Art. 9 bis 
 
Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di  erogazione
  dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati 
 
  1. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 12-bis (Istituzione  di  un  fondo  per  genitori  lavoratori
separati  o  divorziati  al  fine  di  garantire  la  continuita'  di
erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine  di  garantire
al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio
e dei figli  minori,  nonche'  dei  figli  maggiorenni  portatori  di
handicap grave, conviventi,  che  non  abbia  ricevuto  l'assegno  di
mantenimento per inadempienza dovuta  all'incapacita'  a  provvedervi
del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto  e  che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha  cessato,
ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere  dall'8
marzo 2020 per  una  durata  minima  di  novanta  giorni  o  per  una
riduzione del reddito di almeno il 30 per  cento  rispetto  a  quello
percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Con le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del  genitore
in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  su  proposta  del  Ministro  per   le   pari
opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e  della  giustizia,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la verifica dei presupposti di cui al  comma  1  e  per
l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di  cui  al  comma  1,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».