Art. 10 
 
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del  Ministero
  delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
  1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato  di
previsione  della  spesa  del  medesimo  Ministero  il   «Fondo   per
l'attuazione degli interventi del PNRR di  competenza  del  Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti:  «,  dagli
enti del sistema camerale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  29   luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). -  1.
          Alla realizzazione operativa degli interventi previsti  dal
          PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
          sulla  base  delle  specifiche  competenze   istituzionali,
          ovvero della diversa titolarita' degli interventi  definita
          nel  PNRR,  attraverso   le   proprie   strutture,   ovvero
          avvalendosi di soggetti attuatori esterni  individuati  nel
          PNRR, ovvero con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
          nazionale ed europea vigente. 
                2. Al fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
          cui   al   comma   1   possono   avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,    rispettivamente,
          statale,  regionale  e  locale,  dagli  enti  del   sistema
          camerale e da enti vigilati. 
                3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di  spesa
          adottati  dalle  amministrazioni  per  l'attuazione   degli
          interventi del PNRR sono sottoposti ai  controlli  ordinari
          di  legalita'  e  ai   controlli   amministrativo-contabili
          previsti dalla legislazione nazionale applicabile. 
                4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
          completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
          apposita  codificazione  contabile  per  l'utilizzo   delle
          risorse  del  PNRR  secondo  le  indicazioni  fornite   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Conservano  tutti
          gli atti e la  relativa  documentazione  giustificativa  su
          supporti informatici adeguati e li rendono disponibili  per
          le attivita' di controllo e di audit.».