Art. 10 bis 
 
Potenziamento degli interventi in materia  di  nuove  competenze  dei
  lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza  e  disposizioni  in  materia  di
  ammortizzatori sociali. 
 
  1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui  all'articolo  88,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono  incrementate
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2.  Il  limite  delle  minori
entrate  contributive  di  cui  all'articolo  41,   comma   10,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rideterminato in 108,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022. 3.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in
3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni  del  comma  2  per  il
medesimo anno 2021; 
  b)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo all'articolo 88 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure urgenti in materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19): 
                «Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1.  Al  fine  di
          consentire  la   graduale   ripresa   dell'attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica, per gli anni  2020  e  2021,  i
          contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello
          aziendale o territoriale  da  associazioni  dei  datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative sul  piano  nazionale,  ovvero  dalle  loro
          rappresentanze sindacali  operative  in  azienda  ai  sensi
          della normativa e degli accordi  interconfederali  vigenti,
          possono  realizzare  specifiche  intese  di   rimodulazione
          dell'orario di lavoro per mutate esigenze  organizzative  e
          produttive dell'impresa ovvero  per  favorire  percorsi  di
          ricollocazione  dei  lavoratori,   con   le   quali   parte
          dell'orario  di  lavoro  viene   finalizzato   a   percorsi
          formativi. Gli  oneri  relativi  alle  ore  di  formazione,
          comprensivi  dei  relativi   contributi   previdenziali   e
          assistenziali,  sono  a  carico  di   un   apposito   Fondo
          denominato  "Fondo  Nuove  Competenze",  costituito  presso
          l'Agenzia  Nazionale  delle  Politiche  Attive  del  Lavoro
          (ANPAL), nel limite di 230 milioni di  euro  a  valere  sul
          Programma Operativo Nazionale SPAO. Il  predetto  fondo  e'
          incrementato di ulteriori 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. 
                2. Alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 possono partecipare, previa  intesa  in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   i   Programmi
          Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
          Fondi Paritetici  Interprofessionali  costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388
          nonche', per le  specifiche  finalita',  il  Fondo  per  la
          formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276  che,  a  tal  fine,  potranno  destinare  al  Fondo
          costituito  presso  l'ANPAL   una   quota   delle   risorse
          disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          entrata in vigore del presente  decreto,  sono  individuati
          criteri e modalita'  di  applicazione  della  misura  e  di
          utilizzo delle risorse  e  per  il  rispetto  del  relativo
          limite di spesa.». 
              - Si riporta il testo all'articolo 41 del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021,  n.  106,  (Misure  urgenti  connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 41 (Contratto di rioccupazione). -  1.  In  via
          eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31  ottobre  2021
          e' istituito il contratto di rioccupazione quale  contratto
          di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  diretto  a
          incentivare  l'inserimento  nel  mercato  del  lavoro   dei
          lavoratori   in   stato   di   disoccupazione   ai    sensi
          dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,
          n.  150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente
          articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. 
                2. Condizione per l'assunzione con  il  contratto  di
          rioccupazione  e'  la  definizione,  con  il  consenso  del
          lavoratore, di  un  progetto  individuale  di  inserimento,
          finalizzato  a  garantire  l'adeguamento  delle  competenze
          professionali  del  lavoratore  stesso  al  nuovo  contesto
          lavorativo. Il progetto individuale di inserimento  ha  una
          durata di sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento
          trovano applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa
          vigente per il licenziamento illegittimo. 
                3. Al termine del periodo  di  inserimento  le  parti
          possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
          del codice civile, con preavviso  decorrente  dal  medesimo
          termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
          applicazione la disciplina del contratto di  rioccupazione.
          Se nessuna delle parti recede  il  rapporto  prosegue  come
          ordinario  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato. 
                4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo si applica la disciplina ordinaria in  materia  di
          rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
                5. Ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del
          settore agricolo  e  del  lavoro  domestico,  che  assumono
          lavoratori con il contratto di cui al presente articolo  e'
          riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero
          dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
          previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
          dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
          limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base  annua,
          riparametrato e applicato  su  base  mensile.  Resta  ferma
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
                6. Fermi restando i principi  generali  di  fruizione
          degli  incentivi  di  cui  all'articolo  31   del   decreto
          legislativo  14   settembre   2015,   n.   150,   l'esonero
          contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori  di  lavoro
          privati che, nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non
          abbiano   proceduto   a   licenziamenti   individuali   per
          giustificato motivo oggettivo,  ai  sensi  dell'articolo  3
          della legge 15  luglio  1966,  n.  604  o  a  licenziamenti
          collettivi, ai sensi della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
          nella medesima unita' produttiva. 
                7. Il licenziamento intimato durante o al termine del
          periodo  di  inserimento  ai  sensi  del  comma  3,  o   il
          licenziamento collettivo  o  individuale  per  giustificato
          motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella  medesima
          unita' produttiva e inquadrato  con  lo  stesso  livello  e
          categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
          con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei  mesi
          successivi alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca
          dell'esonero e il recupero del beneficio  gia'  fruito.  Ai
          fini del computo del periodo residuo utile  alla  fruizione
          dell'esonero,  la  predetta  revoca  non  ha  effetti   nei
          confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono
          il lavoratore ai sensi del presente articolo.  In  caso  di
          dimissioni del lavoratore il beneficio  viene  riconosciuto
          per il periodo di effettiva durata del rapporto. 
                8. Il beneficio previsto dal comma 5  e'  cumulabile,
          per il periodo di durata del  rapporto  successivo  ai  sei
          mesi, con gli esoneri contributivi previsti a  legislazione
          vigente e nei casi di cui  al  comma  3,  primo  e  secondo
          periodo,  lo  stesso  e'  oggetto  di  recupero  da   parte
          dell'ente previdenziale. 
                9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai
          sensi  della  sezione   3.1   della   comunicazione   della
          Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo  2020,
          recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
          Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del
          COVID-19", e nei limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla
          medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del
          presente articolo e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea. 
                10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1  a
          9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive
          pari a 585,6 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  292,8
          milioni di  euro  per  l'anno  2022.  L'ente  previdenziale
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di  tale
          attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9,
          pari a 585,6 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  292,8
          milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di
          euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202  milioni  di
          euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
          dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto  a  585,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022 e a 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  ai  sensi
          dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo del comma  200  dell'articolo  1,
          dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. - 1. - 199. Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.».