti
          percepiti nel periodo di paga preso in  considerazione  per
          il  numero  di  giorni  lavorati,  o  comunque  retribuiti,
          risultanti dal periodo stesso.» 
              «Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
          1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). - 1.  Per
          ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di  vita,  ciascun
          genitore ha diritto di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le
          modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                  a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                  b) al padre lavoratore, dalla nascita  del  figlio,
          per un periodo continuativo o frazionato  non  superiore  a
          sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                  c) qualora vi sia un solo genitore, per un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
                1-bis.  La  contrattazione  collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
                1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
                2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
                3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
                4.  Il   congedo   parentale   spetta   al   genitore
          richiedente anche qualora l'altro  genitore  non  ne  abbia
          diritto. 
                4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.» 
              «Art. 33 (Prolungamento del congedo (legge  5  febbraio
          1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000,  n.
          53, art. 20)).  -  1.  Per  ogni  minore  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma  1,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.   104,   la
          lavoratrice madre o, in alternativa, il  lavoratore  padre,
          hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo  anno  di
          vita del bambino, al prolungamento del  congedo  parentale,
          fruibile  in  misura  continuativa  o  frazionata,  per  un
          periodo   massimo,   comprensivo   dei   periodi   di   cui
          all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che
          il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
          specializzati, salvo che, in tal caso,  sia  richiesta  dai
          sanitari la presenza del genitore. 
                2.  In  alternativa  al  prolungamento  del   congedo
          possono essere fruiti i  riposi  di  cui  all'articolo  42,
          comma 1. 
                3. Il congedo spetta al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
                4. Il prolungamento di cui al  comma  1  decorre  dal
          termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
          congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
          dell'articolo 32.». 
              - Si riporta il testo del comma  26,  dell'articolo  2,
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis. 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              Omissis.».